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Decisione

52.2017.483

Commessa pubblica. Aggiudicazione. Correzione di errori aritmetici nell'offerta. Capacità di eseguire la commessa

5 febbraio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I committenti e l'aggiudicataria hanno spiegato il metodo di raccolta che

quest'ultima intende mettere in atto facendo capo a due veicoli, uno di 3.5 t e

uno da 18 t: non appena il mezzo di minori dimensioni è pieno, esso scarica il

proprio contenuto in quello di grandi dimensioni che parte alla volta della

discarica di __________, mentre il primo continua la raccolta, che non viene

dunque mai interrotta. In questo lasso di tempo, il veicolo più piccolo potrà

eseguire la raccolta lungo quelle vie particolarmente lunghe, discoste e con

pochi abitanti, che richiedono molto tempo per essere servite, sebbene i

quantitativi di rifiuti raccolti siano assai modesti.

Alla luce di queste considerazioni, non vi sono motivi per dubitare della

capacità di CO 1 di eseguire la commessa. La procedura con cui intende svolgere

il servizio non appare inattuabile né inefficace, ritenuto in particolare che

gli atti di gara consentono di eseguirlo in un lasso di tempo decisamente

ampio, ossia dalle ore 5.00 alle 22.00.

5. In merito alla

censura con cui l'insorgente ha messo in dubbio la validità dei due certificati

ISO allegati all'offerta di CO 1 si rileva che non vi sono elementi che

permettano di inficiare l'attendibilità degli stessi. CO 1, in questa sede, ha

pure prodotto una dichiarazione con cui la __________ SA ha confermato la

regolare emissione degli attestati. La generica contestazione dell'insorgente

si avvera pertanto priva di qualsiasi fondamento.

6. A mente della

ricorrente, infine, l'offerta dell'aggiudicataria, e meglio l'elenco prezzi,

sarebbe stata inammissibilmente modificata a posteriori.

Emerge per contro che il modulo d'offerta inoltrato dall'aggiudicataria, così

come quello allestito dalla ricorrente, è stato vagliato dai tecnici comunali

dei committenti, che hanno apposto a fianco delle singole posizioni dei visti a

matita, e nel caso dell'offerta di CO 1, delle correzioni. Queste ultime

riguardano innanzitutto il prezzo unitario della posizione pulizia e

disinfezione periodica contenitori pubblici 800l. Il modulo d'offerta

specificava trattarsi di 100/pzi per CO 2 e di 45/pzi per CO 3.

La colonna Unità indicava la sigla gl e la colonna Quantitativo

(Q./anno) la cifra 2. Il concorrente doveva pertanto indicare quale

Prezzo Unitario (CHF./U) il costo per singolo giorno lavorativo, ritenuto

un quantitativo complessivo di due giorni lavorativi. Sennonché CO 1 ha

inserito la cifra 36 nella colonna del prezzo unitario e la cifra 7'200.- quale

importo totale per il comune di CO 2, rispettivamente 3'240.- per il comune di CO

3. I committenti hanno pertanto corretto l'esposizione dei prezzi unitari, lasciando

invariati quelli totali, scorgendo l'errore dell'aggiudicataria, che aveva

inteso indicare il costo al pezzo, anziché a giorno lavorativo. Tale modo di

procedere è sostenibile. È infatti manifesto che l'aggiudicataria è incorsa in

una svista nell'esporre il prezzo unitario, al contrario di quello finale, da

ritenere realistico. In questa scelta dei committenti di rettificare le

predette cifre in applicazione dell'art. 47 cpv. 3 RLCPubb/CIAP non si ravvisa quindi

un esercizio abusivo del potere di apprezzamento loro riconosciuto in questo ambito.

Medesima conclusione si impone per la correzione, operata dai committenti, di

meri errori aritmetici nei prezzi totali. I totali parziali per singolo comune

non includevano infatti alcune posizioni (costo raccolta straordinaria,

supplemento in caso di nuova piazza di smaltimento), il cui onere andava

ripartito a metà sui due comuni. I totali relativi alla variante raccolta

intercomunale sono stati inoltre giustamente rettificati in quanto non

coincidevano con la somma di tutte le poste precedenti. Il fatto che i committenti

non abbiano comunicato la correzione ai concorrenti (cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP)

non può evidentemente nuocere all'aggiudicataria.

Pure da questo profilo la decisione impugnata va pertanto tutelata.

7. Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto senza che si renda necessario

esaminare la conformità dell'offerta della ricorrente con le esigenze del

concorso.

8. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

9. La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47

LPAmm). La stessa rifonderà all'aggiudicataria e al comune di CO 3, assistite

da legali, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa rifonderà inoltre a CO 1 e al comune di CO 3 fr. 3'000.- ciascuno a titolo

di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera