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Decisione

52.2017.560

Pubblico concorso. Ricorrente esclusa dalla gara (in applicazione dell'art. 39 cpv. 3 RLCPUBB/CIAP) per aver ottenuto una dilazione per il pagamento dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF del suo tito

5 marzo 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sociali e le imposte il cui pagamento deve essere comprovato

mediante apposita dichiarazione dell'autorità che li preleva. L'art. 39 cpv. 5

RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore sino al 25 agosto 2016, stabiliva

quattro scadenze trimestrali, che definivano i limiti temporali della prova

richiesta. In particolare, precisava che le dichiarazioni svizzere erano valide

unicamente se attestavano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:

a) per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il

pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno

precedente;

b) per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30

giugno il

pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno

precedente;

c) per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30

settembre il

pagamento dei contributi fino al 31 marzo;

d) per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31

dicembre il

pagamento dei contributi fino al 30 giugno.

Come già accertato in passato da questo Tribunale (vedi le STA 52.2011.416 del

21 novembre 2011 e 52.2007.234-235 del 21 agosto 2007, citate dalla ricorrente),

la norma era formulata nell'ottica delle diposizioni dell'Ordinanza

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947(OAVS;

RS 831.01) che regolano il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG di ditte con una

massa salariale annua inferiore a fr. 200'000.-. Essa considerava in effetti

soltanto i contribuiti trimestrali (oneri sociali trimestrali), ossia

gli acconti che i datori di lavoro di questa categoria sono obbligati a versare

entro il 10 del mese successivo alla scadenza trimestrale. L'art. 39 cpv. 5

RLCPubb/CIAP non teneva conto né dei contributi AVS/AI/IPG che le ditte con una

massa salariale superiore al limite suddetto erano tenute a versare

mensilmente, né dei conguagli che la cassa stabiliva ed esigeva all'inizio di

ogni anno secondo scadenze variabili e comunque diverse da quelle in uso per

gli acconti, né degli altri contributi (AD, LAMal, LAINF, LPP, PEAN ecc.)

prelevati e pagabili secondo differenti modalità. Il Tribunale aveva ritenuto

che nonostante l'incompleta formulazione, l'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP

imponesse in sostanza ai concorrenti di dimostrare di aver pagato i contributi

esigibili prima della scadenza del penultimo trimestre che precedeva il trimestre

in cui era compreso il termine per l'inoltro delle offerte e che indipendentemente

dal fatto che si trattasse di acconti o di conguagli, pagabili mensilmente,

trimestralmente o annualmente, i concorrenti erano in altri termini dispensati

dall'obbligo di dimostrare di aver pagato i contributi esigibili soltanto nel

trimestre immediatamente precedente quello che comprendeva il termine per l'inoltro

delle offerte. Regola, questa, che si avvicinava a quella prevista per la dimostrazione

dell'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali (cfr. art. 39 cpv. 6

RLCPubb/CIAP nella versione in vigore fino al 25 agosto 2016). Il vecchio art.

39 cpv. 8 RLCPubb/CIAP prevedeva, dal canto suo, che le dilazioni di pagamento

degli oneri sociali e delle imposte non erano ammesse e comportavano

l'esclusione dell'offerta. Il Tribunale cantonale amministrativo, nel suo

giudizio del 21 agosto 2007, aveva ritenuto che alla norma non potesse essere

attribuito un valore assoluto nel senso che qualsiasi dilazione di pagamento

comportava l'esclusione dell'offerta e che, per coerenza con l'ordinamento dei

termini di pagamento dei contributi sociali e delle imposte sancito dall'art.

39 cpv. 5 e 6 RLCPubb/CIAP, le dilazioni di pagamento avrebbero comportato l'esclusione

dalla gara soltanto se si riferivano ai tributi che i concorrenti dovevano dimostrare

di aver pagato per essere considerati idonei a conseguire l'aggiudicazione. Non

potevano dunque riferirsi ai contributi che diventavano esigibili soltanto nel

trimestre immediatamente precedente quello che comprendeva il termine per l'inoltro

delle offerte.

2.4. L'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore dal 26 agosto 2016

e quindi applicabile alla fattispecie, non definisce più i termini temporali per

le attestazioni del pagamento dei contributi sociali mediante quattro scadenze

trimestrali, ma si limita a precisare che le dichiarazioni devono

comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al

giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più

di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal

committente nel bando o nella richiesta di offerta. Esso prevede inoltre

che le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono

ammesse e comportano l'esclusione delle offerte.

3. 3.1. La ricorrente ritiene che a

fronte della modifica di legge entrata in vigore il 26 agosto 2016 - con la

quale il nuovo art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP ha, da un lato, sostanzialmente

aumentato, da 3 a 12 mesi, il periodo di validità delle dichiarazioni relative

al pagamento degli oneri sociali e, dall'altro, ripreso testualmente il

testo del vecchio art. 39 cpv. 8 aRLCPubb - la giurisprudenza di questo

Tribunale evocata al consid. 2.3 debba essere adattata al nuovo termine (12

mesi). Osserva che nella misura in cui, nel caso concreto, il termine per

l'inoltro delle offerte scadeva il 29 settembre 2017, i concorrenti erano tenuti

a dimostrare di aver pagato i contributi sociali e le imposte esigibili fino ad

un anno prima e che le dilazioni di pagamento divenute esigibili nei 12 mesi

precedenti il termine per l'inoltro dell'offerta non comportavano

l'estromissione dalla gara. La RI 1 sostiene di aver assolto ai suoi obblighi

di corresponsione sino al 29 settembre 2016 e obietta di essere stata a torto

estromessa dalla gara, poiché la dilazione di pagamento del conguaglio di fr.

13'783.65 relativo al 2015 riguarda un onere sociale che è diventato esigibile

soltanto dopo il 27 luglio 2017, ovvero nei 12 mesi precedenti il termine per

l'inoltro delle offerte. Essa avrebbe insomma per oggetto una prestazione che

la ricorrente non era tenuta a dimostrare di aver onorato. Tali censure sono

prive di fondamento.

3.2. Nella fattispecie le regole di gara (pos. 252.100 disposizioni particolari

CPN 102) hanno ripreso alla lettera il contenuto del nuovo art. 39 cpv. 3

RLCPubb/CIAP, attualmente in vigore. Come rettamente ritenuto dalla stazione

appaltante e dalla deliberataria, le STA 52.2007.234-235 del 21 agosto 2007 e 52.2011.416

del 21 novembre 2011 citate dall'insorgente nel

suo gravame non sono di giovamento alcuno per la sua tesi. Esse concernono

infatti l'art. 39 cpv. 5 e 8 RLCPubb/CIAP

nella versione previgente ed il loro contenuto è privo di pertinenza con l'art.

39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP effettivamente entrato in vigore il 26 agosto 2016. Il

tenore letterale della norma - che riunisce ora in un solo capoverso i

previgenti cpv. 5 e 8, con le modifiche di cui si è detto (cfr. supra, consid.

2.4) - è chiaro e non si presta ad interpretazioni di sorta. Alla prescrizione non

può che essere attribuito un valore assoluto nel senso che (a) le dichiarazioni

di cui ai cpv. 1 e 2 devono comprovare l'avvenuto pagamento degli oneri sociali

e delle imposte, nonché il rispetto dei CCL vigenti nel Cantone al giorno

del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e che (b) le dilazioni

di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano

l'esclusione dell'offerta. Checche ne dica la ricorrente, l'intento del

legislatore cantonale sotteso al nuovo emendamento adottato era certamente

quello di obbligare i concorrenti a dimostrare di aver corrisposto i contributi

e le imposte elencati al cpv. 1 sino al giorno del rilascio delle relative dichiarazioni

o al giorno determinante per l'emittente. Non vi sarebbe altrimenti stato

motivo di stralciare le quattro scadenze trimestrali previste dalla vecchia

normativa (art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP) proprio al fine di non costringere i

concorrenti a dimostrare che i contributi erano stati pagati sino alla scadenza

dei termini per l'inoltro delle offerte (cfr. le STA 52.2007.234-235 e

52.2011.416 citate, consid. 2.2). Per coerenza con l'ordinamento dei limiti

temporali delle attestazioni richieste sancito dal nuovo art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP,

qualsiasi dilazione di pagamento risultante dalle dichiarazioni di cui al cpv.

1 esibite dall'offerente, non può che comportare la sua esclusione dalla gara.

3.3. Nel caso di specie, la RI 1 ha

allegato alle offerte tutte le dichiarazioni esatte dall'art. 39 cpv. 1 e 2

RLCPubb/CIAP, compresa quella, datata 13 settembre 2017 e rilasciata dall'IAS,

attestante il mancato pagamento degli oneri sociali relativi al periodo

01-12.2015, per il quale la ricorrente risultava posta al beneficio di una

dilazione, non ammessa in virtù dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Poco importa che

questa dilazione riguardasse in concreto i contributi personali AVS/AI/IPG/AF

del suo titolare __________ (cfr. doc. 4, 5 e 6) e non già quelli paritetici, che

sarebbero stati tutti regolarmente versati. Contrariamente a quanto afferma la

ricorrente, non vi è alcuna disparità di trattamento tra coloro che svolgono la

loro attività tramite una ditta individuale per rapporto a chi la esercita invece

attraverso una persona giuridica. Come rettamente sostenuto dalla CO 1, la scelta

in punto alla tipologia di struttura entro la quale svolgere la propria

attività economica è libera e personale; chi ne predilige una a dispetto di

un'altra, deve di conseguenza assumersi anche tutte le conseguenze (siano esse

positive o negative) che una simile scelta comporta. Sennonché la ricorrente,

che ha deciso di esercitare la propria attività di impresa di trasporti,

servizio raccolta rifiuti, servizi comunali in genere (cfr. estratto RC,

agli atti) tramite una ditta individuale, non poteva non sapere che a far stato,

per la verifica dell'adempimento del criterio di idoneità di carattere generale

sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb, sarebbero state le attestazioni personali

del suo titolare (vedi al riguardo la scheda informativa "Dichiarazioni

oneri sociali, imposte e rispetto del CCL" pag. 3, versione del

01.02.2017).

Dato che l'atto in discussione, alla data del suo

rilascio (13 settembre 2017), attestava che la RI 1 era posta al beneficio di

una dilazione di pagamento, a giusto titolo essa è stata dunque esclusa dall'aggiudicazione

conformemente agli art. 25 lett. c LCPubb, nonché 38 cpv. 1 lett. c e 39 cpv. 3

RLCPubb/CIAP. Il provvedimento - del tutto conforme al diritto - resiste con

certezza alle critiche ricorsuali sollevate dalla RI 1.

4. Esclusa a ragione, non occorre a

questo punto esaminare la fondatezza delle ulteriori doglianze sollevate dalla CO

1 con riferimento all'errata compilazione, da parte della RI 1, delle pos. 224.320

e 224.530 delle disposizioni particolari CPN 102, poiché non potrebbe comunque

condurre ad altro risultato. Ne segue non le è data facoltà di impugnare le

aggiudicazioni in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. supra,

consid. 1).

5. Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno respinti nella misura in

cui sono ricevibili.

6. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande volte a

concedere effetto sospensivo alle impugnative.

7. La tassa di

giustizia, commisurata al lavoro occasionato dai ricorsi

ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Essa rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un legale, un'indennità

per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui sono ricevibili, i ricorsi (a), (b) e (c) sono respinti.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Essa verserà alla CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

;

,

;

,

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera