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Decisione

52.2017.471

Dipendenti pubblici cantonali. Trasferimento a funzione di classe inferiore

10 settembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Al

gravame si è opposto il Consiglio di Stato, rappresentato dal DECS. Dopo aver

ripercorso i fatti, il Governo ha annotato di aver ottenuto l'accordo del

ricorrente al trasferimento e si è dichiarato sorpreso della richiesta di

annullamento della decisione impugnata, il cui accoglimento implicherebbe necessariamente

la riattivazione della procedura di disdetta del rapporto di impiego. Dal punto

di vista salariale, ha soggiunto l'autorità di nomina, la risoluzione impugnata

sarebbe rispettosa delle prescrizioni applicabili in materia: un'indennità

d'uscita mensile maggiore non potrebbe per contro essere accordata.

J. Con la replica,

l'insorgente ha sostenuto che l'accordo al suo trasferimento, oltre a essere

subordinato a condizioni che non si sono realizzate, era pure viziato da errore

poiché la soppressione della funzione non avrebbe validamente avuto luogo. Ha

inoltre precisato che l'introduzione del ricorso si è resa necessaria essendo

venuta a mancare la possibilità di trovare un accordo dinanzi alla Commissione

conciliativa. Inoltre poiché, contrariamente a quanto pensava, non è riuscito

ad assumere la carica di docente essendo stato colto da veri e propri attacchi

di panico già dopo il primo giorno di insegnamento. Il ricorrente soffrirebbe

infatti di una depressione reattiva causata dalla situazione lavorativa e, in

malattia al 100%, non sarebbe in grado di assumere questa posizione né, al

momento, alcun altro impiego. Conoscendo il suo stato di salute, ha soggiunto

l'insorgente, l'Autorità di nomina avrebbe potuto proporgli un posto

alternativo, ritenuto che, dato il tracollo psicologico, l'insorgente avrebbe

pure potuto riconsiderare l'impiego quale esperto di educazione fisica.

K. Con la duplica, lo

Stato ha ribadito la propria posizione con argomentazioni che verranno riprese,

per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

(LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e

personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi emergono con sufficiente chiarezza

dalla documentazione prodotta dalle parti. Non si rivela necessario assumere le

prove offerte dal ricorrente, ritenuto che non sono atte a procurare al

Tribunale alcun elemento utile ai fini del giudizio. In particolare,

l'insorgente ha sollecitato l'audizione testimoniale della collega __________,

del dr. med. __________, del dr. med. __________ nonché di __________,

direttore della Divisione della scuola del DECS. Tutti i testi dovrebbero

attestare la situazione di mobbing subita dal ricorrente. Sennonché, per le

ragioni che verranno meglio esposte (cfr. infra consid. 3.2), tale

circostanza non è determinante ai fini dell'esito della vertenza e non merita

pertanto approfondimento.

2. 2.1. Secondo

l'art. 18a cpv. 1 LORD, se le esigenze di servizio lo richiedono, l'autorità di

nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio a un'altra,

nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione a un'altra funzione adeguata

nella medesima sede di servizio o in altra sede. La decisione di trasferimento

dev'essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato (cpv. 4). Le

esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute

in considerazione (cpv. 5).

2.2. In caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio è

stabilito dai servizi centrali. Esso deve essere al minimo quello risultante

dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente (art. 11

cpv. 2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del

5 novembre 1954, in vigore fino al 31 dicembre 2017; vLStip; BU 1954, 255). L'art.

64 cpv. 2 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014, in

vigore fino al 31 dicembre 2017 (RDS; BU 2014, 367), accorda inoltre ai

dipendenti trasferiti a una funzione inferiore in seguito a inabilità

lavorativa oppure a una riorganizzazione interna un'indennità d'uscita

calcolata come differenziale fra i massimi delle due classi.

2.3. Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di

fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece

ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm).

Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e

scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90

LPAmm), in materia di trasferimento dei dipendenti pubblici la legge non

estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili

sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o

dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di

ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o

altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti

alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

3. L'insorgente ha

innanzitutto sostenuto che il trasferimento deciso dal Governo sarebbe

ingiustificato poiché il posto di coordinatore educazione fisica da lui

precedentemente occupato non sarebbe in realtà stato soppresso. In ogni caso,

ha annotato che le considerazioni esposte dal Consiglio di Stato a motivazione

della soppressione della funzione sarebbero arbitrarie.

3.1. A ragione il ricorrente sostiene che la versione del RClass in vigore dal

1° gennaio 2018 prevede ancora la funzione di coordinatore educazione fisica scolastica.

Ciò non significa, tuttavia, che tale posizione non sia, nei fatti, stata soppressa

o sia attualmente occupata. Con ogni probabilità si tratta di una semplice

svista o di un ritardo nell'aggiornamento della pianta organica. Non vi sono dubbi,

infatti, che il Governo abbia deciso di rinunciare a tale posizione, in esecuzione

delle misure di risparmio annunciate con il messaggio del 20 aprile 2016 di cui

si è detto in narrativa. A questo proposito, chiara è la posizione del

direttore del DECS __________ che, rispondendo a critiche mossegli, tra gli

altri, dalla società ticinese docenti di educazione fisica, ha spiegato le

ragioni che hanno condotto a tale provvedimento (cfr. doc. 9-11). Motivazioni

che il Consiglio di Stato ha diffusamente illustrato nella decisione del 27

giugno 2017 con cui ha prospettato la disdetta al ricorrente. In sintesi,

l'Esecutivo cantonale ha indicato che il settore dell'educazione fisica

scolastica ha subito un'evoluzione rispetto alla sua nascita, negli anni '70,

quando i docenti della disciplina erano generalisti, e dispone oggi di insegnanti

formati a livello professionistico nel campo dell'educazione fisica. Ha inoltre

precisato che l'aggiornamento professionale dei docenti non è più organizzato

dal Settore dell'educazione fisica scolastica, ex Ufficio dell'educazione

fisica scolastica, bensì direttamente dagli esperti di materia, dagli

assistenti di educazione fisica delle scuole elementari e dai formatori della

SUPSI/DFA per i contenuti didattici e pedagogici. Altre attività di competenza

dell'ex Ufficio dell'educazione fisica scolastica, ha continuato il Governo, sono

passate ad altri settori con soddisfazione generale. Il Settore, ha quindi

concluso l'Esecutivo cantonale, ha perso gran parte della sua utilità e le

competenze ad esso attribuite possono essere trasferite a esperti e assistenti.

Senza contare, ha soggiunto, che in confronto alle altre discipline insegnate

nella scuola ticinese, l'educazione fisica ha goduto per molti anni di una

situazione di privilegio: nessun'altra materia dispone infatti di un ufficio

cantonale, di un settore di un ufficio cantonale o di un'organizzazione

centrale di riferimento, pur essendovi anche in questi campi incombenze di un

certo rilievo, gestite dall'organizzazione scolastica ordinaria.

3.2. Tali ragioni mostrano con evidenza che la soppressione della funzione precedentemente

occupata dal ricorrente è da ricondurre alla riorganizzazione di un settore

sovradimensionato. Sebbene esuli dal presente giudizio un esame della

legittimità della rimozione del posto - che, in quanto misura organizzativa

interna all'Amministrazione, non è impugnabile (cfr. STA 52.2012.412/468 del 1°

luglio 2013 consid. 1.1. con riferimenti e 4.2) - non si può che rilevare che i

motivi invocati dal Governo sono senz'altro sostenibili e non appaiono in alcun

modo pretestuosi. Nulla permette insomma di accreditare la tesi dell'insorgente,

a suo dire vittima di una mossa architettata dal capoufficio e destinata ad

allontanarlo in quanto dipendente scomodo. Nemmeno il fatto che il ricorrente abbia

lamentato - sia dinanzi al diretto interessato, sia rivolgendosi a servizi di

sostegno psicologico - di aver subito mobbing da parte del predetto superiore

permette di giungere a diversa conclusione. Del resto, la decisione di

rinunciare alla funzione in parola non è stata adottata, né poteva

ragionevolmente esserlo, dal capo dell'Ufficio dello sport, ma rientra in un

contesto più ampio che ha costretto l'intero Dipartimento a una razionalizzazione

dei propri servizi.

Il trasferimento risponde pertanto, a non averne dubbio, a esigenze di servizio

e da questo profilo non viola il diritto.

4. A mente del

ricorrente, la decisione di trasferimento andrebbe annullata poiché il medesimo

non vi avrebbe acconsentito. Le condizioni a cui aveva subordinato

l'accettazione al provvedimento non sono infatti state rispettate. Né

l'insorgente sapeva che non sarebbe stato in grado di assumere la funzione, non

aspettandosi il tracollo psicologico che lo ha colpito il primo giorno di

insegnamento.

4.1. La tesi del ricorrente non può essere seguita. Il trasferimento di un

dipendente ad altra funzione per motivi di servizio non necessita del consenso

dell'interessato; l'art. 18a cpv. 5 LORD prevede soltanto che le esigenze del

dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in

considerazione. Ciò, nel caso concreto, è avvenuto. L'insorgente è infatti stato

interpellato prima della decisione, che ha avuto - non occorre dimenticarlo - lo

scopo di evitargli il licenziamento. Sull'assunzione del nuovo impiego in

quanto tale l'insorgente non ha mosso alcuna obiezione, ma si è limitato a

richiedere il mantenimento delle condizioni salariali precedenti, nonché di

altri diritti maturati durante il rapporto di lavoro. Se è vero che l'Autorità

di nomina deve tenere conto delle esigenze dell'impiegato trasferito, ciò non

significa che debba accordargli qualunque pretesa lo stesso richieda, specie se

queste si scontrano con disposizioni legali o regolamentari in concreto applicabili,

né che essa possa instaurare situazioni lesive della parità di trattamento nei

confronti degli altri dipendenti e docenti.

4.2. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha inserito l'insorgente al

massimo della classe 34 prevista per la nuova funzione e gli ha assegnato

un'indennità di uscita, conformemente a quanto previsto dagli art. 11 cpv. 2

LStip e 64 cpv. 2 RDS. Sulla determinazione di quest'ultima, così come dello

stipendio, il ricorrente non ha del resto eccepito alcunché. Non occorre

pronunciarsi in merito alle ulteriori condizioni a cui il ricorrente aveva

subordinato l'accordo al trasferimento, in particolare quella relativa al recupero

delle ore di insegnamento mancanti al raggiungimento del tempo pieno, poiché lo

stesso non ha addotto che tale imposizione sia lesiva del diritto, né ha

minimamente argomentato il ben fondato della sua pretesa, in violazione

dell'obbligo di motivazione che gli incombe (art. 70 cpv. 1 LPAmm).

4.3. Nemmeno è di alcun rilievo il fatto che il ricorrente, contrariamente alle

sue aspettative, avrebbe dimostrato di non poter assumere la docenza per

problemi psicologici. Nemmeno l'autorità di nomina avrebbe d'altra parte potuto

immaginarlo: l'insorgente dispone dei requisiti richiesti per il posto assegnatogli

e si era pure dichiarato disposto all'insegnamento. Non si vede inoltre come si

possa ragionevolmente rimproverare all'Autorità di nomina di non avergli

riproposto, in seguito, una funzione che aveva precedentemente rifiutato ritenendola

inadatta alla sua formazione e alla sua esperienza e che nel frattempo è stata

assegnata ad altri.

5. Visto quanto

precede, la decisione con cui il Consiglio di Stato ha trasferito il ricorrente

risponde a esigenze di servizio e non lede il diritto. Il ricorso va pertanto

respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- resta a carico del ricorrente, che l'ha anticipata.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 83 lett. g e 85 LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera