Lexipedia

Decisione

52.2017.48

Determinazione di domicilio - persona residente in un istituto per anziani

16 novembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nata nel 1922 e

domiciliata nel Comune di __________, __________, dal 13 gennaio 2003 al 24

novembre 2016 ha risieduto presso la residenza nel Comune di __________. A causa

di una particolare affezione agli occhi è inoltre stata in cura a Milano, dove

si recava di regola una volta al mese. A seguito di numerosi controlli

effettuati dalla polizia comunale a partire

dal 2014, il CO 2, con decisione del 14 settembre 2015, ha trasferito d'ufficio

il domicilio di RI 1, con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2014, in questo Comune.

B. Il 13 gennaio 2016 il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la suddetta decisione

municipale da RI 1.

Adito da quest'ultima, con sentenza n. 52.2016.76 del 21 settembre 2016,

il Tribunale cantonale amministrativo ha, dal canto suo, annullato il

predetto giudizio governativo, rinviando gli atti all'autorità inferiore

affinché si pronunciasse nuovamente sulla vertenza una volta esperiti ulteriori

accertamenti tesi a verificare se RI 1 aveva liberamente scelto di risiedere

presso l'istituto di cura a __________,

rispettivamente se la sua presenza in questo Comune aveva o meno carattere permanente.

Solamente in questo modo sarebbe infatti stato possibile valutare quale

specifico scopo aveva assunto la sua permanenza a __________, e conseguentemente,

se era in questo Comune che andava o meno trasferito il suo domicilio.

C. Preso atto di

quest'ultima pronuncia, con decisione del 21 dicembre 2016 il Consiglio di

Stato, dopo aver esperito ulteriori completamenti istruttori, ha nuovamente

statuito sul gravame interposto da RI 1, respingendolo una seconda volta.

A suo giudizio, gli

atti acquisiti in sede d'istruttoria permetterebbero di ritenere che sia la

condizione oggettiva, sia quella soggettiva per trasferire il domicilio di RI 1

da __________ a __________ sarebbero entrambe soddisfatte. La prima, poiché

l'insorgente risiede stabilmente a __________ dal mese di gennaio 2003, mentre il

secondo requisito in quanto, se da un lato la scelta di trasferirsi a __________

era inizialmente dettata da motivi di salute, dall'altro la stessa ha

continuato a risiedervi costantemente senza più far ritorno a __________, se

non per un'unica e breve vacanza.

D. Avverso il predetto

giudizio governativo, RI 1 si è aggravata nuovamente dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Censura il giudizio

governativo ritenendo che gli accertamenti istruttori ordinati da questa Corte

non avrebbero portato alcun nuovo elemento volto a corroborare la tesi del CO 2

e poi fatta propria dal Consiglio di Stato. Evidenzia inoltre di risiedere dal

24 novembre 2016 in una casa per anziani a __________, a ulteriore

dimostrazione che il suo soggiorno a __________ era dettato unicamente da ragioni

mediche e di vicinanza a Milano dove è tutt'ora in cura per un disturbo agli

occhi.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene il CO 2, con argomentazioni di cui

si dirà, per quanto necessario, in appresso. Il CO 1 non ha, invece, formulato

osservazioni.

F. In sede di

replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi

ricorsuali e nelle rispettive domande di giudizio.

G. Nelle more del

procedimento, il 26 aprile 2018 RI 1 è deceduta. Con scritto del 1° giugno 2018

il figlio ha dichiarato di subentrare in sostituzione della defunta madre

nella presente lite, in qualità di suo unico erede.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo

1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione di , unico erede della defunta RI 1,

è data, in virtù dei combinati art. 209 lett. b LOC e 43 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è inoltre ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

L'oggetto della controversia emerge con

sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Del resto, nemmeno le

parti chiedono l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 24 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi

in qualsiasi luogo del Paese (cpv. 1) e ha il diritto di lasciare la Svizzera e

di entrarvi (cpv. 2).

In questo senso, in

base all'art. 6 LOC, è domiciliato in un Comune

chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di

domicilio statuito dalla LOC si riallaccia in larga misura a quello retto

dall'art. 23 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS

201), il quale a sua volta è basato su due principi: il primo è quello della

necessità del domicilio, stante il quale ogni persona deve necessariamente

possedere un domicilio. Il secondo invece impone, per ragioni pratiche, l'unità

dello stesso, di modo che ogni persona non può avere più di un domicilio (RDAT

II-1999 n. 3 consid. 4). Secondo costante giurisprudenza, la costituzione del

domicilio presuppone l'adempimento di due

condizioni cumulative: quello oggettivo della residenza effettiva in un

determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata

dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 136 II 405 consid. 4.3, 134 V 236 consid.

2.

, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 1; STA 52.2006.48 del 17 ottobre

2006.

consid. 3; Guido Corti, Pareri

del Consulente giuridico del Consiglio di Stato, in: RDAT 1990, pag. 305

consid. 4; Eros Ratti, Il Comune, vol.

I, Losone 1987, pag. 58 e segg.).

2.2

Vi è residenza

quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato,

costituendo e intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo

apparire come il centro delle sue relazioni personali (DTF 125 III 100 consid. 3, 119 III 54 consid. 2; Heinz

Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches, IVa ed., Berna 2016, n. 09.24). L'intenzione

di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle

circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi (DTF 136 II 405 consid. 4.3;

Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n.

09.

). La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente (DTF 134 V 236

consid. 2.1). Non basta, in particolare, dichiarare di voler costituire il

proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per

l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel

luogo prescelto (Ratti, op. cit.,

pag. 60). Se una persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle

relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di

vita; il centro della sua esistenza si troverà

dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua vita

personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località

risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o paesi

(DTF 125 III 100 consid. 3, 81 II 319 consid. 3; STF P.5/05 del 6 gennaio 2006

consid. 2; Ratti, op. cit., pag.

64; Marco Lucchini, Spunti

giurisprudenziali sul domicilio: Compendio della giurisprudenza più recente del

Consiglio di Stato, ZZW 2009, pag. 57).

2.3

L'art. 23 cpv. 1

seconda frase CC stabilisce che il collocamento di una persona in un istituto

di cura non costituisce di per sé domicilio. Tale norma non esclude tuttavia la

costituzione del domicilio nel luogo in cui la persona è in cura, bensì

istituisce la presunzione confutabile, stante la quale la permanenza per scopi

specifici quali il collocamento in istituti di cura, non implica il trasferimento del centro degli interessi in quel

luogo. La presunzione può cadere quando una persona capace di discernimento

giusta l'art. 16 CC decide volontariamente di stabilirsi in un istituto di cura

con l'intenzione di rimanervi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309

consid. 3.1; Philippe Meier/

Estelle de Luze, Droit des personnes, Losanna 2014, n.

400.

e segg.). è il caso

soprattutto delle persone maggiorenni e capaci di discernimento che decidono

volontariamente di entrare in un ospizio o in una casa di cura con l'intenzione

di trascorrervi gli ultimi anni della loro vita, conferendo in tal modo al loro

soggiorno carattere permanente (Messaggio

del 28 giugno 2006 concernente la

modifica del Codice civile svizzero, FF

2006.

6483 n. 2.4.1; Hausheer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 09.37). L'entrata in un istituto di cura va considerata come

volontaria anche quando avviene "per forza di cose" ("vom

Zwang der Umstände"), segnatamente quando è dettata dalla dipendenza

dalle cure o da motivi finanziari (DTF 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid.

3.

).

3.

In concreto, è a

giusta ragione che il Consiglio di Stato ha reputato che la prima delle due

condizioni statuite dai combinati art. 6 LOC e art. 23 CC, ovvero quella

relativa all'effettiva residenza di RI 1 nel Comune di __________, fosse soddisfatta.

È infatti pacifico che quest'ultima abbia risieduto dal 13 gennaio 2003 al 24

novembre 2016 presso la residenza nel Comune di __________. Per contro, la

conclusione a cui è giunto il primo giusdicente, ritenendo adempiuta anche la

condizione soggettiva riguardante l'intenzione di RI 1 di stabilirsi

durevolmente in questo Comune, dev'essere disattesa. Né le tavole processuali agli

atti, né i completamenti istruttori assunti dal Governo in corso di causa permettono

di ritenere che la presunzione sgorgante dall'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC

sia confutata nella presente fattispecie. Anzitutto, RI 1 aveva più volte rimarcato

che il suo soggiorno in Ticino era dovuto a ragioni di comodità e, segnatamente,

alla vicinanza con Milano, dove era in cura presso uno specialista a causa di una

particolare affezione agli occhi, e non per trascorrere gli ultimi anni della

sua vita a __________. Questa spiegazione, del tutto plausibile, appare ancor

più convincente se si tiene conto degli accertamenti istruttori esperiti

dall'autorità inferiore. Con lettera 24 novembre 2016, l'istituto di cura a __________,

così interpellato dal Governo, ha infatti spiegato che la ricorrente "è

nostra residente (…) dal 13 gennaio 2003, (…) vive autonomamente in

appartamento con l'appoggio del servizio Spitex da parte del nostro personale

di cura (…)", che non è inoltre a conoscenza "dei motivi per i

quali la signora ha deciso di recarsi a __________ per i quali ora vuole

rientrare a __________", precisando infine che "siamo al

corrente che l'ultima volta che (RI 1, ndr) si sia recata a __________

per vacanza era l'estate del 2014. L'unico parente di cui siamo al corrente è

suo figlio , che le fa visita molto spesso".

L'evenienza di non voler

conferire al suo soggiorno a __________ carattere permanente è poi stata

ulteriormente confermata pendente causa dal trasferimento dell'interessata in

una casa per anziani a __________ (__________), così come comprovato dalla dichiarazione

9.

gennaio 2017 dell'istituto di cura , dalla quale emerge che RI 1 ha risieduto

dal 25 novembre 2016 presso questa struttura pur mantenendo il proprio

domicilio a __________ (cfr. doc. B).

A quanto appena esposto

va anche soggiunto che nemmeno le constatazioni degli agenti comunali sono

suscettibili di sovvertire questa circostanza. Infatti, i rapporti informativi

della polizia di __________ indicano solamente che RI 1 aveva confermato di

risiedere da svariati anni a __________, ma nulla più ("Faccio

rimarcare che la stessa [RI 1, ndr] a domanda se risiedesse presso la residenza

, mi confermava che è da alcuni che ci abita"; cfr. rapporto

informativo 29 aprile 2015, pag. 3, agli atti). Da ultimo, giova tenere

presente che essa si era unicamente espressa in lingua tedesca, e il solo

parente che le faceva visita regolarmente era

il figlio , a ulteriore conferma dell'assenza di particolari legami di tipo sociale

o personale con il territorio ticinese. Ne discende che, per questi motivi, è a

torto che sia il Municipio, sia il

Consiglio di Stato hanno trasferito d'ufficio il domicilio di RI 1 a __________.

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della

risoluzione governativa impugnata e della decisione municipale da essa

tutelata.

4.2

Visto l'esito del

gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese,

ritenuto che il Comune di __________ è comparso in causa per motivi derivanti

dalla sua funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Le ripetibili sono, invece, a suo carico secondo soccombenza, essendo la parte insorgente

patrocinata da un avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 21 dicembre 2016

(n. 5881) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

la decisione del 14 settembre

2015.

del Municipio di __________ è annullata.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Alla parte ricorrente va restituita la somma di

fr. 800.- versata a titolo di anticipo spese.

3.

Il Comune di

__________ rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

e segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera