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Decisione

52.2017.461

Incarico come esperto di materia della scuola media, rispettivamente consulente didattico per la scuola dell'obbligo

5 febbraio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I tre candidati sono stati valutati in occasione di un colloquio da __________,

capo della Divisione della scuola, __________, capo dell'Ufficio

dell'insegnamento medio e di __________, capo dell'Ufficio delle scuole

comunali. Le valutazioni sono state espresse nella tabella di seguito

riprodotta.

__________

__________

RI 1

Atteggiamento generale

Il signor __________ è persona posata, riflessiva,

buon mediatore, si è presentato al colloquio motivato e pronto ad un confronto

aperto e franco.

6

La signora __________ si è presentata al colloquio

con un atteggiamento di grande sincerità e schiettezza riguardo alle sue

passate traversie di salute, con la voglia di mettersi in gioco in un nuovo

ruolo e con una buona capacità introspettiva.

5.5

Il signor RI 1 si è presentato al colloquio molto

sicuro di sé, convinto che il ruolo di esperto fosse il naturale e normale

sbocco del suo percorso professionale, ha dimostrato poca disponibilità a

interrogarsi sulle sue motivazioni, fermo nelle sue certezze e poco propenso

a riflettere su punti di vista diversi.

5

Conoscenza della scuola ed esperienza professionale

Ottima conoscenza della scuola e lunga esperienza.

6

Ottima conoscenza della scuola e lunga esperienza.

6

Ottima conoscenza della scuola e lunga esperienza.

6

Motivazione per il posto a concorso

Il signor __________ è già esperto di scuola media,

la sua candidatura continua un percorso ed un'esperienza professionale ottima

sia per impegno che per propositività; il signor __________ è stato anche

docente di scuola elementare e formatore al DFA, attività che svolge ancora

oggi. La sua candidatura come consulente è un'estensione del compito di

esperto su tutta la scuola dell'obbligo.

6

La signora __________ è docente di scuola media di

provata esperienza, è stata anche docente elementare dal 2002 al 2006. La

signora __________ ha saputo esporre con convinzione i motivi, sia professionali

che personali, che l'hanno indotta a partecipare al concorso. È soprattutto l'interesse

verso un ruolo nuovo, quello di consulente, la motivazione principale, unita

al desiderio di mettere al servizio delle colleghe e dei colleghi le esperienze

maturate nel ruolo di docente di educazione fisica.

5.5

Molto forti le motivazioni del signor RI 1, ha

spiegato il suo percorso professionale, la sua collaborazione con il DFA e

tutto il suo impegno per la formazione e l'aggiornamento dei docenti di educazione

fisica, della cui associazione di categoria è stato presidente.

5.5

Capacità relazionali

Ottime capacità relazionali, testimoniate dalle colleghe

e dai colleghi, anche nel ruolo di esperto i suoi rapporti mensili sono

testimonianza di un ottimo lavoro con i docenti.

6

Molto buone le capacità relazionali con colleghi ed

allievi, apprezzato l'impegno della signora __________ in sede e nel progetto

LIFT (accompagnamento di ragazzi di quarta media in difficoltà nella scelta e

nella ricerca di uno sbocco professionale dopo la scuola dell'obbligo).

5.5

Apprezzato al DFA dai docenti in formazione, il

signor RI 1 è stato in consiglio di direzione e nella sede è collega stimato

e considerato. Si nota una certa impulsività nell'esprimere le proprie opinioni

e nel reagire alle considerazioni meno aderenti al suo pensiero.

5

4.4. Nel suo gravame, e

nell'allegato di replica, il ricorrente ha in primo luogo evidenziato la

propria esperienza professionale, a fronte della quale il giudizio

dell'autorità di nomina apparirebbe inspiegabile. Il medesimo è infatti attivo da

oltre vent'anni quale docente e dispone di numerosi attestati di

perfezionamento. È inoltre formatore di docenti e docente di pratica

professionale presso il DFA della SUPSI e ha ideato e condotto numerosi corsi

di aggiornamento tramite la società ticinese per l'educazione fisica, della

quale è stato presidente.

4.5. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, i funzionari che hanno

redatto il preavviso di assunzione hanno tenuto in considerazione questi

aspetti, riconoscendo la notevole esperienza e la competenza professionale del

candidato. Emerge tuttavia che per quanto attiene all'esperienza e alla

conoscenza della scuola, i funzionari hanno assegnato pari (ottima) valutazione

ai concorrenti. Ciò non appare insostenibile a fronte del requisito minimo

(quattro anni) di esperienza richiesto dal bando di concorso. In effetti tutti

e tre i candidati possono vantare una carriera ben più lunga. __________ è

infatti docente dal 2000, mentre __________ dal 2002. Esperienza che

evidentemente è stata ritenuta più che sufficiente e tale da consentire una conoscenza

della scuola atta a svolgere la funzione in maniera eccellente. Del resto il

ricorrente non ha eccepito alcunché in merito alle competenze degli altri

candidati.

Emerge inoltre dal predetto rapporto che i funzionari che si sono occupati

della valutazione delle candidature hanno tenuto conto dell'ottima reputazione

dell'insorgente (cfr. in particolare il commento riferito al criterio capacità

relazionali). Ciò non è bastato, tuttavia, ad attribuire al ricorrente un

punteggio superiore agli altri due candidati.

In particolare, in merito al ricorrente i funzionari hanno segnalato un

atteggiamento generale troppo sicuro di sé e una scarsa capacità di mettersi in

discussione. Inoltre è stata notata una certa impulsività nell'esprimere le

proprie opinioni e nel reagire alle considerazioni meno aderenti al suo

pensiero. La scelta è quindi ricaduta sugli altri due docenti, che hanno

mostrato una miglior propensione ad assumere la funzione dal punto di vista

caratteriale e personale. Il giudizio dell'autorità di nomina, che a fronte di

tre candidati idonei e di esperienza paragonabile ha preferito i due che hanno dato

una migliore impressione al colloquio sulla base dei (pertinenti) criteri sopra

esposti, non è insostenibile.

Tale valutazione, per quanto opinabile possa apparire, non scaturisce ancora da

un uso scorretto del potere di apprezzamento riservato all'autorità di nomina

né viola altrimenti il diritto. La censura va pertanto disattesa.

5. Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera