Lexipedia

Decisione

52.2017.578

Diniego dell'autorizzazione alla gerenza a tempo parziale di un esercizio pubblico

15 marzo 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I.

La revisione totale della legge

sugli esercizi pubblici ha abrogato i certificati di capacità Tipo I e II,

sostituendoli con un unico diploma cantonale. I criteri della capienza e

dell'ubicazione, dal canto loro, sono invece stati ripresi nella definizione di

piccolo esercizio. Ora, quest'ultimo concetto era e rimane essenzialmente di

carattere strutturale ed economico. La sua ragione d'essere va ricercata nel

fatto che, sotto il profilo della proporzionalità, non per tutte le strutture si

giustifica di esigere una gerenza a tempo pieno. Da qui, la possibilità -

ammessa già dalla precedente normativa (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. a Res pubb) e

ribadita da quella attuale (cfr. art. 77 cpv. 1 lett. a RLear) - che il gerente

di un esercizio pubblico di minore importanza svolga la sua attività a favore

di quest'ultimo soltanto a tempo parziale. Ciò posto, ci si può chiedere il

senso di prevedere una facilitazione e poi di restringerne la portata

attraverso l'introduzione di un elemento del tutto incongruente per definire le

esigenze di presenza del gerente. A differenza degli altri due criteri, quello

dell'ubicazione in zona periferica appare infatti inidoneo a definire e

delimitare il concetto di piccolo esercizio e inconferente per rapporto alle finalità

della norma. Non è infatti dato modo di vedere perché per essere qualificato di

piccolo un esercizio debba essere ubicato in zona periferica, né,

quindi, quale interesse pubblico sorregga l'introduzione di questa limitazione

geografica. De lege ferenda, ci si deve pertanto domandare se, piuttosto,

non sia semmai preferibile prevedere un criterio legato al volume di clienti,

che tenga conto sia della capienza (grandezza dei locali, posti a sedere o in

piedi), sia del grado d'avvicendamento della clientela.

3. 3.1. In concreto, è incontestato

che il bar della ricorrente conta un numero di dipendenti non superiore a tre

unità, compreso il gerente, e che la capienza massima di 50 posti non è superata.

Controverso è invece se la sua ubicazione possa essere considerata periferica,

ciò che permetterebbe di qualificarlo come un piccolo esercizio pubblico ai

sensi dell'art. 10 cpv. 1 RLear e, quindi, di autorizzare una gerenza parziale

(50%) in conformità a quanto prescritto dall'art. 77 RLear.

3.2. La nozione di zona

periferica costituisce una nozione giuridica indeterminata (unbestimmter

Gesetzesbegriff), che, come tale, conferisce all'autorità decidente

una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto

normativo. Latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a

rispettare, intervenendo con riserbo, anche se dispongono di pieno potere di

cognizione. Circoscritto alla violazione del diritto è anche il controllo, da

parte delle autorità di ricorso, dell'apprezzamento esercitato dall'autorità decidente

in sede di applicazione di tale nozione. Censurabili sono dunque soltanto le interpretazioni

sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o

altrimenti insostenibili in quanto lesive dei principi fondamentali del diritto.

3.3. Sconfessando le proprie precedenti

decisioni 27 agosto 2015 e 1° febbraio 2017, il

14 giugno 2017 la Polizia cantonale, Sezione Polizia amministrativa ha negato il

rilascio di un'autorizzazione (alla gerenza) per piccolo esercizio in relazione

al Bar __________, poiché quest'ultimo non sarebbe ubicato in zona periferica.

La decisione è stata tutelata dal Governo, il quale, rilevato che una

zona è considerata periferica qualora si trova in un luogo marginale, esterno e

discosto dal principale centro abitato, come ad esempio le regioni montane,

quali le valli e i piccoli agglomerati di montagna, ha escluso che la zona

di Porto Ronco possa essere ritenuta tale, a maggior ragione che l'esercizio in

questione è situato in pieno centro paese, a pochi metri dal porto, a lato

di una strada a grande transito. In sede di risposta, i Servizi generali

della Polizia cantonale chiedono la conferma del giudizio governativo impugnato,

evidenziando che il particolare regime di cui all'art. 77 cpv. 1 lett. a RLear

in combinazione con l'art. 10 cpv. 1 RLear è stato voluto per favorire la

sopravvivenza degli esercizi delle valli e delle regioni periferiche, ossia

quei locali situati in regioni montane particolarmente svantaggiate,

difficilmente raggiungibili dai centri urbani e che non beneficiano dei

vantaggi degli esercizi localizzati lungo gli assi stradali. Condizioni,

queste, che a loro avviso l'esercizio della ricorrente, situato a pochi

chilometri da Ascona, lungo la strada cantonale, non adempierebbe. Non sarebbe

quindi sufficiente, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, che l'esercizio

sia situato in una zona esterna di una città. Diversamente andrebbe considerato

come potenziale piccolo esercizio qualsiasi locale situato al di fuori dei

principali centri urbani, ciò che non corrisponderebbe alla ratio legis

(cfr. risposta 17 gennaio 2018, pag. 2).

3.4. Come visto, la legge

attualmente in vigore ed il suo regolamento non definiscono la nozione di zona

periferica. Neppure i materiali legislativi la spiegano. Nulla può d'altro

canto essere dedotto dalla precedente normativa, che faceva dipendere la

qualifica di piccolo esercizio soltanto dal numero massimo di tre persone

impiegate. Non è dunque chiaro su quali elementi fondino le loro interpretazioni,

peraltro neppure perfettamente coincidenti, il Governo ed i Servizi generali

della Polizia cantonale.

Nell'uso comune il termine periferico

fa riferimento a ciò che è situato alla periferia, intesa come la parte

marginale rispetto al centro, di una città oppure anche di un territorio più vasto.

Il termine non è dunque univoco. Lascia spazio ad una concezione più o meno

ampia di cosa vada considerato zona periferica.

Ora, tenuto conto delle finalità

perseguite dalla norma che la contempla, a mente di questa Corte non si

giustifica, a livello di applicazione concreta, un'interpretazione eccessivamente

restrittiva di questa nozione. Se, infatti, il suo tenore letterale porta ad escludere

gli esercizi ubicati nei centri (agglomerati) urbani dalla facoltà di disporre

di una gerenza a tempo parziale, appare senz'altro esagerato ammettere questa facilitazione

soltanto per gli esercizi situati in zone (borghi e valli) di montagna, come in

sostanza sembrano pretendere le istanze inferiori. Imponendo la presenza del

gerente a tempo pieno in strutture che configurano a tutti gli effetti dei

piccoli esercizi dal profilo strutturale ed economico, siffatta interpretazione,

peraltro senza riscontro nei materiali legislativi, rischia infatti di privare

molte località non montane dei rari - se non addirittura dell'unico - esercizi

(ancora) esistenti. Venendo meno la possibilità di conciliare altre attività (lavorative,

familiari e sociali) con quella di gerente e/o la sostenibilità economica dell'esercizio

(in particolare laddove il gestore/im-prenditore non coincide con il gerente i

costi di gestione sono destinati ad aumentare), numerosi esercizi pubblici rischiano

in effetti di dover chiudere o di non essere neppure aperti. Verrebbero così a

mancare dei luoghi d'incontro e socializzazione decentrati, frequentati

soprattutto da una clientela locale, che sarebbe costretta a spostarsi verso i

centri urbani più vicini per usufruire di questo genere di servizi, ma utili

anche a fini turistici. In quanto tale, l'interpretazione delle istanze

inferiori appare carente sotto il profilo della base legale e dell'interesse

pubblico che la sorregge nonché censurabile sotto quello della proporzionalità.

L'incongruenza di tale interpretazione restrittiva emerge d'altro canto anche

dalla constatazione che non è affatto escluso che un esercizio situato in zona

montana attiri un numero di clienti, locali e non, maggiore rispetto ad un

esercizio ubicato in una località poco distante da un centro urbano o, addirittura,

all'interno di quest'ultimo.

Ferme queste premesse, la

decisione della Polizia cantonale, Sezione Polizia amministrativa, e quella del

Governo che la conferma non possono essere tutelate. Porto Ronco è infatti una

frazione di Ronco Sopra Ascona, comune periferico del Locarnese, che dista

alcuni chilometri dai maggiori centri di Ascona e Locarno. Rientra pertanto

nella definizione di zona periferica nell'accezione più ampia di cui si è detto

sopra, che non esige un'ubicazione in regioni montane particolarmente

svantaggiate. Irrilevante è d'altronde il fatto che l'esercizio sia situato

lungo la strada cantonale che porta in Italia. Anche le zone periferiche

possono in effetti essere attraversate da importanti assi stradali. Ne consegue

che il Bar __________ rispetta tutti i criteri per essere considerato un

piccolo esercizio, ciò che permette il rilascio di un'autorizzazione alla

gerenza a tempo parziale. Contrariamente a quanto preteso questa conclusione,

che collima del resto con quanto deciso dall'autorità di prime cure in (almeno)

due precedenti occasioni, non comporta che in futuro vada considerato come

potenziale piccolo esercizio qualsiasi locale situato al di fuori dei

principali centri urbani. Per ottenere tale qualifica è infatti necessario

rispettare pure gli altri due criteri previsti dall'art. 10 cpv. 1 RLear.

4. 4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione 14

giugno 2017 della Polizia cantonale, Sezione Polizia amministrativa, ed il giudizio

governativo che la conferma. Non essendo addotti, né altrimenti rilevabili dall'incarto,

altri motivi ostativi, gli atti sono rinviati all'autorità dipartimentale

affinché rilasci l'autorizzazione alla gerenza richiesta.

4.2.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili ai ricorrenti, non patrocinati (art.

49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 18 ottobre 2017 (n.

4690) del Consiglio di Stato e la decisione 14 giugno 2017 della Polizia cantonale,

Sezione Polizia amministrativa, sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati alla

Polizia cantonale, Sezione Polizia amministrativa, affinché rilasci l'autorizzazione

alla gerenza richiesta.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere