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Decisione

52.2017.592

Docenti comunali. Mancato incarico. Il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato è divenuto privo d'oggetto. Mancanza di interesse degno di protezione ad impugnare la decisione governativa

12 novembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13 maggio

2016 il Municipio di CO 1 ha aperto il concorso per l'incarico di docenti di educazione

musicale nella scuola elementare per un onere di lavoro di sedici ore (FU

38/2016 pag. 4349 segg.).

Il bando di concorso poneva il seguente requisito.

Abilitazione

all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari o nelle

scuole medie (Secondario I) rilasciata dal Dipartimento, dall'Alta scuola

pedagogica (ASP), dall'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento

dei docenti (IAA), dalla SUPSI/DFA di Locarno o riconosciuta dalla Conferenza

svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

In difetto di concorrenti abilitati l'Ispettorato può

autorizzare l'incarico, limitato all'anno scolastico, di candidati in possesso

di titoli di studio ritenuti sufficienti e adeguati per assumere la funzione,

con precedenza riservata agli ammessi all'abilitazione (allegare

dichiarazione).

Al concorso ha partecipato, tra gli altri, RI 1, docente nominato dal Comune di

__________ e già attivo da diversi anni presso le scuole elementari di CO 1 con

un incarico di sei ore presso la sede di ______ nonché di cinque ore presso

quella di _______.

B. Con risoluzione

del 21 luglio 2016 il Municipio ha assegnato gli incarichi relativi al predetto

concorso attribuendo cinque ore di insegnamento a CO 4, quattro a CO 3 e sette

a CO 2. Con scritto del 24 giugno 2016 l'Esecutivo comunale ha quindi informato

RI 1 che la scelta era ricaduta su un altro candidato.

C. Contro il

predetto scritto RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo di

dichiararne la nullità, rispettivamente di annullarlo, al pari di ogni altra

decisione relativa all'incarico di altri candidati. Ha quindi chiesto il rinvio

degli atti all'autorità di nomina affinché proceda alla sua assunzione.

D. Con decisione

del 18 ottobre 2017 il Governo ha respinto il ricorso. Dopo aver disatteso le

censure formali con cui il ricorrente ha invocato la mancata indicazione dei

rimedi di diritto da parte del Municipio, nonché la carenza della facoltà di

rappresentanza del vice sindaco a sottoscrivere la comunicazione assieme al

vice segretario, il Consiglio di Stato ha giudicato legittima l'assunzione dei

docenti di educazione musicale, ritenendo questi ultimi in possesso dei

requisiti necessari allo svolgimento della funzione.

E. RI 1 ha

impugnato la risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame. Delle ulteriori domande di causa si dirà, per quanto necessario in appresso.

F. Al ricorso si è

opposto il Municipio, con motivazioni che verranno riprese, ove occorra, nei

seguenti considerandi. Pure il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione

del gravame, senza formulare particolari osservazioni. I docenti assunti sono

invece rimasti silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità

inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente

toccato dalla decisione impugnata (lett. b)

e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione

della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto

è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene

a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare

legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente

stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un

qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione

attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse personale,

diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento

arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di

mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre,

pro multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22

luglio 2015 consid. 2).

Di principio l'interesse degno di protezione

deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì

anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid. 1.1,

137 II 40 consid. 2.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare eccezionalmente

astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando la contestazione

può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e la sua

natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua attualità e, in

ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico sufficientemente

importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 138 II 42 consid. 1.3,

135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3, consid. 1.2; STA 52.2017.344 del 21

marzo 2018 consid. 1.2, 52.2006.252 del 20 ottobre 2006, consid. 1).

1.3. Nel caso concreto, il ricorrente ha avversato dinanzi al Consiglio di

Stato la decisione con cui il Municipio ha assunto altri candidati in esito al

concorso per l'attribuzione di un incarico di sedici ore di insegnamento di

educazione musicale, suddivisibile tra più docenti. Con le domande di ricorso

ha chiesto l'annullamento di tale risoluzione e il rinvio degli atti al

Municipio affinché gli attribuisse l'incarico come negli anni precedenti.

Sennonché, nelle more della procedura, il 2 giugno 2017, l'Esecutivo comunale

ha riaperto il concorso per l'assegnazione delle medesime ore di insegnamento

(FU 44/2017 pag. 4889 segg.). Concorso al quale l'insorgente ha dato atto di

aver partecipato, ancora una volta con esito negativo (cfr. verbale dell'udienza

tenutasi dinanzi al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il 19 settembre

2017). In queste circostanze, risulta che al momento in cui il Governo ha

respinto il ricorso, l'annullamento della risoluzione impugnata non poteva

entrare in linea di conto poiché gli incarichi attribuiti erano nel frattempo

scaduti e una nuova procedura per gli stessi posti era già stata avviata e

conclusa. La causa era pertanto divenuta priva di oggetto e il Governo avrebbe

dovuto stralciarla dai ruoli. Nemmeno poteva giustificarsi di entrare eccezionalmente

nel merito della vertenza applicando il principio giurisprudenziale sopra

evocato. In effetti, avendo nuovamente partecipato al concorso per il medesimo

posto e avendo rinunciato a impugnare la (nuova) decisione di incarico di altri

candidati, il ricorrente ha dimostrato di non possedere più alcun interesse degno

di protezione all'annullamento della decisione concernente l'incarico di

docenti di educazione musicale presso le scuole elementari di CO 1.

1.4. Essendo venuto meno l'oggetto del contendere già dinanzi all'istanza

inferiore, il ricorrente non può vantare alcun interesse concreto e attuale all'annullamento

della decisione governativa, se non limitatamente al dispositivo n. 2 con cui

gli sono state accollate le spese di giustizia.

La ricevibilità del ricorso va pertanto ammessa soltanto in relazione a questo

quesito, che può essere risolto sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),

senza istruttoria. Il carteggio completo permette a questo Tribunale di

esprimersi in proposito senza che occorra assumere le numerose prove

sollecitate dall'insorgente.

Considerandi

2.

Nelle

surriferite circostanze, il Governo avrebbe dovuto stralciare il ricorso in quanto

divenuto privo d'oggetto e procedere a un esame sommario del merito per

stabilire a chi addossare gli oneri processuali secondo il verosimile esito

della lite.

Avendo il Consiglio di Stato evaso il gravame, occorre verificare se le

considerazioni che lo hanno condotto a respingere il medesimo reggono a un

esame sommario della fattispecie. Come esposto in narrativa, esso ha ritenuto

legittima l'assunzione dei candidati assunti in quanto in possesso delle

qualifiche necessarie allo svolgimento della funzione. Tale conclusione non può

essere condivisa. Se non si ravvedono motivi per dubitare della legittimità

dell'assunzione di CO 3, già attiva da anni presso le scuole comunali di CO 1,

lo stesso non si può dire almeno per quanto attiene all'incarico di CO 4. Come

rettamente annotato dall'insorgente, la medesima non disponeva dell'abilitazione

all'insegnamento dell'educazione musicale, tant'è che la sua candidatura,

sebbene sostenuta dall'ispettrice, figurava nella graduatoria tra i candidati

esclusi, con la precisazione ammessa all'abilitazione. Secondo l'avviso

di gara, l'incarico di tali candidati poteva essere autorizzato dall'ispettorato,

limitatamente all'anno scolastico, soltanto in difetto di concorrenti

abilitati. Condizione che, data la partecipazione al concorso dell'insorgente,

faceva senz'altro difetto nel caso di specie. Già per questo motivo, il Governo

avrebbe dovuto pronunciarsi sulla ripartizione degli oneri processuali tenendo

conto di un probabile esito parzialmente favorevole alle domande

dell'insorgente. Non occorre pertanto verificare la legittimità dell'incarico attribuito

a CO 2. Tale questione, insuscettibile di modificare in modo sostanziale

l'esito del giudizio limitato alla questione di sapere a chi addossare tasse e

spese di giustizia, può rimanere indecisa.

La ripartizione degli oneri processuali dinanzi al Consiglio di Stato va

pertanto modificata ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.- a carico del

ricorrente in ragione di un mezzo ed esentando il Comune della sua parte di

costi, siccome intervenuto in causa nell'adempimento delle sue attribuzioni ufficiali

e non in difesa di interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Si giustifica

inoltre di riconoscere al ricorrente l'importo di fr. 500.- a titolo di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

3.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto e la

decisione del Governo annullata e riformata nel senso che il ricorso è

stralciato dai ruoli e gli oneri processuali ripartiti come esposto al considerando

precedente.

La tassa di giustizia per il presente giudizio, ridotta, è posta a carico del

ricorrente, ritenuto che il Comune ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo

rifonderà all'insorgente un importo, anch'esso ridotto, a titolo di ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza,

la decisione del 18 ottobre 2017 (n. 4684) del Consiglio di Stato (disp. n. 1 e

2) è annullata e riformata come segue:

1.

Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.

La tassa di giustizia di fr. 250.-

è posta a carico di RI 1. Il Comune di CO 1 verserà a quest'ultimo fr. 500.- a

titolo di ripetibili.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente, al quale sarà

restituito l'anticipo versato in eccesso (fr. 1'500.-). Il Comune di CO 1

verserà al ricorrente l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera