52.2017.5
Revoca di un permesso di domicilio
26 agosto 2021Italiano27 min
cittadino svizzero M__________, gestore di diversi esercizi pubblici in __________,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.5
Lugano
26 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 4 gennaio 2017 di
RI
1
patrocinata
da PA 1
contro
la
risoluzione del 15 novembre 2016 (n. 5045) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 25
novembre 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,
in materia di revoca di un permesso di
domicilio;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 nata __________
(1949), cittadina serba e croata, è entrata in Svizzera il 20 gennaio 2008 per
sposarsi con il cittadino portoghese J__________ (1966), titolare di un
permesso di domicilio UE/AELS nel nostro Paese. Le nozze sono state celebrate
il 17 aprile 2008 a L__________. A seguito del matrimonio essa ha ottenuto un
permesso di dimora UE/AELS, e il 20 gennaio 2013 le è stata rilasciata
un'autorizzazione di domicilio UE/AELS.
Fatti
I coniugi J__________ hanno lavorato per qualche tempo per il
cittadino svizzero M__________, gestore di diversi esercizi pubblici in __________,
alloggiando presso una delle sue strutture.
L'interessata ha una figlia, N__________, nata il __________
1975 da una precedente relazione, la quale è coniugata e vive nel nostro Cantone.
b. Il 1° luglio 2014, i coniugi __________ hanno inoltrato
alla Pretura del Distretto di __________ una causa di divorzio comune con
accordo completo. Il Pretore ha sciolto il loro matrimonio il 1° ottobre 2014, dopo
avere omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta
dalle parti il 29 giugno 2014. Il 29 gennaio 2015, RI 1 ha ripreso il cognome
da nubile.
Preso atto del divorzio, il 12 febbraio 2015 la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di
domicilio UE/AELS a RI 1, ponendola al beneficio di un permesso di domicilio
ordinario con termine di controllo fissato per il 19 gennaio 2018.
B. a. Il 6 luglio 2015, RI 1 si
è sposata a __________ con il cittadino serbo R__________ (1970). Quest'ultimo
ha poi richiesto il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento
familiare.
b. Dando seguito alla richiesta della Sezione della
popolazione volta a verificare se i matrimoni contratti da RI 1 fossero di
natura fittizia, la Polizia cantonale ha assunto a verbale l'interessata (il 18
settembre 2015), R__________ (il 16 settembre 2015), J__________ (il 16
settembre e 12 ottobre 2015) e M________ (il 2 ottobre 2015), per poi allestire
il 13 ottobre 2015 il seguente rapporto all'attenzione dell'Autorità dipartimentale
e del Ministero pubblico:
"Fatti:
Prefazione: Si precisa che
tutti gli imputati lavorano alle dipendenze di M__________ e sono impiegati negli
esercizi pubblici che ha in gestione. RI 1 e J__________ si sono sposati a L__________
in data 17.04.2008. Hanno poi divorziato l'1.10.2014. In data 06.07.2015 RI 1
si è unita in matrimonio con R__________ ; tra i due vi è una differenza d'età
di ventuno anni.
A mano della pratica
amministrativa emanata dall'Ufficio della migrazione di Bellinzona, si è
provveduto a verbalizzare J__________. Inizialmente, è stato stilato un
verbale d'interrogatorio amministrativo. Alla luce di quanto ha esposto, si è
provveduto a verbalizzarlo in qualità d'imputato. J__________ ha dichiarato
che l'unione matrimoniale tra lui e RI 1 gli è stata proposta da M__________,
questo per agevolare la pratica del permesso di soggiorno per quest'ultima. J__________
ha esposto che, avendo debiti ipotecari, il matrimonio con RI 1 è stato unicamente
un atto di convenienza. Nel verbale del 16.09.2015 (rif. pag. 3 riga 24 - 28)
ha espresso che M__________ gli ha consegnato la somma di 20'000.- CHF in
diverse rate di 3'000.- CHF, riferendogli che il denaro era di RI 1 per
ripagarlo del gesto nobile che aveva compiuto sposandola. J__________ ha
confermato che il matrimonio è stato fatto unicamente per interessi e non vi
erano né alcuna attrazione né amore tra le parti. Dalla loro unione RI 1 ha
potuto usufruire del permesso di soggiorno valido per la Svizzera. Si precisa
che J__________ aveva debiti ipotecari superiori alle sue capacità finanziarie.
M__________ l'ha aiutato ad estinguerli trattenendo parte dello stipendio e
consegnandogli unicamente 500.- CHF mensili per i suoi vizi. J__________ ha
riconfermato che non ha mai convissuto con RI 1, specificando che abitavano in
un appartamento di uno stabile di proprietà M__________ in quel di __________
ma ognuno di essi aveva una stanza propria, trascorrendo quindi vite separate.
R__________ è giunto in
Svizzera in qualità di turista in data 16.06.2015, senza alcuna occupazione. Il
rapporto con RI 1 avveniva a distanza poiché i due avevano modo di vedersi
unicamente quando essa si recava in Serbia per le ferie. Durante l'audizione ha
negato qualsiasi addebito di reato; a suo dire, l'unione matrimoniale è fondata
su un rapporto d'amore senza contratto previo un compenso di denaro.
RI 1 ha dichiarato che J__________
aveva oltre 20'000.- CHF di debiti ipotecari che lei stessa ha aiutato ad
estinguere; infatti, ha autorizzato M__________ a prelevare parte del suo
stipendio per pagare i debitori. Entrambi gli stipendi erano gestiti da M__________
il quale pagava i debiti e versava lo stipendio, dedotto i soldi che aveva
anticipato. Anch'essa ha negato qualsiasi addebito di reato dichiarando che
l'unione con J__________ non è avvenuta tramite contratto previo un compenso
di denaro.
M__________ ha asserito di
aver assunto J__________ nel 2008. In quel periodo quest'ultimo era in una
situazione finanziaria fallimentare motivo per il quale gli aveva conferito
procura intestata a V__________ per disporre del suo stipendio fronteggiando
così alle sue necessità. Anche M__________ ha negato qualsiasi addebito di
reato estraniandosi del fatto di aver versato la somma di 20'000.- CHF per far
sposare la coppia (rif. verbale __________ del 2.10.2015, pag. 4 riga 2- 6). M__________
si è riservato il diritto di querelare in seconda istanza J__________ per i
reati di art. 173 CPS diffamazione / art. 174 CPS calunnia (rif. verbale __________
del 2.10.2015, pag. 5 riga 13 -17).
Per altri dettagli facciamo
capo agli allegati".
Sulla base di queste deposizioni, il Ministero pubblico ha
quindi aperto un procedimento penale nei confronti di RI 1, R__________, J__________
e M__________ per il reato di inganno nell'ambito del matrimonio putativo.
c. Fondandosi su tali riscontri, il 25 novembre 2015 la
Sezione della popolazione ha revocato il permesso di domicilio a RI 1,
fissandole un termine con scadenza il 25 gennaio 2016 per lasciare il
territorio elvetico.
L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che il matrimonio contratto
dall'interessata con J__________, previo compenso di denaro, fosse fittizio e volto
quindi a permetterle di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera. Il
provvedimento è stato reso sulla base degli art. 3, 63, 64, 64d, 96
della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019
rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]).
d. Nel frattempo, rilevate le discrepanze emerse nei loro
interrogatori, il 1° marzo 2016 l'Autorità penale ha predisposto un confronto
tra RI 1 e J__________ nonché tra quest'ultimo e M__________.
Con decreto del 6 aprile 2016 (ABB __________), il
Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale avviato nei
confronti di RI 1, R__________, J__________ e M__________, in quanto J__________
aveva ritrattato le proprie dichiarazioni riguardo al fatto di avere contratto
un matrimonio prezzolato con RI 1, di modo che non era stato possibile far luce
sulle reali dinamiche della fattispecie per il reato di inganno all'autorità.
C. Con giudizio del 15 novembre
2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere respinto diverse censure di ordine formale sollevate
dall'interessata riconducibili alla violazione del suo diritto di essere
sentita, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il matrimonio tra RI 1 e J__________
fosse fittizio, senza tuttavia esaminare la vertenza dal profilo della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente, la quale lamenta anche in questa sede la
violazione del suo diritto di essere sentita, contesta di avere contratto un
matrimonio fittizio. Rileva come non vi siano indizi in tal senso, ritenuto
pure che J__________ ha ritrattato le proprie dichiarazioni e il procedimento
penale è sfociato in un decreto d'abbandono. Sostiene che la decisione
impugnata, oltre ad essere arbitraria e carente dal profilo dell'accertamento
dei fatti, è lesiva in ogni caso del principio della proporzionalità e non
tiene neppure conto che dal 2017 essa ha diritto a un permesso di soggiorno
sulla base dell'accordo tra la
Confederazione Svizzera e la
Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), essendo cittadina
croata. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo all'impugnativa.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica,
l'insorgente riconferma i propri argomenti ricorsuali, nella duplica l'autorità
dipartimentale ribadisce quanto espresso nella risposta, mentre il Governo è
rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata
legge di
applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione
[LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1
LPAmm). Non è infatti necessario procedere all'audizione di V__________ e M__________,
di __________ e __________, né di quelle di D__________ , P__________ e J__________,
che la ricorrente chiede di sentire per poter dimostrare che il suo matrimonio
con J__________ era genuino, in quanto le loro testimonianze non apporterebbero
a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali per il giudizio che è chiamato a
rendere.
Considerandi
2.
Secondo l'art. 90 LStrI, lo straniero deve collaborare all'accertamento dei
fatti determinanti ai fini del rilascio o del rinnovo
dell'autorizzazione di soggiorno e, di riflesso, sopportare le conseguenze
derivanti dalla sua mancata cooperazione.
In questo senso, l'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI dispone che
il permesso di domicilio può essere revocato - tra le
altre cose - se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. a
LStrI ovvero quando lo straniero ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione,
indicazioni false o taciuto fatti essenziali. Il motivo di revoca previsto
dall'art. 62 lett. a LStrI corrisponde a quello dell'art. 9 cpv. 4 lett. a
dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS), la cui giurisprudenza resta applicabile (STF 2C_651/2009 del
1° marzo 2010 consid. 4.1 e 2C_793/2008 del
27.
marzo 2009 consid. 2.1). Sono di conseguenza considerati essenziali
non soltanto i fatti riguardo ai quali l'interessato
è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza
ai fini della decisione sulla concessione del permesso richiesto (Pra 2002 n.
165.
pag. 889, 2A.57/2002 consid. 2.2;
STF 2A.551/2003 del 21 novembre 2003 consid. 2.1). Tra questi figurano
l'intenzione di porre fine a una relazione coniugale
o di avviarne una nuova, così come l'esistenza di figli nati fuori dal matrimonio (Pra 2002 n. 163 pag. 874, 2A.511/2001
consid. 3.3-3.5; STF 2A.551/2003 già citata). L'ottenimento
fraudolento del permesso di domicilio può risultare anche dalla falsità
o dall'incompletezza delle indicazioni su cui l'autorità si è fondata in un
primo tempo per rilasciare il permesso di dimora e che, in mancanza di
precisazioni ulteriori, sono risultate determinanti anche per il suo rinnovo e
per la concessione dell'autorizzazione di domicilio. L'interessato non è
inoltre liberato dal suo obbligo di informare nemmeno quando gli organi
preposti, dando prova della necessaria diligenza, avrebbero potuto accertare
essi stessi i fatti determinanti (STF 2C_744/2008 del 24 novembre 2008 consid.
5.1
e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 con rinvii). Occorre infine
che il silenzio in merito a un fatto o
l'informazione errata siano finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno o di domicilio
richiesta (STF 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 e 2A.33/2007
del 9 luglio 2007 consid. 4.1). Per ammettere una simile intenzione non è però necessario che lo straniero sia sicuro
dell'importanza degli stessi; anche in questo caso, è sufficiente che egli dovesse
riconoscerne la rilevanza in base alle circostanze (STF 2C_633/2009 del 22
marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del
1° marzo 2010 consid. 4.1.1 con rinvii). In questo senso, non occorre quindi che il richiedente agisca in
malafede.
Sapere se le nozze siano state celebrate per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere
risolto sulla base di indizi. È considerato tale il fatto che lo straniero non
avrebbe alcuna possibilità di ottenere in altro modo un permesso di soggiorno
nel nostro Paese o che nei suoi confronti sia stato
pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato
rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di
asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata
della relazione prematrimoniale, la loro differenza di età nonché l'assenza o
quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi
atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire
un'autentica unione coniugale. Il fatto che i coniugi abbiano convissuto
durante un determinato periodo e intrattenuto
relazioni intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio
fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di
trarre in inganno le autorità (DTF
128.
II 145 consid. 2.1, 123 II 49
consid. 4, 122 II 295; STF 2C_125/2011 del 31 agosto 2011 consid. 3, 2C_855/2010 del 25 maggio 2011 consid. 3, 2C_811/2010 del 23 febbraio 2011
consid. 4.4, 2A.496/2002 del 28 febbraio 2003 consid. 3.1). Va
pure tenuto presente che l'assenza di vita in comune, anche se di breve durata,
è un forte indizio di matrimonio fittizio (cfr. Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I pag. 274).
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un
determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il
medesimo non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367 consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso
quando lo straniero si richiama a un matrimonio che sussiste solo formalmente
per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso (DTF 128 II 145 consid.
2.2). In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da
ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo
matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49
consid. 5a e rif.).
3.
3.1. Come accennato in
narrativa, la ricorrente si è sposata con J__________ il 17 aprile 2008 a L__________,
ottenendo a tale scopo precipuo un permesso di dimora UE/AELS e il 20 gennaio
2013.
un'autorizzazione di domicilio. Essi hanno divorziato il 1° ottobre 2014.
Il 6 luglio 2015 RI 1 si è sposata a ________ con R__________,
il quale ha poi richiesto il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito del
ricongiungimento familiare.
Dando seguito alla richiesta della Sezione della popolazione
volta a verificare se i matrimoni contratti da RI 1 fossero di natura fittizia,
la Polizia cantonale ha assunto a verbale l'interessata (il 18 settembre 2015),
R_______ (il 16 settembre 2015), J______ (il 16 settembre e 12 ottobre 2015) e
M__________ (il 2 ottobre 2015).
Sulla base delle loro deposizioni, il Ministero pubblico ha
quindi aperto un procedimento penale nei loro confronti per il reato di inganno
nell'ambito del matrimonio putativo.
Fondandosi su tali riscontri, il 25 novembre 2015 la Sezione
della popolazione ha poi revocato il permesso di domicilio a RI 1,
rimproverandole di avere contratto un matrimonio fittizio con J__________,
previo compenso di denaro, allo scopo di ottenere un permesso di soggiorno in
Svizzera.
3.2
Sennonché bisogna considerare che dopo aver predisposto
un confronto, il 1° marzo 2016, tra RI 1 e J__________ nonché tra quest'ultimo
e M__________ a seguito delle discrepanze emerse nei loro interrogatori, con
decreto del 6 aprile 2016 il Procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale avviato nei confronti di RI 1, R__________, J__________ e
M__________, poiché non erano stati corroborati indizi di reato tali da
giustificare la promozione dell'accusa come prevede l'art. 319 cpv. 1 lett. a
del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0).
In effetti, J__________ aveva ritrattato le proprie dichiarazioni riguardo al
fatto di avere contratto un matrimonio prezzolato con RI 1, di modo che non era
stato possibile far luce sulle reali dinamiche della fattispecie per il reato
di inganno all'autorità.
Nel decreto d'abbandono, il Procuratore pubblico ha considerato
quanto segue:
2.
Assunto a verbale il 16
settembre 2015, J__________ riferiva di aver conosciuto RI 1 nel 2007 presso il
ristorante __________ al __________. A suo dire, dopo una breve convivenza di
tre mesi, la coppia convolava a nozze il 17 aprile 2008 a L__________. A
precise domande rispondeva di non aver mai avuto rapporti sessuali con RI 1 in
quanto non gli piacevano né il suo fisico né il suo carattere, di non conoscere
nessun parente della moglie, come pure di trascorrere poco tempo con lei. Alla
richiesta di fornire maggiori dettagli sull'unione con RI 1 dichiarava che "...Voglio
dichiararvi che purtroppo iI mio matrimonio con RI 1 è stato un
matrimonio di convenienza. Un giorno M__________ mi ha offerto CHF 20'000.–
per sposare RI 1 la quale non aveva nessun permesso di soggiorno valido in
Svizzera. Dall'unione con il sottoscritto ha potuto usufruire del permesso..."
(Verbale amministrativo del 16.09.2015 di J__________). Interrogato quindi
in veste di imputato, __________ si riconfermava nelle proprie risposte
riferendo che: "...__________ mi ha dato circa CHF 20'000.– dicendomi
che erano soldi di RI 1 per il gesto nobile che avevo compiuto sposandola. I
soldi me li ha consegnati di persona M__________ in diverse rate di circa CHF
3'000.– ciascuna. II pagamento avveniva a __________ presso l'abitazione
di M__________. (...) Confermo pienamente quanto detto, ho fatto un matrimonio
fittizio per permettere a RI 1 di ricevere il permesso. Non siamo mai stati
assieme, non abbiamo mai convissuto e non abbiamo mai avuto alcun rapporto
sessuale. Tra di noi vi era unicamente un rapporto di amicizia e conoscenza di
lavoro..." (Verbale di Polizia del 16 settembre 2015 di J__________).
Sui motivi che lo avevano spinto a contrarre matrimonio spiegava di avere
debiti per ca. CHF 20'000.–.
3.
Interrogata nel merito, RI
1.
negava ogni addebito riferendo che __________ mentiva, in quanto lei sarebbe
stata innamorata di lui. A differenza di __________ dichiarava di non aver
convissuto prima del matrimonio, ma che ogni qualvolta avevano libero
trascorrevano la giornata insieme come tutte le coppie. Come __________
riferiva di non conoscere nessun componente della famiglia del marito.
Relativamente alla loro situazione economica, RI 1 riferiva che sia lei che __________
si trovavano alle dipendenze di M__________, il quale gestiva completamente i
loro stipendi procedendo direttamente a tutti i pagamenti quali cassa malati,
imposte, eventuali debiti, affitto, ecc., consegnandogli poi il restante, e
meglio ca. CHF 2'200.– mensili per RI 1 e ca. CHF 500.– per __________.
Parimenti la stessa riferiva che in quanto moglie aveva aiutato economicamente
il marito, e meglio: "...il signor __________ J__________ era
indebitato e, come detto prima, lavorava alle dipendenze del signor M__________.
Posso dire che aveva oltre CHF 20'000.– di debiti. lo l'ho aiutato e quando
lavoravo alle dipendenze di M__________, ho fatto richiesta che parte del mio
stipendio veniva versato a J__________ per saldare i suoi debiti..." (Verbale
di Polizia del 18 settembre 2015 di RI 1).
4.
Interrogato in data 2
ottobre 2015 M__________ dichiarava di aver assunto J__________ a cavallo
all'inizio del 2008, accorgendosi velocemente che lo stesso aveva dei problemi
economici: "... J__________ mi cercava ripetutamente degli acconti e
dopo parecchi mesi sono riuscito a stabilire che Io stesso era in una
situazione finanziaria fallimentare. Egli abitava spesso nel mio stabile al
secondo piano. Vista la buona natura del dipendente ho deciso di interessarmi
dei suoi problemi finanziari e sono venuto immediatamente a conoscenza che J__________
era in una situazione fallimentare. Nel frattempo lo stesso si era sposato con RI
1.
ed entrambi abitavano nel mio stabile a __________, dove la signora svolgeva
l'attività di badante al servizio di mia mamma che è poi stata ricoverata in
casa anziani a __________. Nel 2014 mia mamma è venuta a mancare e RI 1 ha
sempre lavorato alle mie dipendenze nei miei ristoranti. Seppure J__________
non voleva parlare della sua situazione finanziaria, ben presto mi accorsi che
aveva debiti per oltre CHF 30'000.–. ln comune accordo decidemmo che, alla
scadenza delle fatture rispettivamente grazie agli accordi di pagamento convenuti
con il suo locatore a __________ e con l'autorità di esecuzione, gli avrei anticipato
i soldi che avrei poi trattenuto progressivamente dai suoi stipendi mensili
(...) mi preme precisare che J__________ aveva conferito procura a mia moglie
V__________ per disporre del suo stipendio fronteggiando alle sue necessità..."
(Verbale di Polizia del 2 ottobre 2015 di M__________). Relativamente al
versamento di CHF 20'000.– in rate da 3'000 dichiarava che "...non ho
mai versato una simile somma e tanto meno con il fine di fare sposare la
coppia. Non avevo nessun interesse a fare quanto descritto..." (Verbale di
Polizia del 2 ottobre 2015 di M__________) e ancora, confrontato alle
dichiarazioni di __________ riferiva che "...quanto detto non corrisponde
esattamente alla verità poiché versavo a J__________ esclusivamente degli
acconti fino a circa CHF 500.– su sua richiesta e trattenendo il resto
per recuperare quanto da me anticipato per saldare i suoi debiti. A questa
regola ci sono state alcune eccezioni tipo EUR 7'500.– che gli ho versato in
una sola volta in occasione del matrimonio della sorella perché a suo dire
essendo il testimone di nozze doveva partecipare in maniera diretta ai costi
del matrimonio, questo secondo le loro usanze...se non erro era luglio 2009. (…)
posso dire che entrambi (__________ e RI 1) hanno vissuto per circa 1-2
anni nel mio stabile a __________ e quindi hanno convissuto. Quanto
dichiarato da J__________ è completamente falso..." (Verbale di
Polizia del 2 ottobre 2015 di M__________).
5.
Nuovamente interrogato in
data 12 ottobre 2015 e confrontato alle dichiarazioni di RI 1 e __________,
l'imputato riconfermava le proprie dichiarazioni, e meglio "... M__________
mi ha aiutato finanziariamente poiché ero indebitato. Come ha detto lui, ogni
mese ricevevo la somma di CHF 500.– per i miei vizi e il resto dello stipendio
lo gestiva M__________ che provvedeva anche a saldare i miei debiti che
ammontavano a circa CHF 17'000.–. (...) M__________ mi consegnava somme di CHF
3'000.– e i pagamenti avvenivano presso il suo domicilio. Lui mi diceva che
erano soldi di RI 1 per il gesto nobile che avevo fatto sposandola. (...) È
corretto (che __________) mi ha aiutato finanziariamente. Voglio però ribadire
che tra me e RI 1 c'era questo accordo di matrimonio di convenienza e M__________
ne era al corrente. Preciso che non sono stato obbligato da nessuno a sposare RI
1.
(...) Confermo pienamente che ho sposato RI 1 per pagare i miei debiti e lei
da questa unione ha avuto il suo permesso di soggiorno in Svizzera..." (Verbale
di Polizia del 12 ottobre 2015 di J__________).
6.
Vista la discrepanza nelle
versioni rilasciate dalle parti, in data 1 marzo 2016 si procedeva a due
verbali di confronto tra __________ e RI 1, nonché tra __________ e __________.
Confrontata alle sue stesse
dichiarazioni secondo cui avrebbe fatto domanda a __________ di usare anche il
suo salario per l'estinzione dei debiti del marito, RI 1 riferiva: "...Io
ho aiutato __________ per i suoi debiti, nel senso che gli ho dato in
due occasioni CHF 1000.– ogni volta per andare in Portogallo, ad esempio una
volta in occasione del matrimonio di sua sorella. Preciso che in questa
circostanza anche __________ gli aveva dato CHF 7000.– circa. Per il resto davo
a __________ solo piccoli importi per fare la spesa per noi, per la nostra
economia domestica (...). lo non ho mai chiesto a __________ di usare il mio
stipendio per pagare i debiti di __________. No, no, quello è il mio stipendio
e i soldi vanno a me..." (Verbale MP di confronto del 1° marzo 2016
di J__________ e RI 1).
Dal canto suo, in questa
circostanza __________ ritrattava quanto dichiarato in Polizia, riferendo "...
Voglio precisare che io in Polizia non avevo capito. Tutto quello che ho detto
sono menzogne. È vero che io avevo dei debiti, è per questo che sono andato a
lavorare per M__________. Poi, quando lavoravo per lui ho conosciuto RI 1 e mi
sono innamorato. (...) il giorno del verbale io ero molto stanco, avevo
lavorato di notte. Non capivo quello che mi dicevano i Poliziotti. lo ho
raccontato questa, poi mentre parlavo mi sono detto "ma cosa stai
dicendo?..." (Verbale MP di confronto del 1° marzo 2016 di J__________ e RI
1), precisando ancora "...devo dire che in polizia io inizialmente non
avevo capito bene. Poi c'è anche il fattore di mia moglie che è gelosa di RI 1.
Lei non mi ha detto esattamente cosa dire, ma io sapevo che lei era molto
gelosa. Dopo che ci siamo sposati mi ha intimato di non vedere mai più RI 1. lo
avevo paura che se scopriva che avevamo anche dormito assieme e che io ero
innamorato di lei, avrebbe potuto arrabbiarsi. lo avevo paura che mia moglie mi
lasciasse e che magari mi portasse via anche mio figlio..." (Verbale di
confronto MP del 1° marzo 2016 di J__________ e __________ M__________).
Contestatagli la gravità nel mentire all'autorità e reso attento sulle conseguenze
penali di una denuncia mendace, __________ dichiarava: "...lo so, me ne
scuso, io non volevo. lo volevo evitare di litigare con la moglie. Quando le ho
detto dei verbali lei mi ha detto un po' cosa pensava e io ho riportato le sue
parole. Non è che mi ha proprio istigato a mentire, però io volevo fare quello
che mi diceva lei. Voglio scusarmi con le autorità e con le persone che ho
ingiustamente accusato. Capisco di aver sbagliato. L'ho fatto a fin di bene,
non pensavo di fare del male a nessuno..." (Verbale di confronto MP del 1°
marzo 2016 di J__________ e M__________).
3.3
Malgrado il decreto d'abbandono del procedimento penale,
il Consiglio di Stato ha confermato comunque la risoluzione dipartimentale
sulla base di diversi aspetti della vita dell'interessata che considera
sospetti, come la differenza di età tra RI 1 e J__________ (l'ex marito di 17
anni più giovane della ricorrente), il fatto che essi non conoscano i
rispettivi famigliari più prossimi che vivono nel nostro Paese (le generalità
del genero dell'insorgente residente ad A__________, rispettivamente, quelle
del fratello del __________ che essa ha visto soltanto due volte), il luogo
dove si sono conosciuti (nel 2007 in __________ o a __________), la durata
della relazione prematrimoniale (nozze celebrate nell'aprile 2008, senza o con al
massimo tre mesi di convivenza), la relazione extraconiugale del __________ con
la sua attuale moglie e quella a distanza che R__________ ha ammesso avere dal
2011.
con RI 1, come pure la sottoscrizione delle conseguenze accessorie al
divorzio tre mesi prima dello scioglimento dello stesso pronunciato un anno
dopo l'ottenimento del permesso di domicilio, e il rifiuto della ricorrente di
rispondere alla domanda relativa ai rapporti sessuali con l'ex marito.
3.4
Benché di regola l'Autorità amministrativa possa qualificare
giuridicamente un certo evento in maniera autonoma, la medesima non può però scostarsi
senza necessità da quanto accertato dal magistrato penale, che ha una migliore
conoscenza della fattispecie, in particolare per aver esperito un'istruttoria nell'ambito
della quale, come nel caso in rassegna, ha sentito le parti e interrogato
testimoni (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1 e rimandi, 124 II 103 consid. 1c/bb;
STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5, 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013
consid. 2.2, 1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2, cfr. anche STA 52.2009.440
dell'8 febbraio 2010 consid. 2.1; per quanto riguarda in particolare la
relazione con un decreto d'abbandono o di non luogo a procedere, vedasi la
recente STF 2C_21/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.3).
Pertanto, in assenza di prove sul fatto che le nozze tra RI 1
e J__________ sarebbero state contratte previo compenso di denaro - che come
detto è il motivo per il quale il Dipartimento ha fondato il provvedimento di
revoca del permesso di domicilio alla ricorrente -, e tenuto conto che gran
parte degli altri indizi rilevati dal Consiglio di Stato nel proprio giudizio
sono già stati presi in considerazione e valutati dal Procuratore pubblico nel
decreto d'abbandono emesso al termine del procedimento penale volto ad
accertare l'esistenza del reato d'inganno nell'ambito del matrimonio putativo
ai sensi dell'art. 118 cpv. 2 LStrI, si deve concludere che i restanti elementi
ritenuti dalla precedente Autorità di giudizio non permettono ancora di
affermare con certezza che l'interessata, al momento del suo matrimonio, non fosse
intenzionata a costituire un'autentica unione coniugale con J__________.
Piuttosto ci si potrebbe chiedere se RI 1 non si sia poi richiamata
al proprio connubio in maniera abusiva, visto che R__________ ha ammesso di
avere una relazione (a distanza) con la stessa sin dal 2011. Sennonché, neppure
tale indizio è sufficiente per confermare il giudizio da questo profilo.
Allo scopo di dimostrare la genuinità del suo matrimonio, dinnanzi al Consiglio di Stato l'insorgente aveva infatti versato
agli atti le dichiarazioni scritte di V__________ e M__________, D__________
, P__________, __________ e __________, chiedendone pure l'audizione, i quali confermavano
che J__________ e RI 1 avevano vissuto come una normale coppia sposata. Ciò attesta
l'ipotesi che all'epoca il vincolo matrimoniale non era ancora compromesso e
non è peraltro in contraddizione con il verbale di confronto tra J__________ e RI
1.
e quello tra J__________ e M__________ riportati nel decreto d'abbandono del
procedimento penale.
4.
In siffatte circostanze, non
si può pertanto concludere che le nozze tra J__________ e RI 1 siano state
celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli
stranieri, che la medesima si sia richiamata al matrimonio in maniera abusiva o
che essa abbia fornito, durante la procedura d'autorizzazione,
indicazioni false o taciuto fatti essenziali.
5.
5.1. In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale
impugnata e quella governativa che la tutela.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
5.2
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di
spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un'adeguata indennità per
ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza sono
annullate:
1.1
la risoluzione del 15 novembre
2016.
(n. 5045) del Consi-
glio di Stato;
1.2
la decisione del 25 novembre
2015.
(__________) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.
2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Alla
ricorrente va retrocessa la somma di fr. 1'500.– versata a titolo di anticipo per
le presunte le spese processuali.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà complessivamente all'insorgente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere