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Decisione

52.2017.481

Tassa sui rifiuti - prescrizione

13 agosto 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico possono di principio

estinguersi per prescrizione (DTF 140 II 384 consid. 4.2., 135 V 163 consid.

5.3; STF 2C_744/2014 del 23 marzo 2016 consi. 6.2,1P.434/2006 del 29 novembre

2006 consid. 4; STA

52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1.; Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo

2018, pag. 261; Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag.

96). Se la legge non fissa il termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle

norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in

presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili per analogia,

il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe come legislatore (DTF

140 II 384 consid. 4.2.; Tanquerel,

op. cit., pag. 262; Thomas Meier,

Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, in: Arbeiten aus

dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz Band n.328, Zurigo

2013, pag. 166; Moor/Poltier, op.

cit. pag. 97; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e

giurisprudenza ivi citata). I termini che il Tribunale federale ha avuto modo

di stabilire in via giurisprudenziale sono generalmente di 5 anni o 10 anni,

alla stregua di quelli applicabili per legge nel diritto civile (art. 127 e 128

CO; DTF 140 II 384 consid. 4.2., 126 II 54, 124 I 247, 112 Ia 260 consid. 5;

STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1., 53.2002.1 del 27 novembre

2003 consid. 2.1; Tanquerel, op.

cit., pag. 262; Meier, op. cit.,

pag. 167; Moor/Poltier, op. cit.,

pag. 99 e giurisprudenza ivi citata; Meier,

op. cit. pag. 167 e giurisprudenza ivi citata). Salvo diversa disposizione di

legge, secondo costante dottrina e giurisprudenza, di principio, per le

prestazioni uniche si applica il termine di dieci anni e, per le prestazioni

periodiche, quello di cinque anni (DTF 140 II 384 consi. 4.2, 131 V 55 consid.

3.1., 112 Ia 260 consid. 5e; STA 52.2001.143 del 21 febbraio 2002 consid. 2.1.;

Tanquerel, op. cit., pag. 262; Meier, op. cit., pag. 167; Moor/Poltier, op. cit., pag. 99).

4.3.2. Nel caso in esame, la tassa sui rifiuti è di tutta evidenza una

prestazione periodica e pertanto il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale, visto che la

legge non dispone diversamente.

Per quanto attiene alle fatturazioni avvenute il 16 marzo 2017 per gli anni dal

2013 al 2015, si deve dunque considerare che i relativi crediti non possono

dirsi prescritti e le tasse sono di conseguenza dovute. A questo proposito

occorre infatti ritenere che l'emanazione delle singole decisioni di tassazione

ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione delle singole tasse

facendolo ricominciare da capo a partire da tale data (RDAT 1982 n. 117; nel

medesimo senso cfr. anche: Attilio R.

Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP 1995, pag.

54). Del tutto ininfluenti sono i motivi per cui l'ente pubblico ha agito solo dopo

svariati anni.

In merito invece alla tassa d'uso per il 2012, è necessario determinare il dies

a quo del termine di prescrizione al fine di stabilire se, allorquando il

Municipio ha emanato la relativa fattura, il diritto di tassare non fosse già

prescritto. A questo proposito si deve considerare che in assenza di un'esplicita

normativa di diritto pubblico che disponga diversamente, com'è il caso nella

fattispecie in esame, la prescrizione del diritto di tassare inizia a decorrere

dall'esigibilità del credito (cfr. art. 130 cpv. 1 CO; STA 52.2001.143 consid.

2.2.; Meier, op. cit., pag. 145; Adelio Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, pag. 69). Quando l'esistenza

e l'ammontare di una determinata pretesa necessitano di essere fissati mediante

decisione dell'autorità, il relativo credito diventa esigibile, in difetto di

una diversa disposizione legale, al più tardi a partire dal momento in cui si

realizza la fattispecie che determina la nascita del medesimo. In questo modo

vi è la certezza che l'insorgere della prescrizione o della perenzione non

venga altrimenti ritardata a causa del comportamento omissivo dell'autorità (Meier, op. cit., pag. 156). In concreto,

la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti costituisce la contropartita

economica che ogni utente è tenuto a corrispondere per la fruizione di un servizio

pubblico, fornito in modo ricorrente dal Comune sull'arco dell'intero anno. In

simili circostanze, si deve considerare che, perlomeno quando non è stata

definita in precedenza tramite decisione, la tassa diventa esigibile alla fine

dell'anno civile durante il quale il servizio è stato erogato. È infatti

soltanto a quel momento che la fattispecie che determina la nascita del credito

del Comune nei confronti dell'utente si realizza completamente, essendo il

tributo in questione percepito annualmente.

Fanno eccezione naturalmente le situazioni in cui nel corso dell'anno d'esercizio dovessero venir meno le condizioni di assoggettamento del contribuente, poiché,

ad esempio, il medesimo si trasferisce in un altro Comune. In questi

casi la tassa andrebbe calcolata pro rata temporis e la sua esigibilità

coinciderebbe con il giorno in cui ha preso fine l'assoggettamento.

Per tornare al caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha beneficiato del

servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti offerto dal Comune di __________

per tutto il 2012, quale economia domestica composta da una singola persona. In

siffatte circostanze, si deve ritenere che, in assenza di una precedente decisione

di tassazione, il contributo da egli dovuto per tale anno è diventato esigibile

al 31 dicembre 2012. Ne discende pertanto che, allorquando il 16 marzo 2017 il

municipio ha finalmente emesso nei confronti del ricorrente la tassa per la

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 2012, il relativo credito non era ancora

prescritto. Anche in questo caso vale quanto esposto sopra con riferimento alle

altre tassazioni litigiose e cioè che l'emanazione della suddetta fattura ha

interrotto il termine quinquennale di prescrizione della tassa dovuta per il

2012, facendolo ricominciare da capo.

5. 5.1. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto con

conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Al Comune, patrocinato da un avvocato, deve essere riconosciuta un'indennità

per ripetibili, visto che lo stesso non è dotato di un proprio servizio

giuridico e che la vertenza poneva comunque delle problematiche di una certa

complessità che richiedevano il patrocinio di un legale (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente,

restano a carico di quest'ultimo.

3.

Il ricorrente rifonderà al

Comune di __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera