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Decisione

52.2017.462

Contestazione di una nota scolastica. Legittimazione attiva

23 maggio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2017.462

Lugano

23 maggio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Paola

Passucci

statuendo

sul ricorso 11 settembre 2017 di

RI

1

contro

la

decisione 30 agosto 2017 (n. 3807) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa

inoltrata contro la decisione 17 agosto 2016 con cui il Consiglio di

direzione del Liceo cantonale di __________ ha confermato la valutazione del

lavoro di maturità in arti visive (4.5), ponendo a suo carico la tassa di

giustizia di fr. 300.-;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 ha frequentato

il quarto anno presso il Liceo cantonale di __________ durante l'anno

scolastico 2015-2016;

che il 24 giugno 2016 RI 1 ha conseguito la licenza, ottenendo, tra le altre,

la nota finale 4.5 nel lavoro di maturità in arti visive, dal titolo "Dalla

tavola al grande schermo: incontro tra due arti";

che il 27 giugno 2016 RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di direzione contro

la predetta valutazione, a suo giudizio ingiustificata;

che quest'ultimo, raccolta una presa di posizione scritta del prof. __________,

docente responsabile del lavoro di maturità, con decisione 17 agosto 2016 ha

respinto il ricorso, confermando la contestata valutazione finale (4.5);

che RI 1 ha impugnato la predetta pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato,

chiedendo in buona sostanza che la nota assegnatagli fosse rivalutata;

che con giudizio 30 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa,

adducendo che il gravame presentato dinnanzi all'autorità scolastica - nella

misura in cui rivolto contro una nota scolastica che da un punto di vista

prettamente formativo non avrebbe avuto conseguenze pregiudizievoli per

l'allievo - avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, ponendo a suo

carico le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.-;

che avverso quest'ultima pronuncia, limitatamente al dispositivo su spese e

tassa di giustizia (n. 2), RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento;

che a mente del ricorrente, la decisione dell'Esecutivo cantonale di

addossargli spese e tassa di giustizia sarebbe ingiusta;

che nella decisione 17 agosto 2016 il Consiglio di direzione non avrebbe

infatti specificato che non avessi diritto di fare ricorso siccome la nota

presa era più che sufficiente ed inoltre il cambiamento di questa stessa non

avrebbe procurato alcun vantaggio concreto né sulla mia promozione né sul mio

futuro scolastico; indicando che contro la stessa era data facoltà di

ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni, soggiunge l'insorgente, l'autorità

scolastica lascia intendere che questo ricorso sia in effetti fattibile e

legittimo;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare osservazioni; il Consiglio di direzione si rimette invece al giudizio

del Tribunale, limitandosi ad annotare di ritenere tutt'oggi giustificata

l'evasione del ricorso presentato dallo studente in data 27.6.2016, volta a

garantire una valutazione corretta e motivata del profitto;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL

5.1.1.1);

che l'insorgente è legittimato a ricorrere contro il dispositivo della

risoluzione impugnata che gli addossa spese e tassa di giustizia di complessivi

fr. 300.- (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm, RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e 97 LSc), è dunque ricevibile

in ordine;

che il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che l'autorità amministrativa, segnatamente il Consiglio di Stato, può

accollare alla parte soccombente le spese e una tassa di giustizia, variabile

da fr. 100 a fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non

pecuniario, e da fr. 100.- a fr. 30'000.-nelle procedure di natura pecuniaria

(cfr. art. 47 cpv. 1 lett. a e b LPAmm);

che nel caso concreto, il Governo ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso la risoluzione con cui il Consiglio di direzione del Liceo cantonale di

__________ ha confermato la nota finale del suo lavoro di maturità, sostenendo che

l'autorità di prime cure avrebbe invero dovuto

dichiararlo irricevibile, non potendo l'insorgente vantare un interesse

personale e degno di protezione alla modifica della valutazione attribuitagli

dal prof. __________;

che per principio non vi è infatti un interesse degno di protezione

all'impugnazione delle singole note scolastiche, quando costituiscono un

elemento della motivazione della decisione di bocciatura, rispettivamente di

promozione, dello studente;

che le singole note possono essere contestate a

titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche pregiudizievoli,

quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso o ad una formazione

ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (STA 52.2014.314 del 27

febbraio 2015; Said

Huber/

Vera Marantelli-Sonanini, in: Bernhard

Waldmann/Philippe Weissenberger [editori], VwVG, Zurigo 2009, n. 16 ad art. 48, con riferimenti);

che

nel caso concreto, RI 1, al termine del quarto anno di liceo, è stato

licenziato senza riserve ed ha ottenuto la nota finale 4.5 nel lavoro di

maturità;

che stando così le cose, non v'è chi non veda come il Consiglio di direzione

avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso per mancanza di legittimazione

attiva; nella misura in cui RI 1, che è stato promosso, contesta una nota

chiaramente sufficiente non adducendo alcun argomento che lasci intendere che

la modifica della nota impugnata gli procurerebbe un vantaggio concreto, appare

quanto mai evidente che la modifica della valutazione del lavoro di maturità

non gli avrebbe apportato alcun beneficio degno di tutela;

che, a giusta ragione il

Governo ha dunque respinto il ricorso dell'insorgente;

che, in quanto parte soccombente, la

decisione dell'Esecutivo cantonale di addossargli gli oneri processuali non

presta fianco a critiche;

che neppure l'importo di fr. 300.-,

ampiamente contenuto nei limiti posti dall'art. 47 cpv. 1 LPAmm, è censurabile

dal profilo dell'arbitrio;

che nulla muta al riguardo il fatto che la direzione scolastica abbia respinto

il ricorso per motivi di merito, anziché constatare che lo stesso era irricevibile; tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, essa

non poteva esimersi dall'indicare che contro la sua decisione era dato ricorso

al Consiglio di Stato;

che giusta l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto e deve indicare il rimedio giuridico

(cpv. 1), ritenuto che l'indicazione del rimedio deve menzionare il rimedio

giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo

(cpv. 2);

che, nella fattispecie concreta, il Consiglio di direzione ha rettamente

indicato, nella sua risoluzione del 17 agosto 2016, che la stessa era impugnabile

dinanzi all'Esecutivo cantonale nel termine di 15 giorni; a dispetto di quanto

afferma RI 1, l'autorità scolastica non era

per contro tenuta a fornire indicazioni riguardo alla sua legittimazione a

ricorrere, segnatamente a specificare che non avessi diritto di fare ricorso siccome la nota presa era più che

sufficiente ed inoltre il cambiamento di questa stessa non avrebbe procurato

alcun vantaggio concreto né sulla mia promozione né sul mio futuro

scolastico;

che in esito a quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto;

che la tassa di giustizia del presente giudizio è posta a carico

dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora

non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera