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Decisione

52.2017.644

Fornitura generi alimentari. Diritto di essere sentito (motivazione, accesso agli atti). Le offerte potevano essere compilate anche parzialmente per singoli capitoli. Il municipio ha deliberato corret

16 aprile 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. caffè + the

L. vino + grappa

M. bibite analcoliche

N. gelati

In ogni capitolo predisposto dal committente erano elencati i

prodotti occorrenti, con l'indicazione per ognuno di una determinata quantità.

I concorrenti erano tenuti ad indicare il prezzo unitario di ogni derrata (IVA

esclusa, al netto di ogni sconto), con il relativo totale. In ogni capitolo doveva poi essere riportata la somma del

costo di tutte le merci, mentre nella prima pagina del modulo d'offerta doveva

figurare l'ammontare dei totali dei capitoli compilati.

Nel bando era segnalato chiaramente che contro lo stesso e

gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

entro 15 giorni dalla loro messa a disposizione, fissata al 28 agosto 2017.

Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B. Al concorso

hanno partecipato 42 ditte, tra cui la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), la quale ha inoltrato un'offerta per la fornitura

di frutta e verdura (cap. A), generi

alimentari diversi (cap. C), surgelati (cap. F), caffè + the (cap. I) e gelati

(cap. N).

Ai fini della valutazione la stazione appaltante ha allestito una

tabella per ogni capitolo, nella quale ha

comparato, merce per merce, il prezzo totale proposto dai singoli concorrenti

(con evidenziato in rosso quello più basso) ed il prezzo complessivo dato dalla

somma del costo dei vari prodotti offerti.

Alla

luce di tali tabelle, il 5 dicembre 2017 il municipio di CO 10 ha deliberato le

commesse attribuendo in taluni casi un capitolo o parti di uno stesso capitolo

a concorrenti diversi. Solo i lotti B, G, I e N sono stati assegnati ad un solo

offerente. Alla RI 1 non è pertoccato alcunché.

C. Contro

la decisione del 5 dicembre 2017 che le nega qualsiasi fornitura la RI 1 è

insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di dichiararla

nulla, rispettivamente di annullarla, previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

L'insorgente ha eccepito per cominciare una violazione del

suo diritto di essere sentita, dolendosi della motivazione insufficiente

riportata nella decisione impugnata e di non aver potuto accedere agli atti

concorsuali prima dell'inoltro del ricorso.

Nel seguito, ha annotato che il committente ha assegnato

diversi lotti suddividendoli tra i concorrenti, disattendendo le disposizioni

di gara sia laddove specificavano che la commessa sarebbe stata aggiudicata in

blocco o per capitoli, sia laddove stabilivano che la delibera sarebbe avvenuta

a favore del miglior offerente.

Parimenti censurabile sarebbe il punto del capitolato che

sancisce la possibilità di prolungare la delibera anche per il 2019.

D. a. In sede di risposta il

committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, negando di essere

incorso in qualsivoglia violazione del diritto di essere sentita

dell'insorgente, che prima di inoltrare il ricorso ha chiesto ed ottenuto tutte

le informazioni desiderate.

Nel merito, ha ricordato che l'unico criterio di

aggiudicazione era il minor prezzo. La RI 1 ha presentato un'offerta nei

capitoli A, C, F, I e N, di cui solo la prima era però completa, ottenendo il settimo posto in graduatoria insufficiente per

conseguire la commessa.

Le regole di gara prevedevano effettivamente l'aggiudicazione

in blocco o per capitoli. Nessuna ditta è

stata tuttavia in grado di presentare un'offerta completa per i capitoli

C, D, E, F, H, I, L, M e N, per cui la stazione appaltante ha proceduto tramite

incarichi diretti in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. a del regolamento

di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), anche perché l'assegnazione

delle commesse era diventata urgente e l'instaurazione di un nuovo concorso

irragionevole. La RI 1 non possiede la legittimazione attiva per contestare siffatte

delibere, non essendo in grado di fornire i generi alimentari secondo i lotti

creati e assegnati per incarico diretto. D'altra parte, in passato la

ricorrente ha avuto dei problemi in punto alla qualità di una fornitura (consegna

di brodo scaduto), per cui non si poteva tenerla in considerazione senza

violare il punto 0.11 del capitolato.

b. Ad identica conclusione

è pervenuta la CO 8 di __________, aggiudicataria unica del capitolo I (caffe +

the), la quale ha sottolineato l'infondatezza delle censure sollevate dalla

ricorrente. Al pari della stazione appaltante, la resistente ha peraltro sollecitato il rigetto della domanda volta ad

accordare effetto sospensivo all'impugnativa.

c. Tutte le altre deliberatarie sono rimaste silenti.

d. Anche l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche ha rinunciato

a presentare osservazioni.

E. Con la replica e la duplica

le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole

ulteriormente.

In particolare, la ricorrente ha rilevato come anni addietro

il concorso sia stato organizzato nello stesso modo, senza che si sa-

pesse se il concetto di minor prezzo fosse correlato all'offerta globale, al

capitolo o a singoli prodotti. Ribadito di non aver potuto accedere agli atti,

la RI 1 ha poi stigmatizzato l'operato del committente, che pur in presenza di

offerte incomplete, anche a livello di

singoli capitoli, ha poi aggiudicato commesse parziali ai concorrenti di suo

gradimento, facendoli passare in questa sede come incarichi diretti, invero

inammissibili in base all'art. 13 RLCPubb/CIAP.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

Il gravame, presentato entro il termine di dieci giorni dall'intima-zione della

decisione impugnata, è senz'altro tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb).

Posto

che nessun concorrente è stato estromesso dalla procedura, la ricorrente è

sicuramente legittimata a contestare sia la decisione che le è stata

notificata, sia l'aggiudicazione operata nei lotti A, C, F, I e N ove ha

concorso senza successo e teoricamente può quindi aspirare all'ottenimento

della commessa in caso di accoglimento del gravame (art. 37 lett. d LCPubb e 65

cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm, RL

3.3.1.1). Come già spiegato in altre sentenze (da ultimo STA 52.2012.4 del 7

maggio 2012, pubblicata nella RtiD

I-2013 n. 21), se il committente avesse stilato delle classifiche com'era suo dovere e la RI 1 si fosse

trovata mal posizionata in graduatoria, tale circostanza non le avrebbe impedito

di avversare le delibere operate dalla stazione appaltante, cresciute invece in

giudicato nei confronti di tutti gli altri concorrenti che hanno rinunciato ad

impugnarle. Sulla sussistenza in concreto di incarichi diretti che priverebbero

l'insorgente della potestà ricorsuale si dirà in appresso nei considerandi di

merito.

1.2. Con l'appunto sopra esposto, il ricorso è ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere

ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1

LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione

esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

Considerandi

2.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati

innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 46 cpv. 1

LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti

con l'indicazione del rimedio giuridico. L'obbligo di motivazione è volto ad

assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la

comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare

l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso

di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c;

Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26).

L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di

aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto

all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione

adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per

principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 RLCPubb/CIAP indica che la notifica delle decisioni di selezione o

di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti

indicazioni:

a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o

selezionati;

b) tipo di procedura impiegata;

c) oggetto e entità della commessa;

d) motivi essenziali dell'esclusione

dall'aggiudicazione;

e) termini di ricorso e tribunale competente.

Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti

minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse

pubbliche, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni

modo convenientemente motivate. Per risultare

adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in

ordine alle valutazioni operate dalla committenza.

La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, ma i

destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare

compiutamente il loro diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di

motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di

motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine

occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente

sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT

II-2002 n. 43; STA 52.2006.125/129 del 12 luglio 2006).

2.2

In concreto, nella decisione

5.

dicembre 2017 notificata alla ricorrente il municipio di CO 10 si è limitato

a comunicarle che non le era stata assegnata alcuna fornitura, con l'indicazione

di un termine di 15 giorni per eventualmente adire il Tribunale cantonale amministrativo. Queste scarne ed in parte

crassamente errate informazioni non hanno

tuttavia impedito all'insorgente di impugnare compiutamente ed in tempo

utile la risoluzione di cui trattasi.

Nella memoria di risposta la stazione appaltante ha

d'altronde illustrato le ragioni delle proprie scelte, confutando ogni argomentazione della ricorrente e versando agli

atti l'intera documentazione afferente alla gara. Preso atto delle

delucidazioni fornite, in replica la RI 1 ha contestato ulteriormente, in modo

congruo e completo, la motivazione addotta dalla committenza.

Ne consegue che nel caso di specie

non si concretizza alcuna offesa ai

diritti di difesa della comparente atta a giustificare l'annullamento in ordine

della risoluzione querelata. Ogni eventuale lesione del suo diritto di essere

sentita è stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.

2.3

L'insorgente

si duole di una lesione del suo diritto di essere sentita anche per non aver

potuto compulsare tutti gli atti concorsuali prima dell'inoltro del gravame.

La questione è già stata

ampiamente dibattuta e decisa da questa Corte in una sentenza regolarmente

pubblicata (vedi RtiD II-2010 n. 12). In quel giudizio si è ricordato che il

diritto di consul-tare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) e, a livello cantonale, dall'art. 32 LPAmm, può essere limitato

solo a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso (cfr. art. 33 cpv. 1 LPAmm).

In materia di commesse pubbliche, il committente è tenuto a tutelare la natura

confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti (art. 5 lett. g LCPubb), ma

deve anche salvaguardare rigorosamente il principio della trasparenza

(art. 1 lett. a LCPubb) e non ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del

diritto di ricorso. Posto che una certa discrezionalità si giustifica

unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di

fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), di regola i

concorrenti hanno il diritto di compulsare tutti gli atti concorsuali, in

particolare allorquando posteriormente alle decisioni prese dalla stazione

appaltante chiedono di poter visionare il rapporto di valutazione del

committente o le offerte degli altri partecipanti alla gara per esaminarne la

correttezza in vista di un eventuale ricorso.

Poste queste premesse,

dagli atti è impossibile evincere se il committente abbia effettivamente

impedito alla ricorrente di accedere all'intero fascicolo concorsuale privo di

dati sensibili intaccando il suo diritto di essere sentita. Pendente causa la RI

1.

ha tuttavia avuto modo di compulsare tutti i documenti che desiderava e di

esprimersi liberamente in merito con la replica. Il vizio - sempre che sia

sussistito - è stato quindi pienamente sanato.

3.

3.1.

Notoriamente, soltanto offerte

conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una

diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di

trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse

pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il

concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne

l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.

Giusta

l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea

l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve es-sere compilato dal concorrente in ogni

sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali

analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete

o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere

escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). Una diversa

conclusione, che permettesse di aggiudicare

la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse

ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura,

sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito

dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le

offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al

committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover

sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o

precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto

risultare complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel

rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione

di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di

effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere

quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto

alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione

di qualsiasi commessa pubblica (STA 52.2011.426 del 17 ottobre 2011

consid. 3.2.).

3.2

L'art. 40 cpv.

2.

RLCPubb/CIAP prevede che la partecipazione

alla gara con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le

condizioni contenute negli atti del concorso. La norma scaturisce direttamente

dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.). Essa è inoltre

riconducibile al principio della sicurezza

del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti

la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora

nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad

impugnare gli elementi del bando esplica in linea di massima effetti preclusivi

(RDAT I-2002, n. 24). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate

mediante impugnazione del bando sono quindi improponibili non soltanto

nell'ambito dei ricorsi proposti contro le decisioni di aggiudicazione, ma

anche nell'ambito delle impugnative inoltrate contro gli altri provvedimenti

adottati dal committente, che possono essere dedotti davanti a questo Tribunale

(art. 37 LCPubb). Eccezioni a questa regola valgono solo nel caso di contestazioni

rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave ed

evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di

cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA

52.2011.4

del 25 gennaio 2011).

La lex specialis del concorso cresciuta incontestata in

giudicato non vincola solo i concorrenti, impedendo alla RI 1 di contestare la clausola del capitolato che prevede

la possibilità di estendere le

forniture al 2019, ma anche - ed a maggior ragione - il committente che

l'ha coniata.

3.3

Nel caso concreto, il municipio di CO 10 ha fissato

quale unico criterio di valutazione il prezzo, rifacendosi agli art. 32 cpv. 3

LCPubb e 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Nel bando e nel capitolato ha poi stabilito

che le offerte potevano essere compilate anche parzialmente (singoli capitoli) o in tutti i capitoli richiesti, riservandosi

la facoltà di deliberare la commessa in blocco o per lotto. In ogni capitolo predisposto dal committente erano

elencate le merci richieste, in correlazione con una determinata quantità. I

concorrenti erano tenuti ad indicare il prezzo unitario di ogni derrata (IVA

esclusa, al netto di ogni sconto), con il relativo totale. In ogni capitolo

doveva poi essere riportata la somma del costo di tutte le merci, mentre nella

prima pagina del modulo d'offerta doveva figurare l'ammontare dei totali dei

capitoli compilati. Il municipio di CO 10 non si è verosimilmente avveduto che

con queste regole di gara ben difficilmente avrebbe ricevuto molte offerte valide,

atteso che quelle prive del prezzo di un qualsiasi prodotto e quindi incomplete

avrebbero dovuto essere scartate (cfr. art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP).

Accettabili erano solo capitoli o intere offerte redatti completamente. Del resto, le offerte sono oggettivamente comparabili,

soprattutto dal profilo del prezzo, solo se tutti i concorrenti le compilano

interamente. Con una siffatta impostazione del concorso la stazione appaltante

si è insomma preclusa la possibilità di pervenire ad un'aggiudicazione

pienamente conforme al principio della concorrenza efficace e della parità di trattamento

tra concorrenti.

Ne è la prova la situazione venutasi a creare al rientro

delle offerte, tutte incomplete, ad eccezione di qualche capitolo che alcuni

concorrenti sono riusciti a compilare nella sua integralità. Invece di

escludere dalla gara perlomeno i capitoli lacunosi siccome privi di qualche

prezzo e di aggiudicare i singoli lotti al miglior

offerente (se esistente, una volta effettuati gli scarti), il committente ha

risolto di operare delle delibere complete ad un'unica ditta in soli quattro

capitoli (B pane, G pesce fresco, I caffe + the, N gelati), mentre in

tutti gli altri lotti ha effettuato delle aggiudicazioni parziali a diversi

concorrenti, senza nemmeno assegnar loro

soltanto la fornitura dei prodotti più economici offerti. Ad esempio,

nel capitolo A (frutta e verdura) la commessa è stata attribuita a due

concorrenti diversi, ai quali è stato addirittura assegnato il rifornimento

delle stesse merci, indipendentemente dal loro costo. Operazione, questa,

manifestamente inammissibile, lesiva delle prescrizioni di gara e del principio

dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche, nonché della

parità di trattamento dei concorrenti (art. 1 lett. c e d LCPubb).

Per giustificare il modus operandi applicato, in questa sede

il municipio di CO 10 assevera di aver assegnato a ragion veduta incarichi

diretti, facendo capo legittimamente all'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP in

assenza di offerte complete e valevoli. La tesi risulta infondata (e con essa l'eccezione

di carenza di legittimazione attiva della ricorrente sollevata dalla stazione

appaltante), già solo perché in alcuni lotti (A, D, E, L) vi erano offerte

valide che potevano conseguire autonomamente la commessa senza necessità di

alcuna suddivisione artificiosa volta a favorire una pluralità di concorrenti. Il committente omette peraltro di

considerare di aver dovuto instaurare un concorso a procedura libera ai sensi

dell'art. 8 LCPubb, dal momento che la procedura ad invito e l'incarico

diretto, ovvero procedure a concorrenza limitata, sono ammesse soltanto nei

casi particolari previsti dalla legge (art. 7 cpv. 2 LCPubb), manifestamente

non dati nell'evenienza concreta. Una volta

scelta ed avviata una procedura libera la stazione appaltante non può però modificare i termini della gara come

meglio le aggrada, ma deve interrompere formalmente il procedimento in corso

mediante una decisione notificata a tutti i partecipanti e soggetta a ricorso,

indi può riaprire il concorso rispettando le modalità imposte dalla procedura

prescelta (Zufferey/

Maillard/Michel, op. cit., pag. 104; STA 52.2015.354 del 23 settembre

2015). Solo se il concorso è stato interrotto per mancanza di offerte valide o

perché nessun concorrente è stato in grado comprovare la propria idoneità si

può procedere con incarichi diretti giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP, applicabile alle commesse del mercato

interno grazie al rinvio dato dall'art. 13 cpv. 1 lett. g LCPubb. Altrimenti

detto, non si può saltare da una procedura all'altra, come se nulla fosse.

Men che meno si può affermare di aver conferito incarichi diretti per giustificare

delibere insostenibili, volte ad accomodare errate impostazioni del capitolato

di appalto.

Se ne deve concludere che il municipio di CO 10 ha deliberato

correttamente, nel rispetto delle condizioni di gara e della legge, solo i

lotti B e G. Negli altri ha aggiudicato il capitolo o parti di esso violando il

diritto. Più particolarmente:

·

nel lotto A ha abusivamente frazionato la commessa assegnando la

fornitura delle stesse merci a due concorrenti diversi;

·

nei lotti C, D, E, F, H, L e M

ha accettato offerte incomplete e illecitamente suddiviso la commessa

tra più concorrenti;

·

nei lotti I e N ha attribuito la fornitura ad un concorrente che

ha presentato un'offerta incompleta (nell'offerta che si è accaparrata il lotto

I manca infatti il prodotto 1.1, in quella che ha ottenuto il lotto N il

prodotto 1.12).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione

notificata alla RI 1 e le delibere 5 dicembre 2017 pronunciate nei lotti nei

quali ha concorso la ricorrente siccome lesive del diritto (art. 38 cpv. 1

lett. a LCPubb).

5.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione

della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

6.

La tassa di giustizia è posta a carico delle parti secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Ad eccezione della CO 8, che è intervenuta per

avversare il gravame, tutte le altre aggiudicatarie

vanno esenti da qualsiasi aggravio non avendo resistito all'im-pugnativa.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 5 dicembre 2017 notificata alla RI

1.

di __________ e le risoluzioni di pari data con le quali il municipio di CO

10.

ha aggiudicato i capitoli A, C, F, I e N nel concorso concernente la

fornitura di generi alimentari, bevande alcoliche ed analcoliche alle case

anziani della città sono annullate.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 5'000.- è posta a carico del committente in ragione di fr. 4'500.- e per il

resto (fr. 500.-) a carico della CO 8 di __________.

Alla

ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- corrisposta a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed

alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera