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Decisione

52.2017.513

Guida nonostante la revoca. Reato grave che, a cagione dei precedenti accumulati, impongono una revoca a tempo indeterminato di almeno 2 anni in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr

12 dicembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1;1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid.

3.1-3.2, in RtiD I-2011 n. 41).

2.2. Per giurisprudenza, l'autorità amministrativa può di regola valutare autonomamente

la fattispecie dal punto di vista giuridico, a meno che le valutazioni giuridiche

del magistrato penale dipendono fortemente dall'apprezzamento di circostanze di

cui egli ha una miglior conoscenza dell'autorità amministrativa, in particolare

per aver esperito un pubblico dibattimento nell'ambito del quale ha sentito le

parti o interrogato testimoni (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1 e rimandi; 124

Considerandi

II 103 consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5;1C_345/2012

del 17 gennaio 2013 consid. 2.2;1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2;

cfr. anche STA 52.2009.440 dell'8 febbraio 2010, consid. 2.1).

3.3.1

In concreto,

come visto in narrativa, dagli atti risulta che a seguito degli eventi occorsi

il 17 ottobre 2013, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa che RI

1.

ha impugnato davanti al giudice della Pretura penale, il quale - indetto un

pubblico dibattimento e interrogato l'insorgente (oltre a un teste) - ha in particolare

dichiarato RI 1 colpevole del reato di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv.

1.

lett. b LCStr), esentandolo nondimeno da ogni pena in applicazione dell'art.

100.

cifra 1 seconda frase LCStr (cfr. su questo punto, infra consid. 4).

Il Pretore, previo approfondimento degli accadimenti in sede dibattimentale, ha

in particolare escluso che l'accusato potesse essere prosciolto appoggiandosi

agli art. 14 e 17 seg. CP, ritenuto come nella fattispecie avesse molteplici

opzioni alternative (semplici e altrettanto efficaci) per fronteggiare il problema

della sospetta perdita d'acqua della rete idrica - che si è poi rivelata essere

solo un difetto del sistema informatico - senza mettersi alla guida del veicolo

della moglie (ad esempio: telefonare alla consorte affinché lo accompagnasse

sul posto, avvertire la polizia comunale e/o cantonale, domandare alla persona

che gli aveva segnalato il problema di farsi dare il recapito di qualcun'altro

che potesse intervenire, chiamare un taxi per farsi accompagnare o interpellare

direttamente una ditta o un artigiano del ramo; cfr. sentenza 9 ottobre 2014,

pag. 14 e 15). Il magistrato penale ha inoltre negato che l'accusato avesse

agito in uno stato di necessità putativo (art. 17 CP in relazione con l'art. 13

CP), spiegando tra l'altro come una qualsiasi persona coscienziosa, nella

situazione del ricorrente (che era oltretutto perfettamente cosciente del

ritiro della patente dopo l'ennesima infrazione alla LCStr e avrebbe pertanto

dovuto prestare la massima attenzione), avrebbe meglio approfondito le semplici

alternative a sua disposizione, ciò che il ricorrente - negligentemente - non

ha invece fatto; un qualsiasi errore al riguardo, ha concluso, sarebbe pertanto

stato evitabile (cfr. nel dettaglio: citata sentenza, pag. 16-18). Tale

condanna è stata a sua volta confermata dalla Corte di appello e di revisione penale,

la quale - premesso come nulla agli atti permettesse di dare per acquisito che,

quel giorno, vi fosse una vera e propria situazione d'urgenza - ha in particolare

escluso, di primo acchito, l'invocata applicazione degli art. 17 seg. CP (per manifesta

ed evidente violazione del principio di sussidiarietà; cfr. giudizio 23

marzo 2017, pag. 3 e 4, in cui viene tra l'altro pure indicato che il

ricorrente, vista la distanza percorsa in soli 4-5 minuti, avrebbe anche potuto

recarsi a piedi, in bicicletta o in motorino), come pure dell'art. 14 CP e,

infine, dell'art. 13 CP (cfr. giudizio citato, pag. 5).

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in

questa sede il ricorrente non può più contestare questi fatti, né

l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai

statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti

ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza inferiore

- è infatti vincolato non solo alla descrizione degli avvenimenti, ma anche alla

qualifica giuridica del reato commesso che ha portato alla condanna pronunciata,

da ultimo, il 23 marzo 2017. Ciò vale segnatamente per il quesito - negato in

sede penale e qui invano riproposto dal ricorrente - se sussistesse uno stato

di necessità (anche solo putativo), ritenuto come lo stesso dipenda

strettamente dall'apprezzamento di quelle circostanze di cui, in concreto, il

giudice penale ha senz'altro una miglior conoscenza, posto che in quel contesto

sono stati approfonditi gli accadimenti, e in particolare il ricorrente è stato

anche interrogato nell'ambito di un pubblico dibattimento. Se l'insorgente

riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di

presupposti fattuali inesatti o valutazioni giuridiche errate, avrebbe dovuto

insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili

contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale, segnatamente contestando l'infrazione

che gli veniva addebitata davanti al Tribunale federale (cfr. rimedi di diritto

indicati a pag. 7). Il ricorrente, nonostante la gravità del reato imputatogli,

è invece rimasto passivo, accettando quindi pure di non essersi trovato in uno

stato di necessità (anche solo putativo; cfr. nello stesso senso: STF

1C_81/2017 del 15 febbraio 2017, consid. 2.2;1C_345/2012 del 17 gennaio 2013,

consid. 2.3;1C_235/2012 del 29 agosto 2012, consid. 4;1C_135/2008 del 13

agosto 2008, consid. 2.3.2; Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 324 e 690 con nota 3371; cfr. inoltre DTF 124 II 103 consid. 1d).

Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi non ha ulteriormente ricorso,

ma ha lasciato crescere in giudicato la decisione penale pur sapendo - in

quanto costantemente assistito da un legale - che la condanna per aver guidato

nonostante la revoca avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della

licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza

giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione

al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.

Da respingere sono dunque le critiche mosse al riguardo al Governo, come pure

gli argomenti con cui tenta in modo generico di rimettere in discussione le

opzioni alternative accertate in sede penale, che gli avrebbero chiaramente

permesso di evitare d'incorrere nell'infrazione.

3.2

Vincolata per evidenti ragioni d'unità di giudizio alle conclusioni

penali, a questa Corte non resta altro che esaminare se la durata della

controversa revoca è conforme ai principi fissati dall'art. 16 cpv. 3 LCStr.

4.4.1

Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24

giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta,

salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell'art. 100 cifra 4 terzo periodo

(cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr, nella versione in vigore dal 1° agosto 2016).

La nuova LCStr (modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2005, RU 2002 pag.

2767, 2004 pag. 2849) prevede una durata minima della revoca a dipendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave,

art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In

particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore

nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In

tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma

almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata

due volte per infrazioni gravi (art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi

in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti

dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro

ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti

della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999

concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2; 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel,

op. cit., pag. 593 seg.).

4.2

In concreto il ricorrente, dopo aver subito nel 2009 un ritiro

della licenza di 4 mesi (poi ridotta a 3 mesi) per un'infrazione grave, nel

2011.

è stato oggetto di una seconda revoca di 15 mesi (poi ridotta a 12 mesi)

per un'ulteriore grave infrazione. Con decisione 12 settembre 2013, la Sezione

della circolazione gli ha nuovamente revocato la licenza di condurre, questa

volta per un mese, a seguito di un'infrazione lieve, il tutto così come

illustrato in narrativa (cfr. consid. A). Il 17 ottobre 2013, nonostante quest'ultima

misura d'ammonimento in corso (da scontare dal 14 ottobre al 13 novembre 2013),

RI 1 ha circolato alla guida del veicolo della moglie, rendendosi colpevole del

reato di guida nonostante revoca di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.

Ora tale delitto rientra nel novero delle infrazioni gravi esplicitamente

definite come tali dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr, che a cagione dei

precedenti accumulati, impongono una revoca a tempo indeterminato di almeno 2

anni in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr. Escluso è infatti,

come visto in precedenza, che alla fattispecie possa tornare applicabile l'art.

17.

CP o le altre norme richiamate in subordine dal ricorrente, in particolare

che egli possa evocare uno stato di necessità (anche solo putativo) ritenuto

che, su questi aspetti, non vi sono seri motivi per scostarsi dal giudizio reso

dal Pretore penale, confermato dalla Corte di appello e revisione penale (cfr. supra,

consid. 2 e 3.1).

L'insorgente non può sollecitare una rinuncia a qualsiasi provvedimento ai

sensi dell'art. 16a cpv. 4 LCStr, invocato nel suo ricorso, già perché

non ha commesso un'infrazione particolarmente lieve ma, come visto, un'infrazione

grave, definita come tale dalla legge (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr).

Invano il ricorrente chiede poi l'applicazione analogica dell'art. 100 cifra 1

secondo periodo LCStr che il Pretore penale gli ha riconosciuto in sede penale.

Al di là del fatto che l'esenzione da pena è stata criticata dalla Corte di

appello e revisione penale (che l'ha ritenuta errata, senza però poterla

rimettere in discussione per il divieto della reformatio in pejus, cfr. citato

giudizio 23 marzo 2017, pag. 6), va precisato che questa norma non torna

comunque applicabile in sede amministrativa: in una recente sentenza (STF

1C_102/2016 del 20 dicembre 2016), il Tribunale federale ha infatti

ulteriormente sottolineato come con l'entrata in vigore del nuovo diritto dal

1° gennaio 2005 sia oramai esclusa ogni possibilità di derogare alla durata

minima della revoca, in particolare che l'art. 16 cpv. 3 LCStr - a differenza

della prassi sviluppata sotto l'egida del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr

(cfr. DTF 124 II 103 consid. 2, 117 IV 302, consid. 3b/dd) - in caso di guida

nonostante revoca, non permette (più) di derogare alla durata minima della

revoca neppure in caso di negligenza lieve, tale essendo la chiara volontà operata

dal legislatore sul tema al fine di rafforzare la sicurezza stradale (cfr. STF

1C_102/ 2016 citata, consid. 2.2-2.5; cfr. inoltre STF 1C_215/2013 de 28 maggio

2013.

consid. 2.2 e 1C_272/2007 del 16 maggio 2008, consid. 4.5). Già per tale

motivo, da respingere è pertanto la domanda formulata in via subordinata dal ricorrente

di prescindere dalla misura disposta nei suoi confronti.

Ne consegue che il provvedimento tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente

confermato da questo Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto

dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si

è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione

al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa

dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr.

art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura,

Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che neppure l'insorgente del

resto contesta. Va da sé che una volta cresciuta in giudicato la

presente decisione, l'autorità di prime cure dovrà fissare un nuovo periodo di

sospensione, tenendo conto del periodo già scontato (tra la data dell'infrazione,

il 17 ottobre 2013, e la restituzione del permesso di guida successiva al

giudizio sull'effetto sospensivo del Presidente del Governo; cfr. scritto 7

gennaio 2014 della Sezione della circolazione a RI 1 agli atti).

5.

Sulla

base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera