52.2017.71
Permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio
2 agosto 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.71
Lugano
2 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
RI
1
rappresentata
dal RA 1
contro
la
risoluzione del 14 dicembre 2016 (n. 5644) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 17 febbraio 2016 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di autorizzazione di
entrata e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio in favore di A__________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. L'8 dicembre 2015, il cittadino kosovaro A__________ (1978) ha chiesto alla Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni - per il tramite dell'Ambasciata
di Svizzera a Pristina - di essere autorizzato a entrare nel nostro Paese al
fine di contrarre matrimonio con la cittadina rumena RI 1 (1974), titolare di
un permesso di domicilio UE/AELS e al beneficio di una rendita di invalidità (AI)
e della relativa prestazione complementare (PC) e in favore della quale è stata
istituita una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.
b. Il 4 febbraio 2016, il Servizio circondariale dello stato
civile di __________ ha comunicato a RI 1 di avere ricevuto, per il tramite
della nostra Rappresentanza in Kosovo, gli atti relativi alla domanda di esecuzione
della procedura preparatoria al matrimonio e l'ha invitata a documentare, entro
il 4 aprile successivo, la prova della legalità della presenza di A__________ (autorizzazione
di entrata), con l'avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine sarebbe
stata emessa una decisione di non entrata in materia della loro richiesta.
B. Il 17 febbraio 2016 la Sezione
della popolazione ha respinto la domanda a causa della precaria situazione
finanziaria di RI 1, aggravata dalla presenza di procedure esecutive pendenti e
di diversi attestati di carenza beni, ritenendo che l'entrata e il soggiorno in
Svizzera di A__________ avrebbe potuto comportare una richiesta di aiuti
sociali. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b,
96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20),
6 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) nonché 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
Il 6 aprile 2016, il Servizio circondariale dello stato
civile ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione della procedura
preparatoria al matrimonio di RI 1 e A__________.
C. Con giudizio del 14 dicembre 2016,
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi
per non rilasciare ad A__________ l'autorizzazione richiesta per i motivi
addotti dal Dipartimento.
D. Contro
la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando che A__________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e
venga posto al beneficio di un permesso di dimora in attesa di contrarre matrimonio.
Ritiene che il fabbisogno della famiglia, benché sia
superiore alle entrate, verrà colmato dalle
prestazioni complementari all'AI di cui potrà beneficiare anche il suo futuro
marito. Inoltre appare verosimile che A__________ possa trovare ed abbia il
desiderio di reperire un impiego in Svizzera, ciò che potrebbe comportare
anche la riduzione o finanche la rinuncia alle prestazioni complementari
all'AI. Ricorda che per giurisprudenza le PC non sono considerate in ogni caso quale
aiuto sociale ai sensi della LStr.
Sostiene poi che i debiti da lei contratti non sono di
un'entità tale da impedire il rilascio del permesso al suo fidanzato.
Chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al
riguardo.
Dal canto suo, il Dipartimento segnala che la nostra Rappresentanza
a Pristina ha ritirato la domanda di visto di A__________ per contrarre
matrimonio, siccome divenuta priva di oggetto a seguito della decisione di
irricevibilità pronunciata dal Servizio circondariale dello stato civile il 6
aprile 2016.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LStr,
lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale
pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.
2.1.1
La regolamentazione
del soggiorno dei cittadini stranieri fino alla decisione relativa al permesso
è disciplinata dall'art. 17 LStr. Tale disposizione prevede che lo straniero
entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che
in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la
decisione all'estero (cpv. 1). Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno
adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a
rimanere in Svizzera durante la procedura (cpv. 2). Le condizioni
d'ammissione di cui all'art. 17 cpv. 2 LStr
sono manifestamente adempite, precisa
l'art. 6 cpv. 1 OASA, quando i
documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto
internazionale pubblico al rilascio di un permesso di
soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora,
quando non sussistono motivi di revoca previsti all'art. 62 LStr e quando lo
straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'art.
90.
LStr.
2.1.2
L'art. 30
cpv. 1 lett. b LStr consente di derogare alle condizioni di ammissione in
Svizzera previste agli art. 18 a 29 LStr, allo scopo di tenere conto, tra le
altre cose, di casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione, precisa l'art. 31 OASA, occorre segnatamente considerare l'integrazione
del richiedente (a); il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte
del richiedente (b); la situazione familiare, in particolare il momento e la
durata della scolarizzazione dei figli (c); la situazione finanziaria nonché la
volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (d);
la durata della presenza in Svizzera (e); lo stato di salute (f); la
possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (g).
Un permesso di dimora può
essere rilasciato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lettera b LStr, in relazione
con l'art. 31 OASA, per consentire alla persona straniera di preparare in
Svizzera il suo matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio
(cfr. STF 2C_643/2012 del 18 settembre 2012 consid. 3.2). A tal fine occorre
una conferma dell'Ufficio dello stato civile, secondo cui le pratiche in vista
del matrimonio sono state avviate e lo stesso potrà essere celebrato in tempo
utile (vedi Istruzione della Segreteria di Stato della migrazione SEM nel
settore degli stranieri, n. 5.6.6, nella sua versione al 25.10.13, stato al 01.07.18).
Occorre inoltre che siano adempiute tutte le condizioni per il ricongiungimento
familiare (mezzi finanziari sufficienti, assenza d'indizi di matrimonio di
compiacenza, nessun motivo di espulsione).
L'art. 30 cpv. 1
lett. b LStr non conferisce tuttavia un diritto al rilascio
o al rinnovo di un permesso di dimora. Poiché la norma in parola
ha carattere potestativo, le autorità amministrative competenti in
materia di polizia degli stranieri fruiscono di un ampio potere discrezionale
nell'applicazione di questa disposizione (cfr. art. 96 LStr).
2.1.3
Il diritto al rispetto della vita privata e
familiare garantito all'art. 8 n. 1 CEDU permette comunque, a certe condizioni,
di ottenere il diritto a un'autorizzazione di soggiorno, segnatamente in
presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente con
una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (DTF 137 I
351.
consid. 3.2; STF 2C_671/2015 del 21 agosto 2015, consid. 6.1). Secondo il
Tribunale federale, nella misura in cui l'ufficiale dello stato civile non è in
grado di celebrare il matrimonio di un fidanzato straniero che non ha dimostrato
la legalità del suo soggiorno in Svizzera sulla base degli art.
98.
cpv. 4 del Codice Civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e 67
cpv. 3 dell'Ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC; RS 211.112.2),
l'autorità di polizia degli stranieri rilascerà un'autorizzazione di soggiorno
temporanea in attesa di contrarre matrimonio a condizione però che non vi siano
indizi di abuso di diritto ed appaia chiaramente che l'interessato, una volta
sposato, adempirà le condizioni di ammissione in Svizzera (applicazione per
analogia dell'art. 17 cpv. 2 LStr). In tal modo viene garantito il diritto al matrimonio
sancito dagli art. 12 CEDU
e 14 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999.
(Cost.; RS 101). Se, per contro, lo straniero in questione non potrà
essere ammesso a soggiornare in Svizzera neppure dopo la celebrazione delle
nozze, l'autorità competente deve negargli il rilascio di un'autorizzazione di
soggiorno temporanea in vista del matrimonio: non avrebbe in effetti senso
prolungargli il soggiorno nel nostro Paese a tale scopo, se in seguito non
potrà in ogni caso risiedervi (DTF 137 I 351 consid. 3.7, confermato in 138 I
41).
2.2
Come accennato in narrativa, l'8 dicembre 2015 A________ ha chiesto alla Sezione della
popolazione - per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina - di essere
autorizzato a entrare nel nostro Paese al
fine di contrarre matrimonio con la cittadina rumena RI 1, titolare di un permesso
di domicilio UE/AELS.
Avendo avviato una procedura preparatoria al matrimonio (scritto
04.02.16
Servizio circondariale dello stato civile di __________) con una
persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera, l'interessato può pertanto richiamarsi, in linea di principio, agli art. 8 e 12 CEDU (STF 2C_200/2016 del 20 aprile 2016, consid. 3). Se poi
egli possa essere autorizzato a entrare nel nostro Paese e beneficiare
di un permesso di dimora temporaneo in attesa
di sposarsi, è una questione che dev'essere esaminata nel merito della
presente vertenza.
3.
3.1. Tornando al caso in esame, il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione della popolazione
di non autorizzare l'entrata in Svizzera di A__________ e non rilasciargli un
permesso di dimora temporaneo in
attesa di contrarre matrimonio con RI 1 a causa della precaria situazione
finanziaria di quest'ultima, aggravata dalla presenza di procedure esecutive pendenti
e di diversi attestati di carenza beni a suo carico.
Il Governo ha indicato che RI 1, invalida, percepisce mensilmente
una rendita AI e la relativa prestazione complementare di fr. 1'457.–, oltre a
una rendita di invalidità di fr. 816.– versata dalla __________. A queste
entrate si aggiunge il contributo alimentare di fr. 1'200.– versato dal padre
alla figlia della ricorrente __________, nata il 9 giugno 2004 da un precedente
matrimonio, di modo che le sue entrate ammontano complessivamente a fr. 3'473.–.
Per quanto riguarda il fabbisogno mensile di RI 1 e sua figlia, con la venuta
in Svizzera di A__________ l'Esecutivo cantonale lo ha determinato in fr.
3'899.– = fr. 1'918.– di minimo vitale per tre persone + fr. 1'029.– di pigione
comprensive delle spese accessorie + fr. 481.– di assicurazione malattia (fr.
34.
– per la figlia e fr. 447.– per A__________) + fr. 117.– per altri oneri
correnti + fr. 354.– per imprevisti.
3.2
La ricorrente, la quale non contesta il calcolo operato
dal Consiglio di Stato, riconosce che le sue entrate sono inferiori al fabbisogno.
Sostiene però che una volta ottenuto il permesso, A__________ sarà integrato nella
rendita AI e le prestazioni complementari di cui essa beneficia. Visto che
questo genere di prestazione non va considerata quale aiuto sociale ai sensi
della LStr, egli non sarà esposto al motivo di revoca dell'autorizzazione di
soggiorno previsto all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr.
Ora, a ben guardare, il gravame in rassegna appare divenuto
privo di oggetto, dal momento che il 6 aprile 2016 il Servizio circondariale dello
stato civile ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione della
procedura preparatoria al matrimonio.
Ma quand'anche non lo fosse, l'impugnativa sarebbe in ogni caso destinata
all'insuccesso per i seguenti motivi.
RI 1, la quale è oggetto di procedure esecutive ed ha a carico
diversi attestati di carenza beni, ammette che con la venuta del suo fidanzato in
Svizzera le entrate di cui essi disporrebbero non sarebbero sufficienti a coprire
il loro fabbisogno, se non facendo capo alle prestazioni complementari all'AI
nelle quali verrebbe integrato A__________. Contrariamente però a quanto assume
l'insorgente, che come detto è cittadina rumena e quindi dell'Unione europea, in
caso di matrimonio il suo futuro marito non otterrebbe un'autorizzazione di
soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare in virtù della LStr, bensì
un permesso di dimora UE/AELS sulla base degli art. 7 lett. d ALC e 3 del relativo Allegato I. Ora, fintanto
che A__________ non dimostrerà di disporre
di un contratto di lavoro, egli non potrà risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa in quanto,
come ha già sancito il Tribunale federale, lo straniero che beneficia di
prestazioni complementari alla rendita AVS o Al, vive in parte grazie all'assistenza sociale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC (STF 2C_52/2014 del
23.10
, consid. 4.2;2C_495/2014 del 26.09.14, consid. 4.4;2C_7/2014 del
20.01
;2C_989/2011 del 02.04.12, consid. 3.3.4;2C_222/10 del 29.07.10, consid. 6.2.2). Detta interpretazione
non contraddice infatti la costante prassi federale, secondo cui le prestazioni
complementari nel diritto interno (LStr) non rientrano sotto il concetto
di aiuto sociale (DTF 135 II 265, consid. 3.7; STF 2C_495/14 del 26.9.14, consid.
4.
).
3.3
Non si può pertanto
rimproverare alle autorità inferiori di avere negato l'entrata in Svizzera e il
rilascio di un permesso temporaneo ad A__________ in attesa di contrarre matrimonio con RI 1.
Va comunque già sin d'ora detto che A______ potrà senz'altro riattivare
la procedura preparatoria, presentando presso la nostra Rappresentanza a
Pristina una nuova richiesta volta ad ottenere il rilascio di un visto per
contrarre matrimonio con RI 1, sempre
che questa volta gli interessati ne adempino le condizioni.
4.
4.1. Stante quanto precede il
ricorso dev'essere respinto, dovendosi confermare la legalità, l'adeguatezza
e la proporzionalità del diniego di autorizzazione di entrata e di
rilascio di un permesso di dimora temporaneo
in favore di A__________.
4.2
La domanda di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va pure respinta, già per il
fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della
possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 3.1.1.7).
4.3
La tassa di giudizio è quindi posta a carico della
ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione
finanziaria.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.
Spese e tassa di giustizia per
complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere