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Decisione

52.2017.568

Commessa pubblica. Succursale. Ammissibilità delle referenze attribuibili alla casa madre. Valutazione dei criteri di aggiudicazione in parte non conforme al metodo annunciato nelle condizioni di gara

25 settembre 2018Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento

in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente

si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.

I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la

prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più

vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è

unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

3.2. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo

soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla

scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati

dal bando (STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1., 52.2015.369 del 23

ottobre 2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010; per i concorsi retti dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100] cfr. invece STA 52.2015.498

dell'8 gennaio 2016, 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno

2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).

3.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri

di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che

qualsiasi concorrente deve soddisfare indi-pendentemente dalla natura della

commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa

categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri

sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di

carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di

commessa o dal committente mediante il

capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

4. 4.1. Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica

del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di

fornire la prestazione oggetto della

commessa. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti

dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente

recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente

(quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid.

2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid.

2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA

52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert

Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX

ed., Zurigo 2014, n. 89 segg., pag. 516).

4.2. Nella valutazione delle

referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il

cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto,

segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP;

cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61, pag. 318). Presupposto irrinunciabile

ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata

conoscenza delle prestazioni fornite a terzi,

che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza.

Questa esigenza richiama, a sua volta:

-

la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione,

che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e

l'epoca in cui sono state effettuate;

-

una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni

fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente

integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente

protocollate;

-

una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di

eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo

all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa

sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629

del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).

4.3. Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che

valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di

cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano

contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze,

spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata dall'onere della

prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari,

necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro

deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo

ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati,

esperendo accertamenti sulle caratteristiche

intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid.

4.3; STA 52.2016.629 citata consid. 3.4, 52.2015.73 del 12 maggio 2015

consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

5. Nel caso

concreto, come esposto in narrativa, il committente ha posto un criterio di

idoneità di natura particolare che imponeva ai concorrenti di dimostrare di

aver eseguito prestazioni di progettazione per la realizzazione di un nuovo

ponte stradale, ferroviario o altra opera analoga del costo di almeno fr.

5'000'000.-, riferito alle sole opere costruttive del manufatto, IVA esclusa.

Le condizioni di gara non precisavano alcunché circa la possibilità delle

succursali di apportare referenze attribuibili alla società in quanto tale.

5.1. Le ricorrenti contestano la validità della referenza addotta a questo

scopo dall'aggiudicataria, poiché le prestazioni di progettazione in oggetto

non sarebbero state svolte dalla succursale di M__________.

5.1.1. La referenza apportata dalla deliberataria consiste in prestazioni di

progettazione di un nuovo ponte commissionato dal Canton __________.

L'aggiudicataria non ha smentito che tali opere ingegneristiche non siano state

eseguite dal personale attivo presso la succursale di M__________. Anzi,

sostenendo di potersi prevalere anche di una referenza attribuibile alla

società in quanto tale, ha implicitamente ammesso questa circostanza.

5.1.2. Come già ricordato nella STA 52.2011.355 del 16 settembre 2011, secondo

la giurisprudenza federale per succursale si intende uno stabilimento d'impresa

che alle dipendenze di una società principale di cui fa giuridicamente parte

esercita in modo duraturo un'attività simile in locali separati, godendo di una

certa autonomia nel mondo economico e degli affari (DTF 108 II 122 consid. 1). A

differenza del gruppo di società, in cui società madre e filiale sono entità

giuridiche distinte, la succursale non ha personalità giuridica propria e

agisce in nome della società alla quale appartiene, essendo incorporata nella

casa madre e da essa dipendente. Nell'ambito di una procedura di concorso, l'offerta

di una succursale vincola la società dalla quale essa dipende, con la

conseguenza che quest'ultima deve essere trattata a tutti gli effetti quale offerente (cfr. STA 52.2016.389 del 12 dicembre

2016 consid. 2.3; Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide

2014/2015, Zurigo - Basilea - Ginevra 2016, n. 188 con riferimenti; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des

Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 1378; Martin

Beyeler, nota alla sentenza pubblicata in: BR 2015

pag. 21).

Da ciò discende che la referenza apportata dall'aggiudicataria è

senz'altro ammissibile in quanto ascrivibile all'CO 1, società anonima che ha

presentato l'offerta.

5.2. Resta da esaminare se, come osservato dalle ricorrenti, la referenza - e

in particolare il costo delle opere ad essa riferite - sia stata verificata dal

committente.

Compilando gli appositi spazi del fascicolo dichiarazioni dell'offerente,

la deliberataria ha indicato che il valore delle opere costruttive ammonta

a fr. 5'040'000.-, ha fornito una descrizione del progetto e allegato una

fotografia e dei piani in dimensione ridotta. Il committente, malgrado la

precisa critica del Consorzio, non ha sostenuto di aver esperito accertamenti

in merito. Nulla del resto emerge in tal senso dal carteggio completo

concernente la commessa. Nemmeno l'aggiudicataria ha prodotto, né con l'offerta

né in questa sede, alcun documento atto a dimostrare l'effettivo costo delle

opere realizzate dal Canton __________. In queste circostanze, al Tribunale non

è possibile pronunciarsi in merito alla valutazione operata dal committente in

punto alla validità della referenza addotta. Contrariamente a quanto preteso

dalle insorgenti, l'offerta non era incompleta su questo punto, giacché munita

delle informazioni richieste dagli atti di gara, e non meritava pertanto

l'esclusione. Tuttavia, gli atti devono essere retrocessi alla stazione

appaltante affinché raccolga le informazioni mancanti e si esprima circa

l'adempimento del criterio di idoneità CI 3 da parte della CO 1.

6. Per l'art.

13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali

di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione

che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP

indica quali possibili criteri di aggiudicazione il termine, la

qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,

l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il

valore tecnico. L'art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP prescrive invece che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di

aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala

e/o il metodo di valutazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle

commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione,

scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono

essere indicati già in sede di pubblicazione del

bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro

all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la

predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa,

la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo

parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata

scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della

preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di

principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare

per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente

la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri

di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso

il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme

ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare. Il committente

non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di

valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una

scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi

sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le

offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e

fornitegli dai concorrenti (STA 52.2010.287 del 21 settembre 2010). Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura libera, quanto per

le gare ad invito e si applica a tutti i criteri di aggiudicazione (RDAT

II-2003, n. 31; STA 52.2010.157 del 10 giugno 2010).

7. A mente delle

ricorrenti, il committente, prendendo in considerazione la percentuale di

dipendenti attivi presso la succursale di M__________ domiciliati in Ticino,

avrebbe valutato in modo scorretto il sotto criterio di aggiudicazione contributo

all'economia locale per quanto attiene all'offerta della deliberataria, la

cui sede principale a Z__________ avrebbe dovuto fungere da riferimento.

7.1. Le condizioni di gara precisavano che il predetto sotto criterio mirava a favorire gli studi di ingegneria

che impiegano una parte preponderante di collaboratori domiciliati nel cantone

in cui lo studio ha la sede

fiscale. La nota era assegnata a

seconda della percentuale di posti di lavoro occupato da personale domiciliato

nel cantone di sede. La disposizione indicava espressamente che

base per la valutazione sarebbero stati i dati forniti dai concorrenti nel

fascicolo Dichiarazioni dell'offerente. Tale fascicolo, a pag. 1,

comprendeva una tabella (dichiarazione degli effettivi) che gli

offerenti erano tenuti a compilare indicando i dati di tutto il personale

impiegato nell'ufficio (filiale/succursale).

7.2. A ragione le ricorrenti sostengono che lo statuto giuridico della

succursale sopra evocato - e in particolare il fatto che, dal profilo contrattuale,

gli impiegati di una succursale non devono necessariamente avere un rapporto di

lavoro diretto con quest'ultima (DTF 108 II 122 consid. 3b; STA 52.2011.355

citata consid. 3.3) - depone a favore di una presa in considerazione della società

in quanto tale nella valutazione di criteri legati al personale (cfr. in merito

alla valutazione del criterio riferito alla formazione degli apprendisti STA

52.2014.127 del 23 giugno 2014 e STA 52.2011.355 citata). Tuttavia, nelle

concrete circostanze, la valutazione operata dalla committente poggia su una

specifica disposizione di gara - rimasta incontestata - e non appare pertanto

insostenibile. In effetti, avendo precisato che i dati utilizzati ai fini del

calcolo della nota sarebbero stati forniti dal concorrente nel fascicolo dichiarazioni

dell'offerente, laddove era richiesto di elencare unicamente il personale

attivo presso la succursale, il committente ha delimitato la cerchia degli

impiegati determinanti a quelli occupati presso la sede che avrebbe concretamente

fornito la prestazione. Nemmeno il fatto che esso abbia inserito il termine sede

fiscale permette di giungere a diversa conclusione. Da un lato poiché, così

come formulata, tale puntualizzazione non sembra volta a definire il cantone di

riferimento nel caso specifico di una società con succursali al di fuori del

cantone in cui siede, ma piuttosto a determinare il luogo (cantone) in cui i

collaboratori dovevano essere domiciliati per rientrare nel computo ai fini

della valutazione del sotto criterio. Dall'altro lato poiché il termine sede

fiscale non esclude a priori di prendere in considerazione la sede della

succursale, la quale è atta a determinare l'assoggettamento all'imposizione

fiscale della società (cfr. art. 61 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno

1994; LT; RL 640.100). D'altra parte, non appare conforme allo scopo a cui mira

l'introduzione del sotto criterio il metodo di valutazione auspicato dalle

ricorrenti, consistente nel considerare unicamente la percentuale di impiegati

dell'intera società domiciliata nel Canton Z__________, escludendo quindi tutti

quelli attivi presso le (numerose) sedi dislocate in altre regioni della

Svizzera e domiciliate nel cantone in cui lavorano. La censura delle ricorrenti

va quindi respinta.

8. Le insorgenti hanno

pure contestato la valutazione della propria offerta per quanto attiene al

sotto criterio organizzazione dell'offerente, per il quale hanno

ricevuto la nota 4.5, così come l'aggiudicataria. A mente delle stesse, il

committente avrebbe dovuto attribuire loro la nota 5, corrispondente a 100

punti.

Con la duplica, il committente ha osservato che il Consorzio, per rapporto

all'aggiudicataria, ha circa il 30% di collaboratori in meno (31 contro 43), un

sostituto capoprogetto con una percentuale di tempo inferiore da dedicare al

progetto (10% contro il 20%), nonché una comunicazione che si presume più

difficoltosa tra le persone chiave, nella misura in cui non fanno entrambe

parte dello stesso studio.

8.1. Come esposto in narrativa, il committente ha annunciato nelle condizioni

d'appalto che il predetto sotto criterio era volto a valutare l'organizzazione

proposta indicata nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente", sia

in funzione delle risorse umane, sia in funzione degli strumenti di lavoro. La

regola di gara precisava che sarebbero stati valutati equamente l'organizzazione

proposta per il mandato in oggetto, la possibilità di sostituire le persone in

caso di necessità (compreso il capo progetto), la disponibilità di strumenti di

lavoro, la conoscenza, l'esperienza acquisita in relazione al mandato in

oggetto e la dimestichezza nell'operare con le norme svizzere, tecniche e legali.

8.2. Il committente ha

valutato tale sotto criterio operando una media tra otto note, assegnate per i

parametri seguenti (cfr. tabella allestita dal committente prodotta dalle

ricorrenti sub doc. 3): risorse umane, strumenti di lavoro, team, SCP,

sostituzione possibile, conoscenza, esperienza acquisita e conoscenza tecnica. L'unico

aspetto in cui la valutazione dell'offerta del Consorzio è risultata inferiore a quella dell'aggiudicataria

concerne l'organizzazione del team proposto per il mandato. In tale campo il committente

ha infatti assegnato 4 al Consorzio e 6 alla deliberataria. A mente delle

ricorrenti tale differenza non si giustificherebbe.

Nella predetta tabella, il committente, nella colonna descrizione

dell'offerta, ha inserito le seguenti considerazioni.

Personale

totale

Descrizione

dell'offerta

%

CP

%

SCP

CO 1

43

Risorse umane: ottimo. Personale previsto (formazione

e esperienza) ottimo (5 ing. + 1 dis. + 1 amm.). C'è personale amministrativo

nel team. % di occupazione adeguata. buona possibilità interne di

sostituzione e rinforzo per le figure chiave. SCP buono % adeguata. Disponibilità

di mezzi tecnici e informatici adeguati. Conoscenze: ottime. Esperienza

acquisita: ottima. Conoscenze tecniche e norme CH: ottima

25

20

Consorzio

31

Risorse umane: ottimo. Personale previsto (formazione

e esperienza) ottima (4 ing. + 1 dis.). Non c'è personale amministrativo nel

team. % di occupazione adeguata. Buone possibilità interne di sostituzione e

rinforzo per le figure chiave. SCP buono % adeguata. Disponibilità di mezzi

tecnici e informatici adeguati. Conoscenze: ottime. Esperienza acquisita:

ottima. Conoscenze tecniche e norme CH: ottima

15

15

Le note assegnate sono

state le seguenti.

risorse

umane

strumenti di lavoro

organizzazione proposta

sostituzione possibile

conoscenza

esperienza acquisita

conoscenza tecnica

NOTA

team

SCP

calcolata

assegnata

CO 1

6

4

6

3

6

4

4

4

4.63

4.5

Consorzio

6

4

4

5.5

6

4

4

4

4.69

4.5

La nota per la posizione SCP (sostituto capo progetto), risulta dalla

media di altre note, riportate in un'ulteriore tabella sullo stesso documento.

Valutazione SCP

titolo

anni

Esperienza

pertinenza

CO 1

4

2

2

4

Consorzio

6

6

6

4

8.3. La valutazione del sotto criterio operata dal committente non può essere

tutelata. Così come annunciato nelle condizioni d'appalto, lo stesso doveva

essere esaminato tenendo conto dei sei elementi menzionati dopo l'espressione il

committente valuterà equamente (cfr. consid. 8.1). Non era per

contro ammissibile attribuire una specifica nota in merito alle risorse

umane, menzionate solo in modo generico nella prima frase della regola di

gara, né tantomeno in riferimento alle qualità del sostituto capo progetto. In

questo modo, il committente ha inserito elementi di valutazione non

preannunciati negli atti di gara.

Inoltre, le annotazioni di cui alla tabella allestita dalla committenza, oltre

a non specificare con chiarezza quali elementi abbiano condotto alla

valutazione, riportano dati imprecisi. Nello spazio dedicato all'offerta della CO

1 la stazione appaltante ha annotato che il team previsto per l'esecuzione del

mandato era composto, oltre che da un disegnatore e una segretaria, da cinque

ingegneri, anziché tre. Per quanto attiene al Consorzio, ha riportato la

presenza di quattro ingegneri e un disegnatore, non tenendo apparentemente

conto che un ingegnere avrebbe svolto la funzione di disegnatore. Il grado di

occupazione che il sostituto capo progetto avrebbe dedicato al mandato è

inoltre del 10% e non del 15%, come erroneamente trascritto e riconosciuto dal

committente con la duplica. Al di là di queste inesattezze, non è dato di

sapere concretamente quali motivazioni abbiano condotto la stazione appaltante

ad assegnare per il parametro team la nota 4 al Consorzio e la nota 6

all'aggiudicataria. Dalla descrizione dell'offerta di cui alla tabella

soprastante nulla di certo si può desumere in proposito, ritenuto che in

relazione all'offerta del Consorzio la stazione appaltante ha espresso il

giudizio ottima per quanto attiene al personale previsto. Né si può dedurre

quali altri elementi siano stati presi in considerazione. Confrontando le note

attribuite agli altri offerenti alla voce team è difficile desumere

l'applicazione di un metro di giudizio coerente (cfr. segnatamente quella della

__________ che ha ottenuto la nota 6 proponendo un gruppo composto da tre ingegneri

e due disegnatori, di cui uno di riserva). Nemmeno in questa sede essa ha

motivato l'attribuzione della specifica nota, limitandosi a segnalare le

differenze tra l'organizzazione delle ricorrenti e quella dell'aggiudicataria.

Argomentazioni piuttosto generiche, in parte fondate su dati inesatti (il

numero totale di collaboratori delle tre ditte formanti il consorzio è ben

superiore a 31), in parte del tutto inconferenti (presunte difficoltà nella comunicazione

tra persone chiave attive in studi diversi unitisi in consorzio) che non

permettono al Tribunale un effettivo controllo dell'esercizio del potere di

apprezzamento esercitato nel caso concreto dalla committenza. A quest'ultima vanno

pertanto rinviati gli atti affinché proceda a una nuova valutazione del sotto

criterio, adeguatamente motivata e fondata sugli elementi preannunciati.

9. Le insorgenti

hanno censurato pure la valutazione del sotto criterio collaboratore

responsabile proposto.

9.1. Come accennato in narrativa, le condizioni d'appalto annunciavano che la

figura del capo progetto sarebbe stata valutata in base agli anni

d'attività, alla formazione e all'esperienza in generale nonché a quella

maturata nel campo specifico e pertinente col mandato. La regola di gara

forniva inoltre indicazioni per la valutazione (1) della formazione, (2)

dell'esperienza e (3) della pertinenza col mandato in oggetto.

9.2. Il committente ha riportato i dati seguenti in relazione alle offerte che

qui ci occupano.

Formazione

Anni

d'

esperienza

Occupazione

Pertinenza

col mandato

Osservazioni

CP

SCP

CP

SCP

%CP

%SCP

CO 1

Ing.

SUP/REG A

Ing. Uni Brescia

39

4

25%

20%

si

CP

dipendente

Consorzio

Ing. ETHZ

Ing. ETHZ

28

39

15%

10%

si

CP titolare

La stazione appaltante

ha quindi assegnato le note seguenti.

Titolo

Anni

Esperienza

Pertinenza

NOTA

CO 1

6

6

6

6

6

Consorzio

6

6

6

4

5.5

9.3. Le ricorrenti

hanno criticato la nota 4 loro attribuita alla voce pertinenza

sostenendo che il committente avrebbe riservato la nota 6 ai concorrenti il cui

capo progetto è attivo quale dipendente della ditta, anziché titolare. La

stazione appaltante ha confermato tale modo di procedere, ammettendo che la cosiddetta

"pertinenza" col mandato non si limita (…) alla sola

competenza professionale nel ramo d'attività del concorso (…) bensì considera

quindi anche la % di occupazione annunciata del capo progetto, molto importante

perché i titolari hanno sempre innumerevoli impegni in agenda (…) e

nella peggiore evenienza la possibilità di sostituire questa persona per una

eventuale insoddisfazione da parte del committente. Ha quindi soggiunto che

per il committente sarebbe più facile chiedere alla ditta mandataria la sostituzione

di un semplice dipendente piuttosto che quella del titolare stesso. La

designazione di un dipendente come capo progetto costituirebbe inoltre un importante

passo formativo per il collaboratore medesimo.

9.4. Le argomentazioni della stazione appaltante sono insostenibili, così come

la valutazione del predetto sotto criterio. Il chiaro tenore della regola di

gara lascia intendere senza ombra di dubbio che il concetto di pertinenza con

il mandato si riferisce all'esperienza maturata dal capo progetto nello

specifico ambito della commessa (esperienza […] maturata nel campo

specifico e pertinente col mandato del presente bando di concorso). Il

ruolo di titolare o dipendente occupato dal capo progetto all'interno della

ditta concorrente non ha per contro nessuna rilevanza nella valutazione di

questo sotto criterio. Prendendo in considerazione questo aspetto, la stazione

appaltante ha reso un giudizio manifestamente contrario alle regole di gara da

essa stabilite e pertanto lesivo del diritto. Non può inoltre sfuggire al

Tribunale che la stazione appaltante, assegnando una nota per gli anni di attività

e un'altra per l'esperienza ha pure inserito un elemento di valutazione

supplementare oltre ai tre chiaramente annunciati nella predetta disposizione

di concorso, secondo cui l'esperienza (2) era da valutare unicamente in

funzione degli anni di attività.

Al committente toccherà pertanto esprimersi nuovamente anche su questo aspetto,

valutando le due offerte rimaste in gara conformemente al metodo di valutazione

annunciato nelle condizioni d'appalto.

10. Visto quanto precede, il ricorso

deve essere accolto. La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al

committente affinché si esprima nuovamente sulle offerte del Consorzio e della CO

1, uniche rimaste in gara. Esso dovrà anzitutto verificare la referenza addotta

dalla CO 1 secondo quanto esposto al consid. 5.2. In seguito dovrà procedere a

una nuova valutazione dei sotto criteri D1 e D2 attenendosi alle condizioni

d'appalto (cfr. consid. 8.3 e 9.4).

11. L'emanazione del presente giudizio

rende priva di oggetto la domanda cautelare tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

12. Secondo giurisprudenza, il rinvio

dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con

esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (STF

2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti).

La tassa di giustizia è pertanto posta a carico della CO 1 secondo soccombenza,

ritenuto che lo Stato ne va esente per evitare inutili partite di giro (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimo e la CO 1 rifonderanno alle ricorrenti, patrocinate

da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 25 ottobre 2017 (n. 4739) del Consiglio di Stato è

annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio

di Stato per nuova decisione ai sensi del consid. 10.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della CO 1. Alle ricorrenti è

restituito l'anticipo versato. A titolo di ripetibili lo Stato e la CO 1 verseranno

ognuna l'importo di fr. 1'500.- alle ditte formanti il Consorzio __________.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera