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Decisione

52.2017.467

Ricorso contro la decisione municipale di adottare un nuovo logo

11 settembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i cui diritti od obblighi non sono minimamente toccati dal provvedimento municipale, nemmeno in modo indiretto;

non si è infatti in presenza di una "controversia giuridica" secondo

questo disposto costituzionale (DTF 140 II 315 consid. 4.4);

che nemmeno la richiesta dell'insorgente di essere sollevato dal

pagamento della tassa di giustizia di prima istanza, correttamente stabilita

secondo il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), può trovare

accoglimento;

che questa Corte rinuncia per prassi di regola a percepire la tassa di

giustizia nell'ambito dell'evasione di impugnative relative ai diritti

politici;

che tale prassi è tuttavia circoscritta a contestazioni che concernono

votazioni ed elezioni e non viene applicata nei casi di ricorsi ordinari contro

decisioni di organi comunali;

che dunque è a torto che il ricorrente pretende di essere insorto in materia di

diritti politici;

che nemmeno il fatto di pretendere che - in sostanza - quella dedotta in lite

sia una questione di principio mai affrontata prima e

di sicura importanza, costituisce un motivo valido per sollevare il soccombente

dal pagamento delle spese occasionate dalla sua impugnativa, a prescindere

dalla fondatezza di questa asserzione;

che dunque il ricorso dev'essere integralmente respinto e la decisione del Governo

confermata;

che per i motivi appena espressi anche il

Tribunale pone a carico dell'insorgente

la tassa di giustizia di questa sede, comunque commisurata per difetto in

rapporto ai costi occasionati dall'impugnativa (art. 47 LPAmm), mentre non essendovi

parti patrocinate vincenti non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipati nella misura di fr. 800.-, è a carico

del ricorrente, il quale è tenuto a versare il saldo fr. 400.-. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera