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Decisione

52.2017.579

Fornitura e posa di un impianto fotovoltaico. Ricorrente esclusa a ragione per non aver prodotto i certificati IEC richiesti dagli atti di gara. Al pari dell'insorgente, nemmeno la deliberataria era i

21 marzo 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

5400 Pa;

- tolleranza negativa sulla potenza nominale dichiarata -0.0%;

- coefficiente di temperatura per la potenza < 0.5%/°C;

- tassa di riciclaggio anticipata (per esempio modello SENS eRecycling)

valida in Svizzera;

che circa gli atti da produrre

con l'offerta, le prescrizioni del concorso disponevano quanto segue (cfr. Allegato 3: Complementi al modulo offerta, pag. 49):

Allegato 3: Complementi al modulo d'offerta

(da mandare obbligatoriamente):

Le dichiarazioni inerenti gli oneri sociali, le imposte e il rispetto CCL

così come previsto dall'art. 39 del RLCPubb

Specifiche tecniche e relativi certificati

IEC 61215 e 61730 per moduli fotovoltaici (aggiornati)

Specifiche tecniche dell'inverter

Specifiche tecniche del sistema di controllo e monitoraggio

La mancanza degli allegati

richiesti, comporta l'esclusione dell'offerente dal concorso;

che nel bando era segnalato chiaramente che contro gli atti di appalto era data

facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla

loro messa a disposizione; nessuno li ha tuttavia impugnati;

che al concorso hanno

partecipato 8 concorrenti, tra cui la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1),

con un'offerta di fr. 171'517.- e la CO 1 di __________ (in seguito: CO 1) con

un'offerta di fr. 231'435.95;

che in sede di esame delle offerte, il

committente, per il tramite del proprio consulente progettista (lo studio __________),

si è rivolto alla concorrente RI 1 sollecitandole la trasmissione di ulteriori

documenti (cfr. richiesta documenti integrativi

per valutazione offerta del 5 aprile 2017, doc. K); per quanto qui

interessa, essa è stata invitata a fornire, nel termine perentorio scadente il

13 aprile 2017 pena l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione, i certificati

IEC 61215 e 61730 per il modello di moduli proposto (sunage SAM 60/6 295Wp);

che dei ragguagli che ne sono derivati si dirà più oltre;

che le offerte sono state valutate da parte

dello studio __________, il quale ha proposto di estromettere dalla

procedura cinque concorrenti, in particolare la RI 1 vuoi perché al momento

della scadenza del concorso non hanno presentato le certificazioni IEC 61215

Ed. 2.0, IEC 61730-1 e IEC 61730-2 valide e attuali, relative ai moduli offerti

(Modulo FV Sunage SAM 60/6 da 295 Wp), come prescritto nell'Allegato 3:

Complementi al modulo d'offerta (pag. 49), vuoi perché la successiva richiesta

da parte dei progettisti per la fornitura

della documentazione integrativa non è stata ossequiata nei termini indicati (…), e di aggiudicare la commessa alla CO 1,

prima classificata con 90.32 punti;

che facendo propria la proposta del suo consulente progettista, il 30 ottobre

2017 il municipio di CO 2 ha quindi risolto di escludere l'offerta della RI 1 e di deliberare la fornitura e la posa

dell'impianto fotovoltaico alla CO 1, per l'importo offerto di fr.

231'435.95;

che contro questa

decisione la RI 1 è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti al committente affinché

proceda, in via principale, ad una nuova delibera previa inclusione della sua offerta

ed esclusione di quella dell'aggiudicataria e, in via subordinata, ad indire un

nuovo concorso; preliminarmente ha domandato la concessione dell'effetto

sospensivo al gravame;

che la ricorrente ha

innanzi tutto contestato l'esclusione dalla gara sostenendo di essersi procurata

anticipatamente i 474 moduli fotovoltaici nell'ottica di ossequiare, in caso di

assegnazione della commessa, i tempi molto brevi previsti per la sua esecuzione

e rilevando che al momento del loro acquisto,

avvenuto il 13 febbraio 2017, i pannelli erano stati fabbricati secondo i

criteri di qualità richiesti dalla stazione appaltante nel

capitolato di appalto e sulla base di certificati validi sino al 16 febbraio

2017;

che l'insorgente ha

annotato di non essere stata in grado di dare seguito alla richiesta di

trasmissione dei certificati IEC aggiornati nel termine perentorio (13 aprile

2017) assegnatole dal municipio atteso che, proprio in quel periodo, la

ditta produttrice dei pannelli SUNAGE SA si

trovava in una fase di rinnovo presso l'ente specializzato estero __________

S.p.A, __________, preposto al rilascio/aggiornamento dei certificati legati ai

prodotti fotovoltaici e osservato di aver potuto consegnare quelli

aggiornati solo il 5 luglio 2017, data del loro rilascio;

che in secondo luogo, la RI 1 ha criticato la delibera alla CO 1 poiché si

sarebbe limitata a presentare quali attestazioni del prodotto offerto in

gara una semplice autocertificazione, senza alcuna scadenza, della produttrice

dei pannelli solari __________ l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe

pertanto meritato l'esclusione;

che in sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento

del gravame, rilevando che le certificazioni IEC 61215 ed. 2.0 - IEC 61730/1 -

IEC 61730/2 richieste con le prescrizioni di gara (cfr. allegato 3: Complementi

al modulo d'offerta) dovevano essere aggiornate alla data di scadenza del

concorso (20 marzo 2017) ed annotando che tale condizione non è stata

ossequiata in concreto dalla ricorrente; il certificato che la RI 1 ha prodotto

con l'offerta portava infatti quale data di scadenza il 16 febbraio 2017 e

quello aggiornato è stato trasmesso alla direzione lavori, senza alcuna formale

richiesta da parte sua, ben oltre il termine perentorio assegnatole con scritto

del 5 aprile 2017;

che in merito alla delibera alla CO 1, il municipio di CO 2 ha difenso la bontà

della Dichiarazione UE di conformità, rilasciata dalla ditta produttrice dei pannelli,

osservando che la stessa risulta ufficiale e indica il numero della

certificazione presso l'ente certificatore __________; mediante tale

numero, ha aggiunto l'autorità appaltante, si può verificare la validità

dell'attestazione tramite il catalogo dell'ente di certificazione __________ al

sito https:/www2__________;

che l'aggiudicataria e

l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche non hanno presentato la

risposta;

che in replica la RI 1 ha

sostenuto in pratica che al momento della loro acquisizione i pannelli

poggiavano già su di una valida certificazione e che quella aggiornata è stata

prodotta il 5 luglio 2017 su richiesta dell'ente appaltante stesso; essa

ha inoltre riaffermato che il documento esibito dalla CO 1 con la sua offerta

consiste in realtà in una dichiarazione unilaterale del produttore __________.

di data 1 giugno 2016 con un semplice rimando all'ente certificatore __________,

sulla base di un numero di identificazione EU (__________);

che l'insorgente ha

annotato che nel "Catalogo __________ dei prodotti approvati",

reperibile sul sito internet fornito dal committente inserendo il numero d'identificazione contenuto nel documento prodotto

dalla deliberataria, non figura quello che la CO 1 ha offerto;

che la RI 1 ha soggiunto che sia la Dichiarazione

UE di conformità della medesima __________, produttrice del modulo proposto,

sia il Catalogo __________ dei prodotti approvati, non recano alcuna data di

scadenza, di modo che non è neppure dato di sapere se gli stessi siano ancora

validi e per quanto tempo; quest'ultimo documento, ha sottolineato

l'insorgente, non è neppure sottoscritto dall'ente preposto al controllo;

che il committente in

duplica si è confermato nelle precedenti allegazioni e domande;

che dal canto suo la CO 1 ha contestato integralmente le asserzioni formulate

con la replica da parte della ricorrente, chiedendo la conferma della decisione

impugnata; dei motivi si dirà, per quanto necessario, in appresso;

considerato, in diritto

che

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è

senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art.

37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO

1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento

delle censure rivolte contro la propria esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo

2010);

che per motivi deducibili dalla parità di trattamento (art. 8 cpv. 1

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.,

RS 101), alla ricorrente va comunque riconosciuto il diritto di eccepire che il

committente avrebbe dovuto scartare anche l'offerta della ditta aggiudicataria

(Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone

Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag.

63-64; STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 3.1, 52.2014.113 del 17

giugno 2014 consid. 3.1);

che, con questa precisazione, il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è

dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che notoriamente

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione

per l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al

principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e della

trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche (art.

1 lett. a e c LCPubb);

che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda

il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto

concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro

offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta,

sottolinea l'art. 40 del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/

CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte,

con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di

ogni altra indicazione complementare richiesta (cpv. 1); se richiesti,

gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta (cpv.

3);

che offerte incomplete o che non rispondono

alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse

della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte

(cfr. al riguardo: STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010, consid. 3.1); resta in

ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica

del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (RtiD

I-2014 n. 12, consid. 3.1; STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1;

2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; STA 52.2015.314 del 26 ottobre

2015 consid. 2.1; 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1; 52.2012.387

del 7 gennaio 2013 consid. 2; 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Cassina, op. cit., pag. 34);

che nel caso in esame, le prescrizioni del concorso stabilivano chiaramente che

per i moduli fotovoltaici erano richieste le certificazioni IEC 61215 ed. 2.0 -

IEC 61730/1 - IEC 61730/2 (cfr. Descrittivo, pag. 39) e che i concorrenti avrebbero

dovuto attestare tale caratteristica tecnica mediante la produzione dei relativi

certificati aggiornati, pena l'esclusione dell'offerente dal concorso [cfr.

Allegato 3: Complementi al modulo offerta (da mandare obbligatoriamente), pag.

49];

che la RI 1 ha proposto i moduli SAM 60/6 da 295 Wp indicando la __________

quale azienda fabbricante (cfr. modulo d'offerta a pag. 46); alla sua offerta

del 9 marzo 2017, essa ha però poi allegato il certificato IEC riferito ad un

modulo (SAM 66/6STD) di modello differente e peraltro già scaduto il precedente

16 febbraio;

che l'offerta della ricorrente non era pertanto conforme alle esigenza di gara;

a nulla giovano le azioni riparatrici (ottenimento di un nuovo certificato

aggiornato riferito ai moduli SAM 60/6 offerti) eseguite posteriormente

all'inoltro degli atti;

che le prescrizioni concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento

della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte; non basta che

siano adempiute il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento

dell'esecuzione del contratto; approdando a conclusione opposta, si

disattenderebbe palesemente il principio della parità di trattamento ed il

divieto di modificare le offerte dopo la loro apertura (STA 52.2011.406-407 del

4 ottobre 2011);

che l'esclusione della RI 1 si giustificava quindi già a cagione dell'assenza

del certificato esatto, senza che la stazione appaltante avesse ad assegnarle

un termine perentorio per la produzione della documentazione mancante; anche volendo

ritenere che alla fattispecie si potesse applicare una qualsivoglia sanatoria

(segnatamente la facoltà d'indagine riservata al committente dall'art.

43 RLCPubb/CIAP e di cui esso ha fatto uso in concreto), il certificato di cui

trattasi - sollecitato dal municipio il 5 aprile 2017 - è stato trasmesso alla

stazione appaltante troppo tardi (il 5 luglio 2017) per essere ammesso a titolo

di emendamento dell'offerta viziata;

che

tuttavia, nemmeno l'offerta della deliberataria poteva essere presa in considerazione;

che dalla documentazione inviata al Tribunale dall'ente banditore emerge in effetti

che, al pari della ricorrente, nemmeno la CO 1 al momento dell'inoltro dell'offerta

era in possesso delle certificazioni IEC 61215 ed. 2.0 - IEC 61730/1 - IEC

61730/2 richieste con le prescrizioni del concorso (Descrittivo, pag. 39);

nella sua offerta è presente unicamente una dichiarazione EU di conformità ("EU

DECLARATION OF CONFORMITY"), datata 1° giugno 2016 e

sottoscritta dal direttore della __________, __________, in vece e per

conto della __________., azienda produttrice, che informa che determinati (suoi)

modelli di pannelli fotovoltaici (segnatamente: __________ (280-340)N1W-G4, __________

(280-340)N1C-G4, __________ (280-330)N1K-G4, __________ (270-290)N9W-G4 e __________

(270-290)N9C-G4) avrebbero ricevuto l'approvazione da parte dell'ente

certificatore __________, sulla base di un numero di identificazione EU (__________);

tale documento non può con ogni evidenza supplire alle attestazioni ufficiali

richieste, che, ad ogni modo, non erano presenti al momento dell'inoltro

dell'offerta;

che, come giustamente ha osservato la ricorrente all'appoggio del doc. S, il

catalogo dei prodotti (moduli fotovoltaici) riconducibili alla società

fornitrice __________. approvati dall'ente certificatore __________, reperibile

senza difficoltà anche sul sito internet di quest'ultimo (cfr. https://www2.__________)

inserendo il numero di certificato UE __________ indicato nel documento

prodotto dalla deliberataria, non contempla il modello (__________) offerto

dalla CO 1;

che un simile documento, quand'anche menzionasse il tipo di pannello solare

proposto dall'aggiudicataria, non può in alcun modo essere ritenuto sufficiente

per attestare le informazioni richieste dall'ente banditore; oltre a non

portare alcuna data di scadenza, lo stesso non risulta neppure essere

sottoscritto, foss'anche in forma elettronica, dall'ente preposto alla

certificazione;

che, stando così le

cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione

impugnata nella misura in cui aggiudica la commessa alla CO 1 e riformandola

nel senso che anche l'offerta di questa ditta deve essere esclusa;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e le

ditte qui comparenti (art. 47 cpv.1 LPAmm);

che, laddove non compensate, alla ricorrente e alla deliberataria sono dovute ripetibili

commisurate in funzione dell'esito della causa

e tenuto conto che la deliberataria si è rivolta ad un legale solo per la

stesura dell'allegato di duplica (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la decisione 30 ottobre 2017 del municipio di CO 2 è riformata nel

senso che l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 è annullata ed anche la sua

offerta è esclusa.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della RI 1, della CO 1 e del comune

di CO 2 in ragione di 1/3 ciascuno. Alla RI 1 viene restituito l'importo di fr.

2'000.- versato in eccesso quale anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Il comune di

Locarno verserà alla RI 1 fr. 800.- e alla CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera