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Decisione

52.2017.72

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS per motivi economici (dipendenza da aiuti sociali)

23 maggio 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 16

cpv. 1 e 23 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002

(OLCP; RS 142.203).

B. Il 21 dicembre 2016 il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto

che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora UE/AELS in

virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, soggiungendo che

l'avere nel frattempo rinunciato a percepire aiuti sociali - contando sul

sostegno derivante dalle prestazioni complementari versate alla madre - come

pure l'asserzione di avere intrapreso un nuovo percorso formativo - circostanza

tuttavia non provata - non mutavano il fatto che non disponesse di mezzi

finanziari sufficienti al proprio sostentamento. Inoltre l'interessato,

maggiore di 21 anni, non è più a carico della madre, non avendo peraltro

quest'ultima la "capacità finanziaria e reddituale per assumersi il

mantenimento del figlio". L'Esecutivo cantonale ha infine considerato la

revoca dell'autorizzazione di soggiorno conforme al principio della

proporzionalità e ha respinto la richiesta di ammissione all'assistenza

giudiziaria.

C. Contro la predetta

pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Afferma di frequentare

la Scuola __________ di __________ e di avere rinunciato alle prestazioni di

assistenza pubblica, in quanto dal settembre del 2016 il suo sostentamento è

assicurato dalla rendita d'invalidità con prestazioni complementari, di cui la

madre e egli stesso beneficiano. Queste entrate permetterebbero dunque di

coprire il fabbisogno del nucleo familiare e dimostrerebbero che l'interessato

dispone dei mezzi finanziari sufficienti per vivere in Svizzera senza

esercitare un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a allegato

I ALC.

In via subordinata RI 1

chiede che la sua situazione sia considerata un caso di rigore ai sensi degli

art. 20 OLCP e 30 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro

integrazione; LStrI; RS 142.20), in quanto un eventuale rientro in Italia

comporterebbe gravi conseguenze, legate al suo lungo soggiorno in Svizzera.

Anche in questa sede il

ricorrente domanda di essere esentato dal versamento di un anticipo delle spese

giudiziarie, subordinatamente che quest'ultimo sia commisurato alla sua

situazione economica.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni.

E. Il 2 aprile 2019

l'USSI ha informato questa Corte del fatto che RI 1 aveva percepito prestazioni

assistenziali dal febbraio al settembre del 2016, per un importo totale di fr.

9'192.85.

F. L'insorgente non

ha dato seguito alla richiesta con la quale l'8 aprile 2019 il giudice preposto

all'istruzione della causa lo ha invitato a documentare la sua attuale

situazione finanziaria. L'istanza di proroga del termine, presentata

dall'insorgente il 15 maggio 2019, si è avverata ampiamente tardiva.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente

vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1

LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla

base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in

questa sede (art. 25 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai

cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora:

Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati

contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano

alle disposizioni di diritto interno.

Il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un

documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo per

esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate

condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. art.

2.

cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

2.2

Dal profilo del diritto interno, l'art. 33

LStrI dispone che il permesso di dimora viene rilasciato

per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad

ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può

essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStrI (cpv.

3). Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'autorità

competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio - tra le altre cose -, se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione (lett. d) oppure se

egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e).

2.3

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

si applica ai cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo

bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la LStrI prevede disposizioni

più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; cfr. anche art. 2 e 12 ALC). Dato che l'accordo

in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal

diritto svizzero, occorre pertanto verificare preliminarmente se la decisione

impugnata si giustifichi dal profilo del menzionato trattato bilaterale.

3.

3.1.

Giusta l'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente

cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o

superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante

riceve una carta di soggiorno della durata di almeno

5.

anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile

per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di

soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora

il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da

oltre 12 mesi.

Le ulteriori proroghe

dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che

l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits

des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des

personnes [ALCP], 2014, n. 27 ad art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 allegato

I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere

ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo

stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a

malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria

debitamente costatata dall'ufficio del lavoro competente.

È considerato "lavoratore"

ai sensi dell'ALC colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra

persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una

controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di

subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività

lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività talmente ridotte

da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23

marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag.

01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid.

2.2.4

e 3.3.2; STF 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1).

3.2

Il

diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle

sole persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 allegato

I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri

della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul

territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC

anche dopo avere cessato la loro attività economica (cfr. anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia

delle Comunità europee (diventata la Corte di Giustizia dell'Unione europea;

CGUE) in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori

dipendenti, malgrado la sua abrogazione in seno all'Unione europea,

avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2 allegato I ALC; STF 2C_417/08

del 18 giugno 2010 consid. 2.2).

Possono prevalersi di

tale facoltà, al termine della loro attività lucrativa, in particolare i

cittadini comunitari che hanno maturato il diritto

alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale

Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art.

2.

cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento). Non è prescritta alcuna

condizione di durata della residenza se

questa incapacità sia dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale

che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di

un'istituzione di tale Stato (art. 2 cpv. 1

lett. b 2° periodo del suddetto regolamento).

Per poter vantare un

diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 allegato I ALC in

relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del

regolamento 1251/70, è però necessario che il

lavoratore disponga ancora di tale statuto al momento in cui si verifica l'incapacità

permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.2 e 4.2).

3.3

Gli

art. 6 ALC e 24 cpv. 1 allegato I ALC garantiscono invece, ai cittadini di una

parte contraente che non svolgono un'attività economica, il diritto di

soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di

disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari

sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno

e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il

computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza

attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate

dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 allegato I ALC).

Secondo l'art. 16 cpv.

1.

OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e

i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni

d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi

familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle

direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.

I mezzi finanziari a

disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una

rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso

2.

della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente

svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni

complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre

2006.

(LPC; RS 831.30).

3.4

L'art. 3 cpv. 1 allegato I ALC dispone che i membri della

famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno

hanno diritto di stabilirsi con esso (cfr. anche art. 7 lett. d ALC). Il lavoratore dipendente deve disporre

per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori

dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra

i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente. Sono

considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza,

soggiunge il capoverso 2 lett. a della medesima norma, tra l'altro, i

discendenti minori di 21 anni o a carico.

3.5

Bisogna anche considerare che il campo di applicazione personale e

temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è

giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno

garantito dall'accordo in parola al momento

determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10

consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4).

In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di

dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non

sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

4.

Come accennato

in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 5 luglio 2006, ottenendo un permesso

di dimora UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare e che lo

autorizzava a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.

Agli atti non figurano indicazioni in merito all'esistenza di

un percorso professionale dell'interessato, il quale dopo le scuole

dell'obbligo non ha mai esercitato un'attività lucrativa e non può dunque

essere considerato attualmente un lavoratore ai sensi dell'ALC. Il ricorrente,

che in questa sede ha dimostrato di seguire una formazione presso la Scuola __________

di __________, non può invocare neppure il diritto di rimanere sancito

dall'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC, ritenuto che chiaramente non ha maturato il

diritto alla pensione e non risulta colpito da inabilità permanente al lavoro.

RI 1, il quale è

inoltre caduto a carico dell'assistenza pubblica dal febbraio al settembre del

2016, accumulando un debito complessivo nei confronti dello Stato di fr.

9'192.85 (cfr. estratto conto USSI del 2 aprile 2019), non dispone manifestamente

di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare in Svizzera senza attività.

5.

5.1. L'insorgente

non può più invocare l'ALC per poter conservare il suo permesso di dimora

UE/AELS a titolo derivato in forza della sua età, in quanto la condizione alla quale sottostava la sua

autorizzazione ottenuta nell'ambito del ricongiungimento familiare con i

genitori nel nostro Paese (minore di 21 anni) non è più adempiuta, essendo egli

attualmente 24enne (cfr. art. 23 OLCP).

RI 1 potrebbe rivendicare

tutt'al più un diritto derivato, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a

dell'allegato I ALC, soltanto nel caso in cui fosse a carico dei genitori. In

effetti, tale diritto può essere riconosciuto unicamente se il cittadino

UE/AELS che soggiorna regolarmente in Svizzera in virtù dell'ALC dispone di un

alloggio appropriato e se il sostentamento dell'intera famiglia è garantito.

Ora, occorre prendere

atto che il ricorrente vive con la madre __________, la quale continua a

soggiornare regolarmente in Svizzera dove percepisce una rendita d'invalidità

con prestazioni complementari e dispone di un permesso di dimora UE/AELS a

titolo originario. Essa abita insieme al figlio in un appartamento di 3.5

locali in Via __________ a __________, che risulta senz'altro adeguato ad

ospitarli. Ai fini del presente giudizio bisogna pertanto verificare se il

mantenimento del ricorrente, che deve essere assicurato in linea di principio

dal detentore del diritto originario, sia garantito conformemente all'art. 3 cpv.

2.

lett. a allegato I ALC (DTF 135 II 369 consid. 3.1; STF 2C_301/2016 del 19

luglio 2017 consid. 2.7; Istruzioni OLCP emanate dalla Segreteria di Stato

della migrazione SEM, n. 9.6, stato al gennaio del 2019).

5.2

Sebbene la procedura amministrativa sia retta dalla

massima inquisitoria (cfr. art. 25 LPAmm), secondo la quale spetta di

principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa, giova ricordare che soprattutto laddove una parte

abbia introdotto una domanda nel suo

interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è

tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie,

fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno

delle proprie allegazioni, segnatamente in materia di diritto degli stranieri

(cfr. art. 90 lett. b LStrI: obbligo di collaborare fornendo senza indugio i

mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;

cfr. anche STA 52.2005.142 del 24 maggio 2005 consid. 3.2.), ciò che non si è

verificato nella presente fattispecie. L'8 aprile 2019 il giudice preposto

all'istruzione della causa ha infatti chiesto a RI 1 di fornire un

aggiornamento e di documentare la propria situazione finanziaria, invito a cui

l'insorgente non ha tuttavia dato seguito, limitandosi a formulare una tardiva

richiesta di proroga del termine. Ne discende che a questo proposito i dati più

recenti a disposizione dello scrivente Tribunale risultano dalla documentazione

prodotta con il ricorso del 1° febbraio 2017 (cfr. in particolare la decisione

dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 27 dicembre 2016).

5.3

Dall'istruttoria

esperita in questa sede è comunque stato confermato l'argomento ricorsuale

secondo cui nel settembre del 2016 RI 1 ha rinunciato alle prestazioni di assistenza

pubblica e che da allora non le ha più richieste (cfr. scritto dell'USSI del 2

aprile 2019).

Ferma questa premessa,

dal conteggio del 22 dicembre 2016 allegato alla decisione dell'Istituto delle

assicurazioni sociali del 27 dicembre successivo, si evince che la famiglia di RI

1.

può contare dal 1° gennaio 2017 su prestazioni complementari mensili pari a

fr. 2'859.-, a cui vanno aggiunti fr. 477.- per il contributo relativo al

premio dell'assicurazione malattia di __________ e fr. 438.- per quello

dell'interessato (questi ultimi versati direttamente all'assicuratore LAMal),

oltre a fr. 250.- di assegni familiari e fr. 324.- provenienti da rendite

AVS/AI e LPP. Per quanto riguarda invece le uscite mensili, le stesse si

compongono in totale come segue: fr. 2'447.50 quale forfait globale per il

mantenimento di due persone, fr. 985.- per il canone di locazione (comprensivo

delle spese accessorie), fr. 40.75 quale contributo minimo AVS, fr. 477.- per

il premio forfettario dell'assicurazione malattia della madre e fr. 438.- per

quello di RI 1.

Da questi dati si

evince dunque che l'insorgente e la madre riescono a coprire il proprio

fabbisogno mensile. Ciò non sarebbe tuttavia possibile senza l'erogazione delle

prestazioni complementari poc'anzi menzionate, che contribuiscono in maniera

preponderante al sostentamento del nucleo familiare. Ora, tale fattore è

determinante per l'esito della vertenza. In effetti, secondo la giurisprudenza,

laddove nell'ambito dell'applicazione dell'ALC l'interessato deve richiedere

l'aiuto sociale o le prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non

sussiste più al punto che possono essere intraprese misure volte a mettere fine

al soggiorno (DTF 135 II 265 consid. 3.5-3.7). Non disponendo dei mezzi

finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante,

RI 1 non può quindi conservare il suo permesso di dimora UE/AELS sotto questo

profilo.

6.

A questo punto

occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione

della popolazione (art. 96 LStrI).

Il ricorrente è giunto

in Svizzera il 5 luglio 2006 per ricongiungersi con i genitori. La sua presenza

va quindi considerata di lunga durata, anche se bisogna prendere atto che dal

26.

luglio 2016, giorno in cui l'Autorità dipartimentale gli ha revocato il

permesso di dimora UE/AELS, la sua presenza è soltanto tollerata in attesa di

una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso.

Deve anche essere tenuto

conto del fatto che durante il suo soggiorno nel nostro Paese non risulta che RI

1.

- ormai 24enne - abbia mai svolto un'attività lucrativa, ma al contrario ha

beneficiato di contributi assistenziali dal febbraio al settembre del 2016 e da

allora vive grazie alle entrate percepite dalla madre. Va inoltre osservato che,

dall'estratto rilasciato dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio il 27 giugno

2016, a suo carico risulta una procedura esecutiva vertente su un importo di

fr. 491.75.

In merito al rientro e

al reinserimento in Italia dell'insorgente deve essere considerato che egli vi

ha vissuto i primi 11 anni della propria vita, ne conosce dunque gli usi e i

costumi. Si tratta inoltre di un Paese con tenore e stile di vita comparabili

al nostro, ragione per cui il rimpatrio di RI 1 non gli porrà insormontabili

problemi di reinserimento, ritenuta anche la sua ancora giovane età. Non

possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di

un alloggio o, eventualmente, di un posto di lavoro, che egli dovrà

forzatamente affrontare una volta giunto in Italia, trattandosi di aspetti del

tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a

rientrare nel proprio Paese d'origine anche dopo una prolungata assenza

all'estero. Va infine precisato che il ricorrente avrà la possibilità di

stabilirsi lungo la fascia di frontiera con la Svizzera al fine di mantenere e

facilitare i contatti con la madre, nonché di eventualmente continuare la

formazione a cui risultava iscritto il 2 settembre 2016 (cfr. certificato di

frequenza allegato al gravame).

7.

In siffatte circostanze il Dipartimento non ha

pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la

decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in

ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la

medesima deve essere confermata, risultando

rispettosa del principio della proporzionalità.

8.

8.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque

essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella

dipartimentale da essa tutelata.

8.2

La

tassa di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente in quanto

soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente,

rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere