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Decisione

52.2017.604

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 marzo 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 4 luglio 2017 M__________,

coordinatore sportivo in seno al dicastero sport del comune CO 2 ha contattato

per e-mail l'arch. RI 1 informandolo della necessità di sostituire l'attuale

manto in sintetico del campo da calcio comunale e di provvedere a ulteriori

interventi di miglioria. Il funzionario ha pertanto invitato l'arch. RI 1 a

presentare un preventivo d'onorario per l'incarico di progettazione, previo

esperimento di un sopralluogo, così da sottoporre le varie offerte al Municipio

per l'assegnazione dei lavori ancora entro la fine di luglio.

b. Il 20 luglio 2017 RI 1 ha inviato un preventivo al municipio di CO 2

indicando di aver considerato le seguenti prestazioni:

-

analisi della situazione e della

documentazione esistente

-

rilievo dei dati mancanti

-

discussione con autorità comunali e

cantonali, eventuali incontri con le società sportive

-

progetto di massima e definitivo

-

stima iniziale dei costi e

relazione tecnica finale con preventivo definitivo

-

elaborazione della documentazione

necessaria alla stesura del relativo Messaggio municipale

-

presentazione dei documenti al

Municipio

L'onorario stimato

dall'architetto ammontava a fr. 21'819.60, scontato a fr. 18'900.-.

B. a. Con scritto del 4 settembre 2017, il municipio

di CO 2 ha ringraziato RI 1 per la stima d'onorario, ricevuta nell'ambito

di un primo sondaggio di mercato. L'ha quindi informato di aver approvato

la messa a concorso con procedura a invito delle opere di progettazione del rifacimento

del campo da calcio e l'ha esortato a confermare il suo interesse a partecipare

alla gara entro il 13 settembre 2017. L'esecutivo comunale ha inoltre indicato

che il bando di concorso con relativo capitolato era in fase di allestimento e

di poter prevedere di presentare il messaggio municipale per la primavera

del prossimo anno, per poter eseguire i lavori nella pausa di campionato

invernale 2018-2019 oppure nell'estate 2019.

b. Con e-mail 15 settembre 2017 RI 1 ha confermato la propria partecipazione

al concorso a invito.

C. a. Dopo uno scambio di

corrispondenza elettronica con M__________ intercorsa tra il 10 e il 15 novembre

2017, con scritto del 17 novembre successivo RI 1 ha chiesto spiegazioni al

municipio in merito al predetto concorso. In particolare ha comunicato di aver

appreso il 10 novembre 2017 da un municipale che non solo il bando di concorso

era stato inoltrato ai partecipanti, ma anche che le offerte erano già

pervenute ed erano state aperte e valutate. L'arch. RI 1 si è detto stupito della

notizia, poiché non avrebbe mai ricevuto il bando di concorso.

b. Con scritto 21 novembre 2017 il municipio ha comunicato a RI 1 di avergli inviato

la documentazione relativa al concorso per posta semplice, così come avvenuto

per gli altri tre concorrenti invitati, i quali hanno partecipato alla gara

entro il termine utile, ossia il 30 ottobre 2017.

c. Frattanto, il 17 novembre 2017 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, la cui offerta del valore di

fr. 21'665.- è giunta prima in graduatoria con il punteggio 5.37. La

decisione di aggiudicazione indicava che erano stati invitati i seguenti concorrenti:

-

CO 1

-

G__________ C__________RI 1

e che le relative

offerte erano state valutate secondo i criteri di aggiudicazione fissati nel

bando di concorso:

-

Prezzo 70%

-

Referenze inerenti a prestazioni

analoghe 22%

-

Apprendisti

5%

-

Perfezionamento professionale

3%

La risoluzione è stata intimata pure a RI 1.

D. Contro la predetta

decisione è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1

chiedendone l'annullamento e il conseguente rinvio degli atti al committente affinché

indica un nuovo concorso, il tutto previo

conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente ha eccepito

l'irritualità della procedura concorsuale, essendo stato privato, suo malgrado,

della possibilità di impugnare gli atti di gara - mai ricevuti - e di

partecipare alla stessa. Ha inoltre contestato la ponderazione (70%) del criterio

di idoneità riferito al prezzo, nonché l'idoneità degli altri concorrenti

a progettare impianti sportivi esterni, non essendo i medesimi architetti

paesaggisti.

E. a. Al ricorso si è

opposto il committente, eccependo innanzitutto la carenza di legittimazione attiva dell'insorgente il quale, non

avendo inoltrato nessun'offerta, non potrebbe vantare alcun interesse degno di

tutela all'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso andrebbe in ogni

caso respinto anche nel merito. La mancata ricezione della documentazione di

gara non potrebbe, a mente del committente, inficiare la regolarità della

procedura. Da un lato, nessuna norma imporrebbe di inviare l'invito a partecipare

ai concorsi tramite lettera raccomandata, dall'altro lato il ricorrente non potrebbe

prevalersi di alcun diritto a essere annoverato tra i concorrenti, essendo la

scelta degli stessi riservata esclusivamente alla stazione appaltante. Oltre a

ciò, avendo già inviato un preventivo il 20 luglio 2017, la partecipazione alla

gara del ricorrente avrebbe pure potuto configurare un caso di preimplicazione.

Essendosi comunque svolta con tre partecipanti, la gara sarebbe del tutto

valida.

Poco credibile, a mente del municipio, la tesi dell'insorgente secondo cui non

gli sarebbero stati recapitati né gli atti di gara, né il successivo e-mail del

28 settembre 2017, con cui M__________ lo

informava che la documentazione gli era stata inoltrata. Se anche fosse, ha

soggiunto il committente, l'arch. RI 1, informato con scritto del 4 settembre

2017 che il bando di concorso era in fase di allestimento, avrebbe dovuto attivarsi

con maggior sollecitudine anziché attendere due mesi prima di chiedere

informazioni riguardo alla gara.

b. Pure l'aggiudicataria ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa,

difendendo la decisione di aggiudicazione con argomentazioni generiche.

F. Con la replica il

ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, affinandole con precisazioni

di cui si dirà, per quanto necessario, in

appresso. Ha inoltre contestato la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria

operata dal committente, il quale avrebbe suddiviso in modo inammissibile il

prezzo offerto a corpo, di fr. 61'900.-,

tenendo in considerazione soltanto il valore di fr. 21'665.00, corrispondente

al 35% del totale. L'insorgente ha altresì contestato l'esistenza di un caso di

preimplicazione dovuto all'invio della sua stima d'onorario prima dell'allestimento

del concorso e ha segnalato che analoga fattispecie si è verificata con

l'aggiudicataria, che pure avrebbe insinuato un preventivo.

G. a. Con la duplica il committente si è riconfermato

nella propria posizione. Ha in particolare difeso la decisione di assegnare la

commessa alla CO 1, idonea a suo parere a fornire le prestazioni richieste. In

merito alla correzione del prezzo offerto da quest'ultima, la stazione

appaltante ha spiegato che l'offerta, per un prezzo globale di fr. 61'900.-,

contemplava una serie di prestazioni non previste dagli atti di gara. Tuttavia,

avendo l'aggiudicataria indicato come si sarebbe dovuto suddividere l'onorario

in caso di esecuzione parziale del mandato, la committente ha preso in

considerazione soltanto le parti riferite al progetto di massima (10%) e al

progetto definitivo (25%).

b. L'aggiudicataria, con la duplica, ha sostenuto che dal momento che il bando

di gara permetteva di deliberare singole fasi della commessa, la suddivisione

del prezzo offerto non presterebbe il fianco alla critica. Ha inoltre difeso la

propria idoneità a eseguire la commessa grazie alla presenza in seno alla ditta

dell'ing. G__________, socio gerente da anni iscritto all'albo professionale dell'ordine

degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA).

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).

1.2. Controversa è la questione di sapere se

il ricorrente sia legittimato a ricorrere contro la decisione di

aggiudicazione, non avendo inoltrato alcun'offerta.

1.2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha

diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità

inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente

toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modificazione della stessa. La nozione di interesse degno di protezione corrisponde a quella,

identica, racchiusa negli art. 48

lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a

della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Introducendo il requisito

dell'interesse degno di protezione il legislatore

ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,

cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento

impugnato non sia toccato altrimenti che

qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza

di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta

però l'esistenza di un interesse

degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di

diritti soggettivi, atteso che anche un interesse

di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere

sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm

basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale,

immediato ed attuale all'annullamento o alla

modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un

giudizio più favorevole (cfr. RtiD II-2015 n. 6 consid. 2; I-2015 n. 10 consid.

1.3.1 con riferimenti; STA 52.2017.318 del 18 ottobre 2017 consid. 1.2.1).

1.2.2. In materia di pubblici acquisti un siffatto interesse può essere

riconosciuto unicamente a chi ha partecipato ad un procedimento concorsuale e

in tale veste può quindi aspirare ad essere

riammesso in gara (in caso di esclusione, rispettivamente mancata

selezione) o a conseguire la commessa (in caso di delibera ad un altro

concorrente; STA 52.2015.2 del 16 aprile 2015 consid.

2; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 63 e segg.).

1.2.3. Nel caso di specie il committente ha instaurato una procedura a invito per l'aggiudicazione di una

commessa pubblica scegliendo quattro partecipanti, tra cui il

ricorrente. Dopo essersi accertato del suo interesse a concorrere, il 22 settembre

2017 la stazione appaltante ha pertanto inviato a RI 1 un fascicolo, intitolato

Concorso a invito - Bando di concorso Progetto di rifacimento campo da calcio

sintetico, il quale conteneva la descrizione dell'oggetto della commessa, i

criteri di aggiudicazione con il relativo metodo di valutazione, altre regole

generali nonché l'indicazione del termine di ricorso contro il medesimo documento.

1.2.4. Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto tale fascicolo. Contrariamente

a quanto sostenuto dal committente, la questione di sapere se il bando di concorso

sia stato correttamente notificato non è priva di importanza. Se è vero che la

scelta dei partecipanti alla gara è rimessa

all'apprezzamento della stazione appaltante e che, in concreto, il numero

minimo di concorrenti (tre) è stato raggiunto pure senza la presenza

dell'insorgente (cfr. art. 10 cpv. 3 LCPubb), è pur vero che la

documentazione di gara, anche in una

procedura a invito, costituisce una decisione impugnabile (art. 37 lett.

a LCPubb). Decisione che il concorrente, già per il fatto di essere stato

invitato a prendere parte al procedimento, è legittimato a contestare dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo (Cassina, op.

cit., pag. 59).

Occorre pertanto appurare se e quando gli atti sono stati ricevuti dall'insorgente.

Dall'esito di tale accertamento potrà essere ammessa o negata la sua legittimazione

a impugnare la decisione di aggiudicazione. In caso di avvenuta notifica del

bando di concorso, occorrerebbe concludere che il ricorrente ha rinunciato a

inoltrare la propria offerta e, pertanto, dovrebbe essergli negato qualsiasi

interesse a ricorrere. Per contro, la mancata notificazione del bando potrebbe

condurre a riconoscere al ricorrente, privato suo malgrado della possibilità di

partecipare al concorso, un interesse degno di protezione nella misura in cui

il postulato annullamento dell'intera gara gli permetterebbe di aspirare al

conseguimento della commessa nell'ambito di una nuova procedura.

1.2.5. In effetti, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti

alcun pregiudizio (art. 20 LPAmm). Tale regola è tuttavia temperata dal

principio della buona fede e da quello della sicurezza giuridica, allo scopo di

evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di differire

illimitatamente il termine per impugnarla. Pertanto, quando una parte è venuta

a conoscenza di una decisione che non le è stata intimata, essa deve mettere

diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché

l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora agirebbe contrariamente alle

regole della buona fede, pregiudicando con ciò la tempestività di un suo

eventuale ricorso contro una notifica tardiva della decisione (Messaggio 23

maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., cap.

4.3. pag. 1959; André Grisel, op.

cit., pag. 877 seg. n. 5; Jean-François

Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 32). In

quest'ordine d'idee l'art. 68 cpv. 1 LPAmm stabilisce che il termine per

presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla "conoscenza"

della decisione impugnata.

1.2.6. La stazione appaltante, che ha

inoltrato il bando di concorso per posta semplice, non è stata in grado

di dimostrare l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del ricorrente. Incombendo

al committente la prova della data di

notifica della documentazione di gara (cfr.

STA 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 1.3; Cassina, op. cit., pag. 61), occorre ritenere che

l'invio non è mai giunto a destinazione.

Non può essere seguita la tesi della stazione appaltante secondo cui il

ricorrente avrebbe tardato ad attivarsi, pur dovendosi attendere la notifica

della decisione. L'insorgente è infatti stato contattato dal municipio il 4

settembre 2017, con uno scritto che ha fatto seguito alla stima d'onorario del

20 luglio 2017. In questo frangente, il committente l'ha sì informato che il

bando di concorso era in fase di allestimento, tuttavia la tempistica indicata

(presentazione del messaggio municipale per la primavera dell'anno successivo

ed esecuzione dei lavori nell'inverno 2018-2019 o addirittura nell'estate 2019)

non lasciava intendere che lo stesso sarebbe giunto nel giro di pochi giorni.

Nemmeno l'e-mail 28 settembre 2017 con cui M__________ ha comunicato al ricorrente

di aver inviato il bando di concorso la medesima settimana dimostra senza

dubbio che il ricorrente abbia preso conoscenza dell'emanazione del bando di

concorso. Non esiste prova della lettura del messaggio, né si potrebbe del

resto addebitare una qualsiasi negligenza al ricorrente per non aver

controllato l'account di posta elettronica, mezzo che non è prescritto dalla

LPAmm per l'intimazione di atti, né abitualmente utilizzato per comunicazioni

ufficiali dall'autorità che interviene in una procedura (cfr. art. 17 a 19

LPAmm).

1.2.7. Visto quanto precede, non si può far altro che riconoscere a RI 1 il

diritto di ricorrere contro la decisione con cui il committente ha assegnato a

un altro concorrente la commessa. Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb)

è dunque ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I documenti agli

atti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con

cognizione di causa.

Considerandi

2.

Il ricorrente ha

criticato la ponderazione del criterio di aggiudicazione del prezzo,

ritenendola eccessiva siccome superiore al limite del 50% fissato dall'art. 53

cpv. 5 RLCPubb/CIAP. La censura è proponibile in questa sede, non avendo il

ricorrente potuto avversare il bando di concorso a causa dell'irrita

notificazione.

2.1

L'art. 53 cpv. 5 RLCPubb/CIAP stabilisce che di regola la ponderazione di

un singolo criterio non deve superare il 50%.

In una sentenza del 2002

(STA 52.2001.453 del 7 gennaio 2002), emanata quando era in vigore il

vecchio regolamento del 1° ottobre 2001 (BU 2001, 323), il Tribunale cantonale amministrativo

ha chiaramente spiegato che la norma applicabile

all'epoca (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP) aveva valenza di pura e semplice

raccomandazione stante il suo contenuto letterale, caratterizzato dall'uso

della forma verbale condizionale (la ponderazione di un singolo criterio non dovrebbe

superare il 50%). Nel nuovo regolamento il dovrebbe è diventato un deve,

nel contesto però di una prescrizione aperta dalla locuzione "di

regola", che la priva di qualsiasi carattere imperativo lasciando spazio

ad un regime derogatorio. Altrimenti detto, in circostanze particolari nulla impedisce

ad un committente di assegnare a singoli criteri di aggiudicazione una

ponderazione superiore al 50%.

2.2

Nel caso concreto, il committente ha ponderato il criterio del prezzo al

70%. Per quanto opinabile ciò possa apparire, la progettazione riguarda

un'opera tutto sommato semplice e il valore della commessa è esiguo. In queste

circostanze, la ponderazione del criterio al 70% non costituisce un abuso del

potere di apprezzamento riservato al committente, al quale il Tribunale non può

sostituirsi, non essendogli permesso un controllo dell'adeguatezza delle regole

di gara (art. 38 cpv. 2 LCPubb). La censura va pertanto respinta.

3.

Il ricorrente ha

inoltre eccepito l'inidoneità dell'aggiudicataria a ottenere la commessa. Le

opere appaltate rileverebbero infatti esclusivamente del campo di attività

dell'architetto paesaggista. Il titolare della CO 1, iscritto all'albo OTIA

quale ingegnere civile, non disporrebbe pertanto di valida autorizzazione per allestire

progetti di questo genere.

3.1

La legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di

architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1) distingue in modo chiaro tra

l'attività dell'architetto e quella dell'ingegnere, prevedendo per le medesime

due diversi gruppi professionali con differenti settori di competenza, a

seconda del titolo di studio (art. 3 cpv. 1 e art. 8 LEPIA). Per potere essere

esercitata ognuna di queste professioni deve essere oggetto di una specifica

autorizzazione (art. 3 cpv. 2 lett. a e art. 4 regolamento di applicazione

della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di

architetto del 5 luglio 2005; RLEPIA; RL 7.1.5.1.1). È vero che né la LEPIA, né il relativo regolamento di applicazione definiscono i concetti di "architettura",

"ingegneria", o di "opera architettonica" di

cui neppure viene fatta menzione. Si tratta comunque di concetti giuridici

indeterminati, il cui contenuto normativo deve essere concretamente definito di

volta in volta dalle autorità preposte all'applicazione della LEPIA e alla vigilanza

sulle professioni di architetto e di ingegnere, tenendo conto delle circostanze

specifiche del caso. In presenza di contestazioni circa la loro

interpretazione, le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo,

limitandosi a verificare che l'interpretazione data dall'autorità decidente

alle nozioni in parola non travalichi i limiti della latitudine di giudizio che

deve esserle riconosciuta nell'ambito dell'applicazione di dette nozioni (STA

52.2009.324

del 16 settembre 2010 consid. 4.2., confermata in STF 2C_828/2010).

3.2

Nel caso concreto, nulla permette di concludere che per l'esecuzione delle

prestazioni oggetto della commessa sia necessaria l'autorizzazione a esercitare

come architetto paesaggista. Se è vero che gli atti di gara richiamano la norma

SIA 105, attinente all'architettura paesaggistica, è pur vero che tale riferimento

deriva con ogni verosimiglianza dall'offerta allestita dallo stesso ricorrente

prima dell'apertura del concorso a invito. Stima d'onorario che definiva le

prestazioni proprio in funzione delle fasi previste dalla predetta norma SIA e

che il committente ha ripreso alla lettera. Tale indizio non basta quindi a dedurre

che le opere appaltate siano riservate esclusivamente al campo di attività

dell'architetto paesaggista. Il servizio aggiudicato alla CO 1, circoscritto

alla progettazione della sostituzione del manto sintetico di un campo da calcio,

non appare particolarmente complesso né pone specifiche esigenze

architettoniche. Non si tratta in altri termini di un progetto di entità tale

da richiedere necessariamente l'intervento di un architetto paesaggista. Su

questo aspetto, la decisione di affidare la commessa a un ingegnere civile, che

dispone senz'altro delle competenze tecniche per la realizzazione di quanto

richiesto, non lede pertanto il diritto.

4.

A mente

dell'insorgente, la stazione appaltante avrebbe suddiviso in modo inammissibile

il prezzo offerto dall'aggiudicataria, assegnando la commessa per un valore

inferiore.

4.1

Il bando di concorso, al punto n. 5, indicava che i concorrenti erano

tenuti a elaborare un'offerta per le seguenti prestazioni:

-

Analisi della situazione e della

documentazione esistente;

-

Rilievo dei dati mancanti;

-

Discussione con autorità comunali e

cantonali, eventuali incontri con le società sportive;

-

Progetto di massima e definitivo;

-

Stima iniziale dei costi e

relazione tecnica finale con preventivo definitivo;

-

Elaborazione della documentazione necessaria

alla stesura da parte del Municipio del relativo messaggio municipale

all'indirizzo del Consiglio comunale;

-

Presentazione dei documenti al

Municipio.

4.2

L'aggiudicataria,

nella propria offerta, ha indicato di essere a disposizione per effettuare

diverse prestazioni, vale a dire:

-

Progetto di massima: studio

di fattibilità + basi di progettazione + analisi varianti

-

Progetto definitivo: ottimizzazione

del progetto di massima e dei costi

-

Basi d'appalto: allestimento

basi d'appalto

-

Progetto esecutivo: completamento

progetto definitivo

piani esecutivi e di dettaglio definitivi

-

Esecuzione: direzione

lavori completa per l'esecuzione del lavori come da progetto

In caso di svolgimento parziale del

mandato, ha inoltre specificato l'aggiudicataria, le percentuali di

ripartizione saranno le seguenti:

-

Progetto di massima: 10%

-

Progetto definitivo: 25%

-

Basi d'appalto: 10%

-

Progetto esecutivo: 20%

-

Esecuzione: 35%

L'aggiudicataria ha quindi proposto un

prezzo forfetario per le predette prestazioni di fr. 61'900.-.

4.3

Il committente ha preso in considerazione unicamente il valore esposto per

il progetto di massima e per il progetto definitivo e ha di

conseguenza valutato l'offerta dell'aggiudicataria tenendo conto di un prezzo pari al 35% di quello offerto,

ossia fr. 21'665.-.

Tale modo di procedere è inammissibile. L'offerta elaborata dalla CO 1 contemplava

servizi non richiesti, malgrado il bando di concorso specificasse esattamente quelli

che i concorrenti avrebbero dovuto includere nel preventivo. Tra questi,

l'elaborazione del progetto di massima e di quello definitivo occupava soltanto

una posizione su sette. Dall'offerta dell'aggiudicataria non è possibile dedurre

se essa abbia inteso includere in queste poste pure tutte le altre prestazioni.

La CO 1 ha in buona sostanza presentato un'offerta non conforme alle esigenze

esposte dal committente nella documentazione di gara, inserendo delle

prestazioni supplementari non richieste. Questo difetto non poteva essere sanato

dalla stazione appaltante semplicemente applicando al prezzo globale le percentuali

indicate per servizi che non corrispondono in tutto e per tutto a quelle oggetto

della commessa. Già per questo motivo, il ricorso merita accoglimento e la decisione

di aggiudicazione deve essere annullata.

5.

Non ci si può

tuttavia esimere dal rilevare un ulteriore motivo di annullamento della

risoluzione impugnata.

Con la propria risposta di causa, l'ente appaltante ha messo in dubbio la

possibilità del ricorrente di vedersi aggiudicare la commessa poiché lo stesso

aveva inviato un preventivo prima dell'apertura del concorso, ciò che

determinerebbe un caso di preimplicazione.

In effetti, come esposto in narrativa, prima di indire il concorso a invito la

stazione appaltante ha chiesto all'insorgente di preparare un preventivo per le

medesime prestazioni. Una volta ottenuto, ha deciso di avviare la procedura che

qui ci occupa, definendo la fase precedente un'esplorazione di mercato. Ebbene,

non soltanto la partecipazione del ricorrente alla gara poteva essere

problematica dal punto di vista di una sua preimplicazione, la quale, in

effetti, potrebbe risultare dal fatto che il preventivo allestito dal medesimo

è servito per definire le prestazioni da mettere a concorso: il committente ha

ripreso parola per parola quelle indicate dal ricorrente con l'offerta. La

procedura a invito era tuttavia inattuabile già per il semplice fatto che il

committente ha dapprima esplorato il mercato richiedendo un'offerta alla ricorrente

e pure all'aggiudicataria, circostanza, quest'ultima, risultante dallo scritto

4.

settembre 2017 del committente alla medesima e che, segnalata dall'insorgente

in sede di replica, è rimasta incontestata. Questo Tribunale ha già avuto modo

di rilevare che non si può sondare il mercato facendo credere a chi viene inter-pellato

che si procederà con un incarico diretto, ciò che nella fattispecie era

comunque fattibile, trattandosi di una commessa la cui spesa prevedibile non

superava il limite di fr. 150'000.- di cui all'art. 13 cpv. 1 lett a LCPubb. Questo

modo di agire è illegale, poiché lede l'affidamento precontrattuale che i

concorrenti ripongono nell'inoltrare un'offerta ad un ente pubblico soggetto

alla LCPubb (STA 52.2005.159 del 26 settembre 2005 e rinvii). Nel caso in

esame, il committente ha violato pure i principi della buona fede e della trasparenza

instaurando una procedura a invito pur conoscendo già le offerte dei partecipanti.

Queste informazioni sono suscettibili di influenzare

il committente nell'allestimento del bando di concorso, che potrebbe pilotare a

favore dell'uno o dell'altro concorrente. Anche per questo motivo la decisione

di delibera va annullata, al pari della procedura che l'ha preceduta, viziata

da una crassa lesione dei principi che governano l'ordinamento delle commesse

pubbliche.

6.

Visto quanto

precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata al pari della

procedura di concorso.

7.

La presente

decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta al

conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

8.

La tassa di

giustizia è posta a carico del comune CO 2 e dell'aggiudicataria secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Questi ultimi rifonderanno al ricorrente,

patrocinato da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza,

la decisione 17 novembre 2017 con cui il municipio di CO 2 ha aggiudicato le

opere di progettazione del campo da calcio sintetico alla CO 1 è annullata

assieme alla procedura di concorso a invito che l'ha preceduta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del comune CO 2 e della CO 1 in

ragione di un mezzo (fr. 1'000.-) ciascuno. All'insorgente è restituito

l'anticipo versato.

3.

Il comune CO

2.

e la CO 1 rifonderanno a RI 1 ognuno l'importo di fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera