52.2017.463
Rilascio di un permesso di dimora per motivi di cura
18 gennaio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.463
Lugano
18 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI
1
contro
la
risoluzione del 5 luglio 2017 (n. 3151) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 30 giugno 2016 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il
rilascio di un permesso di dimora per motivi di cura;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino italiano RI
1 (1959) - già al beneficio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS dal
17 aprile al 16 ottobre 2002 e di un permesso per confinanti G UE/AELS dal 20
novembre 2002 - ha ottenuto il 1° dicembre 2004 un permesso di dimora B UE/AELS
valido fino al 30 novembre 2009 per svolgere un'attività lucrativa dipendente
nel nostro Paese.
b. Disoccupato dal mese di giugno 2005, RI 1 è stato
arrestato il 10 ottobre 2005 e posto in detenzione preventiva su ordine del Ministero pubblico della Confederazione.
Scarcerato il 21 luglio 2006, egli ha lavorato durante 2 mesi fino alla fine dell'anno
e poi 6 mesi nel corso del 2007. Privo di mezzi finanziari propri
sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, a partire dal 1° settembre
2006 l'interessato ha iniziato a far capo alla pubblica assistenza.
c. Considerata la situazione finanziaria e debitoria di RI 1,
il 19 febbraio 2010 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la sua istanza volta al rilascio di un permesso di
domicilio. Tuttavia, nell'attesa della conclusione di una pratica AI avviata dall'interessato
il 30 luglio 2007 e per regolare le sue condizioni di soggiorno, la medesima autorità
gli ha rinnovato il permesso di dimora UE/AELS fino al 30 novembre 2014. Decisione,
questa, confermata dal Consiglio di Stato il 14 aprile 2010 e cresciuta in
giudicato incontestata.
Il 26 aprile 2010 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
respinto l'istanza presentata da RI 1 il 30 luglio 2007 e gli ha negato il
diritto a una rendita. Detto rifiuto è stato confermato dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni sociali con sentenza del 29 novembre 2010, cresciuta
incontestata in giudicato.
d. Il 13 gennaio 2012 il Tribunale penale federale ha
riconosciuto RI 1 colpevole di complicità in truffa, denuncia mendace, ripetuto
riciclaggio di denaro e istigazione a riciclaggio di denaro (fatti avvenuti tra
Fatti
i mesi di giugno 2004 e dicembre 2005) e l'ha condannato alla pena detentiva di
2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla
confisca di fr. 20'000.– e a un risarcimento compensatorio a favore della
Confederazione di complessivi fr. 10'000.–. Con decreto d'accusa del 26 luglio
2012 (DA __________) egli è stato inoltre condannato dal
Procuratore pubblico del Cantone Ticino per denuncia mendace (avvenuta il 14 settembre 2011) alla pena pecuniaria di 20
aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 200.–.
e. Il 18 novembre 2014 la Sezione della popolazione ha
revocato il permesso di dimora UE/AELS a RI 1 in quanto era da lungo tempo senza lavoro, beneficiava di
prestazioni assistenziali dal 2006 ed aveva anche interessato la polizia e le
autorità giudiziarie.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio
di Stato il 30 settembre 2015 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con
sentenza del 18 novembre 2015 dopo avere osservato
che l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) non si applicava in concreto,
dato che il ricorrente non vi si poteva richiamare né come lavoratore né per
cercare un impiego né quale persona che non svolgeva nessuna attività economica
né, infine, perché avrebbe maturato un diritto alla pensione o perché colpito
da inabilità permanente al lavoro. Inoltre il provvedimento di revoca era
giustificato in base all'art. 62 lett. e della legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione; LStrI; RS 142.20), l'interessato continuando a dipendere
dall'aiuto sociale (al 17 febbraio 2015 il suo debito nei confronti dello Stato
ammontava a quasi fr. 190'000.–). Infine, la decisione risultava proporzionata e
non ledeva l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), qualora fosse
stato applicabile. In queste condizioni l'interessato non poteva nemmeno
pretendere il rilascio di un permesso di domicilio.
Con sentenza dell'11 gennaio 2016 (2C_1153/2015), il
Tribunale federale ha respinto un ricorso in materia di diritto pubblico interposto
da RI 1 contro la decisione del Tribunale cantonale amministrativo.
f. Preso atto del giudizio
della nostra alta Corte federale, il Dipartimento delle istituzioni ha quindi ordinato
all'interessato di lasciare il territorio svizzero entro il 27 febbraio 2016.
Termine, questo, che egli non ha rispettato a seguito di un suo ricovero presso
l'Ospedale universitario di Zurigo.
B. a. Il 21 aprile 2016 RI 1, sempre
a carico della pubblica assistenza, ha presentato dinnanzi alla Sezione della
popolazione una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora per motivi di cura nel nostro Paese. Ha motivato
la propria richiesta con il fatto di necessitare "di cure specifiche nel nostro paese dove vi è il suo medico
curante di fiducia il dott. __________ e dove è già stato in cura e pure
ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo", trasmettendo la
relativa documentazione medica.
b. L'autorità dipartimentale ha quindi interpellato il medico
cantonale che, dopo avere preso visione di
tutti gli atti medici, l'11 maggio 2016 ha preavvisato negativamente la
richiesta poiché la patologia di cui soffre l'interessato poteva senz'altro
essere presa a carico anche in Italia e non poneva limitazioni al
viaggio di rientro.
c. Dopo avergli offerto la
possibilità di esprimersi, il 30 giugno 2016 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda di RI 1. La
decisione - che teneva conto del preavviso negativo del medico cantonale, visto
pure il precedente provvedimento di revoca
del permesso di dimora UE/AELS - è stata resa sulla base degli art. 5 Allegato I ALC, 23 e 24 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) come pure della LStr
e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre
2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio del 5 luglio
2017, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta
da RI 1.
In sostanza il Governo
ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli il permesso richiesto
in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione
impugnata conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per motivi di
cura.
Il ricorrente, il quale indica di essere totalmente inabile
al lavoro, sostiene di essere in attesa di una decisione di rendita di invalidità a causa dei suoi problemi cardiaci e psichici
legati a una depressione che, una volta accolta, gli permetterà di non più dipendere
dall'aiuto sociale. Adduce inoltre la necessità di essere seguito dagli stessi
medici e strutture cui fa attualmente capo nel nostro Paese.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica l'insorgente
ribadisce i propri argomenti, nella
duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo
è rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65
cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Come accennato in
narrativa, il 21 aprile 2016 il ricorrente ha presentato dinnanzi alla Sezione
della popolazione una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora
per motivi di cura nel nostro Paese.
La richiesta è dunque di poco più di tre mesi successiva alla
sentenza con la quale l'11 gennaio 2016 il Tribunale federale ha definitivamente
confermato la decisione di revoca del suo permesso
di dimora UE/AELS pronunciata dal Dipartimento il 18 novembre 2014. Ora,
la sua domanda non può portare alla restituzione del permesso di cui egli era
titolare in precedenza. La revoca rispettivamente il mancato rinnovo di
un'autorizzazione di soggiorno costituiscono infatti delle decisioni che
esplicano i loro effetti per il futuro e che comportano la caducità del
permesso di cui lo straniero beneficiava fino a quel momento.
2.2
Data la possibilità di formulare una nuova domanda d'autorizzazione
in ogni tempo (STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.1;2C_1224/2013
del 12 dicembre 2014 consid. 4.2 e 2C_876/2013
del 18 novembre 2013 consid. 3.1), un eventuale accoglimento della richiesta
comporta quindi il rilascio di un nuovo permesso (STF 2C_1224/2013 del 12
dicembre 2014 consid. 4.2;2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1 e
3.
;2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3).
Sebbene che in un simile contesto non ci si trovi in una
situazione di riesame in senso proprio (STF 2C_876/2013 del 18 novembre 2013
consid. 3.7), queste nuove richieste non devono permettere a uno straniero di
rimettere in discussione senza limiti una decisione che ha posto termine al suo
precedente titolo di soggiorno e, al pari di una domanda di riesame, devono
essere quindi prese in considerazione soltanto quando le circostanze si sono
modificate in modo rilevante, oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di
prova importanti che non conosceva o di cui non poteva o aveva ragione di
prevalersi in precedenza (DTF 136 II 177 consid.
2.
segg.; STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.2;2C_1081/2014 del 19
febbraio 2016 consid. 2.1;2C_366/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3 e
2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1).
3.
3.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli
degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il
loro diritto di entrare, soggiornare,
accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi
negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di
principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
3.2
Giusta l'art. 6
paragrafo 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una
parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno
al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di
soggiorno della durata di almeno 5 anni a
decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5
anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di
soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora
il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre
12.
mesi.
3.3
Il diritto di continuare a risiedere in
Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che dispongono della
qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i
cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea
di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente
sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività
economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno
stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in
materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori dipendenti,
malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile
2006.
(cfr. art. 4 paragrafo 2 Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010,
consid. 2.2).
Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro
attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il
diritto alla pensione e quelli residenti
senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da
inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto
regolamento). Non è prescritta alcuna condizione di durata della
residenza se questa incapacità sia dovuta a
infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad
una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale
Stato (art. 2 cpv. 1 lett. b 2° periodo del
suddetto regolamento).
Per poter vantare un diritto di rimanere in Svizzera sulla
base dell'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70, è però necessario che il lavoratore disponga ancora di tale
statuto al momento in cui si verifica l'incapacità permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.2
e 4.2).
Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che
possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni
dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS
(art. 22 OLCP).
Di principio, il diritto di rimanere sussiste
indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale (DTF 141 II 1 consid.
4.
; STF 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2).
3.4
Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC
garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività
economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente
se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi
finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante
il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un
soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere
versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I
ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui
dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati
sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un
richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro
situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul
calcolo dell'aiuto sociale.
I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE
o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati
sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo
che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a
percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
3.5
Il campo di applicazione personale e temporale
dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in
Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno
garantito dall'accordo in parola al momento
determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF
134.
II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).
4.
RI 1, benché cittadino
italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, non può allo
stato attuale delle cose appellarsi ai
diritti scaturenti dall'ALC per lavorare nel nostro Paese o ricercarvi un impiego; del resto nemmeno l'insorgente lo pretende, visto
che indica di essere totalmente inabile al lavoro.
Egli non può richiamarvisi
neppure per risiedervi senza attività lucrativa, non disponendo manifestamente
di mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento, dato che ammette
di continuare ad essere a carico dell'assistenza pubblica (doc. A: decisione del
31.
dicembre 2017 di accoglimento della prestazione assistenziale).
Inoltre il ricorrente non può invocare neanche il diritto di
rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, poiché non ha maturato il
diritto alla pensione. Per quanto riguarda un'eventuale inabilità permanente al lavoro giova ricordare che quando egli era al
beneficio di un permesso di dimora UE/AELS, la domanda di rendita AI da
lui avviata il 30 luglio 2007 era stata definitivamente respinta nel 2010 dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni sociali e che nel 2012 l'UAI non era entrato nel merito di una
sua identica istanza. Non permette di
giungere a conclusioni a lui più favorevoli l'argomento secondo cui egli
avrebbe ulteriormente avviato una nuova richiesta di invalidità nell'ottobre
del 2015 come pure nel febbraio e nell'agosto del 2016, ritenuto che già nel
2010.
(ovvero al momento della prima decisione di diniego di concedergli una
rendita AI) non disponeva più dello statuto
di lavoratore: infatti la sua ultima
attività lucrativa l'aveva esercitata nel 2007, per di più durante solo sei
mesi nell'ambito di un programma occupazionale. Del resto, al momento
del deposito della sua nuova richiesta per l'AI, egli non era più al beneficio
di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese e questo a seguito della
revoca del suo permesso di dimora UE/AELS pronunciata dal Dipartimento il 18
novembre 2014 e confermata, in ultima istanza, dal Tribunale federale con sentenza
del 16 gennaio 2016. Di conseguenza, anche qualora l'UAI accertasse ora una sua incapacità permanente al lavoro e gli conferisse una rendita di invalidità, tale
circostanza non conferirebbe all'interessato un diritto di rimanere in Svizzera
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC.
Va già sin d'ora detto che è possibile beneficiare di tale
genere di rendita anche avendo la residenza in Italia.
5.
Ne discende che la
posizione del ricorrente dev'essere esaminata unicamente dal profilo del diritto
interno.
5.1
Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un
permesso di breve durata (art. 32 cpv. 1 LStrI), mentre per soggiorni di oltre
un anno è rilasciato un permesso di dimora (art. 33 cpv. 1 LStrI). Sia il permesso
di soggiorno di breve durata sia quello di dimora sono rilasciati per un
determinato scopo di soggiorno e possono essere vincolati a ulteriori
condizioni (cfr. art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 3 LStrI).
Ferma questa premessa, l'art. 29 LStrI dispone che lo
straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il
finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti. Quest'ultima
disposizione, avendo carattere
potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno per motivi di cura. Ne discende che le autorità amministrative competenti in materia di
polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di un ampio
potere discrezionale (cfr. art. 96 LStrI).
5.2
Come accennato in narrativa, il medico cantonale ha preavvisato negativamente la domanda di RI
1.
volta al rilascio di un permesso di dimora temporaneo o annuale per scopo di
cura, in quanto le patologie di cui
soffre l'interessato (cardiaca, depressione) possono senz'altro essere prese a
carico in Italia.
Infatti la vicina
Penisola non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche
pubbliche e private di ottima qualità. L'insorgente non sarà dunque privato
della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone
aventi problemi analoghi ai suoi.
Oltre a ciò è
incontestato che il ricorrente continua a dipendere dall'aiuto sociale e non
dispone pertanto di mezzi finanziari sufficienti per garantire il suo
soggiorno. Condizione, questa, imperativa per poter ottenere un permesso di
dimora per motivi di cura ai sensi dell'art. 29 LStrI.
Inoltre RI 1 non è colpito
da un divieto di entrata in Svizzera, di modo che la continuazione del
suo percorso terapeutico nel nostro Paese non gli viene preclusa nell'ambito
della normativa in materia di turisti e potrà continuare a far
capo ai suoi medici curanti attuali. Ritenuto pure
che prima di giungere in Svizzera egli risiedeva nella fascia di
confine, a __________ in provincia di Varese.
6.
Si deve pertanto concludere
che il provvedimento litigioso è stato adottato
in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e risulta
senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.
7.
Stante tutto quanto
precede, il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente
in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Si tiene comunque
conto della sua precaria situazione finanziaria.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le
spese, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere