52.2017.506
Incentivo cantonale per il risanamento energetico degli edifici - lavori iniziati prima della decisione sul rilascio dell'incentivo
7 giugno 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.506
Lugano
7 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa
Bagnaia
statuendo
sul ricorso del 2 ottobre 2017 di
RI
1
contro
la
decisione del 30 agosto 2017 (n. 3830) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 6 aprile
2017 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
(SPAAS) del Dipartimento del territorio, che nega l'incentivo cantonale per
il risanamento energetico degli edifici;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è
proprietario del mappale n. __________ di __________ sul quale insiste un
edificio con otto appartamenti. A causa delle condizioni climatiche avverse, all'inizio
del 2017 si è reso necessario il rifacimento del tetto dell'immobile. Il 16
gennaio 2017, il proprietario ha dunque notificato alle competenti autorità
comunali di voler intraprendere i relativi lavori segnalando come fosse indispensabile
procedere il prima possibile per prevenire dei danni gravi. In quell'occasione
ha inoltre chiesto che gli fosse rilasciata al più presto la decisione così da poter
presentare una domanda per l'ottenimento dei sussidi federali e cantonali
previsti in caso di risanamento energetico di uno stabile. Vista la situazione,
con messaggio di posta elettronica del 23 gennaio 2017 l'autorità comunale ha comunicato
a RI 1 che i lavori previsti potevano essere iniziati prima del rilascio della
licenza edilizia. La ditta incaricata di eseguire le opere ha quindi avviato i
lavori di risanamento del tetto al più tardi il 27 febbraio 2017 per un costo
complessivo dell'intervento di fr. 43'000.-. Il 20 marzo 2017 il Municipio di __________
ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia.
Il medesimo giorno quest'ultimo
ha quindi chiesto alla SPAAS la concessione del contributo cantonale per il
rifacimento del tetto, ritenuto come tale intervento avesse comportato un miglioramento
dal punto di vista dell'efficienza e del risparmio energetico dello stabile.
Con decisione del 6 aprile 2017 la SPAAS ha tuttavia respinto la domanda in
quanto i lavori erano stati iniziati prima che essa potesse pronunciarsi sulla
medesima.
B. Con giudizio del
30 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI 1
avverso la suddetta decisione, facendo in sostanza propri i motivi addotti
dalla SPAAS ed escludendo che nell'occasione fosse stata lesa la buona fede
dell'insorgente.
C. Avverso
quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Sostiene che non
era a conoscenza dell'obbligo di richiedere il sussidio prima dell'inizio dei
lavori, i quali, nel caso concreto, dovevano essere eseguiti con la massima
urgenza onde evitare l'insorgere di gravi danni all'edificio. Al di là di
questi aspetti formali, sostiene che determinante dovrebbe essere unicamente il
fatto che i lavori eseguiti abbiano comportato un miglioramento della
situazione dal punto di vista energetico.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene la SPAAS con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
E. In sede di
replica RI 1 si è riconfermato nella propria tesi e domanda di giudizio. In
duplica, la SPAAS non ha formulato ulteriori osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 19 cpv. 3
della legge cantonale sull'energia (Len; RL 740.100). Il ricorso, tempestivo (art. art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Secondo
l'art. 7 Len il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica
definita nel piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti,
promuove mediante aiuti finanziari l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia
(efficienza ed efficacia energetica), in particolare nel parco immobiliare, la
produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la
distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e la
mobilità sostenibile. Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro
stanziato dal Gran Consiglio per il finanziamento dei provvedimenti secondo la
Len, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per
stabilire eventuali ordini di priorità (art. 8a cpv. 1 e 3 Len). Giusta l'art.
16.
cpv. 1 Len il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari
all'attuazione della legge; esso può delegare le proprie competenze in via di
regolamento. Facendo uso di questa delega, il 6 aprile 2016 il Governo
cantonale ha adottato il decreto esecutivo concernente l'attuazione di una
politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego
parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e
l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di
energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il
sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della
consulenza nel settore dell'energia (in seguito: Decreto; RL 741.270). Secondo
l'art. 3 cpv. 1 del Decreto le decisioni di concessione degli incentivi sino a
fr. 50'000.- competono alla SPAAS. L'art. 5 cpv. 1 del Decreto stabilisce che la
concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di
realizzazione delle opere siano iniziati prima dell'emanazione della decisione
di incentivo, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati dalla SPAAS.
3.
Nel caso
di specie è pacifico che i lavori di rifacimento del tetto dell'edificio di cui
al mappale n. __________ di __________ sono iniziati ancor prima che il
ricorrente inoltrasse alla SPAAS la domanda per gli incentivi. Stante il chiaro
tenore dell'art. 5 cpv. 1 del Decreto sopra menzionato, una delle condizioni
per la concessione dell'aiuto finanziario richiesto non è dunque stata
ossequiata. Per il che, la SPAAS non poteva far altro che respingere l'istanza
in tal senso inoltrata da RI 1.
A quest'ultimo non giova affermare che non era a conoscenza della norma che gli
faceva obbligo di attendere la decisione della SPAAS prima di intraprendere i
lavori di risanamento del tetto. Come
giustamente indicato dalla precedente istanza di giudizio, l'ignoranza della
legge non protegge il privato sotto il profilo della buona fede; vale
infatti la regola secondo cui la conoscenza della legge è presunta (Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 652). Tale obbligo è d'altra parte
espressamente indicato sul formulario di richiesta del sussidio, che il
ricorrente aveva comunque già avuto modo di compilare in passato in relazione
ad altri interventi di risanamento energetico di immobili di sua proprietà.
Non permette inoltre di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui i
lavori in questione dovevano essere eseguiti senza indugio al fine di prevenire
il rischio di infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sotto tetto. A questo
proposito va detto che nulla impediva al ricorrente di prendere sin da subito
contatto con la SPAAS per segnalarle l'urgenza dell'intervento e per chiederle l'autorizzazione
a procedere immediatamente ancor prima di ottenere una decisione formale
riguardo all'eventuale concessione di sussidi da parte dell'autorità. Domanda,
questa, che egli avrebbe potuto inoltrare già nel mese di gennaio del 2017,
contemporaneamente alla richiesta formulata al Municipio - e poi accettata - di
poter eccezionalmente avviare i lavori di rifacimento del tetto senza attendere
il rilascio della licenza edilizia.
Come giustamente osservato dalla SPAAS, sarebbe semmai stato lesivo del
principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 8 della Costituzione
federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), concedere al ricorrente il
finanziamento richiesto a fronte di una chiara violazione da parte sua delle
regole di procedura sancite dall'art. 5 cpv. 1 del Decreto, considerato che,
come detto, la situazione d'emergenza poteva essere agevolmente segnalata anche
all'autorità cantonale e che i fondi a disposizione per questo genere di incentivi
sono comunque limitati.
4.
4.1. Visto
quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della
decisione governativa qui impugnata.
4.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera