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Decisione

52.2017.469

Ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per le opere abusive oppure di rimuoverle

12 ottobre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti acquisiti, che permetterebbero non solo di mantenere i controversi

impianti, ma anche di rinnovarli, trasformarli ed ampliarli moderatamente. La

presentazione della domanda in sanatoria sarebbe pertanto inutile. Altrettanto

criticabile sarebbe l'ordine nella misura in cui chiede la rimozione delle

opere.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica

conclusione perviene il municipio con argomentazioni che, in quanto necessario,

verranno riprese in appresso. La CO 1 si associa invece alle tesi ricorsuali,

postulando che sia "dichiarata la conformità delle opere con le normative

edilizie in vigore al momento dell'edificazione".

b. Con la replica,

l'insorgente si riconferma essenzialmente nelle proprie tesi e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è

data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 mar- zo 1991

(LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente,

destinataria dell'ordine impugnato e del giudizio governativo che lo conferma (art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge sufficientemente dalle tavole

processuali. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare atto a

procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio.

Considerandi

2.

2.1. L'ordine

di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione

amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata

opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario

a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col diritto

materiale concretamente applicabile.

Anche se di natura

incoercibile, l'ordine è considerato alla stregua di un provvedimento (finale) impugnabile

in quanto presuppone e sottintende l'accertamento dell'inesistenza di un valido

titolo che autorizzi l'opera in quanto tale, rispettivamente la sua

utilizzazione (destinazione). Nei casi dubbi, l'autorità è tenuta a esigere

l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia a posteriori.

Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come

quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile

cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata costruzione o

utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; RDAT I-1994 n. 58 consid.

2c; STA 52.2001.370/371 del 4 dicembre 2001 consid. 2). In tal senso, l'avvio di una tale procedura non esclude a priori

neppure che, a ragion veduta, si possa giungere a ritenere che l'intervento in

questione non necessiti di alcun permesso.

2.2

L'obbligo di

richiedere la licenza edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo

della polizia delle costruzioni non è di principio soggetto a perenzione. L'interesse

ad accertare se le costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate

a posteriori sussiste in effetti anche a distanza di tempo, segnatamente per

quanto concerne le costruzioni fuori della zona edificabile. L'esclusione del ripristino

a causa del lungo tempo trascorso (perenzione dell'azione di ripristino) non significa difatti che le costruzioni (materialmente) abusive

possano beneficiare della stessa tutela (allargata)

delle situazioni acquisite che il diritto federale accorda a quelle che

in origine sono state edificate in conformità con il diritto

materiale all'epoca applicabile (cfr. art. 24a, 24c e 37a

LPT; art. 41, 42 e 43 OPT). Comporta unicamente che esse sono tollerate. In

questo senso, esse godono soltanto di una tutela delle situazioni acquisite

ridotta, che consente al proprietario di mantenerle e di effettuare interventi

di manutenzione esenti da permesso. Sono

invece esclusi interventi, soggetti a licenza edilizia, volti a rinnovarle,

trasformarle (anche solo parzialmente), ampliarle o ricostruirle (STF

1A.17/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.2.5-2.2.7,

pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384 segg. con commento redazionale; cfr. pure DTF 136 II 359 consid. 6;

STF 1C_514/2011 del 6 giugno 2012 consid. 5.4).

Il proprietario gravato

dall'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può quindi

pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi

azione di ripristino (demolizione) per effetto del lungo tempo trascorso. Semmai,

non ha che da rimanere passivo. La disattenzione dell'ordine di presentare una

domanda di costruzione in sanatoria non comporta infatti particolari

conseguenze. Segnatamente, il proprietario che non ottempera all'ordine non è

passibile di sanzioni; perde soltanto l'occasione di sottoporre all'autorità

informazioni, di cui quest'ultima eventualmente non dispone (cfr. STA

52.2006.181

dell'11 luglio 2006, 52.2002.143 del 17 giugno 2002 consid. 2.2,

pubbl. in: RDAT I-2003 n. 34).

2.3

Nel caso

concreto, rilevata la presenza di altri manufatti rispetto a quelli autorizzati

nell'ottobre 1980 e nel marzo 1996, il Municipio ha ordinato la presentazione

di una domanda di costruzione a posteriori per tali opere, riprendendo la

descrizione (cfr. pure fotografie) contenuta nel verbale di sopralluogo, che ha

allegato all'ordine. Oggetto di quest'ultimo sono quindi tutti i manufatti che

non sono stati espressamente autorizzati nell'ottobre 1980 (baracca

prefabbricata di circa 30 m2) e nel marzo 1996 (prefabbricato

composto da 4 elementi di complessivi 60 m2 circa). Ora, al riguardo

neppure la ricorrente pretende che sussista un permesso formale. Essa fa

piuttosto valere che tali manufatti sono stati implicitamente approvati assieme

alle opere autorizzate nel 1980 e nel 1996, o che, malgrado fossero noti in

quanto oggetto di notifica, sono stati tollerati (e non potrebbero quindi più

fare oggetto di un ordine di rimozione), oppure che si tratterebbe di opere

amovibili e temporanee. Situazioni, queste, che non consentono di prescindere

dalla controversa richiesta, concernendo aspetti di cui, semmai, si potrà

tenere conto nell'ambito della procedura di rilascio del permesso a posteriori,

rispettivamente dell'eventuale (contestuale o susseguente) decisione in merito

all'adozione di misure di ripristino. Ferme queste premesse, è dunque a

ragione che per tali opere il municipio ha ritenuto sussistere l'esigenza di verificarne

la legittimità nel quadro di una procedura edilizia a posteriori. Verifica che,

sia detto per inciso, dovrà per principio avvenire in base al diritto vigente

al momento in cui l'opera edilizia è stata concretamente realizzata (cfr. DTF

123.

II 248 consid. 3a/bb; STF 1A.301/2000 del 28 maggio 2001 consid. 4a,

52.2002.214

del 7 febbraio 2006 consid. 2), salvo che il diritto entrato

successivamente in vigore sia più favorevole all'istante (principio della lex

mitior) o che sussistano motivi particolari, segnatamente di ordine

pubblico, che ne impongano l'immediata applicazione (cfr. DTF 135 II 384

consid. 2.3).

2.4

Il controverso

provvedimento è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. A torto.

Come detto, l'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria

è incoercibile. La sua disattenzione da parte di chi ne è gravato non comporta

particolari conseguenze. Chi non l'ottempera, non è passibile di sanzioni. D'altro

canto, il fatto che non venga presentata la domanda di costruzione sollecitata,

non impedisce all'autorità di statuire in merito alla legittimità materiale

delle opere in questione in base alle informazioni in suo possesso. Da questo

profilo, la decisione dell'11 marzo 2016 del Municipio di Stabio non può quindi

essere confermata.

3.

L'ordine contestato

impone ai destinatari, alternativamente alla presentazione di una domanda di

costruzione a posteriori per le opere realizzate abusivamente, la rimozione

delle stesse sempre entro 60 giorni dalla notificazione. Ora, la rimozione

(demolizione) di opere edilizie costituisce un provvedimento di ripristino ai

sensi dell'art. 43 LE. L'adozione di un provvedimento di ripristino

presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto concretamente

applicabile, ovvero di una difformità non sanabile mediante il rilascio di un

permesso di costruzione a posteriori (cfr. Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 43 LE n. 1287). L'accertamento

dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di principio effettuato

nell'ambito di un procedimento di rilascio della licenza a posteriori, che il

proprietario dell'opera è sollecitato a promuovere inoltrando una domanda di

costruzione in sanatoria (cfr. Athos

Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno 2016, ad art. 1

pag. 38 e rif. ivi citati). Conformemente al principio di economia processuale

e al divieto di formalismo eccessivo, si può eccezionalmente prescindere da

tale formalità quando particolari circostanze lo giustificano, segnatamente

quando la violazione materiale è già stata accertata in precedenza oppure

quando l'illegalità materiale della costruzione risulti chiara e indiscutibile

(cfr. STA 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1. e rif. ivi citati,

52.2010.420

del 6 aprile 2011 consid. 3.1 e rif. ivi citati).

Nel caso concreto,

il Municipio non ha ancora accertato l'esistenza di una violazione

materiale del diritto concretamente applicabile. Non ha neppure indicato,

spiegandone le ragioni, di ritenere chiara ed indiscutibile l'illegalità materiale

delle opere in questione. Tant'è che ha chiesto di presentare una domanda in

sanatoria. Non poteva quindi ordinarne contestualmente la rimozione, che, a

questo stadio, va dunque considerata prematura. In sede di risposta, l'Esecutivo

comunale ha spiegato che "solamente nel caso in cui la destinataria della

decisione non volesse inoltrare la domanda richiesta dovrà provvedere alla

rimozione degli stessi manufatti". Sennonché, come illustrato sopra, la disattenzione

dell'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria non impedisce

all'autorità di statuire in merito alla legittimità materiale delle opere formalmente

abusive. Non permette neppure di prescindere da tale giudizio, che l'autorità dovrà

comunque rendere sulla base delle informazioni in suo possesso. Anche da questo

profilo, la decisione dell'11 marzo 2016 del Municipio di Stabio non può dunque

essere confermata.

4.

4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente

accolto. Di conseguenza, il giudizio governativo impugnato è annullato, mentre

la decisione dell'11 marzo 2016 del Municipio di Stabio è

confermata limitatamente all'ordine di presentare una domanda di costruzione a

posteriori. Il termine di 60 giorni dalla notificazione indicato deve

evidentemente essere modificato nel senso che la domanda dovrà essere inoltrata

entro 60 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in

proporzione al suo grado preponderante di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il

Comune di Stabio verserà all'insorgente, assistita da un legale, un'indennità ridotta

per ripetibili di entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione dell'11 luglio 2017

(n. 3354) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

la decisione dell'11 marzo 2016

del Municipio di Stabio è confermata

limitatamente all'ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori,

entro 60 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-

è posta a carico della ricorrente. A quest'ultima va di conseguenza restituita

la somma di fr. 300.-, versata in eccesso a titolo di anticipo spese. Il Comune

di Stabio verserà all'insorgente fr. 400.- a titolo di ripetibili per entrambe

le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere