52.2017.644
Fornitura generi alimentari. Diritto di essere sentito (motivazione, accesso agli atti). Le offerte potevano essere compilate anche parzialmente per singoli capitoli. Il municipio ha deliberato corret
16 aprile 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.644
Lugano
16 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente
Matteo
Cassina, Stefano Bernasconi,
supplente
vicecancelliera:
Paola
Passucci
statuendo
sul ricorso 18 dicembre 2017 della
RI 1
contro
la decisione 5 dicembre 2017 del municipio di CO 10, che
in esito al concorso concernente la fornitura di generi alimentari, bevande
alcoliche ed analcoliche alle case anziani della città ha aggiudicato ad
altri concorrenti la fornitura di frutta e
verdura, generi alimentari diversi, surgelati, caffè e thè, nonché gelati;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 agosto 2017 il
municipio di CO 10 ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la
fornitura di generi alimentari, bevande
alcoliche ed analcoliche alle case anziani della città relativamente al periodo
1° gennaio - 31 dicembre 2018 (FU n. __________ pag. __________).
Il bando non preannunciava particolari criteri di idoneità e
specificava unicamente che le forniture sarebbero state aggiudicate alla ditta
con il minor prezzo trattandosi di beni ampiamente standardizzati. Alla cifra 6
avvertiva tuttavia che le offerte potevano essere compilate anche parzialmente
(singoli capitoli) o in tutti i capitoli richiesti, ferma restando la facoltà
del municipio di deliberare la commessa in blocco o per lotto. In effetti, il
capitolato era suddiviso in diverse parti, così definite a dipendenza della
merce richiesta:
A. frutta e verdura
B. pane
C. generi alimentari diversi
D. carne
E. salumeria
F. surgelati
G. pesce fresco
H. latticini
Fatti
I. caffè + the
L. vino + grappa
M. bibite analcoliche
N. gelati
In ogni capitolo predisposto dal committente erano elencati i
prodotti occorrenti, con l'indicazione per ognuno di una determinata quantità.
I concorrenti erano tenuti ad indicare il prezzo unitario di ogni derrata (IVA
esclusa, al netto di ogni sconto), con il relativo totale. In ogni capitolo doveva poi essere riportata la somma del
costo di tutte le merci, mentre nella prima pagina del modulo d'offerta doveva
figurare l'ammontare dei totali dei capitoli compilati.
Nel bando era segnalato chiaramente che contro lo stesso e
gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro 15 giorni dalla loro messa a disposizione, fissata al 28 agosto 2017.
Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Al concorso
hanno partecipato 42 ditte, tra cui la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), la quale ha inoltrato un'offerta per la fornitura
di frutta e verdura (cap. A), generi
alimentari diversi (cap. C), surgelati (cap. F), caffè + the (cap. I) e gelati
(cap. N).
Ai fini della valutazione la stazione appaltante ha allestito una
tabella per ogni capitolo, nella quale ha
comparato, merce per merce, il prezzo totale proposto dai singoli concorrenti
(con evidenziato in rosso quello più basso) ed il prezzo complessivo dato dalla
somma del costo dei vari prodotti offerti.
Alla
luce di tali tabelle, il 5 dicembre 2017 il municipio di CO 10 ha deliberato le
commesse attribuendo in taluni casi un capitolo o parti di uno stesso capitolo
a concorrenti diversi. Solo i lotti B, G, I e N sono stati assegnati ad un solo
offerente. Alla RI 1 non è pertoccato alcunché.
C. Contro
la decisione del 5 dicembre 2017 che le nega qualsiasi fornitura la RI 1 è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di dichiararla
nulla, rispettivamente di annullarla, previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'insorgente ha eccepito per cominciare una violazione del
suo diritto di essere sentita, dolendosi della motivazione insufficiente
riportata nella decisione impugnata e di non aver potuto accedere agli atti
concorsuali prima dell'inoltro del ricorso.
Nel seguito, ha annotato che il committente ha assegnato
diversi lotti suddividendoli tra i concorrenti, disattendendo le disposizioni
di gara sia laddove specificavano che la commessa sarebbe stata aggiudicata in
blocco o per capitoli, sia laddove stabilivano che la delibera sarebbe avvenuta
a favore del miglior offerente.
Parimenti censurabile sarebbe il punto del capitolato che
sancisce la possibilità di prolungare la delibera anche per il 2019.
D. a. In sede di risposta il
committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, negando di essere
incorso in qualsivoglia violazione del diritto di essere sentita
dell'insorgente, che prima di inoltrare il ricorso ha chiesto ed ottenuto tutte
le informazioni desiderate.
Nel merito, ha ricordato che l'unico criterio di
aggiudicazione era il minor prezzo. La RI 1 ha presentato un'offerta nei
capitoli A, C, F, I e N, di cui solo la prima era però completa, ottenendo il settimo posto in graduatoria insufficiente per
conseguire la commessa.
Le regole di gara prevedevano effettivamente l'aggiudicazione
in blocco o per capitoli. Nessuna ditta è
stata tuttavia in grado di presentare un'offerta completa per i capitoli
C, D, E, F, H, I, L, M e N, per cui la stazione appaltante ha proceduto tramite
incarichi diretti in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. a del regolamento
di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), anche perché l'assegnazione
delle commesse era diventata urgente e l'instaurazione di un nuovo concorso
irragionevole. La RI 1 non possiede la legittimazione attiva per contestare siffatte
delibere, non essendo in grado di fornire i generi alimentari secondo i lotti
creati e assegnati per incarico diretto. D'altra parte, in passato la
ricorrente ha avuto dei problemi in punto alla qualità di una fornitura (consegna
di brodo scaduto), per cui non si poteva tenerla in considerazione senza
violare il punto 0.11 del capitolato.
b. Ad identica conclusione
è pervenuta la CO 8 di __________, aggiudicataria unica del capitolo I (caffe +
the), la quale ha sottolineato l'infondatezza delle censure sollevate dalla
ricorrente. Al pari della stazione appaltante, la resistente ha peraltro sollecitato il rigetto della domanda volta ad
accordare effetto sospensivo all'impugnativa.
c. Tutte le altre deliberatarie sono rimaste silenti.
d. Anche l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche ha rinunciato
a presentare osservazioni.
E. Con la replica e la duplica
le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole
ulteriormente.
In particolare, la ricorrente ha rilevato come anni addietro
il concorso sia stato organizzato nello stesso modo, senza che si sa-
pesse se il concetto di minor prezzo fosse correlato all'offerta globale, al
capitolo o a singoli prodotti. Ribadito di non aver potuto accedere agli atti,
la RI 1 ha poi stigmatizzato l'operato del committente, che pur in presenza di
offerte incomplete, anche a livello di
singoli capitoli, ha poi aggiudicato commesse parziali ai concorrenti di suo
gradimento, facendoli passare in questa sede come incarichi diretti, invero
inammissibili in base all'art. 13 RLCPubb/CIAP.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
Il gravame, presentato entro il termine di dieci giorni dall'intima-zione della
decisione impugnata, è senz'altro tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb).
Posto
che nessun concorrente è stato estromesso dalla procedura, la ricorrente è
sicuramente legittimata a contestare sia la decisione che le è stata
notificata, sia l'aggiudicazione operata nei lotti A, C, F, I e N ove ha
concorso senza successo e teoricamente può quindi aspirare all'ottenimento
della commessa in caso di accoglimento del gravame (art. 37 lett. d LCPubb e 65
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm, RL
3.3.1.1). Come già spiegato in altre sentenze (da ultimo STA 52.2012.4 del 7
maggio 2012, pubblicata nella RtiD
I-2013 n. 21), se il committente avesse stilato delle classifiche com'era suo dovere e la RI 1 si fosse
trovata mal posizionata in graduatoria, tale circostanza non le avrebbe impedito
di avversare le delibere operate dalla stazione appaltante, cresciute invece in
giudicato nei confronti di tutti gli altri concorrenti che hanno rinunciato ad
impugnarle. Sulla sussistenza in concreto di incarichi diretti che priverebbero
l'insorgente della potestà ricorsuale si dirà in appresso nei considerandi di
merito.
1.2. Con l'appunto sopra esposto, il ricorso è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1
LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione
esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
Considerandi
2.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati
innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 46 cpv. 1
LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti
con l'indicazione del rimedio giuridico. L'obbligo di motivazione è volto ad
assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la
comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare
l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso
di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c;
Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26).
L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di
aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto
all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione
adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per
principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 RLCPubb/CIAP indica che la notifica delle decisioni di selezione o
di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o
selezionati;
b) tipo di procedura impiegata;
c) oggetto e entità della commessa;
d) motivi essenziali dell'esclusione
dall'aggiudicazione;
e) termini di ricorso e tribunale competente.
Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti
minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse
pubbliche, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni
modo convenientemente motivate. Per risultare
adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in
ordine alle valutazioni operate dalla committenza.
La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, ma i
destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare
compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di
motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di
motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine
occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente
sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT
II-2002 n. 43; STA 52.2006.125/129 del 12 luglio 2006).
2.2
In concreto, nella decisione
5.
dicembre 2017 notificata alla ricorrente il municipio di CO 10 si è limitato
a comunicarle che non le era stata assegnata alcuna fornitura, con l'indicazione
di un termine di 15 giorni per eventualmente adire il Tribunale cantonale amministrativo. Queste scarne ed in parte
crassamente errate informazioni non hanno
tuttavia impedito all'insorgente di impugnare compiutamente ed in tempo
utile la risoluzione di cui trattasi.
Nella memoria di risposta la stazione appaltante ha
d'altronde illustrato le ragioni delle proprie scelte, confutando ogni argomentazione della ricorrente e versando agli
atti l'intera documentazione afferente alla gara. Preso atto delle
delucidazioni fornite, in replica la RI 1 ha contestato ulteriormente, in modo
congruo e completo, la motivazione addotta dalla committenza.
Ne consegue che nel caso di specie
non si concretizza alcuna offesa ai
diritti di difesa della comparente atta a giustificare l'annullamento in ordine
della risoluzione querelata. Ogni eventuale lesione del suo diritto di essere
sentita è stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.
2.3
L'insorgente
si duole di una lesione del suo diritto di essere sentita anche per non aver
potuto compulsare tutti gli atti concorsuali prima dell'inoltro del gravame.
La questione è già stata
ampiamente dibattuta e decisa da questa Corte in una sentenza regolarmente
pubblicata (vedi RtiD II-2010 n. 12). In quel giudizio si è ricordato che il
diritto di consul-tare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101) e, a livello cantonale, dall'art. 32 LPAmm, può essere limitato
solo a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso (cfr. art. 33 cpv. 1 LPAmm).
In materia di commesse pubbliche, il committente è tenuto a tutelare la natura
confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti (art. 5 lett. g LCPubb), ma
deve anche salvaguardare rigorosamente il principio della trasparenza
(art. 1 lett. a LCPubb) e non ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del
diritto di ricorso. Posto che una certa discrezionalità si giustifica
unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di
fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), di regola i
concorrenti hanno il diritto di compulsare tutti gli atti concorsuali, in
particolare allorquando posteriormente alle decisioni prese dalla stazione
appaltante chiedono di poter visionare il rapporto di valutazione del
committente o le offerte degli altri partecipanti alla gara per esaminarne la
correttezza in vista di un eventuale ricorso.
Poste queste premesse,
dagli atti è impossibile evincere se il committente abbia effettivamente
impedito alla ricorrente di accedere all'intero fascicolo concorsuale privo di
dati sensibili intaccando il suo diritto di essere sentita. Pendente causa la RI
1.
ha tuttavia avuto modo di compulsare tutti i documenti che desiderava e di
esprimersi liberamente in merito con la replica. Il vizio - sempre che sia
sussistito - è stato quindi pienamente sanato.
3.
3.1.
Notoriamente, soltanto offerte
conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una
diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,
anche ai principi della parità di
trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse
pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il
concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne
l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.
Giusta
l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea
l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve es-sere compilato dal concorrente in ogni
sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali
analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete
o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere
escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). Una diversa
conclusione, che permettesse di aggiudicare
la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse
ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura,
sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito
dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le
offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al
committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover
sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o
precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste
Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,
Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto
risultare complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel
rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione
di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di
effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere
quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto
alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione
di qualsiasi commessa pubblica (STA 52.2011.426 del 17 ottobre 2011
consid. 3.2.).
3.2
L'art. 40 cpv.
2.
RLCPubb/CIAP prevede che la partecipazione
alla gara con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le
condizioni contenute negli atti del concorso. La norma scaturisce direttamente
dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.). Essa è inoltre
riconducibile al principio della sicurezza
del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti
la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora
nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad
impugnare gli elementi del bando esplica in linea di massima effetti preclusivi
(RDAT I-2002, n. 24). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate
mediante impugnazione del bando sono quindi improponibili non soltanto
nell'ambito dei ricorsi proposti contro le decisioni di aggiudicazione, ma
anche nell'ambito delle impugnative inoltrate contro gli altri provvedimenti
adottati dal committente, che possono essere dedotti davanti a questo Tribunale
(art. 37 LCPubb). Eccezioni a questa regola valgono solo nel caso di contestazioni
rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave ed
evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di
cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA
52.2011.4
del 25 gennaio 2011).
La lex specialis del concorso cresciuta incontestata in
giudicato non vincola solo i concorrenti, impedendo alla RI 1 di contestare la clausola del capitolato che prevede
la possibilità di estendere le
forniture al 2019, ma anche - ed a maggior ragione - il committente che
l'ha coniata.
3.3
Nel caso concreto, il municipio di CO 10 ha fissato
quale unico criterio di valutazione il prezzo, rifacendosi agli art. 32 cpv. 3
LCPubb e 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Nel bando e nel capitolato ha poi stabilito
che le offerte potevano essere compilate anche parzialmente (singoli capitoli) o in tutti i capitoli richiesti, riservandosi
la facoltà di deliberare la commessa in blocco o per lotto. In ogni capitolo predisposto dal committente erano
elencate le merci richieste, in correlazione con una determinata quantità. I
concorrenti erano tenuti ad indicare il prezzo unitario di ogni derrata (IVA
esclusa, al netto di ogni sconto), con il relativo totale. In ogni capitolo
doveva poi essere riportata la somma del costo di tutte le merci, mentre nella
prima pagina del modulo d'offerta doveva figurare l'ammontare dei totali dei
capitoli compilati. Il municipio di CO 10 non si è verosimilmente avveduto che
con queste regole di gara ben difficilmente avrebbe ricevuto molte offerte valide,
atteso che quelle prive del prezzo di un qualsiasi prodotto e quindi incomplete
avrebbero dovuto essere scartate (cfr. art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP).
Accettabili erano solo capitoli o intere offerte redatti completamente. Del resto, le offerte sono oggettivamente comparabili,
soprattutto dal profilo del prezzo, solo se tutti i concorrenti le compilano
interamente. Con una siffatta impostazione del concorso la stazione appaltante
si è insomma preclusa la possibilità di pervenire ad un'aggiudicazione
pienamente conforme al principio della concorrenza efficace e della parità di trattamento
tra concorrenti.
Ne è la prova la situazione venutasi a creare al rientro
delle offerte, tutte incomplete, ad eccezione di qualche capitolo che alcuni
concorrenti sono riusciti a compilare nella sua integralità. Invece di
escludere dalla gara perlomeno i capitoli lacunosi siccome privi di qualche
prezzo e di aggiudicare i singoli lotti al miglior
offerente (se esistente, una volta effettuati gli scarti), il committente ha
risolto di operare delle delibere complete ad un'unica ditta in soli quattro
capitoli (B pane, G pesce fresco, I caffe + the, N gelati), mentre in
tutti gli altri lotti ha effettuato delle aggiudicazioni parziali a diversi
concorrenti, senza nemmeno assegnar loro
soltanto la fornitura dei prodotti più economici offerti. Ad esempio,
nel capitolo A (frutta e verdura) la commessa è stata attribuita a due
concorrenti diversi, ai quali è stato addirittura assegnato il rifornimento
delle stesse merci, indipendentemente dal loro costo. Operazione, questa,
manifestamente inammissibile, lesiva delle prescrizioni di gara e del principio
dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche, nonché della
parità di trattamento dei concorrenti (art. 1 lett. c e d LCPubb).
Per giustificare il modus operandi applicato, in questa sede
il municipio di CO 10 assevera di aver assegnato a ragion veduta incarichi
diretti, facendo capo legittimamente all'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP in
assenza di offerte complete e valevoli. La tesi risulta infondata (e con essa l'eccezione
di carenza di legittimazione attiva della ricorrente sollevata dalla stazione
appaltante), già solo perché in alcuni lotti (A, D, E, L) vi erano offerte
valide che potevano conseguire autonomamente la commessa senza necessità di
alcuna suddivisione artificiosa volta a favorire una pluralità di concorrenti. Il committente omette peraltro di
considerare di aver dovuto instaurare un concorso a procedura libera ai sensi
dell'art. 8 LCPubb, dal momento che la procedura ad invito e l'incarico
diretto, ovvero procedure a concorrenza limitata, sono ammesse soltanto nei
casi particolari previsti dalla legge (art. 7 cpv. 2 LCPubb), manifestamente
non dati nell'evenienza concreta. Una volta
scelta ed avviata una procedura libera la stazione appaltante non può però modificare i termini della gara come
meglio le aggrada, ma deve interrompere formalmente il procedimento in corso
mediante una decisione notificata a tutti i partecipanti e soggetta a ricorso,
indi può riaprire il concorso rispettando le modalità imposte dalla procedura
prescelta (Zufferey/
Maillard/Michel, op. cit., pag. 104; STA 52.2015.354 del 23 settembre
2015). Solo se il concorso è stato interrotto per mancanza di offerte valide o
perché nessun concorrente è stato in grado comprovare la propria idoneità si
può procedere con incarichi diretti giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP, applicabile alle commesse del mercato
interno grazie al rinvio dato dall'art. 13 cpv. 1 lett. g LCPubb. Altrimenti
detto, non si può saltare da una procedura all'altra, come se nulla fosse.
Men che meno si può affermare di aver conferito incarichi diretti per giustificare
delibere insostenibili, volte ad accomodare errate impostazioni del capitolato
di appalto.
Se ne deve concludere che il municipio di CO 10 ha deliberato
correttamente, nel rispetto delle condizioni di gara e della legge, solo i
lotti B e G. Negli altri ha aggiudicato il capitolo o parti di esso violando il
diritto. Più particolarmente:
·
nel lotto A ha abusivamente frazionato la commessa assegnando la
fornitura delle stesse merci a due concorrenti diversi;
·
nei lotti C, D, E, F, H, L e M
ha accettato offerte incomplete e illecitamente suddiviso la commessa
tra più concorrenti;
·
nei lotti I e N ha attribuito la fornitura ad un concorrente che
ha presentato un'offerta incompleta (nell'offerta che si è accaparrata il lotto
I manca infatti il prodotto 1.1, in quella che ha ottenuto il lotto N il
prodotto 1.12).
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione
notificata alla RI 1 e le delibere 5 dicembre 2017 pronunciate nei lotti nei
quali ha concorso la ricorrente siccome lesive del diritto (art. 38 cpv. 1
lett. a LCPubb).
5.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione
della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
6.
La tassa di giustizia è posta a carico delle parti secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Ad eccezione della CO 8, che è intervenuta per
avversare il gravame, tutte le altre aggiudicatarie
vanno esenti da qualsiasi aggravio non avendo resistito all'im-pugnativa.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 5 dicembre 2017 notificata alla RI
1.
di __________ e le risoluzioni di pari data con le quali il municipio di CO
10.
ha aggiudicato i capitoli A, C, F, I e N nel concorso concernente la
fornitura di generi alimentari, bevande alcoliche ed analcoliche alle case
anziani della città sono annullate.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 5'000.- è posta a carico del committente in ragione di fr. 4'500.- e per il
resto (fr. 500.-) a carico della CO 8 di __________.
Alla
ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- corrisposta a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed
alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera