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Decisione

52.2017.612

Esclusione dagli studi universitari. Violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione (scritta) della decisione impugnata, in particolare in merito alla valutazione di un esame scri

29 gennaio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 settembre 2017 RI

1, iscritta al bachelor in scienze della comunicazione presso l'Università

della Svizzera italiana (USI), ha sostenuto per la terza volta l'esame di

psicologia della comunicazione. La candidata non ha superato l'esame.

B. Con decisione del 20

settembre 2017 RI 1 è stata informata dell'esito negativo del suo esame ed esclusa

dal programma di bachelor e dalla Facoltà di scienze della comunicazione dell'USI

(Facoltà), avendo la medesima esaurito i tre tentativi disponibili per superare

la prova.

C. Contro tale decisione RI

1 ha interposto reclamo dinanzi alla Commissione dei reclami della Facoltà

sostenendo innanzitutto che il contenuto dell'esame non corrispondeva a quanto

annunciato sul sito internet dell'Università. Oltre a ciò, ha reso noto di aver

avuto un incontro con la professoressa __________, responsabile del corso in

questione, dopo aver appreso dell'esito negativo dell'esame e che le spiegazioni

fornitele in tale occasione non le avrebbero permesso di comprendere la valutazione

insufficiente della prova, che a proprio giudizio avrebbe meritato una nota più

alta.

D. Con decisione del 29

settembre 2017 la Commissione dei reclami della Facoltà, in nome della Facoltà

stessa, ha respinto l'impugnativa. Essa ha tutelato la valutazione dell'esame

rilevando che la ricorrente non ha risposto a una domanda che valeva il 25%

della nota, mentre nelle altre due domande non ha comunque raggiunto la

sufficienza. In merito al contenuto dell'esame, l'autorità ha invece ritenuto

che spetta agli studenti informarsi in classe o sulla piattaforma informatica

preposta alla pubblicazione dei materiali didattici del corso, anziché fare

affidamento sulle informazioni meramente indicative esposte sulla pagina

internet dell'ateneo.

E. RI 1 ha impugnato la

predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l'annullamento oltre alla rivalutazione dell'esame da parte di un perito

esterno e la sua riammissione alla Facoltà qualora l'esito fosse uguale o

maggiore a 5. La ricorrente ha inoltre domandato di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria. La medesima ha ribadito la critica avanzata

davanti all'istanza inferiore secondo cui la terza domanda d'esame concerneva

un argomento diverso dal tema dei sistemi motivazionali interpersonali, su

cui la stessa si era preparata affidandosi alle informazioni pubblicate sul

sito internet dell'USI. La mancata risposta a tale quesito non dovrebbe pertanto

essere presa in considerazione ai fini della valutazione. L'insorgente ha

quindi lamentato la violazione del proprio diritto di essere sentita, eccependo

la carenza di motivazione della decisione impugnata, con cui l'autorità non si

sarebbe espressa nel merito della nota assegnatale. Alla ricorrente non sarebbe

inoltre stata fornita alcuna scheda di valutazione o presa di posizione

dell'esaminatrice che motivi la nota insufficiente. La stessa ha quindi chiesto

l'edizione di tali documenti da parte della Facoltà.

F. Al gravame si è

opposta la Facoltà. Essa ha innanzitutto sostenuto che la professoressa __________,

in occasione del colloquio tenutosi con la ricorrente, avrebbe fornito a quest'ultima

dettagliate motivazioni in merito agli errori e alle imprecisioni del suo esame,

oltre a chiari ragguagli sui parametri di giudizio utilizzati. Non sarebbe

pertanto stata commessa alcuna violazione del diritto di essere sentito. Pure

la decisione su reclamo sarebbe sufficientemente motivata, considerato che la

ricorrente si sarebbe limitata a una contestazione generale, senza entrare nel

merito della valutazione delle singole risposte da lei fornite. La Facoltà ha

inoltre affermato di non disporre di una scheda di valutazione e ha contestato

che il giudizio della professoressa possa essere ritenuto arbitrario, avuto

riguardo della sua esperienza e della sua competenza. In merito ai temi

dell'esame ha ribadito le argomentazioni di cui alla decisione impugnata,

escludendo in particolare che la ricorrente possa prevalersi della tutela della

sua buona fede nelle concrete circostanze.

G. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1

lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola

universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca

del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv.

3 LUSI/SUPSI), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per i motivi che verranno

meglio esposti in seguito, il Tribunale non entra nel merito della valutazione

dell'esame della ricorrente per quanto attiene alle prime due domande (cfr. infra

consid. 2.3); non occorre pertanto assumere le prove offerte dall'insorgente al

riguardo, ossia la perizia sull'esito della prova e l'edizione degli esami di

altri studenti. Nemmeno occorre accertare ulteriormente la fattispecie in

relazione alla censura riferita alla terza domanda d'esame. Al proposito,

l'insorgente ha richiesto l'edizione di diversi documenti: il piano di studi

presentato dalla professoressa __________ al delegato agli studi relativo

all'anno 2016/2017, il tracciato delle comunicazioni pubblicate sulla

piattaforma i.corsi durante l'anno e le informazioni fornite dalla

segreteria per gli esami del Decanato relative agli argomenti previsti per

l'esame. Prove che non potrebbero apportare tuttavia alcun elemento utile ai

fini del giudizio, ritenuto che, come verrà precisato in appresso, dalle stesse

dichiarazioni della ricorrente emerge che essa non ha diligentemente messo in

atto quanto ci si poteva attendere per venire a conoscenza del programma del

corso che non aveva frequentato e degli argomenti oggetto dell'esame (cfr. infra

consid. 3.3).

Considerandi

2.

La ricorrente ha

innanzitutto eccepito la violazione del suo diritto di essere sentita per

carenza di motivazione della decisione impugnata.

2.1

Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per

scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto

di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta

sufficiente - ed adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45,

consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Le esigenze di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere

d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232

consid. 3.3; Scolari, op. cit.,

n. 395 e 536).

2.2

La violazione dell'obbligo di

motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali

carenze di motivazione possono comunque

essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità

decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli

argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n.

43).

2.3

Nel caso concreto, la decisione del 20 settembre 2017 con cui la ricorrente

è stata estromessa dagli studi informava soltanto del mancato superamento

dell'esame di psicologia della comunicazione. Allegato alla decisione vi era il

certificato degli esami del 2 (recte 20) settembre 2017 dal quale risultava che

nella predetta prova la ricorrente aveva ottenuto la nota 4 (insufficiente

sulla scala da 1 a 10 applicata dall'ateneo). Ulteriori spiegazioni sono state

fornite soltanto oralmente alla ricorrente dalla professoressa in occasione di

un colloquio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Facoltà, tali

comunicazioni verbali non sono idonee a garantire il diritto di essere sentita

dell'insorgente non soddisfacendo, all'evidenza, le esigenze poste dall'art. 46

cpv. 1 LPAmm. Nemmeno nel prosieguo della procedura è mai stata formulata

motivazione scritta sulla valutazione della prova. Né con la decisione

impugnata né in questa sede la Facoltà si è infatti concretamente espressa sul

merito della valutazione, sebbene la ricorrente abbia segnalato già in sede di

reclamo di non avere compreso le ragioni a giustificazione del risultato

negativo conseguito. Con il ricorso qui in esame, inoltre, la stessa ha eccepito

tale lacuna ed esplicitamente richiesto (almeno) una presa di posizione scritta

della professoressa con la quale confrontarsi. Come detto, l'autorità inferiore

non ha fornito alcuna traccia di soluzione dell'esame o altro commento

dell'esaminatrice. Agli atti è presente unicamente una copia dell'esame, sul

quale figurano i punteggi assegnati dalla professoressa alle risposte, ossia 5

alla prima, 5.5 alla seconda e 0 alla terza, oltre a qualche scarna, e in parte

illeggibile, annotazione. Nulla insomma che permetta, da un lato,

all'insorgente di compiutamente esercitare i propri diritti di difesa e,

dall'altro, al Tribunale di esprimersi efficacemente sul giudizio espresso

dalla professoressa. Non è infatti possibile dedurre su quali elementi l'esaminatrice

abbia fondato la propria decisione e di conseguenza verificare se questa sia

corretta espressione dell'(ampio) potere di apprezzamento riservatole (cfr. infra

consid. 3.1). La censura si rivela quindi fondata.

Già per questo motivo, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata,

al pari di quella di esclusione dagli studi della ricorrente, con conseguente

rinvio degli atti alla Facoltà per nuova, motivata, decisione.

3.

Disponendo il

Tribunale di sufficienti elementi per determinarsi in merito, può invece essere

esaminata la censura riferita al tema della terza domanda di esame. La

ricorrente ha sostenuto che le informazioni disponibili sul sito internet

dell'USI, più precisamente sulla pagina dedicata al corso di psicologia della

comunicazione, riportavano che durante il corso sarebbe stato proposto un

laboratorio facoltativo che prevedeva l'analisi di un film alla luce della

teoria dei sistemi motivazionali interpersonali, al termine del quale

gli studenti avrebbero prodotto un elaborato di gruppo, la cui valutazione

sarebbe valsa il 25% del voto complessivo. Agli studenti che invece non

avrebbero partecipato al laboratorio sarebbe stata sottoposta una domanda

aggiuntiva sul tema dei sistemi motivazionali interpersonali.

L'insorgente, che non ha frequentato il corso né il laboratorio, si sarebbe

quindi preparata su questo argomento, su cui tuttavia, inaspettatamente, la

domanda d'esame non verteva. Di conseguenza, questa non dovrebbe essere presa

in considerazione ai fini della valutazione.

3.1

Nell'ambito del controllo di decisioni

in materia di valutazioni scolastiche

e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo

apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo

soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le

valutazioni insostenibili, poiché

integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza

di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo

dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve

quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato

dall'esaminatore (cfr. messaggio

n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In

questo ambito, specie quando si tratta

di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza

della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze

scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo

riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un

controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni

manifestamente sbagliate della prova

fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è

lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna

relazione con l'esame (DTF 136 I 229, consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014, consid.

3.

;2D_34/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.3;

2D_55/2010 del 1° marzo 2011, consid. 3.2).

3.2

La Facoltà ha innanzitutto ricordato che per l'art. 21 cifra 1 del

regolamento degli studi, emanato dal consiglio di Facoltà di scienze della

comunicazione il 2 luglio 2008, fanno oggetto d'esame le materie previste dal

piano degli studi e che, secondo la cifra 3 della norma, la verifica delle

conoscenze e competenze acquisite è organizzata dal docente di ciascun corso

con un esame che verte sull'ultima edizione dello stesso.

L'autorità ha sostenuto che al fine dell'individuazione dell'ultima edizione del

corso oggetto della prova di esame occorre riferirsi esclusivamente a quanto pubblicato

nella piattaforma informatica i.corsi, dove i professori mettono a

disposizione degli studenti il materiale didattico. Il fatto che il corso in

questione non richieda la frequenza obbligatoria non dispenserebbe lo studente candidato

all'esame dal ricostruire il contenuto e il materiale su cui poi verterà la

prova di esame.

3.3

La tesi della Facoltà è sostenibile e merita di essere tutelata. Se è vero

che le informazioni riportate sul sito web dell'USI indicavano che il

laboratorio era dedicato allo studio dei sistemi motivazionali

interpersonali e che la domanda d'esame destinata a sostituire l'elaborato

scritto sarebbe stata incentrata sul medesimo argomento, è pur vero che la

ricorrente, che non aveva frequentato l'ultima edizione del corso, si sarebbe

dovuta informare sugli effettivi contenuti del medesimo in generale e del

laboratorio in particolare. Le giustificazioni riguardo al fatto che l'accesso

alla piattaforma era protetto da una password non possono essere tutelate, in

quanto la medesima non ha addotto di aver richiesto i dati di accesso né alcuna

informazione complementare circa gli argomenti trattati in classe. Il fatto di

aver seguito il corso in un'edizione precedente non dispensava in effetti

l'insorgente dall'attivarsi per ottenere precisi ragguagli, segnatamente presso

la professoressa stessa, circa il programma del corso e del laboratorio. Gli

studenti devono infatti attendersi che il professore possa trattare argomenti

diversi di semestre in semestre e spetta a loro aggiornarsi sui temi delle

lezioni impartite.

Tanto più che, come sostenuto dalla Facoltà senza smentita della ricorrente,

nemmeno la domanda aggiuntiva dell'esame della sessione precedente concerneva i

sistemi motivazionali interpersonali. Su questo punto, il gravame si

rivela pertanto infondato.

4.

Visto quanto

precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata, al pari di

quella di esclusione dagli studi del 20 settembre 2017. Gli atti sono retrocessi

alla Facoltà affinché renda una nuova decisione convenientemente motivata.

5.

Dato l'esito, non

si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) essendo l'USI intervenuta

in causa per ragioni dipendenti dalla sua funzione. Essa è comunque tenuta a

rifondere alla ricorrente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Date queste circostanze, la domanda di assistenza giudiziaria, estesa al

beneficio del gratuito patrocinio, diviene priva d'oggetto.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 27 ottobre 2017 della Commissione dei reclami della

Facoltà di scienze della comunicazione

dell'USI e quella del 20 settembre 2017 con cui l'insorgente è stata esclusa

dal programma di bachelor e dalla Facoltà sono annullate;

1.2

gli atti sono rinviati alla

Facoltà per nuova decisione.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. L'USI rifonderà alla ricorrente l'importo di fr.

1'800.- a titolo di ripetibili.

3.

La domanda

di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico

(cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera