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Decisione

52.2017.596

Nuovo accertamento del limite forestale a contatto con la zona edificabile

21 giugno 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per la revoca del provvedimento originario, ovvero a seconda che

l'interesse riferito alla sicurezza giuridica prevalga su quello afferente

all'attuazione del diritto oggettivo o viceversa. La decisione che ne

scaturisce è comunque normalmente impugnabile davanti all'autorità di ricorso,

che si pronuncia sul merito del nuovo provvedimento, emanato in sostituzione di

quello originario, verificando se sono dati o meno i presupposti della revoca

(STA 52.2006.80 del 30 gennaio 2007 consid. 2.3; Moor/Poltier, op. cit., pag. 400-401; Scolari, op. cit., n.

868 seg., n. 1137 e 1142).

3.4. Considerando, tuttavia, che l'autorità amministrativa, a

determinate condizioni, può riesaminare d'ufficio le proprie decisioni (Scolari, op. cit.,

n. 896), non è

possibile escludere che essa entri nel merito della domanda di riesame malgrado

non siano dati in concreto i motivi disposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza

per riconsiderare la sua decisione. In questo caso, il nuovo giudizio che ne è

scaturito soggiace per principio al sindacato di legittimità sostanziale da

parte dell'autorità di ricorso, la quale non può dunque più mettere in

discussione la correttezza della decisione di entrata in materia dell'autorità

inferiore, ma deve verificare la legittimità del provvedimento che è scaturito

sotto il limitato profilo dell'ammissibilità della revoca (cfr. STA 52.2006.80

del 30 gennaio 2007 consid. 3.1).

4. 4.1. Nel

caso concreto, il ricorrente ha chiesto alla Sezione forestale di rivedere

l'accertamento del limite del bosco posto a fondamento della decisione del 20

giugno 2011 del Consiglio di Stato, passata in giudicato, con riferimento al

mapp. __________. A mente dell'istante, il tracciato del bosco così come

rilevato nel 2011 era manifestamente errato, ciò che pregiudicava l'edificabilità

del suo fondo. La Sezione forestale, ritenendo di essere incorsa in un errore

nella determinazione della superficie soggetta al vincolo forestale nell'ambito

dell'accertamento, ha accolto la domanda di riesame, modificando il limite del

bosco.

4.2. In proposito si deve rilevare anzitutto che, come rettamente

considerato dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, non può essere accreditata

la tesi sostenuta dalla Sezione forestale nella decisione del 28 novembre 2016

secondo cui l'istanza di riesame presentata dal ricorrente doveva essere

accolta, perché essa aveva omesso di apprezzare, per inavvertenza, fatti rilevanti

che risultavano dagli atti, ossia perché risultavano essere adempiute le

condizioni della revisione ai sensi dell'art. 57 lett. a LPAmm. Infatti, contrariamente a quanto disposto

all'art. 36 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966, in vigore sino al 28 febbraio 2014 (LPamm; BU 1966, 181), che

prevedeva che l'istituto della revisione fosse applicabile anche alle decisioni

di prima istanza (Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 36), nell'ambito della vigente LPAmm, applicabile al caso in esame,

possono essere oggetto di domanda di revisione soltanto le decisioni cresciute

in giudicato delle autorità di ricorso (cfr. art. 57 prima frase LPAmm). Contro

le decisioni amministrative di prima istanza, quale è l'accertamento forestale

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 20 giugno 2011, il rimedio

della revisione non è dato e queste decisioni possono semmai essere rivedute

nell'ambito di una domanda di riesame o di riconsiderazione,

fondata direttamente sull'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. Messaggio 23

maggio 2012, n. 6645, concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, titolo II, cap.

21.1).

4.3. In secondo luogo, con particolare riferimento

all'istituto giuridico del riesame, si

osserva in concreto che il motivo ritenuto dalla Sezione forestale non

appare per contro riconducibile né a una modifica rilevante delle circostanze

determinanti, né alla scoperta di fatti o prove importanti, di cui il

ricorrente non era a conoscenza al momento della decisione dedotta in riesame. La

situazione dei luoghi è rimasta immutata ed egli non ha mai allegato fatti o

prove che non aveva potuto addurre in occasione dell'accertamento forestale operato

nel 2011. La decisione governativa del 20 giugno 2011 era infatti stata

adottata dopo aver offerto a tutti i proprietari interessati la possibilità di

far valere i loro diritti di difesa. La Sezione forestale avrebbe dunque senz'altro

potuto rifiutarsi di dar seguito alla domanda

di riesame dell'insorgente, e ciò anche alla luce delle esigenze severe

che la giurisprudenza pone al rimedio del riesame, segnatamente in materia forestale,

ove, in considerazione dell'importanza degli interessi pubblici che la

legislazione forestale mira a salvaguardare, occorre garantire la sicurezza dei

rapporti giuridici anche riguardo ai provvedimenti di conservazione e di

manutenzione del bosco (STF 1C_56/2007 del 4

marzo 2008 consid. 4.1,1C_291/2007 del 19 dicembre 2007 consid. 2.2). Il

rigetto della richiesta di riesame, in caso d'impugnazione da parte del

ricorrente, avrebbe dunque senz'altro resistito alla critica. Infatti, non

essendo in concreto adempiuti i presupposti, fissati da dottrina e

giurisprudenza, per procedere a un riesame, egli non avrebbe invero potuto

sostenere con successo che l'autorità forestale era tenuta a entrare nel merito

della sua domanda di riconsiderazione.

4.4. La Sezione forestale è tuttavia entrata nel merito dell'istanza

di riesame, ritenendo che l'errore di valutazione commesso nel 2011 fosse atto

a giustificare una riconsiderazione della decisione

che ne era scaturita. Ora, alla luce di quanto esposto sopra (cfr. supra,

consid. 3.4), sebbene in concreto i motivi presi in considerazione per

giustificare il riesame appaiono come detto più che discutibili (cfr. supra,

consid. 4.3), le autorità di ricorso, in casu il Consiglio di Stato, non

possono più mettere in discussione la

correttezza di una simile decisione, dovendo le stesse pronunciarsi esclusivamente

sulla questione a sapere se siano dati i presupposti per procedere a una

rettifica, sotto forma di una revoca anche parziale, delle decisioni di cui è

stato chiesto il riesame, ossia nella fattispecie della decisione del 20 giugno

2011.

4.5. La revoca di un atto amministrativo dipende dall'esito

del confronto di due antitetici interessi pubblici, ossia quello dell'attuazione

del diritto e quello della sicurezza giuridica. In concreto, a giusto titolo il

Consiglio di Stato ha ritenuto che l'autorità forestale non avrebbe nemmeno

potuto revocare parzialmente l'accertamento del 20 giugno 2011, in quanto esso era

stato adottato in esito a un procedimento nel

quale gli interessi pubblici e privati erano stati esaurientemente esaminati e

valutati. Già da questo profilo,

l'interesse alla sicurezza giuridica appare prevalente su quello all'attuazione del diritto oggettivo (STF

1C_56/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.2.1 e rinvii; STA 52.2006.80 del

30 gennaio 2007 consid. 3.3; Scolari, op. cit., n. 871). Inoltre, occorre rilevare che, al fine

di evitare i delicati problemi giuridici che si pongono nella delimitazione

della foresta dalla zona edificabile, l'accertamento del limite del bosco a

contatto con tale zona deve beneficiare nell'interesse di tutti i proprietari

interessati di una certa stabilità, soprattutto se è stato effettuato di

recente, come nel caso di specie (cfr. STF 1C_56/2007 del 4 marzo 2008 consid.

4.2.1 e rinvii).

5. Da ultimo,

non viene in aiuto al ricorrente neanche la tesi secondo cui nel 2011 egli non

doveva nemmeno attendersi che l'autorità modificasse la linea di demarcazione

del bosco con la zona edificabile, tanto più che l'accertamento era avvenuto "fuori

da ogni procedura di revisione del PR". Infatti, l'accertamento del limite

forestale a contatto con l'area edificabile e la revisione del piano regolatore

seguono due procedure ben distinte, l'una retta dalla LCFo e l'altra dalla

legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1). A

prescindere da ciò, incombe ai proprietari il compito di interessarsi

costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi, anche quando

non risiedono nel comune dove essi si situano (cfr. STF 1C_450/2015 del 19

aprile 2017 consid. 4 con rinvii). Il ricorrente appare quindi malvenuto a dolersi

di quanto egli stesso avrebbe dovuto fare, ma non ha fatto.

6. 6.1. In

esito alle considerazioni che precedono, la decisione di accertamento dell'area

forestale del 20 giugno 2011 doveva necessariamente essere considerata

irrevocabile per prevalenza dell'interesse generale e dei resistenti alla

sicurezza del diritto sull'interesse del ricorrente a una rettifica dei limiti

del bosco. Il ricorso va dunque respinto e la risoluzione governativa avversata

confermata.

6.2. La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

il quale verserà ai resistenti, patrocinati, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. L'insorgente

rifonderà a CO 3, CO 2 e alla CO 1 complessivamente fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

;

;

;

Ufficio

federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna;

Ufficio

federale dell'ambiente UFAM, 3003

Berna.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera