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Decisione

52.2017.59

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS

25 settembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).

3.2. Il diritto di continuare a risiedere in

Svizzera non è riservato tuttavia alle sole persone che dispongono della

qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i

cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea

di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente

sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività

economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno

stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora:

dell'Unione europea, CGUE) in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70

previsto per i lavoratori dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in

seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2

Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).

Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro

attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il

diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di

tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr.

art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva

CEE).

3.3. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato

I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono

un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte

contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro

famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere

all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che

copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari

sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno

incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la

disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono

un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un

richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro

situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul

calcolo dell'aiuto sociale. I mezzi finanziari a disposizione invece di un

cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi

familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima

norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se

del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la

legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

3.4. L'art. 3 paragrafo 1 Allegato I ALC

dispone che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente

avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso (cfr. anche

art. 7 lett. d ALC). Il lavoratore

dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato

normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato,

senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti

dall'altra parte contraente. Sono considerati membri della famiglia, qualunque

sia la loro cittadinanza, soggiunge il paragrafo 2 lett. a della medesima

norma, tra l'altro, i discendenti minori di 21 anni o a carico.

3.5. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione

personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino

comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di

soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando

il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10, consid. 2; 130 II 1,

consid. 3.4).

In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi

di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi

per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati

se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

4. Come accennato in narrativa, RI 1

è giunto in Svizzera il 1° agosto 2005, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS

nell'ambito del ricongiungimento familiare e che a partire della maggior età lo

autorizzava a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese. Dopo avere

terminato le scuole dell'obbligo, il 20 agosto 2010 egli ha intrapreso un

apprendistato in qualità di addetto di cucina fino al 17 agosto 2011, quando ha

sciolto il contratto di tirocinio di propria iniziativa. Dal 1° novembre 2011

al 30 luglio 2012 l'insorgente ha beneficiato delle indennità di

disoccupazione, mentre dal 26 aprile 2012 ha iniziato a dipendere dall'aiuto

sociale.

Ritenuto che nell'estate del 2011 ha interrotto l'apprendistato

di propria iniziativa, che alla fine di luglio 2012 ha esaurito le indennità di

disoccupazione, e che da allora non si è procacciato un impiego, il ricorrente non

può pertanto essere considerato attualmente un lavoratore ai sensi dell'ALC.

Non permette di sovvertire quanto precede il contratto di inserimento sociale

sottoscritto il 1° novembre 2015 con l'USSI per un'attività di utilità pubblica

(AUP) fino al 31 ottobre 2016 con un incentivo di fr. 300.– mensili. Tale occupazione,

decisa dallo Stato e prevista agli art. 31a-31l della legge sull'assistenza

sociale dell'8 marzo 1971 (LAS; RL 871.100), è infatti una misura di

inserimento socio-professionale cui hanno diritto i beneficiari di prestazioni

assistenziali, e non può quindi essere considerata alla stregua di un'attività

economica reale ed effettiva.

Va inoltre considerato che, non essendo mai stato professionalmente attivo dopo

l'apprendistato, l'interessato non può

prevalersi dell'ALC neanche per la ricerca di un impiego, ritenuto che non ha più diritto alle indennità di

disoccupazione.

RI 1 non può invocare neppure il diritto di rimanere sancito

dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, ritenuto che non ha maturato il diritto alla

pensione e, nonostante soffra di sindrome ansioso-depressiva (certificato

medico del 4 luglio 2016 della dr. med. __________, prodotto dinnanzi a

Consiglio di Stato), non risulta sia colpito da inabilità permanente al lavoro.

Inoltre l'insorgente, il quale è caduto a carico

dell'assistenza pubblica dal 26 aprile 2012 e che al momento del giudizio governativo

impugnato aveva accumulato un debito complessivo nei confronti dello Stato di

fr. 59'540.05 (estratto conto USSI del 10 novembre 2016), non dispone manifestamente

di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare in Svizzera senza attività.

5. 5.1. RI 1 non può più invocare

l'ALC per poter conservare il suo permesso di dimora UE/AELS a titolo derivato

in forza della sua età, in quanto la

condizione alla quale sottostava la sua autorizzazione ottenuta

nell'ambito del ricongiungimento familiare con i genitori nel nostro Paese

(minore di 21 anni) non è più adempiuta, essendo egli attualmente 25 enne (cfr.

art. 23 OLCP).

Egli potrebbe rivendicare tutt'al più un diritto derivato, ai

sensi dell'art. 3 paragrafo 1 e 2 lett. a dell'Allegato I ALC, soltanto nel

caso in cui fosse a carico dei genitori. In effetti, tale diritto può essere

riconosciuto unicamente se il cittadino UE/AELS che soggiorna regolarmente in

Svizzera in virtù dell'ALC dispone di un alloggio appropriato e se il sostentamento

dell'intera famiglia è garantito.

Ora, pur prendendo atto del decesso del padre del ricorrente

avvenuto il 28 luglio 2016, bisogna comunque considerare che la madre __________,

la quale continua a soggiornare regolarmente in Svizzera dove è

professionalmente attiva, dispone di un permesso di dimora UE/AELS a titolo

originario. Essa vive insieme al figlio in un appartamento di 3½ locali in via __________

a __________ che risulta senz'altro adeguato ad ospitarli. Ai fini del presente

giudizio bisogna pertanto verificare se il mantenimento di RI 1, che dev'essere

assicurato in linea di principio dal detentore del diritto originario, sia

garantito conformemente all'art. 3 paragrafo 2 lett. a Allegato I ALC (DTF 135

Considerandi

II 369 consid. 3.1; STF 2C_301/2016 del 19 luglio 2017 consid. 2.7; Istruzioni

OLCP emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, n. 9.6, stato al

luglio 2018).

5.2

Dall'istruttoria esperita da questo Tribunale è stato confermato

innanzitutto l'argomento ricorsuale secondo cui nel febbraio del 2017 RI 1 ha

rinunciato alle prestazioni di assistenza pubblica e che da allora non le ha

più richieste (scritto dell'USSI del 18 luglio 2018).

Ferma questa premessa, la famiglia del ricorrente può contare

attualmente di entrate complessive provenienti dalla madre pari a fr. 4'137.65

mensili, composte da un salario netto di fr. 3'507.65 per l'attività che svolge

per la __________ SA a decorrere dal 1° gennaio 2018 in qualità di collaboratrice

ai servizi generali e di pulizia (contratto di lavoro a tempo indeterminato del

23.

ottobre 2017 con conteggio per il mese di luglio 2018) e dalla rendita AVS

per vedova di fr. 630.– di cui beneficia dalla fine di ottobre del 2016 (decisione

del 31 ottobre 2016 della Cassa di compensazione AVS). Per quanto riguarda le

loro uscite mensili, le stesse si compongono in totale come segue: fr. 1'509.–

(forfait globale per il mantenimento per due persone secondo le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018; RL 871.115)

+ fr. 1'080.– (per la pigione, incluse le spese accessorie) + fr. 423.90 di

premio cassa malati per l'assicurazione di base (fr. 124.50 per RI 1 già

dedotto il sussidio cantonale RIPAM + fr. 299.40 per la madre __________). Il loro fabbisogno risulta pertanto di fr.

3'012.90, di modo che con le sue entrate attuali __________ riesce a coprire

gli oneri mensili garantendo pure il mantenimento del figlio.

Certo, l'insorgente non può

pretendere di rimanere a carico della madre sine die, ritenuto che non è

colpito da un'infermità che gli impedirebbe di lavorare e beneficiare di una

rendita di invalidità completa. RI 1 dovrà pertanto fare tutto il

possibile per procacciarsi un'attività lucrativa. Egli va inoltre già sin d'ora

reso attento che la sua situazione dal profilo finanziario e lavorativo andrà

sistematicamente riesaminata dall'autorità dipartimentale durante la validità

del suo permesso di dimora UE/AELS.

6.

6.1. In esito alle considerazioni

che precedono, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina e la

decisione dipartimentale impugnata annullata così come quella governativa che

la tutela.

Del resto, prendendo atto delle risultanze istruttorie, il

Dipartimento non si è più opposto all'accoglimento del gravame e si è rimesso

al giudizio del Tribunale, mentre il Consiglio di Stato non ha neppure preso

posizione al riguardo.

6.2

Visto l'esito dell'impugnativa, si prescinde dal

prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm), di modo che le domande

di assistenza giudiziaria formulate dal ricorrente dinnanzi al Tribunale e al

Consiglio di Stato, volte a mandarlo esente dal pagamento delle spese processuali,

divengono prive di oggetto.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito

da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili per entrambe

le sedi (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1

la risoluzione del 7 dicembre 2016

(n. 5515) del Consiglio di Stato;

1.2

la decisione del 13 giugno 2016 (REVOCA COM 12) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della

popolazione.

2.

Non si prelevano né tasse, né spese

di giustizia.

3.

La domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio diviene priva di oggetto.

4.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere