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Decisione

52.2017.575

Rilascio di un permesso di dimora (ricongiungimento famigliare)

6 maggio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i familiari di uno straniero, dal rilascio del permesso di dimora o di

domicilio oppure con l'insorgere dal legame familiare (lett. b).

Infine, l'art. 126 cpv. 3

LStrI, disposizione transitoria, precisa che i termini dell'art. 47 cpv. 1 decorrono dall'entrata in vigore, il

1° gennaio 2008, della legge federale

sugli stranieri, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta,

rispettivamente, il legame insorto prima di tale data (DTF 137 II 393 consid.

3; 136 II 78 consid. 4.2). Trascorso questo termine, lo straniero

può invocare l'art. 47 cpv. 4 LStr, che

disciplina il

ricongiungimento familiare differito, sempre che possano essere fatti valere

gravi motivi familiari. Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi

familiari se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal

ricongiungimento in Svizzera. Va pure tenuto conto che, nell'interesse di una buona integrazione,

occorre applicare l'art. 47 cpv.

4 LStrI con un certo riserbo (STF 877/2015 del 20 febbraio 2017 consid.

4;2C_ 555/2012 del 19 novembre 2012 consid. 2.3).

2.1.3. L'art. 51 cpv. 1 lett. a LStrI dispone che i diritti previsti all'art.

42 LStrI si estinguono se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere

le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione

e sul soggiorno.

2.2.

2.2.1. Dal profilo del diritto internazionale, l'art. 8 CEDU

garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto

della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid.

7). Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda

un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto

di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un

permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la

certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno: DTF 111 Ib 163 consid.

1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF

127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).

Come detto, RI 1 è cittadino elvetico e

l'Autorità inferiore non mette in discussione che il legame del ricorrente con

la moglie e il figlio sia intatto, stretto ed effettivamente vissuto. Pertanto

l'insorgente può invocare nella presente fattispecie pure l'art. 8 CEDU.

2.2.2. Va comunque precisato che una persona che dispone di

un diritto di residenza certo in Svizzera può dedurre dall'art. 8 CEDU un

diritto al ricongiungimento familiare, sempre che si conformi a tal fine alle

condizioni poste per il rilascio dell'autorizzazione dagli art. 42 segg. LStrI,

segnatamente dall'art. 47 LStrI (STF 2C_781/2015 del 1° aprile 2016 consid. 3.1

e riferimenti).

Inoltre dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un diritto

incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il

comportamento degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono

primariamente obiettivi differenti dalla volontà

di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97

consid. 4).

3. 3.1. Il 15 aprile 2006,

quando RI 1 era titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese, si è

sposato a S__________ con la connazionale __________, con la quale ha avuto il __________

2006 il figlio __________, che ha continuato

a vivere insieme alla madre in Macedonia. Come detto, il 22 febbraio

2011 RI 1 è poi stato posto al beneficio della cittadinanza svizzera per naturalizzazione.

Il Consiglio di

Stato ha ritenuto che la domanda di ricongiungimento familiare depositata il 5

ottobre 2016 da __________ e __________ fosse tardiva poiché non era stata presentata

nel termine legale di 5 anni, che ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2008 -

ovvero con l'entrata in vigore dell'allora denominata legge federale sugli

stranieri - ed è scaduto il 31 dicembre 2012, come impongono gli art. 47 cpv. 1

e 126 cpv. 3 LStrI.

Secondo l'Autorità inferiore, neppure un ricongiungimento familiare

differito per gravi motivi familiari giusta l'art. 47 cpv. 4 LStrI potrebbe essere

autorizzato, non essendovi interessi familiari preponderanti tali da modificare

le loro relazioni come erano state vissute fino a quel momento.

3.2. Sennonché, bisogna considerare che il 31 gennaio 2012 RI 1 aveva lasciato la

Svizzera per trasferirsi a S__________ dove risiedono sua moglie e suo figlio (notifica

di partenza del 23 gennaio 2012 all'Ufficio controllo abitanti di Locarno) ed è

tornato a risiedere nel nostro Paese soltanto il 30 marzo 2016 (notifica di

arrivo all'Ufficio controllo abitanti __________, di medesima data). La sua

assenza dalla Svizzera non si è quindi limitata a qualche mese, ma si è

protratta per ben oltre 4 anni (Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische

Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in: Peter Uebersax/Beat

Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Basilea 2009, n. 14.60, pag. 684; Cesla Amarelle, Nathalie Christen, in:

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berna

2017, ad art. 47 LEtr pag. 448 n. 2.4.1; Martina

Caroni, in: Martina Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen

und Ausländer [AuG], Berna 2010, ad Art. 47 pag. 441 n. 13).

Ne discende che la richiesta di riunire l'intera famiglia,

inoltrata circa 6 mesi dopo che RI 1 era tornato a vivere in Svizzera dopo il

suo lungo espatrio, risulta perfettamente tempestiva, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 3 lett. a LStrI.

3.3. Inoltre il ricongiungimento,

fatto valere entro cinque anni dall'entrata in Svizzera del ricorrente, non può

essere definito come abusivo.

Per quanto riguarda in particolare il figlio __________, va osservato che al momento della domanda egli non

aveva ancora compiuto il 12° anno di età sancito dalla legge e non è dunque in contrasto

con uno degli scopi ricercati mediante l'adozione dei termini

disciplinati all'art. 47 LStrI, ovvero

quello di favorire una rapida integrazione dei figli attraverso un

ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire

l'intera formazione scolastica in Svizzera (STF 2C_877/2015 del 20 febbraio

2017 consid. 3.3;2C_363/2016 del 25

agosto 2016 consid. 2.2; vedasi anche il Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo

alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to

1.3.7.7).

Tenuto pure conto che la richiesta in rassegna si prefigge di

riunire l'intero nucleo famigliare, che nella notifica di arrivo RI 1 aveva

indicato quale suo indirizzo di provenienza dall'estero quello di residenza di

sua moglie e di suo figlio (__________ S__________: cfr. anche formulario per

la domanda di visto per un soggiorno lungo del 5 ottobre 2016), e che non vi

sono elementi tali da ritenere che gli interessati non abbiano vissuto in

comunione domestica sull'arco di quel periodo.

4. 4.1. Dato inoltre che al momento dell'istanza l'appartamento

di 3½ locali in via __________ a __________ preso in locazione a decorrere dal

1° dicembre 2016 era conforme ai bisogni di una famiglia di 3 persone, che RI 1 svolgeva un'attività

lucrativa e che dagli atti non risultavano violazioni

di ordine pubblico tali da

comportare il diniego del permesso richiesto, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina.

La decisione

dipartimentale impugnata va pertanto annullata, così come quella governativa

che la tutela.

Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità dipartimentale,

affinché rilasci un permesso di dimora annuale a __________ e __________.

4.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia e delle spese.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà al ricorrente un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione dell'11 ottobre

2017 (n. 4540) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione del 9 dicembre 2016 (ST

299) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.

Considerandi

2.

Gli atti

sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rilasci un permesso di

dimora annuale a __________ (1969) e a __________.

3.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Al ricorrente va

restituita la somma di fr. 1'500.– versata a titolo di anticipo per le

presunte spese processuali.

4.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi ricorsuali.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere