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Decisione

52.2017.646

Dipendenti pubblici. Aggancio al nuovo modello retributivo cantonale. Tutela dei diritti acquisiti

20 dicembre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell'art. 41

LStip devono quindi essere interpretati in relazione alle disposizioni scaturite

dall'approvazione del Preventivo 2016 e, più precisamente, il cpv. 3 si applica

ai dipendenti che avrebbero avuto diritto ad un aumento o avanzamento nel primo

semestre del 2016, il cpv. 4 a quelli che invece l'avrebbero maturato nel

secondo semestre di quell'anno, ai quali tuttavia è stato negato a seguito delle

misure di risparmio, secondo quanto stabilito dalle norme transitorie nel 2016

(BU 7/2016 e NAP 103/2015).

Sempre nello stesso messaggio della LStip così l'Esecutivo cantonale si

esprimeva in merito al salario determinante per il passaggio dalla vecchia alla

nuova scala stipendi (commento ad art. 41, pag. 23):

"La norma transitoria si prefigge

di illustrare le modalità d'inserimento dei dipendenti dopo l'entrata in vigore

della presente legge. Il salario versato a dicembre costituirà lo stipendio

determinante per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi."

In sede di discussione,

alcuni parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip nel

senso di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo sistema quell'aumento

del quale i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1° gennaio 2018 secondo

il vecchio modello salariale e a partire da quell'importo determinare lo

stipendio immediatamente superiore dato dalla nuova scala e la corrispondente

classe. La proposta è tuttavia stata respinta poiché è stata ritenuta contraria

alle decisioni del Preventivo 2016 e avrebbe comportato un mancato risparmio di

circa 6.5 milioni di fr. La norma in questione è quindi stata approvata così

come da progetto di legge (cfr. verbali del Gran Consiglio, anno 2016/2017,

seduta XXVIII di giovedì 15 dicembre 2016, ad art. 41 cpv. 3 e 4).

3. 3.1. Nel caso di specie, la

ricorrente ha iniziato il 1° luglio 2016 la sua attività quale Consulente AI

allo IAS in classe 27 con 8 aumenti. Il 1° gennaio 2017 il Consiglio di Stato le

ha corrisposto l'aumento (automatico) annuale ed è stata inserita nella classe

27 con 9 aumenti (art. 8 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 vLStip). La

dipendente non è quindi stata penalizzata da alcuna misura di risparmio decisa

dall'autorità cantonale nel 2016 (allineamento degli aumenti al 1° gennaio). Essa

rientrava dunque tra quei dipendenti in carriera, con aumento maturato nel

primo semestre del 2016 ed effettivamente percepito al 1° gennaio 2017, per i

quali l'aggancio alla nuova normativa è avvenuto sulla base dello stipendio al

31 dicembre 2017, data alla quale la vLStip ha cessato ogni effetto. La

ricorrente è quindi stata correttamente inserita nella nuova classe 7 con 12

aumenti corrispondente a fr. 97'200.- annui (classe immediatamente superiore al

suo precedente reddito di fr. 96'494.-). La decisione di ignorare l'ulteriore

aumento maturato dal 1° gennaio 2018 se la precedente normativa fosse rimasta

in vigore è perfettamente in linea con gli obiettivi di risparmio e di politica

salariale fissati dall'autorità cantonale (in particolare: sospensione di

aumenti/avanzamenti e passaggio al nuovo modello salariale con garanzia dello

stipendio percepito in precedenza), correttamente trasposti nell'art. 41 LStip.

Del resto, gli emendamenti avanzati in relazione ai cpv. 3 e 4 di questa norma,

che andavano nella direzione auspicata dalla ricorrente, sono stati chiaramente

ed espressamente respinti dal legislativo cantonale, poiché ritenuti contrari

alle misure di risparmio toccanti il personale statale. Pertanto, come per

tutti i dipendenti "agganciati" al 1° gennaio 2018, nel caso concreto

lo stipendio determinante per il passaggio al nuovo modello salariale è l'ultimo

percepito (31 dicembre 2017) e non prende in considerazione l'(ipotetico)

aumento secondo la cessata legge. La situazione non sarebbe del resto diversa,

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel suo gravame, se la LStip

fosse entrata in vigore già il 1° gennaio 2017, essendo il meccanismo lo stesso

ma semplicemente anticipato di un anno. La decisione governativa è quindi

esente da ogni critica e deve essere confermata.

3.2. Anche la censura di violazione dei diritti acquisiti non può trovare

accoglimento. Anzitutto, si osserva che di principio le pretese pecuniarie dei

dipendenti pubblici non fondano diritti acquisiti. Il rapporto di lavoro è

regolato dalla legislazione in vigore al momento determinante e lo Stato è

libero di rivedere unilateralmente in ogni momento la politica di impiego e

salariale. I dipendenti pubblici non possono contare sul fatto che le disposizioni

che regolano il loro statuto restino immutate nel tempo. È possibile ammettere dei

diritti acquisiti in questo ambito solo se la legge regola una volta per tutte

delle situazioni particolari, sottraendole agli effetti dei cambiamenti

legislativi o, ancora, se sono state date assicurazioni precise in occasione

dell'assunzione (DTF 143 I 65 consid. 6.2 e riferimenti; STF 8D_4/2017 del 26

aprile 2018 consid. 5.2,8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 6.2; Jasmin Malla in: Wolfgang Portmann/Felix

Uhlmann [ed.], Bundespersonalgesetz, Zurigo 2013, n. 12 ad art. 15), evenienze

queste ultime, che chiaramente non si verificano in concreto, né la ricorrente

pretende invero il contrario. Nulla obbligava quindi lo Stato ad assicurare ai

dipendenti la corresponsione di un aumento ulteriore maturato prima dell'entrata

in vigore della modifica di legge. Anzi, proprio il caso contrario è stato

esplicitamente avallato dal Legislativo cantonale che ha adottato la norma

transitoria di cui all'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip così come proposta dal Consiglio

di Stato, con reiezione degli emendamenti proposti. Anche da questo punto di

vista l'attribuzione dell'insorgente alla classe 7 con 12 aumenti merita dunque

conferma.

4. Visto

quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta

a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera