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Decisione

52.2017.622

Commessa pubblica. Il ricorso è irricevibile in assenza di una decisione impugnabile ai sensi della LCPubb. L'aggiudicazione (per incarico diretto) non è ancora avvenuta

26 febbraio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2017.622

Lugano

26 febbraio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia

Ponti

statuendo

sul ricorso 7 dicembre 2017 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la

risoluzione 30 ottobre 2017 con cui il municipio di CO 1 ha deciso di

deliberare i lavori di esecuzione di un pontile mediante incarico diretto;

ritenuto, in

fatto

che il 16 giugno 2017

il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del __________ (LCPubb; RL 7.1.4.1) e impostato secondo la

procedura libera, per aggiudicare le opere di realizzazione di un pontile per

l'ormeggio di 24 natanti in località __________ (FU __________ pag. 5375);

che al concorso hanno partecipato quattro ditte, tra cui la RI 1;

che il 15 settembre 2017 il committente ha deciso di annullare il concorso per

mancanza di offerte valide; tale risoluzione è rimasta incontestata;

che durante la seduta municipale del 30 ottobre 2017 il committente ha deciso

di assegnare la commessa mediante incarico diretto ai sensi dell'art. 13 del regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), suddividendo

la procedura come segue:

1. fornitura

pontile alla ditta __________ di __________;

Considerandi

2.

posa pontile e

corpi accessori alla ditta __________ di __________;

3.

trasporto via

lago degli elementi pesanti (corpi morti e catene) alla __________;

che contestualmente il municipio ha incaricato lo studio d'ingegneria civile __________

di __________ di inviare il modulo d'offerta ed elenco prezzi alle ditte

sopramenzionate;

che al committente sono giunte tre offerte, che esso ha aperto il 28 novembre

2017, annotando i relativi importi in tre distinti verbali;

che, frattanto, la RI 1 si è rivolta per scritto al municipio rendendo noto di

essere venuta a conoscenza dell'attribuzione diretta delle opere oggetto del

concorso precedentemente annullato; essa ha quindi richiesto e ottenuto copia

della risoluzione municipale 30 ottobre 2017;

che contro la predetta risoluzione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo; ravvisando nella medesima una decisione di delibera

per incarico diretto ne ha chiesto l'annullamento, previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame;

che, in estrema sintesi, la ricorrente ha contestato l'esistenza nel caso

concreto di valide condizioni per procedere con licitazione privata, anziché

esperire un pubblico concorso;

che il committente si è opposto al gravame eccependo innanzitutto l'inesistenza

di una decisione impugnabile; la risoluzione avversata costituirebbe una semplice

dichiarazione d'intenti, mentre la delibera dei lavori non sarebbe (ancora) avvenuta;

che con i successivi memoriali scritti le parti hanno ribadito le proprie tesi

con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso;

considerato, in

diritto

che prima di entrare

nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina

d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;

che giusta l'art. 37 LCPubb sono considerate decisioni impugnabili singolarmente

mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

a) gli elementi del

bando;

b) l'esclusione dell'offerente;

c) la decisione sulla

scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

d) l'aggiudicazione,

l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che nel caso concreto, con la risoluzione impugnata il municipio non ha aggiudicato

alcuna commessa pubblica;

che il medesimo si è limitato a scegliere quale via intraprendere per appaltare

le opere occorrenti alla realizzazione del pontile, vale a dire la procedura

per incarico diretto, e individuato le imprese a cui chiedere di inoltrare

un'offerta per ogni fase dei lavori;

che emerge dagli atti che allo stadio attuale il municipio ha raccolto e aperto

le offerte pervenutegli; non si è per contro ancora pronunciato sulle stesse,

né ha di conseguenza deliberato alcun lavoro in relazione alle predette

prestazioni;

che la scelta del tipo di procedura

nell'ambito della quale assegnare una commessa pubblica non rientra nel novero

delle decisioni impugnabili ai sensi dell'art. 37 LCPubb (cfr. STA 52.2011.131

con riferimenti, massimata in: RtiD II-2011 n. 21, STA 52.2005.111 del 2 maggio

2005);

che in siffatte condizioni manca l'oggetto della lite e il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile per difetto di un presupposto processuale (cfr. STA 52.2015.47

del 17 marzo 2015 con riferimenti);

che, dato l'esito, non occorre esprimersi circa l'ammissibilità della procedura

instaurata dal municipio;

che a titolo abbondanziale vale comunque la pena rilevare che l'art. 13 cpv. 1

lett. a RLCPubb/CIAP, applicabile anche alle commesse assoggettate alla LCPubb

in forza del rinvio dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LCPubb (cfr. STA 52.2011.95 del

20.

maggio 2011 consid. 2 pubbl. in: RtiD I-2012 n. 16), permette di assegnare

una commessa direttamente e senza bando nel caso in cui nella procedura di

pubblico concorso, selettiva o ad invito, non è presentata alcuna offerta

valida, oppure nessun offerente soddisfa i criteri d'idoneità;

che tale evenienza si è verificata in concreto, atteso che il fallimento della

procedura di pubblico concorso per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione

del pontile per mancanza di offerte valide risulta da una decisione di

annullamento della gara passata in giudicato;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà inoltre congrue ripetibili al CO 1,

patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente, a cui sarà restituito

l'importo di fr. 1'800.- anticipato in eccesso.

3.

La

ricorrente rifonderà inoltre al CO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera