52.2017.48
Determinazione di domicilio - persona residente in un istituto per anziani
16 novembre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.48
Lugano
16 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa
Bagnaia
statuendo
sul ricorso del 23 gennaio 2017 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
risoluzione del 21 dicembre 2016 (n. 5881) del Consiglio di Stato, che ha respinto
il ricorso di RI 1 avverso la decisione del 14 settembre 2015 del CO 2 in materia di determinazione di domicilio;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, nata nel 1922 e
domiciliata nel Comune di __________, __________, dal 13 gennaio 2003 al 24
novembre 2016 ha risieduto presso la residenza nel Comune di __________. A causa
di una particolare affezione agli occhi è inoltre stata in cura a Milano, dove
si recava di regola una volta al mese. A seguito di numerosi controlli
effettuati dalla polizia comunale a partire
dal 2014, il CO 2, con decisione del 14 settembre 2015, ha trasferito d'ufficio
il domicilio di RI 1, con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2014, in questo Comune.
B. Il 13 gennaio 2016 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la suddetta decisione
municipale da RI 1.
Adito da quest'ultima, con sentenza n. 52.2016.76 del 21 settembre 2016,
il Tribunale cantonale amministrativo ha, dal canto suo, annullato il
predetto giudizio governativo, rinviando gli atti all'autorità inferiore
affinché si pronunciasse nuovamente sulla vertenza una volta esperiti ulteriori
accertamenti tesi a verificare se RI 1 aveva liberamente scelto di risiedere
presso l'istituto di cura a __________,
rispettivamente se la sua presenza in questo Comune aveva o meno carattere permanente.
Solamente in questo modo sarebbe infatti stato possibile valutare quale
specifico scopo aveva assunto la sua permanenza a __________, e conseguentemente,
se era in questo Comune che andava o meno trasferito il suo domicilio.
C. Preso atto di
quest'ultima pronuncia, con decisione del 21 dicembre 2016 il Consiglio di
Stato, dopo aver esperito ulteriori completamenti istruttori, ha nuovamente
statuito sul gravame interposto da RI 1, respingendolo una seconda volta.
A suo giudizio, gli
atti acquisiti in sede d'istruttoria permetterebbero di ritenere che sia la
condizione oggettiva, sia quella soggettiva per trasferire il domicilio di RI 1
da __________ a __________ sarebbero entrambe soddisfatte. La prima, poiché
l'insorgente risiede stabilmente a __________ dal mese di gennaio 2003, mentre il
secondo requisito in quanto, se da un lato la scelta di trasferirsi a __________
era inizialmente dettata da motivi di salute, dall'altro la stessa ha
continuato a risiedervi costantemente senza più far ritorno a __________, se
non per un'unica e breve vacanza.
D. Avverso il predetto
giudizio governativo, RI 1 si è aggravata nuovamente dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Censura il giudizio
governativo ritenendo che gli accertamenti istruttori ordinati da questa Corte
non avrebbero portato alcun nuovo elemento volto a corroborare la tesi del CO 2
e poi fatta propria dal Consiglio di Stato. Evidenzia inoltre di risiedere dal
24 novembre 2016 in una casa per anziani a __________, a ulteriore
dimostrazione che il suo soggiorno a __________ era dettato unicamente da ragioni
mediche e di vicinanza a Milano dove è tutt'ora in cura per un disturbo agli
occhi.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione
perviene il CO 2, con argomentazioni di cui
si dirà, per quanto necessario, in appresso. Il CO 1 non ha, invece, formulato
osservazioni.
F. In sede di
replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi
ricorsuali e nelle rispettive domande di giudizio.
G. Nelle more del
procedimento, il 26 aprile 2018 RI 1 è deceduta. Con scritto del 1° giugno 2018
il figlio ha dichiarato di subentrare in sostituzione della defunta madre
nella presente lite, in qualità di suo unico erede.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
della legge organica comunale del 10 marzo
1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione di , unico erede della defunta RI 1,
è data, in virtù dei combinati art. 209 lett. b LOC e 43 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è inoltre ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
L'oggetto della controversia emerge con
sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Del resto, nemmeno le
parti chiedono l'assunzione di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 24 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi
in qualsiasi luogo del Paese (cpv. 1) e ha il diritto di lasciare la Svizzera e
di entrarvi (cpv. 2).
In questo senso, in
base all'art. 6 LOC, è domiciliato in un Comune
chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di
domicilio statuito dalla LOC si riallaccia in larga misura a quello retto
dall'art. 23 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS
201), il quale a sua volta è basato su due principi: il primo è quello della
necessità del domicilio, stante il quale ogni persona deve necessariamente
possedere un domicilio. Il secondo invece impone, per ragioni pratiche, l'unità
dello stesso, di modo che ogni persona non può avere più di un domicilio (RDAT
II-1999 n. 3 consid. 4). Secondo costante giurisprudenza, la costituzione del
domicilio presuppone l'adempimento di due
condizioni cumulative: quello oggettivo della residenza effettiva in un
determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata
dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 136 II 405 consid. 4.3, 134 V 236 consid.
2.
, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 1; STA 52.2006.48 del 17 ottobre
2006.
consid. 3; Guido Corti, Pareri
del Consulente giuridico del Consiglio di Stato, in: RDAT 1990, pag. 305
consid. 4; Eros Ratti, Il Comune, vol.
I, Losone 1987, pag. 58 e segg.).
2.2
Vi è residenza
quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato,
costituendo e intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo
apparire come il centro delle sue relazioni personali (DTF 125 III 100 consid. 3, 119 III 54 consid. 2; Heinz
Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, IVa ed., Berna 2016, n. 09.24). L'intenzione
di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle
circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi (DTF 136 II 405 consid. 4.3;
Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n.
09.
). La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente (DTF 134 V 236
consid. 2.1). Non basta, in particolare, dichiarare di voler costituire il
proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per
l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel
luogo prescelto (Ratti, op. cit.,
pag. 60). Se una persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle
relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di
vita; il centro della sua esistenza si troverà
dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua vita
personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località
risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o paesi
(DTF 125 III 100 consid. 3, 81 II 319 consid. 3; STF P.5/05 del 6 gennaio 2006
consid. 2; Ratti, op. cit., pag.
64; Marco Lucchini, Spunti
giurisprudenziali sul domicilio: Compendio della giurisprudenza più recente del
Consiglio di Stato, ZZW 2009, pag. 57).
2.3
L'art. 23 cpv. 1
seconda frase CC stabilisce che il collocamento di una persona in un istituto
di cura non costituisce di per sé domicilio. Tale norma non esclude tuttavia la
costituzione del domicilio nel luogo in cui la persona è in cura, bensì
istituisce la presunzione confutabile, stante la quale la permanenza per scopi
specifici quali il collocamento in istituti di cura, non implica il trasferimento del centro degli interessi in quel
luogo. La presunzione può cadere quando una persona capace di discernimento
giusta l'art. 16 CC decide volontariamente di stabilirsi in un istituto di cura
con l'intenzione di rimanervi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309
consid. 3.1; Philippe Meier/
Estelle de Luze, Droit des personnes, Losanna 2014, n.
400.
e segg.). è il caso
soprattutto delle persone maggiorenni e capaci di discernimento che decidono
volontariamente di entrare in un ospizio o in una casa di cura con l'intenzione
di trascorrervi gli ultimi anni della loro vita, conferendo in tal modo al loro
soggiorno carattere permanente (Messaggio
del 28 giugno 2006 concernente la
modifica del Codice civile svizzero, FF
2006.
6483 n. 2.4.1; Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 09.37). L'entrata in un istituto di cura va considerata come
volontaria anche quando avviene "per forza di cose" ("vom
Zwang der Umstände"), segnatamente quando è dettata dalla dipendenza
dalle cure o da motivi finanziari (DTF 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid.
3.
).
3.
In concreto, è a
giusta ragione che il Consiglio di Stato ha reputato che la prima delle due
condizioni statuite dai combinati art. 6 LOC e art. 23 CC, ovvero quella
relativa all'effettiva residenza di RI 1 nel Comune di __________, fosse soddisfatta.
È infatti pacifico che quest'ultima abbia risieduto dal 13 gennaio 2003 al 24
novembre 2016 presso la residenza nel Comune di __________. Per contro, la
conclusione a cui è giunto il primo giusdicente, ritenendo adempiuta anche la
condizione soggettiva riguardante l'intenzione di RI 1 di stabilirsi
durevolmente in questo Comune, dev'essere disattesa. Né le tavole processuali agli
atti, né i completamenti istruttori assunti dal Governo in corso di causa permettono
di ritenere che la presunzione sgorgante dall'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC
sia confutata nella presente fattispecie. Anzitutto, RI 1 aveva più volte rimarcato
che il suo soggiorno in Ticino era dovuto a ragioni di comodità e, segnatamente,
alla vicinanza con Milano, dove era in cura presso uno specialista a causa di una
particolare affezione agli occhi, e non per trascorrere gli ultimi anni della
sua vita a __________. Questa spiegazione, del tutto plausibile, appare ancor
più convincente se si tiene conto degli accertamenti istruttori esperiti
dall'autorità inferiore. Con lettera 24 novembre 2016, l'istituto di cura a __________,
così interpellato dal Governo, ha infatti spiegato che la ricorrente "è
nostra residente (…) dal 13 gennaio 2003, (…) vive autonomamente in
appartamento con l'appoggio del servizio Spitex da parte del nostro personale
di cura (…)", che non è inoltre a conoscenza "dei motivi per i
quali la signora ha deciso di recarsi a __________ per i quali ora vuole
rientrare a __________", precisando infine che "siamo al
corrente che l'ultima volta che (RI 1, ndr) si sia recata a __________
per vacanza era l'estate del 2014. L'unico parente di cui siamo al corrente è
suo figlio , che le fa visita molto spesso".
L'evenienza di non voler
conferire al suo soggiorno a __________ carattere permanente è poi stata
ulteriormente confermata pendente causa dal trasferimento dell'interessata in
una casa per anziani a __________ (__________), così come comprovato dalla dichiarazione
9.
gennaio 2017 dell'istituto di cura , dalla quale emerge che RI 1 ha risieduto
dal 25 novembre 2016 presso questa struttura pur mantenendo il proprio
domicilio a __________ (cfr. doc. B).
A quanto appena esposto
va anche soggiunto che nemmeno le constatazioni degli agenti comunali sono
suscettibili di sovvertire questa circostanza. Infatti, i rapporti informativi
della polizia di __________ indicano solamente che RI 1 aveva confermato di
risiedere da svariati anni a __________, ma nulla più ("Faccio
rimarcare che la stessa [RI 1, ndr] a domanda se risiedesse presso la residenza
, mi confermava che è da alcuni che ci abita"; cfr. rapporto
informativo 29 aprile 2015, pag. 3, agli atti). Da ultimo, giova tenere
presente che essa si era unicamente espressa in lingua tedesca, e il solo
parente che le faceva visita regolarmente era
il figlio , a ulteriore conferma dell'assenza di particolari legami di tipo sociale
o personale con il territorio ticinese. Ne discende che, per questi motivi, è a
torto che sia il Municipio, sia il
Consiglio di Stato hanno trasferito d'ufficio il domicilio di RI 1 a __________.
4.
4.1. Stante
quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della
risoluzione governativa impugnata e della decisione municipale da essa
tutelata.
4.2
Visto l'esito del
gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese,
ritenuto che il Comune di __________ è comparso in causa per motivi derivanti
dalla sua funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Le ripetibili sono, invece, a suo carico secondo soccombenza, essendo la parte insorgente
patrocinata da un avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1
la decisione del 21 dicembre 2016
(n. 5881) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2
la decisione del 14 settembre
2015.
del Municipio di __________ è annullata.
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia. Alla parte ricorrente va restituita la somma di
fr. 800.- versata a titolo di anticipo spese.
3.
Il Comune di
__________ rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 2'000.- a titolo di
ripetibili per entrambe le sedi.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
e segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera