52.2017.59
Revoca di un permesso di dimora UE/AELS
25 settembre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
52.2017.59
Lugano
25 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 30 gennaio 2017 di
RI
1
rappresentato
dal PA 1
contro
la
risoluzione del 7 dicembre 2016 (n. 5515) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 13 giugno 2016 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso
di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino portoghese RI 1
(1993) è giunto in Svizzera il 1° agosto 2005 per vivere con i propri genitori __________
e __________, titolari di un permesso di dimora UE/AELS nel nostro Paese,
ottenendo a tale scopo un identico permesso nell'ambito del ricongiungimento
familiare, valido fino al 31 maggio 2009 e in seguito rinnovato fino al 31 maggio
2014.
b. Dopo avere terminato le scuole dell'obbligo, il 20 agosto
2010 RI 1 ha intrapreso un apprendistato in qualità di addetto di cucina fino
al 17 agosto 2011, quando ha sciolto di propria iniziativa il contratto di
tirocinio. Dal 1° novembre 2011 al 30 luglio 2012, egli ha beneficiato delle
indennità di disoccupazione e, dal 26 aprile 2012, di prestazioni di assistenza
pubblica.
c. Il 17 giugno 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha negato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI
1, in quanto era senza attività lucrativa, dipendeva dall'aiuto sociale ed aveva
contratto diversi debiti. Gli ha comunque rinnovato il permesso di dimora
UE/AELS fino al 31 maggio 2019 con l'autorizzazione a svolgere un'attività
lucrativa.
Il 3 luglio 2015 l'autorità dipartimentale lo ha però formalmente
ammonito, con l'avvertenza che se fosse rimasto a carico dello Stato anche in
futuro, o se la sua situazione debitoria si fosse aggravata oppure se avesse
commesso un'infrazione all'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la
possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca della sua
autorizzazione di soggiorno.
B. Dopo aver dato a RI 1 la
possibilità di esprimersi, il 13 giugno 2016 la Sezione della popolazione gli ha
revocato il permesso di dimora UE/AELS, fissandogli un termine fino al 15
settembre successivo per lasciare il territorio elvetico.
A sostegno del provvedimento l'autorità di prime cure ha rilevato
che l'interessato, nonostante l'ammonimento, continuava a percepire le
prestazioni di assistenza pubblica e che il contratto di inserimento sociale
sottoscritto con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) non gli
conferiva lo statuto di lavoratore ai sensi dell'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). La
decisione è stata resa sulla base degli art. 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone
del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24
ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
Il 28 luglio 2016 è deceduto a __________ il padre di RI 1.
C. Il 7 dicembre 2016 il Consiglio di
Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli
il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, soggiungendo
che l'interessato non poteva prevalersi dell'ALC neppure per risiedere in
Svizzera senza attività lucrativa, non disponendo di mezzi finanziari sufficienti
per il proprio sostentamento. Ha considerato la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità ed esigibile il suo rientro nel Paese
d'origine. Ha inoltre respinto la sua domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Afferma di avere rinunciato alle prestazioni di assistenza
pubblica in quanto sua madre __________ è in grado di mantenerlo, la stessa disponendo
di uno stipendio più alto per avere cambiato posto di lavoro e beneficiando da
poco di una rendita AVS da vedova. Anche in questa sede chiede di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria, volta ad esentarlo dal pagamento delle
spese processuali.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni al riguardo.
F. Degli accertamenti esperiti in
questa sede per aggiornare la situazione dal profilo finanziario e lavorativo
del ricorrente si riferirà nell'ambito dei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data
dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1
LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1
LPAmm).
2. 2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini
elvetici ed a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione)
europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività
economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1
ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno. In concreto, in quanto cittadino portoghese e titolare di
un documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi, in linea
di principio, del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività
lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza
attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339,
consid. 2).
2.2. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato
per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad
ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può
essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv.
3).
L'art. 62 lett. e LStr - in vigore al momento della decisione
impugnata (attuale art. 62 cpv. 1 lett. e LStr) - dispone che l'autorità
competente può revocare i permessi - eccetto quelli di domicilio - e le altre
decisioni giusta la medesima legge, se lo straniero o una persona a suo carico
dipende dall'aiuto sociale.
2.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai
cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene
disposizioni derogatorie o se la LStr prevede disposizioni più favorevoli (art.
2 cpv. 2 LStr; cfr. anche art. 2 e 12 ALC).
Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più
incisive di quelle previste dal diritto svizzero, occorre pertanto verificare
preliminarmente se la decisione impugnata si giustifichi dal profilo del menzionato
trattato bilaterale.
3. 3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1
Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che
occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un
datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata
di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente
rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità
della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad
un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione
involontaria da oltre 12 mesi.
Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono
sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore
(cfr. Astrid Epiney/Gaëtan
Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n.
27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi
che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al
lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di
disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia
o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria
debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
L'art. 18 OLCP precisa dal canto suo che per
la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un
permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se
il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre
mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della
validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari
necessari al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso
può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino
Fatti
i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).
3.2. Il diritto di continuare a risiedere in
Svizzera non è riservato tuttavia alle sole persone che dispongono della
qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i
cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea
di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente
sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività
economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno
stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora:
dell'Unione europea, CGUE) in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70
previsto per i lavoratori dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in
seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2
Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).
Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro
attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il
diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di
tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr.
art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva
CEE).
3.3. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato
I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono
un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte
contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro
famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere
all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che
copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari
sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno
incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la
disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono
un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati
sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un
richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro
situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul
calcolo dell'aiuto sociale. I mezzi finanziari a disposizione invece di un
cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi
familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima
norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se
del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la
legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
3.4. L'art. 3 paragrafo 1 Allegato I ALC
dispone che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente
avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso (cfr. anche
art. 7 lett. d ALC). Il lavoratore
dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato
normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato,
senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti
dall'altra parte contraente. Sono considerati membri della famiglia, qualunque
sia la loro cittadinanza, soggiunge il paragrafo 2 lett. a della medesima
norma, tra l'altro, i discendenti minori di 21 anni o a carico.
3.5. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione
personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino
comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di
soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando
il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10, consid. 2; 130 II 1,
consid. 3.4).
In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi
di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi
per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati
se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
4. Come accennato in narrativa, RI 1
è giunto in Svizzera il 1° agosto 2005, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS
nell'ambito del ricongiungimento familiare e che a partire della maggior età lo
autorizzava a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese. Dopo avere
terminato le scuole dell'obbligo, il 20 agosto 2010 egli ha intrapreso un
apprendistato in qualità di addetto di cucina fino al 17 agosto 2011, quando ha
sciolto il contratto di tirocinio di propria iniziativa. Dal 1° novembre 2011
al 30 luglio 2012 l'insorgente ha beneficiato delle indennità di
disoccupazione, mentre dal 26 aprile 2012 ha iniziato a dipendere dall'aiuto
sociale.
Ritenuto che nell'estate del 2011 ha interrotto l'apprendistato
di propria iniziativa, che alla fine di luglio 2012 ha esaurito le indennità di
disoccupazione, e che da allora non si è procacciato un impiego, il ricorrente non
può pertanto essere considerato attualmente un lavoratore ai sensi dell'ALC.
Non permette di sovvertire quanto precede il contratto di inserimento sociale
sottoscritto il 1° novembre 2015 con l'USSI per un'attività di utilità pubblica
(AUP) fino al 31 ottobre 2016 con un incentivo di fr. 300.– mensili. Tale occupazione,
decisa dallo Stato e prevista agli art. 31a-31l della legge sull'assistenza
sociale dell'8 marzo 1971 (LAS; RL 871.100), è infatti una misura di
inserimento socio-professionale cui hanno diritto i beneficiari di prestazioni
assistenziali, e non può quindi essere considerata alla stregua di un'attività
economica reale ed effettiva.
Va inoltre considerato che, non essendo mai stato professionalmente attivo dopo
l'apprendistato, l'interessato non può
prevalersi dell'ALC neanche per la ricerca di un impiego, ritenuto che non ha più diritto alle indennità di
disoccupazione.
RI 1 non può invocare neppure il diritto di rimanere sancito
dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, ritenuto che non ha maturato il diritto alla
pensione e, nonostante soffra di sindrome ansioso-depressiva (certificato
medico del 4 luglio 2016 della dr. med. __________, prodotto dinnanzi a
Consiglio di Stato), non risulta sia colpito da inabilità permanente al lavoro.
Inoltre l'insorgente, il quale è caduto a carico
dell'assistenza pubblica dal 26 aprile 2012 e che al momento del giudizio governativo
impugnato aveva accumulato un debito complessivo nei confronti dello Stato di
fr. 59'540.05 (estratto conto USSI del 10 novembre 2016), non dispone manifestamente
di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare in Svizzera senza attività.
5. 5.1. RI 1 non può più invocare
l'ALC per poter conservare il suo permesso di dimora UE/AELS a titolo derivato
in forza della sua età, in quanto la
condizione alla quale sottostava la sua autorizzazione ottenuta
nell'ambito del ricongiungimento familiare con i genitori nel nostro Paese
(minore di 21 anni) non è più adempiuta, essendo egli attualmente 25 enne (cfr.
art. 23 OLCP).
Egli potrebbe rivendicare tutt'al più un diritto derivato, ai
sensi dell'art. 3 paragrafo 1 e 2 lett. a dell'Allegato I ALC, soltanto nel
caso in cui fosse a carico dei genitori. In effetti, tale diritto può essere
riconosciuto unicamente se il cittadino UE/AELS che soggiorna regolarmente in
Svizzera in virtù dell'ALC dispone di un alloggio appropriato e se il sostentamento
dell'intera famiglia è garantito.
Ora, pur prendendo atto del decesso del padre del ricorrente
avvenuto il 28 luglio 2016, bisogna comunque considerare che la madre __________,
la quale continua a soggiornare regolarmente in Svizzera dove è
professionalmente attiva, dispone di un permesso di dimora UE/AELS a titolo
originario. Essa vive insieme al figlio in un appartamento di 3½ locali in via __________
a __________ che risulta senz'altro adeguato ad ospitarli. Ai fini del presente
giudizio bisogna pertanto verificare se il mantenimento di RI 1, che dev'essere
assicurato in linea di principio dal detentore del diritto originario, sia
garantito conformemente all'art. 3 paragrafo 2 lett. a Allegato I ALC (DTF 135
Considerandi
II 369 consid. 3.1; STF 2C_301/2016 del 19 luglio 2017 consid. 2.7; Istruzioni
OLCP emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, n. 9.6, stato al
luglio 2018).
5.2
Dall'istruttoria esperita da questo Tribunale è stato confermato
innanzitutto l'argomento ricorsuale secondo cui nel febbraio del 2017 RI 1 ha
rinunciato alle prestazioni di assistenza pubblica e che da allora non le ha
più richieste (scritto dell'USSI del 18 luglio 2018).
Ferma questa premessa, la famiglia del ricorrente può contare
attualmente di entrate complessive provenienti dalla madre pari a fr. 4'137.65
mensili, composte da un salario netto di fr. 3'507.65 per l'attività che svolge
per la __________ SA a decorrere dal 1° gennaio 2018 in qualità di collaboratrice
ai servizi generali e di pulizia (contratto di lavoro a tempo indeterminato del
23.
ottobre 2017 con conteggio per il mese di luglio 2018) e dalla rendita AVS
per vedova di fr. 630.– di cui beneficia dalla fine di ottobre del 2016 (decisione
del 31 ottobre 2016 della Cassa di compensazione AVS). Per quanto riguarda le
loro uscite mensili, le stesse si compongono in totale come segue: fr. 1'509.–
(forfait globale per il mantenimento per due persone secondo le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018; RL 871.115)
+ fr. 1'080.– (per la pigione, incluse le spese accessorie) + fr. 423.90 di
premio cassa malati per l'assicurazione di base (fr. 124.50 per RI 1 già
dedotto il sussidio cantonale RIPAM + fr. 299.40 per la madre __________). Il loro fabbisogno risulta pertanto di fr.
3'012.90, di modo che con le sue entrate attuali __________ riesce a coprire
gli oneri mensili garantendo pure il mantenimento del figlio.
Certo, l'insorgente non può
pretendere di rimanere a carico della madre sine die, ritenuto che non è
colpito da un'infermità che gli impedirebbe di lavorare e beneficiare di una
rendita di invalidità completa. RI 1 dovrà pertanto fare tutto il
possibile per procacciarsi un'attività lucrativa. Egli va inoltre già sin d'ora
reso attento che la sua situazione dal profilo finanziario e lavorativo andrà
sistematicamente riesaminata dall'autorità dipartimentale durante la validità
del suo permesso di dimora UE/AELS.
6.
6.1. In esito alle considerazioni
che precedono, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina e la
decisione dipartimentale impugnata annullata così come quella governativa che
la tutela.
Del resto, prendendo atto delle risultanze istruttorie, il
Dipartimento non si è più opposto all'accoglimento del gravame e si è rimesso
al giudizio del Tribunale, mentre il Consiglio di Stato non ha neppure preso
posizione al riguardo.
6.2
Visto l'esito dell'impugnativa, si prescinde dal
prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm), di modo che le domande
di assistenza giudiziaria formulate dal ricorrente dinnanzi al Tribunale e al
Consiglio di Stato, volte a mandarlo esente dal pagamento delle spese processuali,
divengono prive di oggetto.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito
da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili per entrambe
le sedi (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1
la risoluzione del 7 dicembre 2016
(n. 5515) del Consiglio di Stato;
1.2
la decisione del 13 giugno 2016 (REVOCA COM 12) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
popolazione.
2.
Non si prelevano né tasse, né spese
di giustizia.
3.
La domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio diviene priva di oggetto.
4.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
5.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
6.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere