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Decisione

52.2017.55

Dipendenti pubblci cantonali. Compensazione in denaro di vacanze e ore supplementari non godute

25 gennaio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è stata nominata

il 19 dicembre 2012 come Capoufficio (funzionaria dirigente) presso la

Divisione delle risorse e attribuita all'Ufficio dei controlli della Sezione

delle finanze a __________.

B. Il 22 agosto 2015 RI 1

ha dato alla luce una bambina e ha pertanto beneficiato di un congedo

maternità.

C. a. Con scritto del 30

settembre 2015 RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni, chiedendo al Consiglio

di Stato di accettare le stesse con effetto al 31 dicembre successivo, ossia

con un preavviso di soli tre mesi, anziché di sei come previsto dalla legge.

b. Raccolto il preavviso favorevole del Capo della Sezione delle finanze, con

decisione del 1° ottobre 2015 la Sezione delle risorse umane ha preso atto

delle dimissioni di RI 1 per il termine da lei indicato e l'ha ringraziata per

l'attività svolta. L'ha altresì informata che avrebbe dovuto esaurire eventuali

diritti a vacanze, congedi e ore straordinarie entro la fine del rapporto di

impiego nel rispetto delle scadenze ordinarie e che, secondo l'art. 30 cpv. 2

del regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 (in vigore fino al

31 dicembre 2017; RDS; BU 2014, 367) una compensazione in denaro può essere

accordata unicamente nel caso in cui, per esigenze di servizio e senza colpa

del dipendente, le vacanze maturate non hanno potuto essere godute prima della

cessazione del rapporto d'impiego.

c. Con comunicazione elettronica del 2 dicembre 2015 RI 1 ha manifestato al suo

superiore l'intenzione di utilizzare le ore supplementari di lavoro da lei

accumulate per compensare i 12 giorni lavorativi che avrebbe dovuto prestare

dalla scadenza del suo congedo maternità (11 dicembre 2015) sino alla fine del

rapporto di impiego. Ha quindi chiesto al funzionario dirigente di preavvisare

favorevolmente tale modo di procedere, nonché la compensazione in denaro di

venti giorni di vacanza non goduti.

d. Il funzionario dirigente ha disatteso la richiesta della dipendente,

esprimendo un preavviso negativo.

D. Evadendo una richiesta

di RI 1, con decisione del 2 maggio 2016 la Sezione delle risorse umane le ha

negato la possibilità di compensare in denaro le vacanze non godute e di

giustificare l'assenza dal 12 al 31 dicembre 2015 con le ore supplementari

accumulate. In sintesi, l'autorità ha ritenuto che i presupposti per il

pagamento delle ferie non fossero dati siccome la dipendente, chiedendo di

anticipare la cessazione del rapporto di impiego, si sarebbe preclusa la

possibilità di godere di tutte le vacanze maturate; per lo stesso motivo ha

quindi respinto la richiesta di giustificare l'assenza dal posto di lavoro con le

ore supplementari invece che con vacanze.

E. Contro la predetta

decisione RI 1 è insorta dinanzi al Consiglio di Stato ribadendo le proprie

richieste. Il Governo, con risoluzione del 7 dicembre 2016, ha respinto il

gravame allineandosi alle motivazioni espresse dall'istanza inferiore.

F. RI 1 è insorta

contro la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo l'annullamento della medesima oltre che della risoluzione della

Sezione delle risorse umane, con conseguente pagamento dei venti giorni di vacanze

non godute previa compensazione delle ore supplementari attive sul saldo delle eccedenze

con il periodo di assenza dal 14 al 31 dicembre 2015. La ricorrente ha

osservato che la legge non prevede che il diritto al pagamento delle vacanze

decada in caso di dimissioni del dipendente e ha sostenuto di non aver potuto

usufruire delle vacanze né durante il termine di disdetta, poiché era in

congedo maternità, né prima, poiché problemi legati alla gravidanza e alla mole

di lavoro dettata dai suoi superiori non glielo avrebbero permesso. Ha inoltre

contestato la deduzione di dodici giorni di vacanza operata dalla Sezione delle

risorse umane a giustificazione dell'assenza immediatamente precedente la fine

del rapporto di impiego, malgrado la ricorrente avesse richiesto di scalare le

ore di lavoro accumulate (eccedenze).

G. Al ricorso si sono

opposti il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e la Sezione delle

risorse umane con motivazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei

seguenti considerandi. A tali prese di posizione è seguito uno scritto con cui la

ricorrente ha confermato le proprie domande e tesi senza ulteriori commenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data dall'art. 32 cpv. 2 della legge sugli stipendi

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (in vigore sino

al 31 dicembre 2017; vLStip; BU BU 1954, 255), applicabile al caso di specie.

La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

Considerandi

2.

Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le

questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di

inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art.

69.

cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti

disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato

(art. 90 LPAmm), in materia di retribuzione la legge non estende il potere di

cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili, sotto il

profilo dell'apprezzamento, sono quindi

soltanto le decisioni che integrano gli

estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni

oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive

dei principi fondamentali del

diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto

dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco

Bor-ghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

3.

3.1. Il diritto alle vacanze degli impiegati cantonali

è sancito all'art. 41 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello

Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), che prevede che essi

beneficiano, a dipendenza dell'età, di 4, 5 o 6 settimane di vacanza all'anno

(art. 41 cpv. 1 LORD). L'art. 29 cpv. 1 RDS prevede che per gli impiegati la

data e la durata delle vacanze devono essere preventivamente approvate dal

funzionario dirigente tenuto conto delle esigenze di servizio e dei desideri

dell'interessato. Le vacanze, soggiunge il cpv. 3, non possono essere

compensate con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego

ove, per esigenze di servizio e senza colpa dell'impiegato, le vacanze maturate

non hanno potuto essere godute.

3.2

L'art. 69 cpv. 1 LORD dispone che l'orario normale di lavoro è di 42 ore

settimanali, riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di azienda

per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise dal

Consiglio di Stato per circostanze straordinarie. Richiamando tale disposizione,

il Governo, con risoluzione del 1° luglio 2014, ha emanato una direttiva sulla

gestione delle presenze e delle assenze degli impiegati dello Stato (direttiva).

Questa, all'art. 3, precisa che la durata del lavoro di 42 ore settimanali

corrisponde a 8 ore e 24 minuti al giorno, salvo la vigilia dei giorni di festa

(7 ore e 24 minuti) e istituisce l'orario flessibile per gli impiegati (art.

7), stabilendo un'unica fascia dalle 07.00

alle 20.00 nei mesi invernali e dalle 06.00 alle 20.00 nei mesi estivi (art. 8

direttiva). L'art. 9 della direttiva prevede inoltre una fascia di presenza

obbligatoria (dalle 08.45 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.30, rispettivamente

alle 16.00 durante i mesi estivi). Essa stabilisce inoltre che le ore di lavoro

superiori alle 8 e 24 minuti all'interno della fascia di orario flessibile

vanno a incrementare il saldo (art. 11), che il dipendente può compensare in

tempo libero "scalo ore" per un massimo di 100.48 ore all'anno e di 5

giorni di scalo ore al mese (art. 16). Eccezioni possono essere concesse dal

funzionario dirigente con comunicazione scritta alla Sezione delle risorse

umane. L'art. 16 della direttiva prevede inoltre che il consumo è consentito se

è autorizzato dal funzionario dirigente, se le esigenze di servizio lo

permettono e se le ore da consumare sono attive sul saldo.

L'art. 17 della direttiva prescrive che il saldo positivo al 31 marzo di ogni

anno non può superare le 50 ore; in caso contrario è automaticamente riportato

a 50 ore. Per i funzionari dirigenti tuttavia, soggiunge la norma, vengono

trasferite sul contatore eccedenze annuali e possono essere recuperate; è

esclusa la compensazione in denaro.

L'art. 20 della direttiva stabilisce che il saldo ore positivo non può essere

compensato con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego

ove, per esigenze di servizio e senza colpa dell'impiegato, non ha potuto

essere scalato. In questi casi, aggiunge la norma, può essere compensato in

denaro il saldo ore accumulato fino ad un massimo di 100.48 ore, dedotti gli

scali ore già effettuati nell'anno di riferimento.

4.

Nel caso

concreto, al momento in cui ha rassegnato le dimissioni la ricorrente disponeva

di 20 giorni di vacanza. Il suo saldo ore ammontava a 93.57 mentre quello delle

eccedenze, che in quanto funzionaria dirigente poteva accumulare, a 105.57. La

medesima avrebbe dovuto riprendere il lavoro al 14 dicembre 2015, alla scadenza

del suo congedo maternità, e prestare servizio per dodici giorni lavorativi

prima di cessare definitivamente la sua attività. La ricorrente ha però

rinunciato a presentarsi al lavoro chiedendo di giustificare la propria assenza

compensando le ore attive sul suo contatore di eccedenze. Malgrado abbia

usato tale termine, l'insorgente ha segnalato di disporre di circa 200 ore. La

medesima ha pertanto manifestato di voler utilizzare sia le ore attive sul

monte ore (93 e 57 minuti), sia le eccedenze vere e proprie,

misconoscendo verosimilmente che, per quanto attiene alla possibilità di

compensazione in denaro al termine del rapporto di impiego le prime sottostanno

a un regime analogo a quello previsto per le ferie (cfr. art. 20 direttiva), al

contrario delle seconde, per cui non è prevista alcuna forma di compensazione

(art. 17 direttiva). La richiesta della ricorrente appare invero strumentale al

fine di ricevere il pagamento in denaro del diritto alle vacanze di cui non

aveva beneficiato.

In ogni caso, che l'assenza della ricorrente durante gli ultimi giorni di

lavoro sia considerata vacanza oppure scalo ore, la decisione di negarle la

compensazione in denaro dei benefici non goduti in natura non viola il diritto.

È infatti sostenibile la conclusione a cui è giunta la Sezione delle risorse

umane, tutelata dal Consiglio di Stato, secondo la quale è stata la ricorrente

stessa a determinare la data di cessazione del proprio rapporto di impiego a

pochi giorni dopo la fine del congedo maternità, precludendosi consapevolmente

la possibilità di esaurire in natura il suo diritto. Malgrado le doglianze da

essa addotte con riferimento ai dissidi con il suo superiore, risulta che le

dimissioni sono state rassegnate in maniera libera e spontanea e che la

cessazione dell'attività con tre mesi di anticipo rispetto ai termini legali

(art. 59 cpv. 2 LORD) è intervenuta su sua esplicita richiesta. Le circostanze

addotte dall'insorgente per le quali non avrebbe potuto godere delle vacanze

durante i mesi precedenti al congedo maternità risultano quindi ininfluenti

siccome al momento in cui ha rassegnato le dimissioni la stessa poteva mettersi

in condizioni di usufruire appieno del suo diritto. A ragione l'insorgente

sostiene che se avesse chiesto, e ottenuto, di poter rassegnare le dimissioni

per fine di gennaio 2016, ossia con un termine di disdetta di quattro mesi,

avrebbe potuto trascorrere l'ultimo mese di lavoro in vacanza, rispettivamente

scalare le ore attive sul saldo, percependo l'intero stipendio. Ella non ha

tuttavia ritenuto di agire in questo modo per motivi indipendenti dalla volontà

dell'autorità di nomina, ma per ragioni interamente riconducibili alle sue

esigenze personali. La decisione governativa impugnata, al pari di quella

dell'autorità inferiore, appare pertanto immune da violazioni del diritto. Le

stesse sono conformi al principio testé ricordato secondo cui la compensazione

in denaro del diritto alle vacanze ha carattere eccezionale ed è riservata al

caso in cui al dipendente sia impedito di fruirne per esigenze di servizio.

Circostanza che, per le ragioni predette, la ricorrente non è riuscita a dimostrare.

5.

Visto quanto

precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico

dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 83 lett. g e 85 LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera