52.2017.575
Rilascio di un permesso di dimora (ricongiungimento famigliare)
6 maggio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.575
Lugano
6 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 13 novembre 2017 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione dell'11 ottobre 2017 (n. 4540) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 9
dicembre 2016 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di dimora alla
moglie __________ e al figlio __________ (ricongiungimento
familiare);
ritenuto, in
fatto
A. Il cittadino macedone RI 1
(1965) - già al beneficio di permessi per stagionali nel nostro Paese dal 1991
al 1994 - ha ottenuto il 30 settembre 1994 un permesso di dimora e, dal 1° novembre
2001, di domicilio.
Il 15 aprile 2006 egli si è sposato a S__________ con la
connazionale __________ (1969), con la quale ha avuto il __________ 2006 il
figlio __________ che ha continuato a vivere con
la madre nel proprio Paese di origine.
Il 22 febbraio 2011 RI 1 ha ottenuto la cittadinanza svizzera
per naturalizzazione.
B. a. Il 5 ottobre 2016 __________
e __________ hanno chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni - per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina (Kosovo)
-, di essere autorizzati ad entrare nel nostro Paese e di essere posti al
beneficio di un permesso di dimora per poter vivere presso il marito rispettivamente
il padre RI 1.
b. Il 9 dicembre 2016 l'Autorità
dipartimentale ha respinto la domanda. Ha rilevato
in sostanza che il ricongiungimento era tardivo nonché volto essenzialmente a
trovare migliori condizioni di vita, e che non vi erano interessi familiari
preponderanti tali da modificare le loro relazioni con RI 1 come erano state
vissute fino a quel momento.
La decisione è stata resa
sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b, 43, 47, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1°
gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI;
RS 142.20]); 6 cpv. 2 e 73 dell'ordinanza sull'ammissione
il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201); 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.101).
C. Con giudizio dell'11 ottobre
2017 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1,
agente in rappresentanza della moglie __________ e del figlio __________.
Pur prendendo atto dal ricorso
che il 31 gennaio 2012 RI 1 aveva notificato la propria partenza dalla
Svizzera alla volta della Repubblica di Macedonia del Nord presso moglie e
figlio ed era rientrato nel nostro Paese il 30 marzo 2016, l'Esecutivo cantonale ha comunque tutelato il
diniego del ricongiungimento sulla scorta dei motivi addotti dalla Sezione
della popolazione.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di dimora in favore della moglie __________ e del figlio __________.
In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che la richiesta di ricongiungimento familiare è tempestiva
giusta l'art. 47 cpv. 1 LStrI, il termine dovendo decorrere dal suo rientro in
Svizzera dopo l'espatrio, e che il provvedimento impugnato è lesivo della protezione
della vita privata e famigliare garantita dall'art. 8 CEDU.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento
sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al
riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data
dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68
cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere in rappresentanza della moglie __________ e
del figlio __________ (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm).
2. 2.1.
2.1.1. L'art. 42 cpv. 1 LStrI dispone che i figli stranieri,
non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio
e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.
In concreto, essendo
titolare della nazionalità svizzera, RI 1 può prevalersi in linea di
principio del diritto conferitogli dall'art. 42 LStrI per poter richiedere il
ricongiungimento con la moglie __________ e il figlio __________.
2.1.2. Conformemente all'art.
47 cpv. 1 LStrI, il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere
fatto valere entro cinque anni e, per i figli con più di 12 anni, entro 12
mesi. Se il figlio compie i 12 anni durante il termine di cinque
anni previsto dall'art. 47 cpv. 1 LStr, detto termine verrà ridotto a un anno
al massimo (STF 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 5.1). Tale termine,
soggiunge il capoverso 3
della medesima norma, comincia a decorrere, per quanto concerne i
familiari di un cittadino svizzero secondo l'art. 42 cpv. 1, dal momento
dell'entrata in Svizzera o dall'insorgere del legame familiare (lett. a) e, per
Fatti
i familiari di uno straniero, dal rilascio del permesso di dimora o di
domicilio oppure con l'insorgere dal legame familiare (lett. b).
Infine, l'art. 126 cpv. 3
LStrI, disposizione transitoria, precisa che i termini dell'art. 47 cpv. 1 decorrono dall'entrata in vigore, il
1° gennaio 2008, della legge federale
sugli stranieri, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta,
rispettivamente, il legame insorto prima di tale data (DTF 137 II 393 consid.
3; 136 II 78 consid. 4.2). Trascorso questo termine, lo straniero
può invocare l'art. 47 cpv. 4 LStr, che
disciplina il
ricongiungimento familiare differito, sempre che possano essere fatti valere
gravi motivi familiari. Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi
familiari se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal
ricongiungimento in Svizzera. Va pure tenuto conto che, nell'interesse di una buona integrazione,
occorre applicare l'art. 47 cpv.
4 LStrI con un certo riserbo (STF 877/2015 del 20 febbraio 2017 consid.
4;2C_ 555/2012 del 19 novembre 2012 consid. 2.3).
2.1.3. L'art. 51 cpv. 1 lett. a LStrI dispone che i diritti previsti all'art.
42 LStrI si estinguono se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere
le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione
e sul soggiorno.
2.2.
2.2.1. Dal profilo del diritto internazionale, l'art. 8 CEDU
garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto
della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid.
7). Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda
un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto
di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un
permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la
certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno: DTF 111 Ib 163 consid.
1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF
127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).
Come detto, RI 1 è cittadino elvetico e
l'Autorità inferiore non mette in discussione che il legame del ricorrente con
la moglie e il figlio sia intatto, stretto ed effettivamente vissuto. Pertanto
l'insorgente può invocare nella presente fattispecie pure l'art. 8 CEDU.
2.2.2. Va comunque precisato che una persona che dispone di
un diritto di residenza certo in Svizzera può dedurre dall'art. 8 CEDU un
diritto al ricongiungimento familiare, sempre che si conformi a tal fine alle
condizioni poste per il rilascio dell'autorizzazione dagli art. 42 segg. LStrI,
segnatamente dall'art. 47 LStrI (STF 2C_781/2015 del 1° aprile 2016 consid. 3.1
e riferimenti).
Inoltre dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un diritto
incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il
comportamento degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono
primariamente obiettivi differenti dalla volontà
di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97
consid. 4).
3. 3.1. Il 15 aprile 2006,
quando RI 1 era titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese, si è
sposato a S__________ con la connazionale __________, con la quale ha avuto il __________
2006 il figlio __________, che ha continuato
a vivere insieme alla madre in Macedonia. Come detto, il 22 febbraio
2011 RI 1 è poi stato posto al beneficio della cittadinanza svizzera per naturalizzazione.
Il Consiglio di
Stato ha ritenuto che la domanda di ricongiungimento familiare depositata il 5
ottobre 2016 da __________ e __________ fosse tardiva poiché non era stata presentata
nel termine legale di 5 anni, che ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2008 -
ovvero con l'entrata in vigore dell'allora denominata legge federale sugli
stranieri - ed è scaduto il 31 dicembre 2012, come impongono gli art. 47 cpv. 1
e 126 cpv. 3 LStrI.
Secondo l'Autorità inferiore, neppure un ricongiungimento familiare
differito per gravi motivi familiari giusta l'art. 47 cpv. 4 LStrI potrebbe essere
autorizzato, non essendovi interessi familiari preponderanti tali da modificare
le loro relazioni come erano state vissute fino a quel momento.
3.2. Sennonché, bisogna considerare che il 31 gennaio 2012 RI 1 aveva lasciato la
Svizzera per trasferirsi a S__________ dove risiedono sua moglie e suo figlio (notifica
di partenza del 23 gennaio 2012 all'Ufficio controllo abitanti di Locarno) ed è
tornato a risiedere nel nostro Paese soltanto il 30 marzo 2016 (notifica di
arrivo all'Ufficio controllo abitanti __________, di medesima data). La sua
assenza dalla Svizzera non si è quindi limitata a qualche mese, ma si è
protratta per ben oltre 4 anni (Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische
Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Basilea 2009, n. 14.60, pag. 684; Cesla Amarelle, Nathalie Christen, in:
Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berna
2017, ad art. 47 LEtr pag. 448 n. 2.4.1; Martina
Caroni, in: Martina Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], Berna 2010, ad Art. 47 pag. 441 n. 13).
Ne discende che la richiesta di riunire l'intera famiglia,
inoltrata circa 6 mesi dopo che RI 1 era tornato a vivere in Svizzera dopo il
suo lungo espatrio, risulta perfettamente tempestiva, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 3 lett. a LStrI.
3.3. Inoltre il ricongiungimento,
fatto valere entro cinque anni dall'entrata in Svizzera del ricorrente, non può
essere definito come abusivo.
Per quanto riguarda in particolare il figlio __________, va osservato che al momento della domanda egli non
aveva ancora compiuto il 12° anno di età sancito dalla legge e non è dunque in contrasto
con uno degli scopi ricercati mediante l'adozione dei termini
disciplinati all'art. 47 LStrI, ovvero
quello di favorire una rapida integrazione dei figli attraverso un
ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire
l'intera formazione scolastica in Svizzera (STF 2C_877/2015 del 20 febbraio
2017 consid. 3.3;2C_363/2016 del 25
agosto 2016 consid. 2.2; vedasi anche il Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo
alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to
1.3.7.7).
Tenuto pure conto che la richiesta in rassegna si prefigge di
riunire l'intero nucleo famigliare, che nella notifica di arrivo RI 1 aveva
indicato quale suo indirizzo di provenienza dall'estero quello di residenza di
sua moglie e di suo figlio (__________ S__________: cfr. anche formulario per
la domanda di visto per un soggiorno lungo del 5 ottobre 2016), e che non vi
sono elementi tali da ritenere che gli interessati non abbiano vissuto in
comunione domestica sull'arco di quel periodo.
4. 4.1. Dato inoltre che al momento dell'istanza l'appartamento
di 3½ locali in via __________ a __________ preso in locazione a decorrere dal
1° dicembre 2016 era conforme ai bisogni di una famiglia di 3 persone, che RI 1 svolgeva un'attività
lucrativa e che dagli atti non risultavano violazioni
di ordine pubblico tali da
comportare il diniego del permesso richiesto, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina.
La decisione
dipartimentale impugnata va pertanto annullata, così come quella governativa
che la tutela.
Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità dipartimentale,
affinché rilasci un permesso di dimora annuale a __________ e __________.
4.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e delle spese.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al ricorrente un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione dell'11 ottobre
2017 (n. 4540) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione del 9 dicembre 2016 (ST
299) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.
Considerandi
2.
Gli atti
sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rilasci un permesso di
dimora annuale a __________ (1969) e a __________.
3.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Al ricorrente va
restituita la somma di fr. 1'500.– versata a titolo di anticipo per le
presunte spese processuali.
4.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi ricorsuali.
5.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
6.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere