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Decisione

52.2017.62

Verbale del Consiglio comunale - Interpellanze

30 marzo 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sono "agli atti". Nel caso in cui le interpellanze sono

state presentate direttamente in seduta e il testo scritto è stato consegnato

al segretario, il verbale riporta che questo è stato letto dall'interpellante,

pure indicandolo poi come "agli atti". Infine, le interpellanze

presentate senza supporto scritto sono riassunte direttamente a verbale.

Ora, un simile modo di procedere va esente da qualsiasi censura. Dal momento

che quanto verbalizzato corrisponde al riassunto della discussione

effettivamente avvenuta in sala e che, inoltre, i citati documenti sono stati

dichiarati parte integrante del verbale e, come tali, sono stati allegati al

medesimo, non è data in concreto alcuna lesione della legge, né del regolamento

co-

munale, per quanto attiene alle disposizioni che disciplinano la verbalizzazione

delle sedute del consiglio comunale. Per il resto valgono le pertinenti

motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nel proprio giudizio, alle quali,

per brevità, si fa rinvio.

5. Stante

quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma

della decisione governativa impugnata. La tassa di giustizia segue la soccombenza di RI 1 (art. 47 cpv.

1). Non si assegnano ripetibili al comune, che ha rinunciato formulare domande

di giudizio (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere