Lexipedia

Decisione

52.2017.463

Rilascio di un permesso di dimora per motivi di cura

18 gennaio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di giugno 2004 e dicembre 2005) e l'ha condannato alla pena detentiva di

2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla

confisca di fr. 20'000.– e a un risarcimento compensatorio a favore della

Confederazione di complessivi fr. 10'000.–. Con decreto d'accusa del 26 luglio

2012 (DA __________) egli è stato inoltre condannato dal

Procuratore pubblico del Cantone Ticino per denuncia mendace (avvenuta il 14 settembre 2011) alla pena pecuniaria di 20

aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 200.–.

e. Il 18 novembre 2014 la Sezione della popolazione ha

revocato il permesso di dimora UE/AELS a RI 1 in quanto era da lungo tempo senza lavoro, beneficiava di

prestazioni assistenziali dal 2006 ed aveva anche interessato la polizia e le

autorità giudiziarie.

Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio

di Stato il 30 settembre 2015 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con

sentenza del 18 novembre 2015 dopo avere osservato

che l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la

Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del

21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) non si applicava in concreto,

dato che il ricorrente non vi si poteva richiamare né come lavoratore né per

cercare un impiego né quale persona che non svolgeva nessuna attività economica

né, infine, perché avrebbe maturato un diritto alla pensione o perché colpito

da inabilità permanente al lavoro. Inoltre il provvedimento di revoca era

giustificato in base all'art. 62 lett. e della legge federale sugli stranieri del

16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro

integrazione; LStrI; RS 142.20), l'interessato continuando a dipendere

dall'aiuto sociale (al 17 febbraio 2015 il suo debito nei confronti dello Stato

ammontava a quasi fr. 190'000.–). Infine, la decisione risultava proporzionata e

non ledeva l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), qualora fosse

stato applicabile. In queste condizioni l'interessato non poteva nemmeno

pretendere il rilascio di un permesso di domicilio.

Con sentenza dell'11 gennaio 2016 (2C_1153/2015), il

Tribunale federale ha respinto un ricorso in materia di diritto pubblico interposto

da RI 1 contro la decisione del Tribunale cantonale amministrativo.

f. Preso atto del giudizio

della nostra alta Corte federale, il Dipartimento delle istituzioni ha quindi ordinato

all'interessato di lasciare il territorio svizzero entro il 27 febbraio 2016.

Termine, questo, che egli non ha rispettato a seguito di un suo ricovero presso

l'Ospedale universitario di Zurigo.

B. a. Il 21 aprile 2016 RI 1, sempre

a carico della pubblica assistenza, ha presentato dinnanzi alla Sezione della

popolazione una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora per motivi di cura nel nostro Paese. Ha motivato

la propria richiesta con il fatto di necessitare "di cure specifiche nel nostro paese dove vi è il suo medico

curante di fiducia il dott. __________ e dove è già stato in cura e pure

ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo", trasmettendo la

relativa documentazione medica.

b. L'autorità dipartimentale ha quindi interpellato il medico

cantonale che, dopo avere preso visione di

tutti gli atti medici, l'11 maggio 2016 ha preavvisato negativamente la

richiesta poiché la patologia di cui soffre l'interessato poteva senz'altro

essere presa a carico anche in Italia e non poneva limitazioni al

viaggio di rientro.

c. Dopo avergli offerto la

possibilità di esprimersi, il 30 giugno 2016 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda di RI 1. La

decisione - che teneva conto del preavviso negativo del medico cantonale, visto

pure il precedente provvedimento di revoca

del permesso di dimora UE/AELS - è stata resa sulla base degli art. 5 Allegato I ALC, 23 e 24 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) come pure della LStr

e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre

2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio del 5 luglio

2017, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta

da RI 1.

In sostanza il Governo

ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli il permesso richiesto

in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione

impugnata conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per motivi di

cura.

Il ricorrente, il quale indica di essere totalmente inabile

al lavoro, sostiene di essere in attesa di una decisione di rendita di invalidità a causa dei suoi problemi cardiaci e psichici

legati a una depressione che, una volta accolta, gli permetterà di non più dipendere

dall'aiuto sociale. Adduce inoltre la necessità di essere seguito dagli stessi

medici e strutture cui fa attualmente capo nel nostro Paese.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. In sede di replica l'insorgente

ribadisce i propri argomenti, nella

duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo

è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65

cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Come accennato in

narrativa, il 21 aprile 2016 il ricorrente ha presentato dinnanzi alla Sezione

della popolazione una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora

per motivi di cura nel nostro Paese.

La richiesta è dunque di poco più di tre mesi successiva alla

sentenza con la quale l'11 gennaio 2016 il Tribunale federale ha definitivamente

confermato la decisione di revoca del suo permesso

di dimora UE/AELS pronunciata dal Dipartimento il 18 novembre 2014. Ora,

la sua domanda non può portare alla restituzione del permesso di cui egli era

titolare in precedenza. La revoca rispettivamente il mancato rinnovo di

un'autorizzazione di soggiorno costituiscono infatti delle decisioni che

esplicano i loro effetti per il futuro e che comportano la caducità del

permesso di cui lo straniero beneficiava fino a quel momento.

2.2

Data la possibilità di formulare una nuova domanda d'autorizzazione

in ogni tempo (STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.1;2C_1224/2013

del 12 dicembre 2014 consid. 4.2 e 2C_876/2013

del 18 novembre 2013 consid. 3.1), un eventuale accoglimento della richiesta

comporta quindi il rilascio di un nuovo permesso (STF 2C_1224/2013 del 12

dicembre 2014 consid. 4.2;2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1 e

3.

;2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3).

Sebbene che in un simile contesto non ci si trovi in una

situazione di riesame in senso proprio (STF 2C_876/2013 del 18 novembre 2013

consid. 3.7), queste nuove richieste non devono permettere a uno straniero di

rimettere in discussione senza limiti una decisione che ha posto termine al suo

precedente titolo di soggiorno e, al pari di una domanda di riesame, devono

essere quindi prese in considerazione soltanto quando le circostanze si sono

modificate in modo rilevante, oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di

prova importanti che non conosceva o di cui non poteva o aveva ragione di

prevalersi in precedenza (DTF 136 II 177 consid.

2.

segg.; STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.2;2C_1081/2014 del 19

febbraio 2016 consid. 2.1;2C_366/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3 e

2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1).

3.

3.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli

degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il

loro diritto di entrare, soggiornare,

accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi

negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di

principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

3.2

Giusta l'art. 6

paragrafo 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una

parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno

al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di

soggiorno della durata di almeno 5 anni a

decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5

anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di

soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora

il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre

12.

mesi.

3.3

Il diritto di continuare a risiedere in

Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che dispongono della

qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i

cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea

di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente

sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività

economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno

stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in

materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori dipendenti,

malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile

2006.

(cfr. art. 4 paragrafo 2 Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010,

consid. 2.2).

Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro

attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il

diritto alla pensione e quelli residenti

senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da

inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto

regolamento). Non è prescritta alcuna condizione di durata della

residenza se questa incapacità sia dovuta a

infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad

una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale

Stato (art. 2 cpv. 1 lett. b 2° periodo del

suddetto regolamento).

Per poter vantare un diritto di rimanere in Svizzera sulla

base dell'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70, è però necessario che il lavoratore disponga ancora di tale

statuto al momento in cui si verifica l'incapacità permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.2

e 4.2).

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che

possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni

dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS

(art. 22 OLCP).

Di principio, il diritto di rimanere sussiste

indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale (DTF 141 II 1 consid.

4.

; STF 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2).

3.4

Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC

garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività

economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente

se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi

finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante

il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un

soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere

versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I

ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui

dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un

richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro

situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul

calcolo dell'aiuto sociale.

I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE

o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati

sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo

che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a

percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

3.5

Il campo di applicazione personale e temporale

dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in

Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno

garantito dall'accordo in parola al momento

determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF

134.

II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).

4.

RI 1, benché cittadino

italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, non può allo

stato attuale delle cose appellarsi ai

diritti scaturenti dall'ALC per lavorare nel nostro Paese o ricercarvi un impiego; del resto nemmeno l'insorgente lo pretende, visto

che indica di essere totalmente inabile al lavoro.

Egli non può richiamarvisi

neppure per risiedervi senza attività lucrativa, non disponendo manifestamente

di mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento, dato che ammette

di continuare ad essere a carico dell'assistenza pubblica (doc. A: decisione del

31.

dicembre 2017 di accoglimento della prestazione assistenziale).

Inoltre il ricorrente non può invocare neanche il diritto di

rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, poiché non ha maturato il

diritto alla pensione. Per quanto riguarda un'eventuale inabilità permanente al lavoro giova ricordare che quando egli era al

beneficio di un permesso di dimora UE/AELS, la domanda di rendita AI da

lui avviata il 30 luglio 2007 era stata definitivamente respinta nel 2010 dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni sociali e che nel 2012 l'UAI non era entrato nel merito di una

sua identica istanza. Non permette di

giungere a conclusioni a lui più favorevoli l'argomento secondo cui egli

avrebbe ulteriormente avviato una nuova richiesta di invalidità nell'ottobre

del 2015 come pure nel febbraio e nell'agosto del 2016, ritenuto che già nel

2010.

(ovvero al momento della prima decisione di diniego di concedergli una

rendita AI) non disponeva più dello statuto

di lavoratore: infatti la sua ultima

attività lucrativa l'aveva esercitata nel 2007, per di più durante solo sei

mesi nell'ambito di un programma occupazionale. Del resto, al momento

del deposito della sua nuova richiesta per l'AI, egli non era più al beneficio

di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese e questo a seguito della

revoca del suo permesso di dimora UE/AELS pronunciata dal Dipartimento il 18

novembre 2014 e confermata, in ultima istanza, dal Tribunale federale con sentenza

del 16 gennaio 2016. Di conseguenza, anche qualora l'UAI accertasse ora una sua incapacità permanente al lavoro e gli conferisse una rendita di invalidità, tale

circostanza non conferirebbe all'interessato un diritto di rimanere in Svizzera

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC.

Va già sin d'ora detto che è possibile beneficiare di tale

genere di rendita anche avendo la residenza in Italia.

5.

Ne discende che la

posizione del ricorrente dev'essere esaminata unicamente dal profilo del diritto

interno.

5.1

Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un

permesso di breve durata (art. 32 cpv. 1 LStrI), mentre per soggiorni di oltre

un anno è rilasciato un permesso di dimora (art. 33 cpv. 1 LStrI). Sia il permesso

di soggiorno di breve durata sia quello di dimora sono rilasciati per un

determinato scopo di soggiorno e possono essere vincolati a ulteriori

condizioni (cfr. art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 3 LStrI).

Ferma questa premessa, l'art. 29 LStrI dispone che lo

straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il

finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti. Quest'ultima

disposizione, avendo carattere

potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di

soggiorno per motivi di cura. Ne discende che le autorità amministrative competenti in materia di

polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di un ampio

potere discrezionale (cfr. art. 96 LStrI).

5.2

Come accennato in narrativa, il medico cantonale ha preavvisato negativamente la domanda di RI

1.

volta al rilascio di un permesso di dimora temporaneo o annuale per scopo di

cura, in quanto le patologie di cui

soffre l'interessato (cardiaca, depressione) possono senz'altro essere prese a

carico in Italia.

Infatti la vicina

Penisola non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche

pubbliche e private di ottima qualità. L'insorgente non sarà dunque privato

della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone

aventi problemi analoghi ai suoi.

Oltre a ciò è

incontestato che il ricorrente continua a dipendere dall'aiuto sociale e non

dispone pertanto di mezzi finanziari sufficienti per garantire il suo

soggiorno. Condizione, questa, imperativa per poter ottenere un permesso di

dimora per motivi di cura ai sensi dell'art. 29 LStrI.

Inoltre RI 1 non è colpito

da un divieto di entrata in Svizzera, di modo che la continuazione del

suo percorso terapeutico nel nostro Paese non gli viene preclusa nell'ambito

della normativa in materia di turisti e potrà continuare a far

capo ai suoi medici curanti attuali. Ritenuto pure

che prima di giungere in Svizzera egli risiedeva nella fascia di

confine, a __________ in provincia di Varese.

6.

Si deve pertanto concludere

che il provvedimento litigioso è stato adottato

in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e risulta

senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

7.

Stante tutto quanto

precede, il ricorso deve dunque essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente

in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Si tiene comunque

conto della sua precaria situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le

spese, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere