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Decisione

52.2017.570

Lavoratori distaccati. Violazione dell'obbligo di dare informazioni. Richiesta di informazioni notificata in maniera irregolare. Annullamento della sanzione

14 agosto 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti

normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist;

RS 823.20), prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa

consistente nel divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per un periodo

da uno a cinque anni giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b e 12 cpv. 1 LDist e dandole

la possibilità di esprimersi in merito o di fornire la documentazione richiesta

entro 15 giorni.

e. Trascorso infruttuoso quest'ultimo

termine, il 13 luglio 2016 l'autorità dipartimentale ha fatto divieto alla RI 1,

ai suoi titolari e a tutti i suoi dipendenti di prestare servizi in

Svizzera per la durata di un anno a

decorrere dalla crescita in giudicato della decisione. Il provvedimento è stato

reso sulla base degli art. 7 cpv. 2-4, 9 cpv. 2 lett. b e 12 cpv. 1

LDist, dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003

(ODist; RS 823.201) e dell'art. 3 lett. a e b del regolamento della legge

d'applicazione della LDist e della legge

federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).

B. Con giudizio del 4 ottobre

2017, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

Disattesa una censura relativa all'obbligo di motivazione, l'Esecutivo

cantonale ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli estremi per pronunciare il

divieto in questione in virtù delle ragioni addotte dall'UIL, reputando che la

produzione di tutta una serie di documenti in sede di ricorso non potesse sanare

la violazione accertata dalla precedente istanza. Ha inoltre considerato la decisione

impugnata conforme al principio della proporzionalità.

C. Contro la predetta pronuncia

governativa, la ditta soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente - che ritiene la decisione impugnata eccessivamente severa - contesta

che possa esserle rimproverata un'infrazione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1

LDist: non avrebbe infatti intenzionalmente rifiutato di fornire la

documentazione richiesta ma l'avrebbe semplicemente trasmessa in ritardo, a

causa di un disguido amministrativo in seno alla società, riconducibile anche

alle modalità di comunicazione dell'UIL (in parte alla succursale di Lugano, in

parte in Spagna) e al fatto che l'intimazione del 17 maggio 2016 alla sede di __________

(con cui le era stato assegnato un ultimo termine) non sarebbe stata compresa.

Alla luce delle concrete circostanze, in particolare della sua buona fede e

della sua incensuratezza, ritiene il divieto pronunciato ingiustificato e lesivo

del principio della proporzionalità. La rinuncia all'adozione di una sanzione

penale da parte dell'autorità dipartimentale confermerebbe peraltro la lieve

entità del caso.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

E. In sede di replica,

l'insorgente si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni e

domande di giudizio. In duplica, l'autorità dipartimentale ha ribadito le

proprie posizioni, mentre il Governo è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1

della LLDist-LLN. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 65 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'Accordo tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla

libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si

rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità

(oggi: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,

di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi

negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di

principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi

sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla

prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una

durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini UE/AELS

che effettuano una prestazione di servizi in un altro Stato contraente in

qualità di lavoratori indipendenti, come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi

cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi (cfr. art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione

delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203). I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati

quando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li

invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi

(mandato o contratto d'appalto) - nel contesto di un rapporto di subordinazione

- da effettuare a favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano

una persona fisica o giuridica (cfr. Istruzioni OLCP, versione giugno 2018, emanate dalla Segreteria di Stato

della migrazione, n. 6.3.1).

2.2

Per combattere il pericolo di un'eventuale pressione

sociale potenzialmente connessa con la comparsa sul mercato del lavoro svizzero

di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi

dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure

di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC, volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping

sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la LDist,

entrata in vigore il 1° luglio 2004.

Tale normativa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro

estero distacca in Svizzera, affinché per un periodo limitato (a)

forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito

di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione o

(b) lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1

LDist).

Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare

all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'art. 7 cpv. 1 lett. d (in

Ticino, l'USML) le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in

particolare l'identità e il salario delle persone distaccate in Svizzera,

l'attività svolta in Svizzera e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (art.

6.

cpv. 1 LDist; cfr., per maggiori dettagli, cpv. 2 e 3 e art. 6 ODist).

Giusta l'art. 7 cpv. 2 LDist il datore di lavoro deve mettere a disposizione

degli organi competenti secondo il cpv. 1 (in Ticino, l'UIL; cfr. art. 3 lett.

a RLLDist-LLN), su richiesta e in una lingua ufficiale, tutti i documenti che

provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. Se

i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto

non possa fornire la prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei

documenti giustificativi (cpv. 3).

2.3

Secondo l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist (nella versione vigente al momento

dei fatti), l'autorità cantonale competente può, per infrazioni ai sensi

dell'art. 12 cpv. 1, vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire

i lori servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni. Per l'art. 12

cpv. 1 lett. a LDist, chiunque, in violazione dell'obbligo di dare

informazioni, rifiuta di darle o ne fornisce

scientemente di false, è punito con una multa sino a fr. 40'000.-, sempre che

non sia stato commesso un delitto per il quale il codice penale commina

una pena più grave. La punibilità in base all'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist non presuppone

una decisione di sanzione ai sensi dell'art.

12.

cpv. 1 LDist, essendo sufficiente che siano riunite le condizioni di

applicazione di tale disposto (cfr. Messaggio concernente la legge federale

sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle

persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, 3043).

3.

Come accennato in narrativa, qui controversa è la risoluzione con

cui il Governo ha tutelato la decisione dell'autorità dipartimentale di

sanzionare la ricorrente per non avere dato compiutamente seguito alla

richiesta via e-mail del 21 gennaio 2016 - sollecitata il 18 marzo 2016 - di

esibire, entro un determinato termine, una serie di documenti (tra cui

il contratto e/o altro con il committente svizzero e/o estero, la copia delle fatture

emesse per l'attività prestata in Ticino, il cedolino di busta paga relativo al

periodo di distacco del lavoratore e il foglio delle presenze svolte in Ticino).

E ciò nonostante con citata lettera raccomandata del 17 maggio 2016 le fosse

stato impartito un ultimo termine di 15 giorni per provvedervi, sotto

comminatoria della pronuncia di un divieto di offrire servizi in Svizzera.

Ora, da un lato è ben vero che l'insorgente ha dato solo parzialmente seguito

alle prime richieste dell'UIL, pervenute alla succursale di Lugano tramite la __________

SA, che era stata designata quale recapito in Svizzera rispettivamente che fungeva

da sua rappresentante (cfr. doc. 1 e 3 allegati alla risposta dell'UIL al

Governo). Comunicazioni di cui neanche una - nonostante l'indirizzo indicato

all'autorità (cfr. doc. citati) - era invero stata notificata per posta (conformemente

all'art. 17 LPAmm). Dall'altro, non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che

la lettera raccomandata, in lingua italiana, con cui l'UIL ha intimato all'insorgente l'apertura della procedura

contravvenzionale, assegnandole un ultimo termine per produrre le carte

mancanti sotto comminatoria di sanzione, non è stata inviata in Svizzera

- al recapito designato rispettivamente alla sua rappresentante - bensì direttamente

all'indirizzo della sua sede a __________ (sig. __________). Destinatario, che

- secondo quanto più volte lamentato in corso di causa dall'insorgente - non l'avrebbe

compresa per motivi linguistici (nel suo significato e nella sua portata) e per

un disguido amministrativo, generato anche

dai diversi destinatari, non vi avrebbe quindi tempestivamente dato seguito.

Di principio, quando una parte designa un recapito

in Svizzera, è a tale indirizzo che l'autorità deve notificare tutti gli

atti a lei destinati (cfr. Vera

Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger

[curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 13 ad art. 11b, pag. 242). Identica

conclusione vale nel caso in cui venga designato un rappresentante in Svizzera

(cfr. Marantelli-Sonanini/Huber, op.

cit., n. 29 seg. ad art. 11, pag. 229 seg.). Ne discende che, se un atto (in

particolare una decisione o l'assegnazione di un termine che può esplicare

effetti giuridici) non è notificato al recapito elvetico rispettivamente al

rappresentante, è difettoso. Non può quindi derivarne

alcun pregiudizio all'interessato (art. 20 LPAmm), che se ne può prevalere nei

limiti del principio della buona fede.

In concreto, è innegabile che l'UIL sia incorso in più notifiche difettose.

Vizi fatti valere dalla ricorrente già davanti al Governo, su cui - nelle

circostanze concrete - non è possibile soprassedere. Certo è infatti che l'insorgente

- dopo i due e-mail alla __________ SA, preposta a seguire la pratica in

questione - non doveva né poteva in buona fede attendersi di ricevere la citata

raccomandata in Spagna, dove è stata

inspiegabilmente spedita. Invio che peraltro, in generale, può apparire

problematico, segnatamente in presenza di eccezioni da parte del suo destinatario,

cui deriva un pregiudizio (cfr. sentenza Verwaltungsgericht di Zurigo VB.2005.62

del 21 settembre 2005 consid. 4.2; cfr. inoltre STF 1P.187/2004 del 2 agosto

2004.

consid. 1). Quand'anche possa suscitare qualche perplessità, nulla agli

atti permette inoltre di smentire che tale scritto, come ripetutamente

obiettato dalla ricorrente, non sia stato compreso dal suo destinatario. Il disguido

amministrativo che ne è derivato poi, più che all'organizzazione interna

dell'insorgente, appare imputabile alla confusione generata dall'autorità

dipartimentale, con i suoi invii e destinatari

diversi.

Siccome il mancato ossequio del suddetto termine - impartito nell'ottica del

rispetto del principio della proporzionalità (cfr. Commentaire des

mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, edito dalla

Segreteria di Stato dell'economia [SECO], Berna ottobre 2008, ad art. 9 cpv. 2

lett. b, pag. 45 seg.) - è stato ritenuto decisivo (cfr. risposta dell'UIL,

pag. 2), si deve concludere che questa notificazione irregolare - che ha cagionato

alla ricorrente un pregiudizio (sanzione per il mancato rispetto del termine) - nelle circostanze concrete non può

essere considerata. Di fronte alla mancata tempestiva reazione dell'insorgente,

l'UIL - anziché emanare senza indugio la sanzione - avrebbe infatti dovuto

ripetere l'invio al recapito rispettivamente alla rappresentante della società

in Svizzera, onde permetterle di soddisfare la richiesta impartita con la

comminatoria.

Da tutto quanto sopra discende che la sanzione pronunciata nei confronti

dell'insorgente non può essere tutelata.

4.

4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto, con

conseguente annullamento della decisione impugnata e della risoluzione

dipartimentale da essa tutelata.

4.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato iscritto nell'apposti registro,

un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 4 ottobre 2017 (n. 4407) del Consiglio di Stato e

quella del 13 luglio 2016 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sono annullate.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. All'insorgente va quindi restituito l'importo di

fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

Lo Stato del Cantone

Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera