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Decisione

52.2017.58

Circolazione stradale. Obbligo di presentare un rapporto di IQ-Center di Ingrado entro 12 mesi dalla riammissione alla guida

19 giugno 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui

ricorrente, è nato il 17 dicembre 1955 ed ha conseguito la licenza di condurre

nel 1972.

Nel 2008 ha subito una revoca di 3 mesi della patente per eccesso di velocità.

B. a. Il 10 agosto

2015, verso le ore 22.05, RI 1 ha circolato nel comune di __________, alla

guida del veicolo __________ targato TI __________, in grave stato di ebrietà,

con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue minima di 2.01 grammi

per mille. La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito

sequestrata dalle forze dell'ordine.

b. Ravvisando nell'accaduto l'adempimento

del reato di guida in stato di inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv.

2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01) - scostandosi parzialmente dalla proposta del competente Procuratore

pubblico - con decisione 16 settembre 2016 il Presidente della Pretura penale

ha condannato l’insorgente a una pena pecuniaria di fr. 8'400.-, corrispondente

a 60 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna (sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di due anni) e gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-.

C. a. Nel

frattempo, preso atto del rapporto di polizia 14 agosto 2015 relativo alla

suddetta infrazione, il 1° settembre 2015 la Sezione della circolazione,

sospettando un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico

riscontrato nel sangue (≥ 1.6 per mille), in applicazione degli art. 15d

cpv. 1 LCStr e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27

ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), gli ha revocato la patente a titolo preventivo e

cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel

contempo di sottoporsi a una perizia specialistica presso l'Unità di Medicina e

Psicologia del Traffico (UMPT) a cura della dr. med. __________.

b. Preso atto della perizia 4 dicembre 2015 rassegnata dal medico del traffico

SSML, con decisione 15 dicembre 2015 la Sezione della circolazione ha revocato

al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che

nessun riesame sarebbe avvenuto prima del maggio 2016. La riammissione alla

guida è stata tuttavia subordinata alle condizioni di presentare:

§

un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di

un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno

6 mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva) atta ad

approfondire le proprie condotte e il proprio rapporto con la guida, la strada

ed il rispetto delle norme, nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol -

durante il periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base

dell'analisi dell'EtG (Etilglucuronide) del capello eseguite con frequenza

trimestrale dall'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT);

§

un rapporto di verifica

conclusiva di medicina del traffico SSML steso dall'UMPT attestante l'idoneità

alla guida di veicoli a motore.

La risoluzione,

richiamante tra l’altro gli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr

e dichiarata immediatamente esecutiva, è cresciuta in giudicato incontestata.

D. a. Dopo aver

ricevuto un’istanza di riammissione alla guida con il rapporto del centro di

competenza IQ-Center by Ingrado del 12 agosto 2016 (attestante lo svolgimento

del programma che era stato disposto nei suoi confronti), il 23 agosto 2016 la

Sezione della circolazione ha invitato RI 1 a presentare anche il rapporto di

verifica conclusiva del medico del traffico.

b. Il 5 settembre 2016, il ricorrente si è

sottoposto a tale esame.

Preso atto del relativo referto (perizia semplificata di verifica conclusiva

dell’idoneità alla guida), allestito quello stesso giorno dalla dr. med. __________,

con decisione 28 settembre 2016 la Sezione della circolazione ha annullato con

effetto immediato il provvedimento di revoca in vigore e riammesso RI 1 alla

guida (dispositivo n. 1.1), subordinando tuttavia il mantenimento della licenza

alla presentazione, entro 12 mesi dalla riammissione alla guida, di un rapporto

di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso

psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e strutturato in una presa a

carico di almeno 12 mesi (un colloquio mensile) atta ad approfondire le proprie

condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme,

nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo di presa a

carico psicoeducazionale - sulla base dell'analisi dell'EtG del capello

eseguite con frequenza trimestrale dall'IACT (dispositivo n. 1.2).

La decisione, richiamante in particolare gli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LCStr,

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

E. Con giudizio 21

dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal

conducente avverso il dispositivo n. 1.2 del suddetto provvedimento, levando a

un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.

Alla luce della perizia allestita dal medico

del traffico, il Governo, pur tenendo conto di uno scritto dello psicologo e psicoterapeuta

FSP __________ prodotto dal ricorrente, ha reputato eque e proporzionate,

nell’ottica della sicurezza del traffico, le condizioni alle quali è stato

subordinato il mantenimento della licenza di condurre.

F. Avverso

quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme al dispositivo n. 1.2

della decisione dell’autorità di prime cure, previa concessione dell'effetto sospensivo

al gravame. In via subordinata, chiede che le condizioni impostegli siano ridotte

ad un periodo di 6 mesi.

Il ricorrente contesta in particolare la proporzionalità del provvedimento,

considerato che ha già rispettato tutte le condizioni che gli erano state

imposte per la riammissione alla guida: avrebbe pertanto già dimostrato di

essere idoneo e di non aver più consumato alcolici. Nega di essere mai stato

affetto da una dipendenza, di presentare un rischio di recidiva o altre

problematiche legate al consumo di alcol. Neppure la recente perizia, aggiunge,

fornirebbe plausibili spiegazioni per le condizioni che gli sono state imposte

dall’autorità dipartimentale, su suggerimento del medico del traffico.

G. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari

osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

H. Il ricorrente ha

rinunciato a replicare.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

7.4.2.1).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il

ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione del ricorrente emerge con sufficiente chiarezza

dalle perizie di medicina del traffico e dagli ulteriori documenti agli atti.

La perizia genericamente sollecitata dal ricorrente volta a stabilire se vi

sono o meno rischi per una dipendenza da alcol, come si vedrà, non appare

idonea a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

2.2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è

accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai

state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d

cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il

conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).

L'esistenza di una dipendenza

dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità

esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a

motore e si rivela incapace di liberarsi

o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni,

l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno

Considerandi

stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione

stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.

1.

lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza

da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal

traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano

un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II

82, consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016,

consid. 4.1).

2.2

Secondo l’art. 17 cpv. 3 LCStr, la

licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato

può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un

eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata

può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida. Tale norma, applicabile

- così come la previgente (art. 17 cpv. 3 vLCStr, in vigore fino al 31 dicembre

2004, cfr. STF 6A.77/2004 del 1° marzo 2005, consid. 1) - ai permessi revocati

per motivi di sicurezza giusta l’art. 16d cpv. 1 LCStr, disciplina due

questioni distinte: da un lato, le condizioni per la futura restituzione

della licenza, fissate al momento della revoca di sicurezza, volte a comprovare

la scomparsa dell’inidoneità; dall’altro, le condizioni dopo la riammissione,

che accompagnano la decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la

guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell’interesse della sicurezza

della circolazione stradale (cfr. Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 566 segg.). Tali clausole accessorie devono essere adattate

alle circostanze del caso concreto ed essere proporzionali (cfr. DTF 125 II 289

consid. 2b; STF 6A.61/2005 del 12 gennaio 2006, consid. 2), e ciò anche nella

misura in cui rappresentano una restrizione della libertà personale (art. 10

cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.,

RS 101; cfr. al riguardo: STF 1C_342/2009 del 23 marzo 2010, consid. 2.2).

In particolare, il Tribunale federale ritiene che, in caso di alcoldipendenza

ai sensi dell’art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la futura restituzione

del permesso di guida presuppone di regola la prova di un’astinenza controllata

di almeno un anno (cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2),

accompagnata mediante terapia (cfr. Rolf

Seeger in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung,

Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin,

Berna 2005, pag. 27; Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre"

edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale"

del 26 aprile 2000, pag. 8). Dopo la riammissione, sempre secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte, la dimostrazione dell’effettiva scomparsa di

una dipendenza in senso medico rispettivamente di un consumo abusivo di alcol

rilevante dal profilo del traffico richiede una terapia e dei controlli durante

un ulteriore periodo di 4-5 anni, di principio comprensivi di un’astinenza

totale di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di almeno due anni (con colloqui

a scadenza mensile; cfr. STF 1C_342/2009 citata, consid. 2.4 e rimandi;

6A.61/2005 citata, consid. 2.1; cfr. anche decisione 26 ottobre 2016 del

Tribunale cantonale amministrativo di San Gallo, consid. 2.1 e 2.2; Seeger, op. cit., pag. 28 seg.; Mizel, op. cit., pag. 569; Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Anderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 SVG, n. 16).

3.3.1

In concreto,

con decisione 15 dicembre 2015, la Sezione della circolazione, fondandosi anche

sul referto 4 dicembre 2015 del medico del traffico, aveva revocato al

ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità ai sensi

dell’art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, subordinando la sua riammissione

alla guida alle condizioni di cui si è detto narrativa (che prevedevano tra

l’altro il seguito di un percorso psicoeducazionale e un’astinenza controllata

su un arco di 6 mesi, cfr. supra, consid. Cb). Tale decisione, cresciuta

in giudicato, non può, di principio, essere rimessa in discussione.

Qui controverse sono ora le condizioni di monitoraggio - confermate dal Governo

con il giudizio impugnato - che la Sezione della circolazione gli ha imposto

con decisione 28 settembre 2016 di restituzione del permesso, ai fini del suo

successivo mantenimento. Condizioni, recepite dal rapporto conclusivo di

medicina del traffico 5 settembre 2016 della dr. med. __________, che esigono

in sostanza il seguito di un percorso psicoeducazionale (con colloqui mensili)

e l’astinenza dal consumo di alcol, sulla base di analisi del capello

trimestrali, per un ulteriore periodo di 12 mesi, da attestare mediante un

rapporto del centro di consulenza (supra, consid. Db). Il ricorrente

contesta tali vincoli, ritenendoli sproporzionati, avuto riguardo alla sua

situazione concreta, la quale non necessiterebbe di alcun ulteriore controllo o

trattamento. A torto.

3.2

Dal primo referto del 4 dicembre 2015,

risulta anzitutto che a RI 1 era stata negata l’idoneità alla guida a fronte di

un consumo cronico ed eccessivo di alcol ai limiti di una dipendenza (in

presenza di tre criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10)

sulla base delle dichiarazioni dell’interessato, del questionario Audit e dei

risultati dell’analisi del capello che mostravano un consumo cronico ed

eccessivo di etanolo [> 100 pg/mg, a fronte di un valore soglia di 30 pg/mg,

cfr. al riguardo: DTF 140 II 334, consid. 7] nei tre mesi antecedenti il

prelievo (cfr. “conclusioni”). Il medico del traffico aveva in particolare

riscontrato una maggiore tolleranza, una perdita di controllo e un desiderio

irresistibile (malgrado la venuta in perizia non era riuscito a trattenersi dal

consumare in modo eccessivo, cfr. sub “criteri di dipendenza”). Da notare,

aggiungeva il medico in sede di conclusioni, che l’interessato si proclama[va]

astinente dal giorno della guida in stato di ebrietà (“non ho più bevuto un

fico secco di niente”); inoltre, durante la perizia egli aveva tenuto un

discorso poco strutturato ed adeguato, in cui non aveva evocato la

consapevolezza dei rischi della guida in stato di ebrietà ed aveva minimizzato

le sue azioni ed il suo reato banalizzando quanto accaduto.

3.3

In sede di perizia semplificata di verifica conclusiva 5 settembre 2016,

il medico del traffico dopo aver riesaminato la situazione del ricorrente, e considerando

in particolare gli esiti delle due analisi trimestrali tossicologiche del

capello eseguite dall’IACT (attestanti l’astinenza dal consumo di alcol nel

periodo febbraio-luglio 2016), il rapporto favorevole 12 agosto 2016 di iQ-Center

by Ingrado (che confermava la partecipazione alle sedute di consulenza

psico-educativa sull’arco di 6 mesi e al corso “Prevenzione della recidiva”),

come pure i risultati della propria perizia (integrata di un’anamnesi

intermedia, un esame clinico e un colloquio, durante il quale l’interessato -

che si era dichiarato astinente da gennaio 2016 - aveva fatto prova di una

buona capacità di autocritica, capendo gli errori commessi senza minimizzarli e

proponendo delle strategie efficaci da mettere in atto per non recidivare),

ha concluso che RI 1 dovesse essere considerato di nuovo idoneo alla guida dei

veicoli a motore. Al fine di garantire una prognosi migliore, ha

tuttavia suggerito le qui controverse condizioni da subordinare alla

restituzione del permesso, che la Sezione della circolazione ha fatto

proprie nella decisione 28 settembre 2016.

3.4

Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, tali condizioni

risultano corrette e senz’altro adeguate alla sua situazione concreta, ove solo

si consideri che in sede di perizia 4 dicembre 2015, come visto, gli era stata

negata l’idoneità a fronte di un consumo

cronico ed eccessivo di alcol ai limiti di una dipendenza (a fronte di 3

criteri secondo la definizione CIM-10, tra cui la perdita di controllo e un

desiderio smodato), era emersa una sua preoccupante incapacità di scindere il

consumo di alcol dalla guida - come aveva dimostrato il grave, ancorché primo,

episodio di guida in stato di ebrietà occorsogli il 10 agosto 2015 - e una totale

inconsapevolezza dei rischi in cui era incorso. Invano il ricorrente si

richiama al periodo di astinenza, agli esami tossicologici e al percorso

psicoeducazionale a cui si è già regolarmente e correttamente sottoposto

sull’arco di 6 mesi. Questi trattamenti e controlli - svolti invero su un

periodo dimezzato rispetto a quello di un anno solitamente indicato dalla giurisprudenza

(cfr. supra, consid. 2.2) - sono certo fattori positivi, ma che

costituivano solo la premessa per la restituzione della licenza di condurre e

comprovare la scomparsa dell’inattitudine (cfr. anche STF 6A.77/2004 citata,

consid. 2.1). Considerato infatti che il Tribunale federale ritiene che dopo

la riammissione - non solo in caso di dipendenza in senso medico, ma anche di

consumo abusivo di alcol - può essere richiesta un’ulteriore astinenza

controllata di 3 anni e una terapia di 2 anni (oltre all’anno per la

riammissione di cui si è detto, cfr. supra consid. 2.2), non vi è chi

non veda come le condizioni dettate all’insorgente per un periodo aggiuntivo di

12.

mesi siano senz’altro da ritenere proporzionate e ampiamente contenute nel

solco della citata giurisprudenza. I vincoli così imposti - ai quali il

ricorrente si sta verosimilmente attenendo (cfr. email 14 ottobre 2016 della

consulente di iQ-Center by Ingrado SA alla Sezione della circolazione agli

atti, da cui risulta che il ricorrente ha sottoscritto quel giorno il relativo

contratto di monitoraggio) - non risultano particolarmente incisivi, ma al

contrario del tutto usuali (cfr. anche Mizel,

op. cit., pag. 568 seg.) e inevitabilmente necessari al fine di garantire

una prognosi migliore, ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione

dal consumo di bevande alcoliche, oltre che un maggiore approfondimento della

sua personalità e delle sue condotte passate, prevenendo il rischio di future

ricadute. In altri termini, per assicurare che egli resti saldamente in

possesso della ritrovata idoneità, nell’ottica del prevalente interesse alla

sicurezza della circolazione stradale. A titolo abbondanziale, non porta ad

altra conclusione la sommaria dichiarazione (prodotta con la replica al

Governo) resa dallo psicologo e psicoterapeuta FSP __________ (che ha visitato

il ricorrente agli inizi di ottobre 2016), la quale non si confronta con le

risultanze dei referti del medico del traffico, né con i suddetti aspetti. Dichiarazione

a cui il ricorrente, in questa sede, peraltro neppure accenna.

3.5

In conclusione, questo Tribunale ritiene

che le condizioni poste dalla Sezione della circolazione per il mantenimento

della patente risultino proporzionate e giustificate. Il giudizio impugnato

deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

4.

Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere l'effetto sospensivo al gravame.

6.

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera