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Decisione

52.2017.71

Permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio

2 agosto 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. L'8 dicembre 2015, il cittadino kosovaro A__________ (1978) ha chiesto alla Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni - per il tramite dell'Ambasciata

di Svizzera a Pristina - di essere autorizzato a entrare nel nostro Paese al

fine di contrarre matrimonio con la cittadina rumena RI 1 (1974), titolare di

un permesso di domicilio UE/AELS e al beneficio di una rendita di invalidità (AI)

e della relativa prestazione complementare (PC) e in favore della quale è stata

istituita una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.

b. Il 4 febbraio 2016, il Servizio circondariale dello stato

civile di __________ ha comunicato a RI 1 di avere ricevuto, per il tramite

della nostra Rappresentanza in Kosovo, gli atti relativi alla domanda di esecuzione

della procedura preparatoria al matrimonio e l'ha invitata a documentare, entro

il 4 aprile successivo, la prova della legalità della presenza di A__________ (autorizzazione

di entrata), con l'avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine sarebbe

stata emessa una decisione di non entrata in materia della loro richiesta.

B. Il 17 febbraio 2016 la Sezione

della popolazione ha respinto la domanda a causa della precaria situazione

finanziaria di RI 1, aggravata dalla presenza di procedure esecutive pendenti e

di diversi attestati di carenza beni, ritenendo che l'entrata e il soggiorno in

Svizzera di A__________ avrebbe potuto comportare una richiesta di aiuti

sociali. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b,

96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20),

6 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) nonché 8 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

Il 6 aprile 2016, il Servizio circondariale dello stato

civile ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione della procedura

preparatoria al matrimonio di RI 1 e A__________.

C. Con giudizio del 14 dicembre 2016,

il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi

per non rilasciare ad A__________ l'autorizzazione richiesta per i motivi

addotti dal Dipartimento.

D. Contro

la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando che A__________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e

venga posto al beneficio di un permesso di dimora in attesa di contrarre matrimonio.

Ritiene che il fabbisogno della famiglia, benché sia

superiore alle entrate, verrà colmato dalle

prestazioni complementari all'AI di cui potrà beneficiare anche il suo futuro

marito. Inoltre appare verosimile che A__________ possa trovare ed abbia il

desiderio di reperire un impiego in Svizzera, ciò che potrebbe comportare

anche la riduzione o finanche la rinuncia alle prestazioni complementari

all'AI. Ricorda che per giurisprudenza le PC non sono considerate in ogni caso quale

aiuto sociale ai sensi della LStr.

Sostiene poi che i debiti da lei contratti non sono di

un'entità tale da impedire il rilascio del permesso al suo fidanzato.

Chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al

riguardo.

Dal canto suo, il Dipartimento segnala che la nostra Rappresentanza

a Pristina ha ritirato la domanda di visto di A__________ per contrarre

matrimonio, siccome divenuta priva di oggetto a seguito della decisione di

irricevibilità pronunciata dal Servizio circondariale dello stato civile il 6

aprile 2016.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito

della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100) e

presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LStr,

lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale

pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

2.1.1

La regolamentazione

del soggiorno dei cittadini stranieri fino alla decisione relativa al permesso

è disciplinata dall'art. 17 LStr. Tale disposizione prevede che lo straniero

entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che

in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la

decisione all'estero (cpv. 1). Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno

adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a

rimanere in Svizzera durante la procedura (cpv. 2). Le condizioni

d'ammissione di cui all'art. 17 cpv. 2 LStr

sono manifestamente adempite, precisa

l'art. 6 cpv. 1 OASA, quando i

documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto

internazionale pubblico al rilascio di un permesso di

soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora,

quando non sussistono motivi di revoca previsti all'art. 62 LStr e quando lo

straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'art.

90.

LStr.

2.1.2

L'art. 30

cpv. 1 lett. b LStr consente di derogare alle condizioni di ammissione in

Svizzera previste agli art. 18 a 29 LStr, allo scopo di tenere conto, tra le

altre cose, di casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione, precisa l'art. 31 OASA, occorre segnatamente considerare l'integrazione

del richiedente (a); il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte

del richiedente (b); la situazione familiare, in particolare il momento e la

durata della scolarizzazione dei figli (c); la situazione finanziaria nonché la

volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (d);

la durata della presenza in Svizzera (e); lo stato di salute (f); la

possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (g).

Un permesso di dimora può

essere rilasciato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lettera b LStr, in relazione

con l'art. 31 OASA, per consentire alla persona straniera di preparare in

Svizzera il suo matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio

(cfr. STF 2C_643/2012 del 18 settembre 2012 consid. 3.2). A tal fine occorre

una conferma dell'Ufficio dello stato civile, secondo cui le pratiche in vista

del matrimonio sono state avviate e lo stesso potrà essere celebrato in tempo

utile (vedi Istruzione della Segreteria di Stato della migrazione SEM nel

settore degli stranieri, n. 5.6.6, nella sua versione al 25.10.13, stato al 01.07.18).

Occorre inoltre che siano adempiute tutte le condizioni per il ricongiungimento

familiare (mezzi finanziari sufficienti, assenza d'indizi di matrimonio di

compiacenza, nessun motivo di espulsione).

L'art. 30 cpv. 1

lett. b LStr non conferisce tuttavia un diritto al rilascio

o al rinnovo di un permesso di dimora. Poiché la norma in parola

ha carattere potestativo, le autorità amministrative competenti in

materia di polizia degli stranieri fruiscono di un ampio potere discrezionale

nell'applicazione di questa disposizione (cfr. art. 96 LStr).

2.1.3

Il diritto al rispetto della vita privata e

familiare garantito all'art. 8 n. 1 CEDU permette comunque, a certe condizioni,

di ottenere il diritto a un'autorizzazione di soggiorno, segnatamente in

presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente con

una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (DTF 137 I

351.

consid. 3.2; STF 2C_671/2015 del 21 agosto 2015, consid. 6.1). Secondo il

Tribunale federale, nella misura in cui l'ufficiale dello stato civile non è in

grado di celebrare il matrimonio di un fidanzato straniero che non ha dimostrato

la legalità del suo soggiorno in Svizzera sulla base degli art.

98.

cpv. 4 del Codice Civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e 67

cpv. 3 dell'Ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC; RS 211.112.2),

l'autorità di polizia degli stranieri rilascerà un'autorizzazione di soggiorno

temporanea in attesa di contrarre matrimonio a condizione però che non vi siano

indizi di abuso di diritto ed appaia chiaramente che l'interessato, una volta

sposato, adempirà le condizioni di ammissione in Svizzera (applicazione per

analogia dell'art. 17 cpv. 2 LStr). In tal modo viene garantito il diritto al matrimonio

sancito dagli art. 12 CEDU

e 14 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101). Se, per contro, lo straniero in questione non potrà

essere ammesso a soggiornare in Svizzera neppure dopo la celebrazione delle

nozze, l'autorità competente deve negargli il rilascio di un'autorizzazione di

soggiorno temporanea in vista del matrimonio: non avrebbe in effetti senso

prolungargli il soggiorno nel nostro Paese a tale scopo, se in seguito non

potrà in ogni caso risiedervi (DTF 137 I 351 consid. 3.7, confermato in 138 I

41).

2.2

Come accennato in narrativa, l'8 dicembre 2015 A________ ha chiesto alla Sezione della

popolazione - per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina - di essere

autorizzato a entrare nel nostro Paese al

fine di contrarre matrimonio con la cittadina rumena RI 1, titolare di un permesso

di domicilio UE/AELS.

Avendo avviato una procedura preparatoria al matrimonio (scritto

04.02.16

Servizio circondariale dello stato civile di __________) con una

persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera, l'interessato può pertanto richiamarsi, in linea di principio, agli art. 8 e 12 CEDU (STF 2C_200/2016 del 20 aprile 2016, consid. 3). Se poi

egli possa essere autorizzato a entrare nel nostro Paese e beneficiare

di un permesso di dimora temporaneo in attesa

di sposarsi, è una questione che dev'essere esaminata nel merito della

presente vertenza.

3.

3.1. Tornando al caso in esame, il

Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione della popolazione

di non autorizzare l'entrata in Svizzera di A__________ e non rilasciargli un

permesso di dimora temporaneo in

attesa di contrarre matrimonio con RI 1 a causa della precaria situazione

finanziaria di quest'ultima, aggravata dalla presenza di procedure esecutive pendenti

e di diversi attestati di carenza beni a suo carico.

Il Governo ha indicato che RI 1, invalida, percepisce mensilmente

una rendita AI e la relativa prestazione complementare di fr. 1'457.–, oltre a

una rendita di invalidità di fr. 816.– versata dalla __________. A queste

entrate si aggiunge il contributo alimentare di fr. 1'200.– versato dal padre

alla figlia della ricorrente __________, nata il 9 giugno 2004 da un precedente

matrimonio, di modo che le sue entrate ammontano complessivamente a fr. 3'473.–.

Per quanto riguarda il fabbisogno mensile di RI 1 e sua figlia, con la venuta

in Svizzera di A__________ l'Esecutivo cantonale lo ha determinato in fr.

3'899.– = fr. 1'918.– di minimo vitale per tre persone + fr. 1'029.– di pigione

comprensive delle spese accessorie + fr. 481.– di assicurazione malattia (fr.

34.

– per la figlia e fr. 447.– per A__________) + fr. 117.– per altri oneri

correnti + fr. 354.– per imprevisti.

3.2

La ricorrente, la quale non contesta il calcolo operato

dal Consiglio di Stato, riconosce che le sue entrate sono inferiori al fabbisogno.

Sostiene però che una volta ottenuto il permesso, A__________ sarà integrato nella

rendita AI e le prestazioni complementari di cui essa beneficia. Visto che

questo genere di prestazione non va considerata quale aiuto sociale ai sensi

della LStr, egli non sarà esposto al motivo di revoca dell'autorizzazione di

soggiorno previsto all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr.

Ora, a ben guardare, il gravame in rassegna appare divenuto

privo di oggetto, dal momento che il 6 aprile 2016 il Servizio circondariale dello

stato civile ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione della

procedura preparatoria al matrimonio.

Ma quand'anche non lo fosse, l'impugnativa sarebbe in ogni caso destinata

all'insuccesso per i seguenti motivi.

RI 1, la quale è oggetto di procedure esecutive ed ha a carico

diversi attestati di carenza beni, ammette che con la venuta del suo fidanzato in

Svizzera le entrate di cui essi disporrebbero non sarebbero sufficienti a coprire

il loro fabbisogno, se non facendo capo alle prestazioni complementari all'AI

nelle quali verrebbe integrato A__________. Contrariamente però a quanto assume

l'insorgente, che come detto è cittadina rumena e quindi dell'Unione europea, in

caso di matrimonio il suo futuro marito non otterrebbe un'autorizzazione di

soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare in virtù della LStr, bensì

un permesso di dimora UE/AELS sulla base degli art. 7 lett. d ALC e 3 del relativo Allegato I. Ora, fintanto

che A__________ non dimostrerà di disporre

di un contratto di lavoro, egli non potrà risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa in quanto,

come ha già sancito il Tribunale federale, lo straniero che beneficia di

prestazioni complementari alla rendita AVS o Al, vive in parte grazie all'assistenza sociale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC (STF 2C_52/2014 del

23.10

, consid. 4.2;2C_495/2014 del 26.09.14, consid. 4.4;2C_7/2014 del

20.01

;2C_989/2011 del 02.04.12, consid. 3.3.4;2C_222/10 del 29.07.10, consid. 6.2.2). Detta interpretazione

non contraddice infatti la costante prassi federale, secondo cui le prestazioni

complementari nel diritto interno (LStr) non rientrano sotto il concetto

di aiuto sociale (DTF 135 II 265, consid. 3.7; STF 2C_495/14 del 26.9.14, consid.

4.

).

3.3

Non si può pertanto

rimproverare alle autorità inferiori di avere negato l'entrata in Svizzera e il

rilascio di un permesso temporaneo ad A__________ in attesa di contrarre matrimonio con RI 1.

Va comunque già sin d'ora detto che A______ potrà senz'altro riattivare

la procedura preparatoria, presentando presso la nostra Rappresentanza a

Pristina una nuova richiesta volta ad ottenere il rilascio di un visto per

contrarre matrimonio con RI 1, sempre

che questa volta gli interessati ne adempino le condizioni.

4.

4.1. Stante quanto precede il

ricorso dev'essere respinto, dovendosi confermare la legalità, l'adeguatezza

e la proporzionalità del diniego di autorizzazione di entrata e di

rilascio di un permesso di dimora temporaneo

in favore di A__________.

4.2

La domanda di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va pure respinta, già per il

fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della

possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 3.1.1.7).

4.3

La tassa di giudizio è quindi posta a carico della

ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione

finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.

Spese e tassa di giustizia per

complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere