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Decisione

52.2017.659

Licenza edilizia per la ristrutturazione e trasformazione di un edificio nel nucleo

14 giugno 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i livelli, con cui forma un angolo di poco inferiore a 90° (cfr. piante di

progetto; cfr. anche citata perizia con planimetrie). Ad essa non può pertanto

tornare applicabile la regola sviluppata dalla giurisprudenza che permette a

corpi sporgenti - ad angolo retto - da edifici contigui di non rispettare alcuna

distanza verso le facciate adiacenti (cfr. STA 52.1996.185 del 21 gennaio 1997,

parz. pubbl. in RDAT II-1997 n. 29 consid. 2 con schemi, 52.2010.208 citata

consid. 5.2). Fintanto che non forma almeno un angolo di 90° con il prospetto

sud del rustico, tale facciata continua infatti a "chiamare distanza"

(cfr. STA 52.1996.185 citata consid. 2).

SCHEMA

In queste circostanze può invece rimanere aperta la questione di sapere se il

controverso rustico, nella misura in cui sorge pure a confine con il giardino

accessorio all'edificio (sub B) della ricorrente RI 1 - in assenza di un

accordo di quest'ultima - non rispetti nemmeno le distanze da confine verso

un fondo aperto ai sensi dell'art. 17 NAPR, nozione quest'ultima non

sempre d'immediata comprensione (cfr. RDAT II-1999 n. 33). Se sussista invece

pure un contrasto dal profilo delle distanze tra aperture è invece questione

che qui non interessa, ritenuto che l'ordinamento delle distanze dell'art. 17

NAPR non ha recepito le regole sulle aperture previste dalla LAC (art. 125

segg.).

4. 4.1. Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla

garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite

- è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in

contrasto col nuovo diritto. Queste

costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie)

a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo

apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Giusta l'art. 86 cpv. 3 del regolamento

della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le

quali il contrasto con il nuovo diritto non è da ricondurre alla

conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se:

(a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione,

alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da

consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica

sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.

Queste norme hanno ripreso la

disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far

tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr. anche il messaggio sul disegno di

legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65),

che permetteva non solo di mantenere le opere edilizie legittimamente

realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in

epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa

importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo diritto non

pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT

II-1994 n. 46 consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la

trasformazione è infatti considerata sostanziale quando modifica l'identità

della costruzione preesistente dal profilo

delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove

ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il

nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per

caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne

derivano, soppesando attentamente gli

interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii;

RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, 1994-II n. 46; Scolari,

op. cit., n. 515 seg. ad art. 70

LALPT). Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di

costruzioni esistenti in contrasto con il diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono

comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si

prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle

preesistenze difformi, un risultato che

l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (cfr. RtiD

II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; STA 52.2013.199 del 16 settembre 2014 consid.

3.1, 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid. 2).

4.2. In concreto la radicale ristrutturazione con cambiamento di destinazione

del rustico-stalla in edificio abitativo deve essere considerata alla stregua

di una trasformazione sostanziale, che travalica chiaramente i limiti degli

interventi ammessi dall'art. 66 LST e 86 RLSt. Non potrebbe quindi essere

autorizzato nemmeno in virtù di tali norme. Come detto l'edificio progettato è

di fatto assimilabile a una nuova costruzione, che sovverte l'identità di

quella preesistente, a vocazione essenzialmente agricola e di deposito (o accessorio

al servizio di un altro stabile), in stato di degrado e abbandono. Non è quindi

un'opera che da questo profilo possa richiamarsi alla garanzia costituzionale

della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite. Gli art. 66 LST

e 86 RLSt non permettono infatti di prevalersi di preesistenze difformi - in

concreto, i nudi muri esterni del rustico - per ottenere un risultato che il

nuovo diritto non permette di conseguire, perpetuando in una veste del tutto nuova

e diversa (che nemmeno all'apparenza dà un senso di continuità, ciò che

comunque non basterebbe, cfr. Konrad

Willi, Die Bestizstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlage

innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 101) un momento di contrasto

esistente, ovvero, il mancato rispetto dell'ordinamento sulle distanze (cfr. supra,

consid. 3.2). Anche da questo profilo, nell'esito, la licenza edilizia e il

giudizio impugnato che la conferma non potrebbero quindi essere tutelati.

5. 5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto,

annullando di conseguenza il giudizio impugnato e la licenza edilizia, senza

che occorra soffermarsi sulle ulteriori censure sollevate dagli insorgenti.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia

(art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della resistente CO 1, secondo soccombenza.

Il Comune ne va esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non

per tutelare suoi interessi particolari. L'istante in licenza rifonderà inoltre

a RI 2 e a RI 3 e RI 4, assistiti da un legale, adeguate ripetibili per

entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm). RI 1 non ne ha per contro diritto,

essendo comparsa come avvocato in causa propria (cfr. STA 52.2012.406 del 2

gennaio 2013 e rimandi).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione del 15 novembre 2017

(n. 5097) del Consiglio di Stato;

1.2. la licenza edilizia dell'8 aprile

2016 rilasciata dal Municipio di Breggia per la ristrutturazione con

cambiamento di destinazione dell'edificio di cui alla part. __________.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta

a carico di CO 1, la quale rifonderà inoltre a RI 2 e a RI 3 e RI 4 fr.

1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

Ai ricorrenti va retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di

anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera