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Decisione

52.2017.44

Docente di scuola comunale. Indennità per vacanze non godute al termine del rapporto di impiego

5 luglio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 30 marzo 2015 CO

1, docente nominata presso la scuola elementare di __________, ha inoltrato per

scritto le proprie dimissioni per la fine dell'anno scolastico 2014/2015 al

Municipio del predetto Comune.

b. Con lettera del 14 aprile 2015 il Muncipio di __________ ha accusato

ricevuta delle dimissioni "con effetto 31 agosto 2015".

c. Il 25 agosto 2015 l'autorità di nomina si è rivolta nuovamente per scritto

ad CO 1, informandola di aver appreso della sua nomina quale direttrice

dell'istituto scolastico di __________ a decorrere dal 1° luglio 2015. Viste

queste circostanze, il Municipio l'ha informata di ritenere che la fine del

rapporto di impiego della docente era da considerare avvenuta il 30 giugno

2015, con la conseguenza che lo stipendio relativo al mese di luglio, già versatole,

andava trattenuto quale acconto della tredicesima e della quota parte di indennità

di docente responsabile.

B. Con decisione dell'11

novembre 2015 l'autorità di nomina, riprendendo i contenuti del proprio

precedente scritto, ha fissato la fine del rapporto di lavoro di CO 1 al 30

giugno 2015 riconoscendole il diritto allo stipendio maturato fino a quella

data, oltre alla relativa quota parte di tredicesima e di indennità quale

docente responsabile. Il Municipio le ha per contro negato il diritto ai salari

di luglio e agosto 2015, già versati dal nuovo datore di lavoro. L'importo, al

netto degli oneri sociali, da versare alla docente corrisponde pertanto a fr.

2'788.90 ed è composto di fr. 3'554.15, corrispondente alla quota parte di

tredicesima maturata al 30 giugno 2015 e di fr. 5'625.- a titolo di indennità

per l'attività di docente responsabile, a cui sono stati dedotti fr. 6'390.25

corrispondenti allo stipendio di luglio 2015.

C. Contro la predetta

decisione è insorta dinanzi al Consiglio di Stato CO 1, chiedendo di annullare

la stessa e di ordinare al Comune di __________ il versamento di almeno fr.

10'983.05. A mente sua, occorrerebbe innanzitutto verificare se gli stipendi di

luglio e agosto 2015 le siano dovuti, secondo quanto affermato dall'Ufficio

delle scuole comunali del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

in uno scritto del 9 ottobre 2015 indirizzato all'autorità di nomina. In ogni

caso, la ricorrente ha reclamato un'indennità per quattro settimane di vacanze

non godute ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 lett. b del regolamento dei dipendenti

dello Stato del 2 luglio 2014 (vRDS; BU 2014, 367), nonché la quota parte di

tredicesima maturata sino ad agosto, anziché a giugno 2015.

D. Con risoluzione del 30

novembre 2016 il Consiglio di Stato ha "accolto" il ricorso di CO 1. Esso

ha innanzitutto stabilito che, non essendo oggetto di contestazione, la data in

cui il rapporto d'impiego è terminato è il 30 giugno 2015. Ha quindi esaminato,

e riconosciuto, l'esistenza del diritto della ricorrente a un'indennità a

compensazione di quattro settimane di vacanze non godute. Il Governo ha pertanto

rinviato gli atti all'autorità di nomina per determinare "l'esatto

ammontare delle indennità da versare alla […] ricorrente comprensive, in

particolare, di 4 settimane di vacanze non godute, nonché di tredicesima,

dell'indennità di docente responsabile, oltre ad eventuali relativi contributi

di legge", detraendo quanto già versato alla stessa per il mese di luglio

2015.

E. Il Comune di __________,

rappresentato dal suo Municipio, ha impugnato la predetta decisione dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Per quanto qui

interessa, esso ha contestato il dispositivo della sentenza già poiché dichiara

l'(integrale) accoglimento del ricorso, malgrado il Governo abbia in realtà

respinto le pretese dell'insorgente relativamente al versamento dello stipendio

di luglio e agosto. L'autorità di nomina ha inoltre criticato la conclusione a

cui è giunto l'Esecutivo cantonale relativamente al diritto all'indennità per

vacanze concesso alla docente, sostenendo che essa avrebbe già beneficiato

durante l'anno scolastico, più precisamente dal 1° settembre al 15 maggio 2015,

di 44 giorni di vacanze scolastiche. Per quanto attiene al calcolo della

tredicesima, infine, ha rilevato che questa non può che essere concessa in proporzione

al periodo in cui la docente ha prestato servizio, ossia fino al 30 giugno

2015.

F. Al ricorso si è

opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Pure CO 1 ha

sollecitato la reiezione del gravame ribadendo la pretesa pecuniaria avanzata

con l'impugnativa al Governo e in particolare il proprio diritto a un'indennità

per vacanze non godute.

G. Delle argomentazioni

esposte dall'autorità di nomina con la replica si dirà, per quanto necessario,

nei seguenti considerandi.

Il Consiglio di Stato e la resistente hanno rinunciato a presentare una

duplica.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

2. Prima di entrare

nel merito del ricorso occorre rilevare che le censure del ricorrente riferite

al diritto al versamento dello stipendio alla resistente per i mesi di luglio e

agosto 2015 non devono essere esaminate. In effetti il Consiglio di Stato, in proposito,

ha (correttamente) stabilito che il diritto al salario ha preso fine con la

cessazione del rapporto di impiego il 30 giugno 2015. Di tale circostanza dà

atto pure la resistente, che ha rinunciato a impugnare la risoluzione

governativa. La questione, già risolta dal Governo nel senso auspicato dal

ricorrente (cfr. consid. 4), esula pertanto dal presente giudizio.

3. Per quanto

attiene al calcolo della tredicesima mensilità di salario, il Governo non si è

espresso in maniera chiara ed esaustiva. Se da un lato ha fissato la fine del

diritto allo stipendio al 30 giugno 2015, lasciando implicitamente dedurre che

la quota parte della tredicesima dovesse essere calcolata proporzionalmente al

periodo di sei mesi in cui la resistente ha prestato servizio, dall'altro ha "accolto"

il ricorso con il quale la docente reclamava una tredicesima corrispondente a

otto dodicesimi del salario.

Sia come sia, occorre convenire con il ricorrente che essendo terminato il

diritto allo stipendio il 30 giugno 2015, la quota parte della tredicesima non

può che essere calcolata proporzionalmente a questo periodo, ossia sei mesi. Su

questo punto il gravame merita pertanto accoglimento.

4. 4.1. Il diritto

alle vacanze dei docenti delle scuole cantonali e comunali è regolato dall'art.

44 LORD. La norma, al cpv. 1 prevede che le vacanze dei docenti sono effettuate

durante il periodo di chiusura degli istituti scolastici secondo il calendario

scolastico. Durante la chiusura degli istituti, soggiunge il cpv. 2, ai docenti

può essere richiesta la presenza in sede o altrove, due settimane prima

dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni,

organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento

e attività professionali.

In merito alle vacanze dei docenti, l'art. 31 cpv. 1 vRDS prescrive che la cessazione

del rapporto d'impiego del docente coincide di regola con la fine dell'anno

scolastico. Per l'art. 31 cpv. 2 vRDS, nel caso di cessazione nel corso

dell'anno scolastico il diritto al pagamento per vacanze non godute è dato,

fino a un massimo di quattro settimane, soltanto se interviene:

a) nel corso del primo anno d'impiego;

b) da aprile a giugno negli anni successivi.

4.2. Contrariamente agli impiegati, che maturano il diritto alle ferie e ne

possono disporre liberamente, previa autorizzazione e tenuto conto delle

esigenze di servizio (cfr. art. 41 e segg. LORD e 30 cpv. 1 vRDS), i docenti

effettuano le vacanze durante il periodo di chiusura degli istituiti

scolastici. Considerato che la maggior parte dei giorni di vacanza è

concentrata durante i mesi estivi, la regola sancita all'art. 31 cpv. 2 vRDS è

destinata a indennizzare il docente che termina la sua attività appena prima di

questo periodo, ossia poco prima di poter godere del riposo a cui avrebbe avuto

diritto se non si fosse interrotto il rapporto di impiego. Ciò in analogia alla

possibilità accordata agli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,

di compensare in denaro le ferie maturate e non ancora estinte di cui non hanno

potuto godere per esigenze di servizio e senza colpa propria (art. 30 cpv. 2

vRDS).

5. Il Tribunale

cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto

(art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile

soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a

quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del

rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di

retribuzione la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale

all'adeguatezza. Censurabili sono

quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono

insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti

lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di

trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

6. Nel caso

concreto la resistente ha terminato l'attività di docente presso la scuola

comunale di __________ il 30 giugno 2015. La cessazione del rapporto di impiego

essendo intervenuta tra aprile e giugno, alla medesima deve essere riconosciuto

un diritto all'indennità per vacanze non godute in applicazione dell'art. 31 cpv.

2 lett. b vRDS. Le considerazioni del ricorrente secondo cui la docente avrebbe

già ampiamente usufruito delle ferie durante i mesi precedenti non possono

trovare accoglimento. Vi si oppongono il chiaro testo della norma e la finalità

della stessa (cfr. supra consid. 4.2). Il Consiglio di Stato ha deciso

di accordarle l'indennità massima di quattro settimane, ciò che non appare

lesivo del diritto. Del resto, il ricorrente si è limitato a opporsi all'assegnazione

dell'indennità in quanto tale, ma non ha sostenuto che la stessa sia

sproporzionata o debba essere ridotta per qualsiasi altro motivo.

7. Visto quanto

precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione governativa

va quindi annullata e modificata nel senso che il gravame di CO 1 è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione municipale

riformato riconoscendo alla docente, oltre a quanto già disposto dall'autorità

di nomina, un'indennità a compensazione di quattro settimane di vacanze non

godute da calcolare secondo l'art. 50 cpv. 5 vRDS. Le ripetibili assegnate dal

Governo ad CO 1 sono ridotte in considerazione della sua parziale soccombenza. Gli

atti sono rinviati al Municipio per il conteggio esatto.

8. La tassa di

giustizia è posta a carico del Comune, intervenuto a tutela dei propri

interessi pecuniari, e della resistente secondo il reciproco grado di

soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Il Comune rifonderà alla resistente un

importo, ridotto per tenere conto della sua parziale soccombenza, a titolo di

ripetibili (49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 30 novembre 2016

(n. 5348) del Consiglio di Stato (disp. n. 1 e 2) è annullata e riformata come segue:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione

dell'11 novembre 2015 del Municipio di __________ è annullato e riformato nel

senso che ad CO 1 sono riconosciuti:

-

lo stipendio maturato sino al 30

giugno 2015, compresa la tredicesima pro rata;

-

l'indennità quale docente

responsabile;

-

un'indennità a compensazione di

quattro settimane di vacanze non godute da calcolare secondo l'art. 50 cpv. 5

vRDS.

Considerandi

2.

Non si preleva tassa di giudizio.

Il Comune verserà ad CO 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

1.2

gli

atti sono trasmessi al Municipio per il conteggio

esatto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è ripartita in misura di fr. 1'500.- a carico del Comune

di __________ e di fr. 300.- a carico di CO 1.

3.

Il Comune verserà ad CO 1

fr. 800.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) alle condizioni

di cui all'art. 85 LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera