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Decisione

52.2017.47

Revoca della licenza di condurre. Accertamento medico e laboratoristico

22 maggio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale

e la sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_487/2016 del 7 aprile

2017, consid. 2.1;1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.4;1C_446/2012 del

26 aprile 2013 consid. 3.1).

2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità

alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La

norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla

guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a - e). Due fra queste, sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la

presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di

condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). La

giurisprudenza del Tribunale federale

ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un chiarimento medico nel caso

in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol o da stupefacenti,

segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che portano

seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (STF 1C_487/2016 citata, consid. 2.2;1C_339/2016 del 7

novembre 2016 consid. 3.1,1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4,

1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche

non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo

sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli

stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6,1C_446/2012 del

26 aprile 2013 consid. 3.2). Ciò in particolare ove si consideri che, come

visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo

(STF 1C_487/2016 citata, consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza riconosce inoltre

la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla

verifica della sua idoneità, conclusioni per lui negative (cfr. DTF 124 II 559

consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata, consid. 2.2).

3. 3.1. In

concreto, la Sezione della circolazione, fondandosi sulle risultanze del citato

rapporto di polizia, ha disposto nei confronti del ricorrente un accertamento

medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida, al fine di

determinare l'esistenza o meno di un quadro di abuso tale da diminuire l'idoneità

alla guida di veicoli a motore. Ad analoga conclusione è in sostanza approdato

il Governo, tutelando tale provvedimento. Questa deduzione, come contesta il ricorrente,

non può essere confermata.

3.2. Dagli atti emerge che RI 1 ha dichiarato di consumare canapa un paio di volte

alla settimana, di regola alla sera, rispettivamente un quantitativo di ca. 10

g al mese. Ora un tale consumo - che dovrebbe corrispondere verosimilmente a

circa un paio di spinelli, 2 volte alla settimana (cfr. STA 52.2015.467 del 2

settembre 2016, consid. 4 e rimandi [confermata dalla STF 1C_487/2016 citata],

laddove è stato ritenuto che un consumo di 0,5 gr di canapa al giorno, equivale

all'incirca a un joint giornaliero) - deve tutto sommato essere considerato

regolare, ma moderato e controllato, così come afferma il ricorrente

Considerandi

richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale. Nella sentenza

1C_556/2012 del 23 aprile 2013, l'Alta Corte, pronunciandosi sul caso di un

conducente che da decenni fumava circa 4 spinelli alla settimana, ha in effetti

concluso che tale consumo (regolare, controllato e moderato) - da solo - non

fosse sufficiente per temere un pregiudizio all'idoneità alla guida e

giustificare un accertamento di medicina del traffico; e ciò, in assenza di

altri indizi negativi concreti (consumi con altre sostanze, ecc.) e a fronte,

invece, di una reputazione di conducente immacolata (cfr. in senso analogo

anche la STF 1C_513/2015 del 18 febbraio 2016, concernente un conducente

incensurato, incappato in un controllo di polizia quale passeggero, che in base

al contestato rapporto di polizia aveva dichiarato di fumare cannabis una volta

a settimana). Circostanze, queste, che si ritrovano per analogia anche nella

presente fattispecie, ove solo si consideri che - al di là dei consumi

dichiarati dal ricorrente - non vi sono altri indizi a suo carico che inducano

a temere che egli abbia una ridotta capacità di scindere l'uso della canapa dalla

guida di un veicolo a motore rispettivamente che presenti più di altri il

rischio di mettersi alla guida sotto l'influsso di stupefacenti. RI 1 non è

stato fermato mentre si trovava alla guida sotto l'influsso di sostanze e,

quale conducente, non ha precedenti a suo carico, segnatamente per guida in

stato d'inettitudine. Ancorché una parte della dottrina suggerisca sempre di

procedere ad un esame di medicina del traffico già a partire da un consumo

dichiarato di 2 volte a settimana (cfr. Kai Knöpfli,

Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016,

2016, pag. 229 e 230; Philippe Weissenberger, in Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 15d SVG, n. 43, lo

considera un "caso limite"; cfr. anche Società Svizzera di Medicina

Legale SSML, "Aide-mémoire: contrôle de l'abstinence au cannabis" del

gennaio 2014), e ciò possa per certi versi apparire comprensibile avuto

riguardo agli effetti di questa sostanza - da non sottovalutare (poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità

e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la

capacità di condurre con sicurezza un veicolo, cfr. anche DTF 130 IV 32 consid.

5.

; 124 II 559 consid. 4a) -, a fronte della giurisprudenza del Tribunale

federale cui anche questa Corte deve attenersi, con il ricorrente bisogna

concludere che non vi sono attualmente indizi concreti di un'inidoneità alla

guida, tali da giustificare nei suoi confronti un accertamento come quello disposto

dalla Sezione della circolazione e a torto confermato dal Governo. L'insorgente

va nondimeno reso attento del fatto che qualora le sue abitudini di consumo

dovessero aumentare (per frequenza e/o quantitativi), la sua situazione potrà essere

rivalutata (cfr. per dei casi riferiti a consumi di cannabis più importanti:

STA 52.2015.476 citata, confermata dalla STF 1C_487/2016 citata; 52.2016.493

del 20 febbraio 2017).

4.

Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto, con

conseguente annullamento del giudizio del Governo e della decisione della

Sezione della circolazione.

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

l'effetto sospensivo al gravame.

6.

Dato l'esito, non

si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà

invece al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), per entrambe le istanze di ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza la decisione 18 gennaio 2017 (n. 189) del

Consiglio di Stato e la risoluzione 19 dicembre 2016 della Se-

zione della circolazione sono annullate.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. All'insorgente va restituita la somma di fr.

1'500.- corrisposta a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3. Lo Stato

verserà al ricorrente fr. 1'500.- di ripetibili a valere per entrambe le istanze.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera