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Decisione

52.2017.546

Licenza edilizia per l'edificazione di due nuove case unifamiliari

25 giugno 2018Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i biotopi degni di protezione d'importanza regionale e locale - ancorché non

godano di una tutela assoluta (cfr. Karl

Ludwig Fahrländer,

Kommentar NHG, Zurigo 1997, n. 26 ad art. 18; Hans

Maurer, Kommentar NHG, Zurigo 1997, n. 24 ad art. 18b) - devono di

principio essere tutelati da possibili pregiudizi (cfr. DTF 117 Ib 243 consid.

3b; Keller, op. cit., pag. 168

seg.).

Un intervento di natura tecnica suscettibile di deteriorare biotopi degni di

protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e

corrisponde a un'esigenza preponderante (cfr. art. 14 cpv. 6 OPN, che elenca

anche gli aspetti determinanti per la valutazione del biotopo nell'ambito della

ponderazione degli interessi lett. a-d). Secondo dottrina e giurisprudenza, ciò

presuppone che siano considerate soluzioni alternative, che implichino ad

esempio uno spostamento della costruzione o una riduzione dell'intervento sul

biotopo (cfr. STF 1C_648/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 4.1;

Keller, op. cit., pag. 168 seg.; Thierry Largey,

Le cadre juridique des atteintes licites et illicites à la nature et au

paysage, in: RDAF I 2014, pag. 535 segg., pag. 550 seg.; cfr. anche

Verwaltungsgericht des Kantons Bern del 22 luglio 2015, in: URP 2015 pag. 735

segg., pag. 742).

Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare un intervento

tecnico su un biotopo, chi opera deve prendere misure speciali onde assicurarne

la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione

confacente (cfr. art. 18 cpv. 1ter LPN). Queste tre misure sono

gerarchicamente organizzate: la sostituzione confacente entra in linea di conto

solo quando sia dimostrato che non è possibile il rispetto (totale o parziale)

del biotopo o, sussidiariamente, il ripristino (cfr. DTF 140 II 262 consid.

9.3; STF 1A.137/2002 citata consid. 4.1.2; Fahrländer,

op. cit., ad art. 18 LPN,

n. 34; Largey, op. cit., pag. 563

e rimandi). Per ripristino s'intende in particolare la ricreazione del biotopo

nel medesimo luogo, ovvero la sua ricostituzione nello stato quo ante (cfr. al

riguardo: Fahrländer, op. cit., n.

36 ad art. 18; Largey, op. cit.,

pag. 558; URP 2015, pag. 742); la sostituzione confacente tende invece alla

ricreazione durevole - in un altro luogo - di un biotopo il più equivalente

possibile a quello distrutto, laddove l'equivalenza va valutata sia dal profilo

quantitativo (estensione e superficie) che qualitativo (per funzione e valore

ecologico). La misura deve comunque essere sensata e proporzionata (cfr. STF

1A.104/2001 citata consid. 5.2; Fahrländer,

op. cit., n. 37 seg. ad art. 18; Largey,

op. cit., pag. 559 seg. e rimandi).

A livello cantonale, la LCN e il relativo regolamento riprendono in sostanza i

medesimi principi e provvedimenti degli art. 18 cpv. 1ter LPN e 14 cpv. 6 OPN,

nel caso d'interventi suscettibili di pregiudicare biotopi degni di protezione

(cfr. art. 9 LCN e art. 11 del regolamento della legge cantonale sulla

protezione della natura del 23 gennaio 2013; RLCN; RL 480.110).

3.2. In concreto, i due nuovi edifici (in particolare casa A), con la strada d'accesso

su via __________ e le opere esterne invadono in gran parte la fascia gravata

dal vincolo dell'elemento naturale EN4 (siepi e boschetti), così come definita

dal piano del paesaggio (cfr. supra consid. 2.4). Il progetto non si

confronta compiutamente con tale aspetto, limitandosi a proporre una sostituzione

confacente dell'elemento, mediante la messa a dimora di una siepe

formata da essenze diverse (prugnolo, evonimo, ecc.), su un'area ristretta (ca.

80 mq), su un terrazzamento ai piedi della strada d'accesso (cfr. complemento

relazione tecnica 2 aprile 2014). Soluzione, questa, che risulta manifestamente

insufficiente e insuscettibile di essere approvata, come nell'esito concluso

dal Governo.

3.3. Premessa necessaria per una sostituzione confacente ai sensi dell'art.

18 cpv. 1ter LPN, e quindi anche per una deroga al divieto di manomissione ex

art. 22 cpv. 5 NAPR, è infatti anzitutto la dimostrazione - che incombe all'istante

in licenza -dell'indispensabilità di un intervento tecnico pregiudizievole sul

biotopo protetto, oltre all'esistenza di un interesse preponderante alla sua

distruzione (art. 14 cpv. 6 OPN). Aspetti, questi, che presuppongono non solo

un esame attento, mediante studio specialistico, della natura e delle caratteristiche

del biotopo protetto (tipo, aspetto e funzione ecologica), ma anche di

possibili soluzioni alternative, che considerino un minor impatto sull'elemento

naturale (e non solo la possibilità di sfruttare al meglio tutte le

potenzialità edificatorie; ciò che vale anche ai fini della miglior

protezione possibile, cfr. URP 2015 pag. 742; Largey, op. cit., pag. 558). Sennonché, in concreto, il

progetto fa astrazione da tutto ciò: ignora entità, caratteristiche e funzioni

del biotopo protetto - un vero e proprio boschetto che poteva formare un

ambiente variato per diverse specie animali, con una flora differenziata di

arbusti e alberi d'alto fusto (cfr. foto di cui ai citati doc. F e G, nonché

immagini aeree citate) - accontentandosi di proporre la messa a dimora di una

serie di cespugli ornamentali da giardino, su uno spicchio di prato del fondo.

Ciò appare tanto più censurabile, ove solo si consideri la scarsa attenzione

che l'istante in licenza ha finora riservato all'elemento naturale tutelato,

che ha distrutto in buona parte, ancora in tempi recenti - e meglio radendo al

suolo gran parte della vegetazione (cfr. doc. E, scritto 5 settembre 2013 e

risposta dei resistenti, pag. 4), dopo che il Consiglio di Stato, con giudizio

2 febbraio 2011, gli aveva annullato un precedente permesso di costruzione

(anche) per questo motivo (cfr. doc. C prodotto dai resistenti al Governo; cfr.

inoltre citate immagini aeree tra il 2001 e il 2012 e foto di cui ai doc. F, G

e H). Operazione, questa, da cui l'insorgente non può evidentemente trarre

alcun profitto: la distruzione e il danneggiamento di un biotopo protetto -

oltre a poter comportare conseguenze penali (cfr. art. 24 LPN e art. 40 LCN) -

richiama infatti per principio un obbligo di ripristino integrale (cfr. art. 24e

LPN, art. 43 LCN). Ripristino che, se abbinato a una proposta di edificazione

del fondo, esige quantomeno una riproduzione puntuale - mediante riscontri

oggettivi (quali ad esempio rilievi sul terreno [ceppaie di tronchi, ecc.], fotografie,

atti alla base del citato Studio __________, ecc.) - della flora indebitamente

eliminata e della sua importanza per lo spazio vitale.

Il progetto non valuta poi alcuna soluzione alternativa o minimizzazione dell'impatto

sul biotopo. Di certo il solo bisogno di creare un accesso sulla strada (ove il

fondo è largo ca. 6 m) non può giustificare la necessità di eliminare definitivamente

il biotopo protetto anche sulla porzione più a sud-est (in particolare, dov'è

prevista casa M__________). Non è poi dato di vedere per quale ragione il fondo

debba necessariamente essere costruito con due edifici (che sfruttano tutte le

sue potenzialità edificatorie), anziché, ad esempio, con un unico stabile

(collocato in posizione il più discosta possibile, ad esempio verso

nord-ovest). Nella valutazione andrebbe poi parimenti considerato che - secondo

quanto ritenuto dal Governo e ammesso dallo stesso ricorrente (cfr. replica del

24 gennaio 2018, pag. 8) - l'attuale configurazione del fondo sarebbe da

ricondurre a un deliberato frazionamento (della part. __________), intervenuto

posteriormente all'istituzione del vincolo EN4. Circostanza, questa, che di

principio impone di valutare l'indispensabilità della costruzione all'interno

del biotopo rispettivamente l'impossibilita di un'edificazione razionale del

fondo, prescindendo dal frazionamento (cfr. per analogia quanto vale per le

deroghe in ambito forestale: art. 13a cpv. 3 lett. a del regolamento della

legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 921.110).

Già solo per questi motivi, non essendo comprovato alcun bisogno oggettivo di

edificare il fondo così come prospettato dall'insorgente (cfr. art. 14 cpv. 6

OPN), rispettivamente di un intervento tanto incisivo sul biotopo protetto (che

dovrebbe essere ripristinato integralmente), il progetto non poteva essere

approvato

neppure in via di

deroga giusta l'art. 22 cpv. 5 NAPR. Tanto basta per confermare il giudizio

impugnato che ha annullato la licenza.

3.4. Ad ogni modo, anche se si potesse ammettere la sussistenza di un

intervento tecnico indispensabile ai sensi dell'art. 14 cpv. 6 OPN, è evidente

che la soluzione "sostitutiva" proposta non può essere ritenuta "confacente"

ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN. Appare evidente anche ad un profano che un

nuovo spicchio di cespugli di ca. 80 mq - a ridosso della strada e ben più

discosto dal riale (con il quale il biotopo poteva anche avere un collegamento

funzionale) - non possa essere ritenuto di valore equivalente al boschetto

naturale, che si estendeva su buona parte del fondo (ca. 400-500 mq; supra,

consid. 2.4). E ciò, anche considerando la striscia prativa antistante la part.

__________ indicata dall'UNP. Neppure lo studio __________ prodotto con

il progetto 2 si è del resto limitato a considerare un'area tanto esigua e

povera d'intervento (cfr. infra, consid. 7). Manifestamente

insostenibili e incomprensibili sono quindi le opposte deduzioni dell'UNP, che

senza confrontarsi concretamente con le peculiarità del biotopo protetto

(estensione, caratteristiche, importanza, ecc.) - come a ragione evidenziato

dal Consiglio di Stato - ha sbrigativamente risolto che le misure di "ripristino"

prospettate permettevano di "ristabilire la funzione ecologica

compromessa dal taglio abusivo" rispettivamente di "migliorare

dal punto di vista qualitativo" la struttura e composizione vegetale

del biotopo (cfr. duplica del 25 marzo 2015 al Consiglio di Stato).

4.Distanza dai

corsi d'acqua

4.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc;

RS 814.20), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, previa consultazione

degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle

acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque

(lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione delle

acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2), disciplina

i dettagli.

4.2. Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è concretizzato dall'art. 41a

OPAc, che ai cpv. 1 e 2 ne stabilisce la larghezza minima, che non può essere

disattesa. All'interno di zone densamente edificate, la larghezza dello spazio

riservato alle acque può nondimeno essere adeguata alla situazione di

edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene (cfr. cpv. 4

lett. a OPAc). Se non vi si oppongono interessi preponderanti, nel caso in cui

le acque sono messe in galleria o sono artificiali o sono molto piccole (cfr.

cpv. 5 lett. b-d), è possibile addirittura rinunciare a fissare tale spazio.

4.3. Secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, i Cantoni determinano

lo spazio riservato alle acque conformemente ai parametri fissati dagli art. 41a

e 41b OPAc entro il 31 dicembre 2018.

Finché lo spazio

riservato alle acque non è determinato, soggiunge il cpv. 2 delle suddette

disposizioni transitorie, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c

cpv. 1 e 2 OPAc si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:

a. 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;

b. 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo

dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;

c. 20 metri, per le acque

stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari.

La

norma transitoria fissa dunque lo spazio all'interno del quale trovano

applicazione i disposti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella

legislativa ed il momento in cui la pianificazione del territorio avrà determinato

lo spazio riservato alle acque.

4.4. In concreto, lo spazio riservato al riale che scorre a margine della part.

__________, largo tra m 2.41 e m 2.59 (cfr. piante del progetto 2), non è

ancora stato determinato in conformità dell'art. 41a OPAc. Fa quindi

stato il cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc

del 4 maggio 2011, che dichiara applicabili le prescrizioni per gli impianti di

cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 OPAc ad ogni lato lungo le acque in una

fascia larga 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente,

fintanto che lo spazio riservato alle acque non sarà determinato mediante

vincoli istituiti nell'ambito della pianificazione del territorio (cfr. art. 41

LST e 50 RLst). Lo spazio riservato alle acque secondo l'anzidetta disposizione

transitoria ammonta dunque ad una distanza variabile tra m 10.41 e 10.59; da

ciò discende che casa D__________ sfora circa per un paio di metri (cfr. pianta

PT e 1P) all'interno di questa fascia.

Invano il ricorrente censura genericamente che la predetta norma transitoria

non sarebbe applicabile poiché sprovvista di una sufficiente base legale. Non è

dato di vedere perché il cpv. 2 delle norme transitorie, al pari degli art. 41a

e 41b OPAc, non possa essere coperto dal compito conferito al Consiglio

federale dall'art. 36a cpv. 2 LPAc. Tale norma intertemporale, che assume

la funzione di una zona di pianificazione, mira infatti a garantire che non

vengano edificati nuovi impianti indesiderati, finché lo spazio riservato alle

acque non sarà definito, pregiudicando gli importanti interessi pubblici

perseguiti dall'art. 36a cpv. 1 LPAc (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; STF

1C_116/2017 del 28 agosto 2017 consid. 2.3). Tant'è che lo stesso Tribunale

federale, in più occasioni, ha già dichiarato queste norme direttamente applicabili

anche a procedimenti già in corso, riconoscendo così anche al Consiglio

federale la facoltà di emanare la disciplina transitoria (cfr. DTF 139 II 243

consid. 4.2; STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.5; cfr.

anche Jannette Kehrli, Bauen im

Gewässerraum und Uferstreifen, in: URP 8/2015, pag. 681 segg., pag. 694).

La tutela assicurata da tale normativa vale inoltre anche per i corsi d'acqua

artificiali e quelli messi in galleria (cfr. STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016

consid. 3.6.5). Da respingere è quindi anche l'obiezione del ricorrente

riferita al fatto che il corso d'acqua sarebbe parzialmente incanalato e/o artificiale,

rispettivamente al richiamo all'art. 41a cpv. 5 lett. c OPAc: quest'ultima

norma, applicabile solo nel quadro della procedura pianificatoria volta alla

fissazione dello spazio riservato alle acque, è in effetti potestativa (Kann-Vorschrift)

e nulla muta al principio per cui, fino a quel momento, tutto lo spazio

riservato ai corsi d'acqua deve essere mantenuto libero rispettivamente

tutelato (cfr. STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.6.5).

4.5. Ciò detto, resta

da verificare se il progetto possa essere autorizzato in base all'art. 41c

cpv. 1 OPAc, dichiarato applicabile dal cpv. 2 lett. a delle citate norme

transitorie.

5.5.1. Giusta

l'art. 41c cpv. 1 prima frase OPAc, nello spazio riservato alle acque è

consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e

d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche

ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi

preponderanti, l'autorità può concedere autorizzazioni nei casi contemplati dalle

lett. a-c del cpv. 1 seconda frase OPAc. In particolare, per quanto qui

interessa, può autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:

a. impianti

conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate;

abis. impianti

conformi alla destinazione della zona al di fuori di zone densamente edificate,

su singole particelle non edificate all'interno di una successione di

particelle edificate.

5.2. Il Tribunale federale si è più volte chinato sulla nozione di zone

densamente edificate di cui all'art. 41c cpv. 1 lett. a OPAC. Questo

concetto - che deve essere interpretato unitariamente a livello federale, in

modo restrittivo (cfr. DTF 140 II 428 consid. 7; STF 1C_8/2016 del 18 gennaio

2016 consid. 3.5 in RtiD II-2016 n. 46) - è previsto non solo dall'art. 41c

cpv. 1 OPAc, ma anche dagli art. 41a cpv. 4 e 41b cpv. 3 OPAc

nell'ambito della definizione a livello pianificatorio dello spazio riservato

alle acque, adattabile alla situazione di edificazione. Tale nozione, ha sottolineato

l'Alta Corte, richiede un perimetro di osservazione sufficientemente esteso,

coincidente, perlomeno nei comuni piccoli, con il territorio comunale, ma

focalizzando l'attenzione sui terreni lungo le acque. Il territorio dev'essere

già densamente (vale a dire più che ampiamente) edificato e deve sussistere un

interesse pianificatorio all'edificazione densificata nello spazio riservato ai

corsi d'acqua - ciò che vale in particolare per quartieri cittadini e nuclei di

villaggio attraversati da fiumi (DTF 140 II 428 consid. 7; cfr. STF 1C_8/2016

citata consid. 3.4). Interesse che di regola invece non sussiste per i

territori periferici (cfr. DTF 143 II 77 consid. 2.7, con riepilogo della giurisprudenza).

5.3. L'art. 41c cpv. 1 lett. abis OPAc - in vigore dal 1°

maggio 2017 (RU 2017 2585) - consente dal canto suo di autorizzare impianti (conformi

alla destinazione di zona) anche al di fuori di zone densamente edificate, e

meglio su singole particelle non edificate all'interno di una successione di

particelle edificate.

Questa recente disposizione mira ad allentare il concetto di zone densamente

edificate sviluppato dalla giurisprudenza, ammettendo limitate eccezioni anche

al di fuori delle stesse, ad esempio, in quartieri esterni ove non sussiste un

interesse all'edificazione densificata (cfr. Christoph

Fritzsche, Die Bedeutung des Begriffs «dicht überbaut», in: URP 7/2016, pag.

757 segg., pag. 780 seg.; Berenice Iten,

Die Revision der Vorschriften zum Gewässerschutzverordnung, in: URP 7/2016,

pag. 800 segg., pag. 811 seg.). Secondo il rapporto esplicativo concernente la

modifica dell'OPAc (pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017) del 22

marzo 2017, può infatti accadere che in determinate situazioni il fatto di

lasciar libero lo spazio riservato alle acque su singole particelle (di regola

già urbanizzate) non edificate lungo il corso d'acqua non possa portare

benefici a lungo termine per le acque. E questo poiché lo spazio riservato alle

acque rimane comunque più ridotto a causa di impianti esistenti tutelati a

lungo termine. Tale norma è dunque volta a permettere di colmare questi vuoti

edificatori (cfr. anche Iten, op.

cit., pag. 812).

5.4. Se il requisito della zona densamente edificata rispettivamente di

una particella non edificata ai sensi della lett. abis dell'41c

cpv. 1 OPAc è soddisfatto, l'autorità deve verificare in una seconda fase se al

rilascio del permesso si oppongono interessi pubblici preponderanti, quali le

esigenze della protezione contro le piene, la protezione della natura e del

paesaggio o l'interesse della collettività ad un accesso agevolato delle rive

dei laghi (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT; cfr. DTF 140 II 437 consid. 6; cfr. anche

Iten, op .cit., pag. 811).

Va inoltre ricordato che il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c

cpv. 1 OPAc non deve pregiudicare negativamente la futura pianificazione degli

spazi riservati alle acque e alla loro rivitalizzazione. Lo spazio riservato

alle acque dalle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011

dell'OPAc assume, infatti, come detto, la funzione di una zona di

pianificazione, il cui scopo è garantire che non vengano edificati nuovi

impianti indesiderati, finché questa fascia non sarà definita secondo l'art. 41a

OPAc (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; STF 1C_116/2017 citata consid. 2.3).

5.5.

5.5.1. In concreto, l'Ufficio dei corsi d'acqua ha ritenuto dati gli estremi

per concedere una deroga ai sensi dell'art. 41c OPAc per casa D__________,

che invade per circa un paio di metri lo spazio da osservare giusta il cpv. 2

delle norme transitorie. Dinnanzi al Governo ha in sostanza precisato che il

fondo si situerebbe all'interno di una zona densamente edificata secondo la direttiva

federale "Spazio riservato alle acque nelle zone urbane" del 18

settembre 2013, facendo riferimento all'esempio 3 (che concerne un

esempio di "vuoto pianificatorio", Baulücke).

Ad opposta conclusione è approdato il Governo che, su questo punto, ha rilevato

come il fondo confini a valle con terreni edificati (part. __________, __________,

__________ e __________), ma verso nord-ovest, prendendo in considerazione una

porzione più ampia della mappa catastale, vi sarebbero ancora ampie porzioni di

territorio prive di costruzioni. Il fondo, tutto sommato, si troverebbe inoltre

in una posizione periferica rispetto ai due principali insediamenti di

Mezzovico-Vira. Nell'esito, tale conclusione va condivisa.

5.5.2. Il fondo del ricorrente (part. __________) si trova all'interno della

zona residenziale estensiva unifamiliare (REU) che si sviluppa tra i due nuclei

storici di Mezzovico-Vira, contraddistinta - come già si deduce dalla sua

designazione - da un'edificazione di tipo estensivo (con un indice di

sfruttamento contenuto, 0.4, cfr. art. 29 NAPR) e una vocazione prettamente

abitativa. In questo comparto sono infatti di principio ammesse solo costruzioni

singole con un'abitazione principale e un secondo appartamento (cfr. art. 33

NAPR). Si tratta quindi essenzialmente di un quartiere residenziale che, malgrado

non presenti così tanti fondi ancora liberi da edificazioni come indicato dal

Governo, va senz'altro considerato esterno ai centri del villaggio di

Mezzovico-Vira (che ha meno di 1'400 abitanti). Focalizzando l'attenzione sui

fondi lungo le acque, si può osservare che tutto sommato poche costruzioni in

zona REU invadono veramente lo spazio riservato al riale, sulla sponda est

(cfr. in particolare sulla part. __________, confinante a sud-est, e sulla

part. __________, situata più a nord, verso il bosco). Altre tre costruzioni,

come ben risulta dal piano esame distanza (doc. V) prodotto dal

ricorrente, lo invadono in misura davvero minima (solo l'angolo degli edifici

sulle part. __________ e __________) o comunque inferiore a 1 m (part. __________).

Se poi si considera tutta la sponda est che discende verso la strada cantonale,

con la zona agricola, la casa dei bambini (zona EP 3, part. __________), le

aree verdi (zona AP 21) e a seguire la zona industriale, lo spazio riservato

alle acque risulta a prima vista ancor più libero da edificazioni (cfr. piano

doc. V e foto doc. VI allegati alla duplica del 13 aprile 2015, carta

topografica annessa alla domanda di costruzione, piani delle zone e AP-EP).

Altrettando poco edificata risulta poi la sponda ovest, soprattutto in corrispondenza

dell'ampio comparto con le scuole elementari (part. __________) circondate da

spazi verdi (EP2), che fronteggia il comparto REU (cfr. citati piani).

Alla luce di tutto ciò, con il Governo non si può che concludere che il

territorio in cui è situato il fondo (part. __________) non costituisce una

zona densamente (vale a dire più che ampiamente) edificata ai sensi dell'art.

41c cpv. 1 lett. a OPAc, nella quale sussista un interesse pianificatorio

all'edificazione densificata nello spazio riservato ai corsi d'acqua (cfr. STF

1C_8/2016 citata consid. 3.4). Il fondo non costituisce un "vuoto

edificatorio" (cosiddetta Baulücke) all'interno di una simile zona

(come sommariamente ritenuto dall'UCA, riferendosi a un esempio diverso), ma

neppure - all'evidenza - una singola particella non costruita all'interno di

una successione di particelle edificate ai sensi dell'art. 41c cpv. 1

lett. abis OPAc, in cui lo spazio riservato alle acque è già pregiudicato

dalla presenza di edifici tutelati a lungo termine e si può eccezionalmente

escludere a priori un beneficio per le acque, da un punto di vista ecologico.

In tal senso non è invece decisivo il solo fatto che il riale possa anche

essere parzialmente arginato e/o incanalato (cfr. consid. 4.4). Anche per

questi motivi, a giusta ragione il Governo ha quindi annullato la licenza

edilizia.

6.Stante quanto

precede, rendendosi superfluo l'esame delle ulteriori censure che non

potrebbero all'evidenza condurre ad altro risultato, la decisione impugnata del

27 gennaio 2016 è confermata. Il ricorso (a) è respinto di conseguenza.

Ricorso (b):

Progetto 2

7. Elemento

naturale protetto EN4

7.1. In concreto, il progetto 2 presenta essenzialmente i medesimi difetti

della precedente domanda di costruzione. Al di là dello studio specialistico (__________)

che lo accompagna, nulla ha mutato per rapporto all'ubicazione delle costruzioni,

che si sovrappongono ancora in modo importante (soprattutto casa M__________ e

la strada d'accesso) alla fascia protetta dal piano del paesaggio (così come

già illustrata, cfr. supra consid. 2.4). Basta un confronto tra i piani

per rendersene conto; lo conferma peraltro anche una semplice lettura di

confronto con le fotografie (cfr. immagini aeree swisstopo citate).

Pure in questo caso l'insorgente non dimostra tuttavia l'indispensabilità di edificare

il complesso di costruzioni all'interno del biotopo tutelato, ovvero di un

intervento tecnico ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN (cfr. anche Largey, op. cit., pag. 542). Il citato

studio trascura la natura, le caratteristiche e l'importanza dello spazio

vitale effettivamente protetto dal PR, limitandosi a una fotografia della situazione

attuale del fondo (cfr. pag. 2): descrive la presenza di alcuni muri a

secco (per lo più decadenti), pochi vecchi alberi da frutto, l'assenza di

elementi arbustivi e una vegetazione erbacea priva di particolarità botaniche.

Non considera quindi la variegata flora, anche d'alto fusto, che contraddistingueva

il biotopo - prima di essere in gran parte rasa al suolo dal proprietario - né

le sue funzioni. Tanto meno la sua effettiva estensione e ubicazione (ca.

400-500 mq).

Lo studio non esamina inoltre particolari soluzioni alternative (spostamento,

riduzione del volume, ecc.). Al di là delle considerazioni sull'accesso, la cui

ubicazione può effettivamente risultare condizionata dalla strada, nemmeno il

ricorrente tenta invero di spiegare per quale ragione il suo fondo - a maggior

ragione tenendo conto del citato frazionamento messo in luce dal Governo (cfr.

giudizio impugnato, pag. 7) - non possa essere edificato diversamente (magari

senza sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità), riducendo al minimo

l'impatto sul biotopo.

Già per tale motivo, analogamente a quanto rilevato per il primo progetto alle

cui considerazioni si rimanda integralmente (consid. 2 e 3), non può che essere

confermato il giudizio governativo che ha annullato la licenza edilizia del 27

ottobre 2016.

7.2. Come stabilito dalla precedente istanza, neppure la soluzione sostitutiva

prospettata dal progetto 2 può ad ogni modo essere ritenuta confacente

ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN.

Lo studio __________ allegato alla domanda non si prefigge in effetti la

ricreazione di un biotopo il più equivalente possibile a quello distrutto - con

cui come detto non si confronta -, ma il recupero di altri "elementi

naturali e semi-naturali presenti" (cfr. pag. 3). Punto di partenza

non è quindi lo spazio vitale tutelato e le sue funzioni, ma, come eccepiscono

i vicini, altre componenti (quali i muri a secco) non considerate dal piano

regolatore. In queste circostanze, per quanto anche il fine di creare un nuovo

habitat per la piccola fauna terrestre e per l'avifauna (realizzando nicchie

nei muri a secco e un piccolo varco nel muro a confine verso il riale quale collegamento

faunistico, oltre alla posa di 55 arbusti autoctoni: prugnolo selvatico,

biancospino, olivello spinoso, ecc.) possa essere ritenuto corretto e degno di

nota (come anche indicato dal Governo), è evidente che ciò non basta per

rendere la sostituzione confacente. Non è invero dato di vedere come il

ripristino di due muri a secco con una piccola nicchia o la messa a dimora di

piante ornamentali su una striscia di prato larga 3 m (che non si distingue più

di tanto dal giardino delle abitazioni attigue, cfr. anche pianta PT e

rendering dei progetti 1 e 2), possano avere la medesima funzione di un vero e

proprio boschetto formato da una diversificata flora, con vari arbusti e alberi

d'alto fusto, da cui evidentemente diverse specie animali potevano trarre

profitto (cfr. foto doc. 2, 3 e 4 prodotte con la risposta del 4 dicembre 2017,

che corrispondono alle foto di cui ai già citati doc. F, G e H; cfr. inoltre supra,

consid. 2.5). Neppure lo studio naturalistico lo spiega. Tanto meno il

ricorrente. Ancora troppo importante è inoltre la riduzione quantitativa: da

400-500 mq a circa trecento (cfr. planimetria annessa allo studio __________).

Aspetti, tutti questi, passati sotto silenzio dall'UNP - che, come per il

progetto 1, ha dedotto che vi sarebbe un ristabilimento della funzione

ecologica dell'elemento EN4 e un aumento del valore ecologico, ma senza in

realtà procedere ad alcun paragone concreto con entità e importanza del biotopo

protetto e con il suo stato prima dell'abbattimento abusivo delle piante (cfr.

avviso cantonale n. 98032 e risposta del 16 gennaio 2017 al Governo) - e che rendono

ancora una volta la sua valutazione, fatta propria dal Municipio, insostenibile.

7.3. A fronte di tutto ciò, si deve pertanto ritenere che non sono date le

premesse per una deroga al divieto di manomissione del biotopo ai sensi dell'art.

22 cpv. 5 NAPR e del diritto federale su cui si fonda, come a ragione stabilito

dall'Esecutivo cantonale. Invano il ricorrente lamenta in questa sede una

violazione dell'autonomia comunale: trattandosi di un oggetto protetto ai sensi

dell'art. 18 LPN in combinato disposto con l'art. 18b LPN, l'art. 22 NAPR non

ha in concreto una propria portata autonoma (cfr. per analogia, DTF 133 II 220

consid. 2.7). Attraverso questa disposizione, il Comune non potrebbe insomma

autorizzare interventi edilizi che si pongono in contrasto con i requisiti

minimi di diritto federale (art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 OPN), ripresi

anche dal diritto cantonale (art. 9 LCPN, art. 11 RLCN).

Da ultimo, parimenti da

respingere è la generica doglianza con cui l'insorgente lamenta ora una

violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Tale garanzia tutela

in effetti unicamente l'esercizio legittimo della proprietà privata; la

garantisce quindi solo nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico

nell'interesse pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione

del territorio e della protezione della natura (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3a,

111 Ib 213 consid. 6c; STF 1C_330/2012 del 22 aprile 2013 consid. 6). Nella

misura in cui è volta a contestare il vincolo pianificatorio sul suo fondo in quanto

tale, la censura cade comunque nel vuoto, ritenuto che, come detto, tale restrizione

non può di principio essere rimessa in discussione in questa procedura (cfr. supra,

consid. 3).

8. Distanza

dai corsi d'acqua

Nel progetto in questione casa D__________ è stata accorciata di circa m 1.60

per aumentare la distanza dal vicino riale (cfr. piante di progetto). Tale

correttivo non basta tuttavia ancora a rendere l'edificio conforme dal profilo

delle distanze dalle acque (art. 41c cpv. 1 OPAc): lo esclude la

presenza del pozzo luce ai piedi del-

la facciata sud-ovest, che continua a invadere per circa m 0.70 lo spazio

riservato al riale __________ (cfr. pianta PT).

Per principio, tale spazio deve infatti essere rispettato anche dalle

costruzioni interrate (cfr. Christoph

Fritzsche, in: Hettich/Jansen/Norer, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz

und Wasserbaugesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 113 ad art. 36a).

Insostenibile è l'opposta deduzione del Governo, che ha ritenuto applicabile

una fascia larga solo 8 m (a dispetto di quanto riportato sulle stesse piante

di progetto): la larghezza dell'alveo (da m 2.41 a 2.59) va infatti cumulata

agli 8 m che concorrono a definire lo spazio da applicare a ogni lato lungo le

acque in base al chiaro testo del cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie

della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc ("8

metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente";

cfr. supra, consid. 4.3 e 4.4). Considerato che non può entrare

in questione un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 secondo

periodo OPAc - dal momento che il fondo non si trova in una zona densamente

edificata (lett. a), né costituisce una singola particella non edificata all'interno

di una successione di fondi edificati (lett. b), così come già indicato al

consid. 5 -, occorre inevitabilmente concludere che il progetto, non essendo

evidentemente ad ubicazione vincolata, si pone in contrasto con l'art. 41c

cpv. 1 OPAc. D'altra parte, nulla avrebbe impedito al ricorrente di progettare

diversamente questa parte dell'edificio. Contrariamente a quanto egli afferma,

al difetto non può invece essere posto rimedio in questa sede semplicemente

sopprimendo il pozzo, poiché esso costituisce lo sbocco della termopompa, come

a ragione annotano i vicini resistenti. Ne discende che, anche per questo

motivo, il progetto, così come impostato, non risulta conforme al diritto.

9.Alla luce dei

difetti sin qui emersi, occorre concludere che il giudizio del Governo che ha

annullato la licenza edilizia merita senz'altro conferma. Ritenuto che il

progetto richiede un apprezzabile ripensamento, soprattutto per rispettare maggiormente

il biotopo protetto, anche in questo caso si può prescindere dall'esaminare le

ulteriori puntuali eccezioni sollevate dai resistenti (rettifica per il

sorpasso di SUL, larghezza del terrapieno a valle di casa D__________, ecc.),

che non potrebbero ad ogni modo portare a miglior esito.

Il ricorso (b) è di conseguenza respinto.

10. Dato l'esito delle due impugnative

(a) e (b), così come indicato nei precedenti considerandi (consid. 6 e 10), la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta interamente a carico di RI 1,

secondo soccombenza.

L'insorgente è inoltre tenuto a rifondere ai resistenti CO 3 e CO 4, assistiti

da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi (a)

e (b) sono respinti.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'600.- è posta a carico di RI 1, il quale è inoltre tenuto a

rifondere a CO 3 e CO 4 un importo di complessivi fr. 2'600.-, a titolo di

ripetibili per questa sede.

All'insorgente va restituito l'importo (fr. 1'000.-) versato in eccesso a

titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera