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Decisione

52.2017.634

Ordine di demolizione

28 aprile 2021Italiano26 min

evidentemente agito quali singoli membri della comunione ereditaria fu __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2017.634

Lugano

28

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 13 dicembre 2017 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

RI

5

membri

della comunione ereditaria fu __________,

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione dell'8 novembre 2017 del Consiglio di

Stato (n. 4937) che respinge l'impugnativa dei ricorrenti avverso la

risoluzione del 10 giugno 2016 con cui il Municipio di Capriasca ha ordinato

la demolizione completa del rustico sulla part. ________ (sezione Cagiallo);

ritenuto, in

fatto

A. __________, deceduta

nel 2014 e alla quale è subentrata la relativa comunione ereditaria, era

proprietaria di un rustico situato nel Comune di Capriasca, a Cagiallo (in

località __________), in zona agricola. L'edificio (part. __________), eretto

in contiguità con un altro fabbricato (mapp. __________), è costituito da tre

costruzioni contigue, originariamente non collegate tra loro, di cui una era

destinata ad abitazione (sub A) e le altre due a stalla (sub B e C). I

fabbricati che lo compongono sono censiti nell'inventario degli edifici fuori

delle zone edificabili del Comune come "meritevole 1A" (sub A),

rispettivamente "meritevole 1d" (sub B e C). Il fondo è incluso nel

perimetro del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e

impianti protetti (PUC-PEIP).

B. Raccolto l'avviso

cantonale favorevole (n. 66217), il 10 luglio 2009 il Municipio ha rilasciato

alla __________ SA la licenza edilizia per il rifacimento del tetto e delle

solette, la modifica delle aperture e per lavori di ordinaria manutenzione del

rustico, a condizione che fossero mantenute le quote, le pendenze e le

sporgenze originarie della copertura, nonché le geometrie. Il progetto non

prevedeva alcun cambiamento di destinazione.

C. a. Il 31 luglio 2010

la stessa impresa incaricata dei lavori ha inoltrato una variante a posteriori

per interventi non autorizzati realizzati in corso d'opera, in particolare per

il cambiamento delle pendenze originarie del tetto, un'ulteriore modifica delle

aperture, la creazione di collegamenti interni fra i tre fabbricati, la

sistemazione delle facciate con intonacatura dei muri esterni, in origine in

pietra a faccia vista.

b. Al rilascio del permesso in sanatoria si sono opposti i Servizi

dipartimentali (avviso n. 72182). La Commissione cantonale in materia di

rustici ha in particolare ritenuto che i lavori eseguiti avessero modificato in

maniera grave e inammissibile l'aspetto esterno, la volumetria e la struttura

edilizia dei rustici originali. L'edificio sub A avrebbe perso il suo valore

storico-culturale e le peculiarità architettoniche. Inoltre, sarebbe stato

attuato un cambiamento di destinazione abusivo dell'edificio inventariato come "rustico

agricolo" (1d), trasformato in spazio abitativo.

Fatto proprio tale avviso, il 14 gennaio 2011 il Municipio ha negato la licenza

edilizia in sanatoria.

c. Con decisione del 18 maggio 2011, rimasta inimpugnata, il Consiglio di Stato

ha respinto un ricorso dell'istante contro tale rifiuto, escludendo in

particolare che i predetti interventi potessero essere autorizzati in base agli

art. 24, 24c e 24d della legge sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).

D. a. Preso atto

dell'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con decisione

del 29 aprile 2013 il Municipio ha ordinato a __________ la demolizione e

rimozione totale del rustico e di tutte le superfici esterne pavimentate,

nonché dei parapetti, del cancello in metallo, dei muri di sostegno e del

sistema di smaltimento delle acque. Il provvedimento è stato confermato dal

Governo con giudizio del 18 settembre 2013.

b. Adito dalla proprietaria, con sentenza del 27 febbraio 2015 (n. 52.2013.456)

il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia annullato la decisione

governativa unitamente all'ordine di demolizione del Municipio, al quale ha

rinviato gli atti, affinché, esperiti gli opportuni accertamenti e raccolto un

nuovo avviso dei Servizi dipartimentali, si esprimesse di nuovo sui

provvedimenti di ripristino. La Corte cantonale ha in sintesi ritenuto non

inverosimili gli asseriti rischi per la stabilità del fabbricato contiguo;

senza approfondire oltre la questione, ha poi messo in discussione il rispetto

del principio di proporzionalità della demolizione; infine, per le altre opere

toccate dal ripristino (superfici pavimentate, parapetti, muri, ecc.), ha

rilevato che non era stata preventivamente accertata l'esistenza di una

violazione materiale.

c. Con sentenza del 4 maggio 2015 (1C_220/2015), il Tribunale federale ha

dichiarato inammissibile un ricorso interposto dall'Ufficio federale dello

sviluppo territorale ARE contro tale giudizio di rinvio. Esprimendosi sui

requisiti posti dall'art. 93 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005 (LTF; RS 173.110) per impugnarlo, l'Alta Corte federale ha nondimeno

osservato che:

"1.6.1. Certo, l'eventuale accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale: non è tuttavia

adempiuta l'ulteriore condizione imposta dall'invocata norma, segnatamente

quella di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.

La Corte cantonale ha infatti rilevato che gli accennati rischi, addotti per la

prima volta dinanzi ad essa, secondo cui la demolizione del rustico nuocerebbe

alla stabilità del fabbricato eretto in contiguità, non appaiono inverosimili.

Ha quindi ritenuto che occorrerebbe di conseguenza interpellare un tecnico allo

scopo di valutare se del caso l'opportunità di ordinare misure alternative alla

demolizione totale, non approfondendo tuttavia oltre la questione, poiché l'ordine

di ripristino violerebbe comunque il principio di proporzionalità. Ora,

riguardo a eventuali problemi di stabilità del fabbricato adiacente, neppure i

due consulenti interpellati dalla proprietaria hanno escluso la possibilità di

attuare l'imposta demolizione: anche secondo le loro conclusioni è infatti

sufficiente provvedere a stabilizzare il fabbricato contiguo, per esempio "lasciando

parte dei muri da demolire a formare contrafforti". Come rettamente

sottolineato dal ricorrente, le modalità di esecuzione dell'ordine di

ripristino possono senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle

misure di ripristino (cfr. sentenza 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid.

3.5 e 3.6). La Corte cantonale ha nondimeno rilevato, invero in maniera difficilmente

comprensibile, che eventuali rischi non apparirebbero inverosimili, per cui

occorrerebbe interpellare un tecnico e, senza tuttavia approfondire oltre la

questione, ha imposto al Municipio di esperire gli accertamenti opportuni: ciò

poiché la demolizione del rustico non sarebbe conforme al principio di

proporzionalità.

1.6.2. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte cantonale si è fondata

unicamente sulle generiche osservazioni della proprietaria del fondo, formulate

sulla base di un referto di un architetto da lei incaricato, nel quale,

contrariamente agli accertamenti delle Autorità comunali, della Commissione

cantonale in materia di rustici, dei Servizi dipartimentali e del Governo

cantonale, in maniera poco convincente è rilevato che la struttura muraria

originaria sarebbe stata mantenuta. Con una motivazione assai scarna il

Tribunale cantonale amministrativo propone quindi di adottare le misure

alternative suggerite dalla proprietaria, segnatamente la chiusura dei

collegamenti tra i corpi del rustico, con divieto di destinazione a uso

abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla, il ripristino del tetto e

delle aperture secondo quanto approvato, nonché l'eliminazione dell'intonaco

dai muri esterni, poiché la fattibilità di questi interventi non potrebbe

essere esclusa a priori. Queste affrettate conclusioni si scontrano sia con

l'accertamento contenuto nella decisione governativa, secondo cui

l'impossibilità dell'eliminazione dell'intonaco è stata ammessa dalla

proprietaria stessa, sia con la deduzione, logica e corretta, che proprio gli

ingenti costi necessari per ristabilire l'immobile secondo i progetti approvati

dimostrano che si tratta di una nuova costruzione, irrimediabilmente priva

delle caratteristiche dell'opera originale.

1.6.3. La Corte cantonale ha poi aggiunto, in maniera poco comprensibile, come

non risulterebbe che le opere esterne, in particolare il cancello in metallo,

le superfici esterne pavimentate e i muri di sostegno, sarebbero state oggetto

di una procedura edilizia in sanatoria. Ora, nulla impediva alla proprietaria

di presentare una siffatta domanda, il cui esito sarebbe stato con ogni

verosimiglianza negativo, trattandosi di opere manifestamente recenti e

realizzate anch'esse in mala fede, come risulta chiaramente dalle fotografie

prodotte dal ricorrente e che per di più possono essere facilmente rimosse

(cfr. sentenze 1C_142/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.7 e 2.9, 1C_522/2010 del

19 aprile 2011 consid. 3.7 e 1C_403/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 2.2).

Ne segue che i richiesti accertamenti possono essere effettuati assai

rapidamente e senza importanti costi supplementari, per cui non si è in

presenza di una procedura defatigante né dispendiosa, visto che l'ordine di

ripristino municipale di per sé rispetta la prassi vigente in materia (cfr.

sentenza 1C_215/2014, citata). Del resto, spetta di massima alla proprietaria

produrre una relazione sulla maniera con la quale intende procedere alla

demolizione e stabilizzare il fabbricato eretto in contiguità."

E. Ripreso possesso dell'incarto,

il 24 giugno 2015 il Municipio ha esperito un sopralluogo alla presenza di

tutte le parti. Dopo aver interpellato i Servizi generali del Dipartimento del

territorio, il 23 dicembre 2015 ha poi intimato alla comunione ereditaria di

sospendere l'uso dell'edificio e presentare una perizia statica. Preso atto

della documentazione da essa prodotta (limitata a dei preventivi di spesa), con

decisione del 10 giugno 2016 il Municipio ha quindi nuovamente ordinato la

demolizione completa della costruzione sul fondo, e più precisamente:

a. la demolizione totale del rustico e rimozione di

tutto il materiale;

b. la demolizione e rimozione di tutte le superfici

esterne pavimentate in pietra naturale;

c. la rimozione completa dei parapetti in legno, del

cancello in metallo e di ogni altro eventuale manufatto esterno;

d. la demolizione e rimozione completa di tutti i

muri di sostegno in pietra naturale;

e. la rimozione completa del sistema di smaltimento

delle acque luride e meteoriche;

f. il ripristino del terreno circostante secondo il

presumbile profilo originale con relativo rinverdimento.

F. Con risoluzione

dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro tale

provvedimento interposto da RI 2, in rappresentanza della comunione ereditaria.

Dopo aver disatteso delle censure di ordine formale, il Governo ha tutelato la

misura di rispristino. Ritenuta assodata la violazione materiale (sfociata nel

diniego del permesso cresciuto in giudicato), ha osservato come l'abuso

perpetrato fosse grave e manifesto. Ha considerato che la proprietaria si fosse

scostata in modo importante dal progetto conservativo autorizzato nel 2009,

ricordando in sostanza le importanti difformità al tetto e gli altri interventi

che hanno permesso di realizzare - al posto dei tre originari fabbricati

contigui - un unico edificio residenziale, con un consistente ampliamento della

superficie abitabile e una modifica radicale dell'aspetto esterno. Ha quindi

attribuito un peso accresciuto al ripristino di una situazione conforme al

diritto, negando la possibilità di adottare

altri provvedimenti meno incisivi. Analoga conclusione ha tratto per la

rimozione - non contestata - delle altre opere esterne (pavimentazione, muri,

ecc.). Ammessa la proporzionalità del provvedimento, la precedente istanza

ha infine rilevato come gli insorgenti non avessero più riproposto l'obiezione

relativa ai rischi per la stabilità del fabbricato contiguo, che non osterebbe

comunque a una demolizione (fermo restando che le modalità d'esecuzione dell'ordine

andranno definite nel quadro dell'attuazione delle misure di ripristino).

G. I membri della

comunione ereditaria rappresentati da RI 2 impugnano ora tale giudizio davanti

a questo Tribunale, postulando che sia annullato e riformato limitatamente alla

demolizione del rustico (lett. a), nel senso che sia ordinato il ripristino

dell'edificio come previsto dalla licenza edilizia rilasciata dal Municipio.

Per il resto chiedono la conferma dell'ordine municipale (demolizione e ripristino

delle opere esterne, lett. b-f).

Riproponendo le eccezioni formali rimaste inascoltate, rimproverano anzitutto

alle precedenti istanze di non essersi attenute, da più punti di vista, al

giudizio di rinvio del 27 febbraio 2015 di questo Tribunale, cresciuto in

giudicato, e alle istruzioni in esso contenute.

Contestano il rispetto del principio di proporzionalità, riaffermando la loro

buona fede e lamentando le spese (ca. fr. 300'000.-) derivanti dal

provvedimento (che si dimezzerebbero in caso di una demolizione parziale).

Ribadiscono segnatamente la bontà delle misure già proposte (chiusura dei

collegamenti tra i corpi, divieto d'uso abitativo di quelli originariamente

adibiti a stalla, ripristino del tetto e delle aperture e rimozione dell'intonaco),

che sarebbero maggiormente idonee e praticabili. La distruzione dell'edificio

metterebbe invece a repentaglio la stabilità del fabbricato contiguo, oltre a

deturpare l'assetto territoriale e paesaggistico della zona.

H. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione pervengono l'ARE, l'Ufficio delle domande di costruzione

(UDC) e il Municipio, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in

appresso.

Fatti

I. Con la

replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle

rispettive conclusioni e domande di giudizio. Anche di questi allegati si dirà,

se del caso, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è

la legittimazione attiva dei ricorrenti, nella misura in cui hanno

evidentemente agito quali singoli membri della comunione ereditaria fu __________

(e non come comunione in quanto tale, che non ha capacità processuale, cfr. DTF

125 III 219 consid. 1a; STF 1C_247/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 2.2 e

rimandi). Ci si potrebbe semmai chiedere se l'abilitazione a insorgere non

debba a questo punto essere riconosciuta solo all'erede RI 2, frattanto

divenuto unico proprietario del fondo (a seguito di divisione ereditaria del 27

dicembre 2016). Non occorre però soffermarsi su tale aspetto visto che il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), va comunque respinto nel merito.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto

archiviato del Tribunale relativo al precedente giudizio del 27 settembre 2015

e da quello richiamato dall'UDC riguardante la licenza edilizia del 10 luglio

2009 (n. 66217), noti alle parti. Non occorre assumere altre prove (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Da respingere

sono anzitutto le critiche con cui gli insorgenti rimproverano alle istanze

inferiori di aver disatteso il principio della res iudicata del citato

giudizio del 27 febbraio 2015 e le istruzioni che avrebbe impartito questo

Tribunale.

2.1

In base all'art. 86 cpv. 2 LPAmm, il Tribunale cantonale amministrativo

può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza

inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito,

ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di

procedura. I motivi della sentenza di rinvio, soggiunge il cpv. 3, devono

essere posti a fondamento della nuova decisione.

Questa norma riflette un principio generale applicabile nella procedura

amministrativa: un giudizio di rinvio vincola l'istanza a cui la causa è

rinviata che, al pari di quella che l'ha reso, è tenuta a conformarsi alle

istruzioni impartite. Di principio, i motivi della decisione di rinvio limitano

pertanto la cognizione dell'autorità inferiore, nel senso che quest'ultima rimane

legata a quanto già definitivamente deciso dall'autorità di ricorso, la quale -

a sua volta - non può ritornare sul suo giudizio nell'ambito di un ricorso

successivo (cfr. DTF 131 III 91 consid. 5.2; STF 9C_457/2013 del 26 dicembre

2013.

consid. 6.2 e rimandi; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 65 LPamm).

2.2

In concreto, come visto in narrativa, con la citata sentenza del 27

febbraio 2015 questo Tribunale ha retrocesso gli atti di causa al Municipio

affinché - esperiti gli opportuni accertamenti e raccolto un nuovo avviso ex

art. 47 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992.

(RLE; RL 705.110) - si esprimesse nuovamente sui provvedimenti di

ripristino. Contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, con tale giudizio

il Tribunale non ha tuttavia tranciato in modo risolutivo alcuna questione di

fondo. Piuttosto, ha ritenuto che sussistessero delle carenze d'istruttoria,

così come ricordato dal Governo. A quello stadio - senza approfondire oltre la

questione - ha in particolare considerato non inverosimili i rischi addotti per

la stabilità dell'edificio contiguo (che sarebbe stato necessario

approfondire). In ogni caso - assumendo che la struttura originaria del rustico

fosse stata mantenuta - ha messo in discussione la proporzionalità della

demolizione, non potendo escludere a priori soluzioni alternative per il

ripristino di una situazione conforme al diritto (quali le misure proposte

dalla proprietaria: chiusura dei collegamenti tra i corpi del rustico, divieto

di destinazione ad uso abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla,

ecc.). Conclusioni, che il Tribunale federale ha invero criticato, siccome affrettate

(supra, consid. Dc).

In queste circostanze, nulla impediva insomma al Municipio di pronunciarsi

nuovamente mediante un ordine di demolizione del rustico, una volta completata

l'istruttoria.

2.3

Al riguardo va pure osservato che il Municipio, compiendo i propri

accertamenti, non ha disatteso alcuna istruzione di questo Tribunale.

2.3.1

Dopo aver esperito un sopralluogo, l'Esecutivo comunale ha in

particolare invitato gli eredi __________ a presentare una perizia statica

allestita da un tecnico (per definire le misure preventive da adottare per

preservare l'integrità della costruzione adiacente; cfr. intimazione del 23

dicembre 2015). Facoltà di cui essi non hanno tuttavia fatto uso, limitandosi a

produrre dei preventivi riferiti all'onorario dell'ingegnere e alla demolizione

(totale o parziale), precisando peraltro che secondo gli specialisti

interpellati una perizia statica non può dare risultati attendibili fintanto

che non si effettueranno interventi diretti sul manufatto: la stessa avrebbe

infatti costi esorbitanti e non darebbe risultati concludenti, essendo legata

agli aspetti fisici dell'edificio, coi vari provvedimenti da prendere al

momento (cfr. scritto del 29 aprile 2016).

In queste circostanze non è dato di vedere come si possa rimproverare il

Municipio di non aver assolto i propri compiti istruttori. Tanto più che il

Tribunale federale ben ha ricordato come spetti di massima alla proprietaria

produrre una relazione sulla maniera

con la quale intende procedere alla demolizione e stabilizzare il fabbricato

eretto in contiguità (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.3).

2.3.2

Il Municipio non ha inoltre omesso di raccogliere un nuovo avviso ex

art. 47 RLE dai Servizi generali. Conformemente al citato giudizio di questo

Tribunale, prima di pronunciarsi di nuovo sui provvedimenti di ripristino ha in

effetti interpellato i Servizi dipartimentali, i quali si sono in sostanza

riconfermati nel precedente avviso (cfr. scritto del 10 novembre 2015), poi

ribadito anche davanti al Governo (cfr. risposta del 1° settembre 2016). Non si

è dunque manifestamente in presenza di un ordine di demolizione emanato dal

Municipio senza risentire l'autorità dipartimentale (art. 47 RLE).

3.

3.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la

demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i

regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze

siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento

dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito

di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia

processuale e al divieto di

formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando

la violazione materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il

contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile (cfr.

RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2016.430 del 20

dicembre 2018 consid. 3.1 e rimandi, 52.2012.508 del 22 ottobre 2013 consid. 2;

Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1264 ad art. 43 LE).

3.2

L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per

la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario

al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di

ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto

autorizzato, quando la demoli-zione non persegue scopi d'interesse pubblico,

oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse

lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi

pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del

16.

luglio 2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).

La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verifica-ta

comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme

al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne

deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le

tante, STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009 consid. 5). Chi pone l'autorità di

fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi

maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che

degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21

consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).

4.

4.1. In

concreto, come visto in narrativa, l'esistenza di una violazione del diritto

materiale è già stata accertata con la decisione del 14 gennaio 2011 con cui il

Municipio (sulla base dell'avviso cantonale n. 72182) ha rifiutato la licenza

edilizia a posteriori per gli interventi realizzati in corso d'opera. Tale

rifiuto è stato pure confermato dal Governo, che ha a sua volta escluso la

possibilità di rilasciare un'autorizzazione eccezionale in base agli art. 24

segg. LPT (supra, consid. C). Non vi è ragione di rimettere in

discussione tali decisioni, pacificamente cresciute in giudicato. Da questo

profilo, nulla osta dunque all'adozione di un provvedimento di ripristino.

Nessuno pretende il contrario.

4.2

A un attento raffronto dei piani e delle fotografie agli atti (integrate

da quelle prodotte dall'ARE e dal sopralluogo del 24 giugno 2016), bisogna

convenire con le precedenti istanze e l'ARE che gli interventi intrapresi non

sono affatto di trascurabile importanza. L'allora proprietaria - tramite suo

marito RI 2 e l'impresa incaricata dei lavori (cfr. ricorso del 6 luglio 2016)

- si è infatti scostata in modo rilevante dal progetto autorizzato nel 2009,

che come visto prevedeva unicamente degli interventi di natura essenzialmente

conservativa (in particolare, il rifacimento del tetto e delle solette e la

modifica delle aperture esistenti, e meglio una leggera estensione verticale delle

porte). L'edificio formato da tre diverse costruzioni contigue -

originariamente non collegate tra loro e di cui una era destinata ad abitazione

(sub A) e le altre due a stalla (sub B e C) - sono in pratica state trasformate

in un'unica nuova casa di vacanza. L'insieme formato dai tre rustici meritevoli

di conservazione non è di fatto più riconoscibile. Tutte le pendenze del tetto

sono state alterate, ciò che - a ben vedere - ha ovunque permesso di innalzare

il fabbricato da ca. 1 a 2 m (cfr. quote alla gronda, piani facciate ovest,

sud, est e nord). Le falde sopra il sub A sono pure state riorientate,

sopprimendo il timpano rivolto a sud. Questo fronte (sud), affacciato sulla

valle, è stato inoltre completamente ridisegnato, non solo mediante gli interventi

al tetto e l'innalzamento dei muri, ma anche con il rifacimento di quasi tutte

le aperture (quattro nuove finestre dotate di gelosie e soppressione della

porta in legno della stalla sub C; cfr. piani facciata sud). Analoga situazione

si riscontra sugli altri prospetti. A est è stata chiusa l'unica apertura

originaria del sub A, mentre a ovest la porta posteriore in legno della stalla

di cui al sub B è stata rimpiazzata da una finestra con persiane. I muri

originari in pietra a faccia vista sono inoltre stati tutti ricoperti da

intonaco, lasciando solo affiorare qua e là qualche pietra sparsa. La

trasformazione, come annota l'ARE, ha inoltre implicato un notevole cambiamento

di destinazione, non autorizzato, in particolare dei corpi originariamente

scollegati e adibiti a stalla (con un consistente ampliamento della superficie

abitabile che supera ora i 100 mq, di cui ca. 15 mq al sub A e ca. 90-100 mq ai

sub. B+C; 140 mq secondo il formulario caratteristiche dell'edificio,

cfr. progetto 2010). In definitiva, se anche non fosse stato

demolito e ricostruito interamente, bisogna concludere che il controverso

stabile - colpito in modo massiccio in tutte le componenti che concorrevano a

plasmarne l'identità (volumetria, destinazione, aperture, tetto, struttura dei

muri perimetrali dei tre corpi contigui) - debba essere assimilato a una nuova

costruzione, ben diversa da quella originaria che doveva essere conservata secondo

il progetto avallato con la licenza edilizia del 2009. In tal senso

vanno dunque puntualizzate le considerazioni espresse in modo un po' affrettato

nel precedente giudizio (consid. 4.3).

4.3

Gli interventi realizzati senza permesso sono insomma gravi e importanti.

Essi si pongono in chiaro contrasto con uno dei principi cardine della

pianificazione del territorio, segnatamente quello della separazione del

territorio edificabile da quello non edificabile (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; cfr. pure Rudolf Muggli,

in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,

Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo

2017, Vorbemerkungen zu den art. 24-24e und 37a, n. 16). L'edificio,

incluso nel perimetro del PUC-PEIP, si pone oltretutto in urto con tale piano

(approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012) e con il

correlato art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del

28.

giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Svariati sono i contrasti con le norme d'attuazione

del PUC-PEIP (NAPUC-PEIP), che regolano i principi generali (cfr. art. 13) e le

prescrizioni d'intervento per gli oggetti classificati nella categoria 1a e 1d

(art. 15). Norme, che esigono tra l'altro il

mantenimento delle volumetrie e la conservazione nella forma e struttura

originaria dei muri perimetrali dell'edificio (cfr. art. 15.2.1; cfr. pure art.

39.

cpv. 3 OPT), escludono sopraelevazioni (art. 15.3), vietano la formazione di

nuove aperture e modifiche a quelle esistenti (art. 15.4.1), impongono di

mantenere le facciate nel loro aspetto originario (bandendo l'intonacatura coprente

dei muri in pietra faccia a vista o in rasa pietra, art. 15.4.4) e

richiedono che il rifacimento del tetto rispetti il suo stato originario e

conservi la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda e al

colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie (art. 15.6).

Alla demolizione dell'edificio e al ripristino dello stato naturale del terreno

sussiste quindi un importante interesse pubblico (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9;

STF 1C_480/2019 citata consid. 5.2; cfr. inoltre l'art. 39 cpv. 5

OPT richiamato dall'ARE).

Una tale misura s'avvera inoltre come l'unica soluzione idonea e

necessaria per ristabilire una situazione di legalità. Nulla possono in

particolare dedurre gli insorgenti dal permesso del 10 luglio 2009, a cui non

si sono attenuti: la casa trasformata è come detto assimilabile a un nuovo

edificio, ben differente da quello della domanda di costruzione del 2009, che

avrebbe dovuto mantenere la struttura e i tratti essenziali dei tre originari

corpi contigui. Il postulato ripristino dell'edificio di cui al mapp. __________

così come previsto dalla licenza edilizia rilasciata dal Municipio non può

quindi entrare in considerazione, poiché di quei fabbricati meritevoli di

conservazione non è in pratica rimasto più nulla. Al contrario, a fronte dell'entità

degli interventi edilizi eseguiti in contrasto con il diritto materiale

applicabile, con le precedenti istanze occorre concludere che non si possa

prescindere da una demolizione totale del rustico (cfr. pure STF 1C_106/2017 citata

consid. 3.6, 1C_619/2014 del 24 febbraio 2015 consid. 4 in RtiD II-2015).

Come anche indicato dal Governo, a una simile misura non si oppone alla fin

fine alcun problema d'ordine tecnico, legato in particolare alla stabilità dell'edificio

contiguo, che gli insorgenti hanno rinunciato a sostanziare davanti alle

istanze inferiori (supra, consid. 2.3.1). Del resto, come rilevato dal

Tribunale federale, a rigore nemmeno i consulenti a suo tempo interpellati

avevano propriamente escluso la possibilità di attuare una demolizione,

ritenendo piuttosto sufficiente provvedere a stabilizzare il fabbricato

contiguo, per esempio lasciando parte dei muri da demolire a formare

contrafforti (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.1; cfr. scritto dell'11

febbraio 2014 dell'ing. __________). La documentazione prodotta dagli

insorgenti al Municipio non fa che avvalorare queste deduzioni (cfr. preventivi

citati). Per il resto, le modalità d'esecuzione dell'ordine di ripristino

potranno senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure di

ripristino (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.1 e rimandi),

Ciò detto, dal profilo della proporzionalità si può senz'altro attribuire un

peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di una situazione

conforme al diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di natura

economica (spese di demolizione, anche se ingenti), lamentati dai proprietari

che hanno comunque posto l'autorità di fronte al fatto compiuto.

4.4

Invano gli insorgenti invocano in particolare il principio della buona

fede. Tanto più che lo stesso RI 2 ha ammesso di aver, in nome di mia moglie

__________, dato l'ordine alla ditta esecutrice dei lavori di ristrutturare il

rustico per poterci abitare, pur aggiungendo che sarebbe difficile far

capire che mai avrei pensato di andare contro le istituzioni e la legge, ho

fatto un gravissimo errore però in buona fede senza pensare a lucro,

effettivamente se si ripristina un rustico è per avere la possibilità di

abitarlo, anche solo temporaneamente (cfr. ricorso al Governo del 6 luglio

2016). Egli per primo, e anche per mezzo della ditta incaricata dei

lavori (già istante in licenza), ben doveva quindi conoscere i limiti del

permesso ricevuto. Disponendo l'esecuzione di lavori che si sono manifestamente

scostati da tale licenza, non poteva pertanto non attendersi di essere confrontato,

prima o poi, con un ordine di demolizione. Peraltro, anche le violazioni

dell'ordinamento edilizio commesse dalle persone ausiliarie professioniste del

ramo sono, di massima, ascritte pure al committente, che di regola non può

quindi prevalersi con successo del principio

della buona fede (cfr. STF 1C_106/2017 citata consid. 4.2 e rimandi). Va poi

ricordato che l'obbligo della licenza edilizia per le costruzioni è da

considerarsi un fatto notorio, a maggior ragione se eseguite fuori della zona

edificabile (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1 e rimandi).

4.5

In conclusione, come rettamente stabilito dal Governo, il controverso

ordine di demolizione e rimozione del rustico risulta per finire giustificato e

proporzionato, e in particolare necessario per ripristinare una situazione

conforme al diritto, al cui rispetto sussiste come detto un'importante

interesse pubblico, anche in un'ottica di parità di trattamento (cfr. STF

1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.6). Non ne va diversamente per le

altre recenti opere esterne sul fondo che hanno alterato la morfologia e le

caratteristiche del terreno circostante, di cui gli stessi ricorrenti chiedono

la demolizione e rimozione (cfr. petitum; cfr. inoltre STF 1C_220/2015

citata consid. 1.6.3). Per quanto un tale provvedimento comporti un'inevitabile

perdita di valori patrimoniali, non si può inoltre ignorare che l'allora

proprietaria ha agito a proprio rischio, sapendo o comunque dovendo sapere dell'illegalità

dei suoi investimenti (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9 e rinvii).

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso è di conseguenza respinto.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la

soccombenza. Non si assegnano ripetibili all'ARE (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera