52.2017.72
Revoca di un permesso di dimora UE/AELS per motivi economici (dipendenza da aiuti sociali)
23 maggio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.72
Lugano
23 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
RI
1
rappresentato
da: RA 1
contro
la
risoluzione del 21 dicembre 2016 (n. 5899) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la
quale il 26 luglio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino
italiano RI 1 (1994) è giunto in Svizzera il 5 luglio 2006 per vivere con i
propri genitori, titolari di un permesso di dimora UE/AELS nel nostro Paese,
ottenendo a tale scopo un'identica autorizzazione nell'ambito del ricongiungimento
familiare, valida fino al 1° marzo 2012 e in seguito rinnovata fino al 1° marzo
2017.
b. Dopo avere preso atto
che il sostentamento dell'interessato (residente presso la madre, beneficiaria
di una rendita d'invalidità con prestazioni complementari) era garantito dal
versamento di prestazioni assistenziali erogate dall'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento (USSI), e dopo avergli concesso la possibilità di
esprimersi al riguardo, il 26 luglio 2016 la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di RI
1, non ritenendo più ossequiate le condizioni che avevano condotto al suo rilascio.
L'Autorità dipartimentale gli ha inoltre fissato un termine con scadenza il 30
settembre successivo per lasciare il territorio elvetico.
La decisione è stata
resa sulla base degli art. 6 e 24 dell'allegato
Fatti
I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 16
cpv. 1 e 23 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002
(OLCP; RS 142.203).
B. Il 21 dicembre 2016 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto
che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora UE/AELS in
virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, soggiungendo che
l'avere nel frattempo rinunciato a percepire aiuti sociali - contando sul
sostegno derivante dalle prestazioni complementari versate alla madre - come
pure l'asserzione di avere intrapreso un nuovo percorso formativo - circostanza
tuttavia non provata - non mutavano il fatto che non disponesse di mezzi
finanziari sufficienti al proprio sostentamento. Inoltre l'interessato,
maggiore di 21 anni, non è più a carico della madre, non avendo peraltro
quest'ultima la "capacità finanziaria e reddituale per assumersi il
mantenimento del figlio". L'Esecutivo cantonale ha infine considerato la
revoca dell'autorizzazione di soggiorno conforme al principio della
proporzionalità e ha respinto la richiesta di ammissione all'assistenza
giudiziaria.
C. Contro la predetta
pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Afferma di frequentare
la Scuola __________ di __________ e di avere rinunciato alle prestazioni di
assistenza pubblica, in quanto dal settembre del 2016 il suo sostentamento è
assicurato dalla rendita d'invalidità con prestazioni complementari, di cui la
madre e egli stesso beneficiano. Queste entrate permetterebbero dunque di
coprire il fabbisogno del nucleo familiare e dimostrerebbero che l'interessato
dispone dei mezzi finanziari sufficienti per vivere in Svizzera senza
esercitare un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a allegato
I ALC.
In via subordinata RI 1
chiede che la sua situazione sia considerata un caso di rigore ai sensi degli
art. 20 OLCP e 30 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione; LStrI; RS 142.20), in quanto un eventuale rientro in Italia
comporterebbe gravi conseguenze, legate al suo lungo soggiorno in Svizzera.
Anche in questa sede il
ricorrente domanda di essere esentato dal versamento di un anticipo delle spese
giudiziarie, subordinatamente che quest'ultimo sia commisurato alla sua
situazione economica.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni.
E. Il 2 aprile 2019
l'USSI ha informato questa Corte del fatto che RI 1 aveva percepito prestazioni
assistenziali dal febbraio al settembre del 2016, per un importo totale di fr.
9'192.85.
F. L'insorgente non
ha dato seguito alla richiesta con la quale l'8 aprile 2019 il giudice preposto
all'istruzione della causa lo ha invitato a documentare la sua attuale
situazione finanziaria. L'istanza di proroga del termine, presentata
dall'insorgente il 15 maggio 2019, si è avverata ampiamente tardiva.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente
vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1
LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla
base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in
questa sede (art. 25 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora:
Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno.
Il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un
documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo per
esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate
condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. art.
2.
cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
2.2
Dal profilo del diritto interno, l'art. 33
LStrI dispone che il permesso di dimora viene rilasciato
per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad
ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può
essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStrI (cpv.
3). Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'autorità
competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio - tra le altre cose -, se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione (lett. d) oppure se
egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e).
2.3
La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
si applica ai cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo
bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la LStrI prevede disposizioni
più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; cfr. anche art. 2 e 12 ALC). Dato che l'accordo
in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal
diritto svizzero, occorre pertanto verificare preliminarmente se la decisione
impugnata si giustifichi dal profilo del menzionato trattato bilaterale.
3.
3.1.
Giusta l'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente
cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o
superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante
riceve una carta di soggiorno della durata di almeno
5.
anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile
per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di
soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora
il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da
oltre 12 mesi.
Le ulteriori proroghe
dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che
l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits
des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des
personnes [ALCP], 2014, n. 27 ad art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 allegato
I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere
ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo
stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a
malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria
debitamente costatata dall'ufficio del lavoro competente.
È considerato "lavoratore"
ai sensi dell'ALC colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra
persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una
controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di
subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività
lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività talmente ridotte
da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23
marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag.
01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid.
2.2.4
e 3.3.2; STF 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1).
3.2
Il
diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle
sole persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 allegato
I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri
della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul
territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC
anche dopo avere cessato la loro attività economica (cfr. anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia
delle Comunità europee (diventata la Corte di Giustizia dell'Unione europea;
CGUE) in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori
dipendenti, malgrado la sua abrogazione in seno all'Unione europea,
avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2 allegato I ALC; STF 2C_417/08
del 18 giugno 2010 consid. 2.2).
Possono prevalersi di
tale facoltà, al termine della loro attività lucrativa, in particolare i
cittadini comunitari che hanno maturato il diritto
alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale
Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art.
2.
cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento). Non è prescritta alcuna
condizione di durata della residenza se
questa incapacità sia dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale
che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di
un'istituzione di tale Stato (art. 2 cpv. 1
lett. b 2° periodo del suddetto regolamento).
Per poter vantare un
diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 allegato I ALC in
relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del
regolamento 1251/70, è però necessario che il
lavoratore disponga ancora di tale statuto al momento in cui si verifica l'incapacità
permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.2 e 4.2).
3.3
Gli
art. 6 ALC e 24 cpv. 1 allegato I ALC garantiscono invece, ai cittadini di una
parte contraente che non svolgono un'attività economica, il diritto di
soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di
disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari
sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno
e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il
computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza
attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate
dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv.
1.
OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e
i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni
d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi
familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle
direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.
I mezzi finanziari a
disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una
rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso
2.
della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente
svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni
complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre
2006.
(LPC; RS 831.30).
3.4
L'art. 3 cpv. 1 allegato I ALC dispone che i membri della
famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno
hanno diritto di stabilirsi con esso (cfr. anche art. 7 lett. d ALC). Il lavoratore dipendente deve disporre
per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori
dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra
i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente. Sono
considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza,
soggiunge il capoverso 2 lett. a della medesima norma, tra l'altro, i
discendenti minori di 21 anni o a carico.
3.5
Bisogna anche considerare che il campo di applicazione personale e
temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è
giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno
garantito dall'accordo in parola al momento
determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10
consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4).
In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di
dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non
sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio.
4.
Come accennato
in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 5 luglio 2006, ottenendo un permesso
di dimora UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare e che lo
autorizzava a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.
Agli atti non figurano indicazioni in merito all'esistenza di
un percorso professionale dell'interessato, il quale dopo le scuole
dell'obbligo non ha mai esercitato un'attività lucrativa e non può dunque
essere considerato attualmente un lavoratore ai sensi dell'ALC. Il ricorrente,
che in questa sede ha dimostrato di seguire una formazione presso la Scuola __________
di __________, non può invocare neppure il diritto di rimanere sancito
dall'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC, ritenuto che chiaramente non ha maturato il
diritto alla pensione e non risulta colpito da inabilità permanente al lavoro.
RI 1, il quale è
inoltre caduto a carico dell'assistenza pubblica dal febbraio al settembre del
2016, accumulando un debito complessivo nei confronti dello Stato di fr.
9'192.85 (cfr. estratto conto USSI del 2 aprile 2019), non dispone manifestamente
di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare in Svizzera senza attività.
5.
5.1. L'insorgente
non può più invocare l'ALC per poter conservare il suo permesso di dimora
UE/AELS a titolo derivato in forza della sua età, in quanto la condizione alla quale sottostava la sua
autorizzazione ottenuta nell'ambito del ricongiungimento familiare con i
genitori nel nostro Paese (minore di 21 anni) non è più adempiuta, essendo egli
attualmente 24enne (cfr. art. 23 OLCP).
RI 1 potrebbe rivendicare
tutt'al più un diritto derivato, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a
dell'allegato I ALC, soltanto nel caso in cui fosse a carico dei genitori. In
effetti, tale diritto può essere riconosciuto unicamente se il cittadino
UE/AELS che soggiorna regolarmente in Svizzera in virtù dell'ALC dispone di un
alloggio appropriato e se il sostentamento dell'intera famiglia è garantito.
Ora, occorre prendere
atto che il ricorrente vive con la madre __________, la quale continua a
soggiornare regolarmente in Svizzera dove percepisce una rendita d'invalidità
con prestazioni complementari e dispone di un permesso di dimora UE/AELS a
titolo originario. Essa abita insieme al figlio in un appartamento di 3.5
locali in Via __________ a __________, che risulta senz'altro adeguato ad
ospitarli. Ai fini del presente giudizio bisogna pertanto verificare se il
mantenimento del ricorrente, che deve essere assicurato in linea di principio
dal detentore del diritto originario, sia garantito conformemente all'art. 3 cpv.
2.
lett. a allegato I ALC (DTF 135 II 369 consid. 3.1; STF 2C_301/2016 del 19
luglio 2017 consid. 2.7; Istruzioni OLCP emanate dalla Segreteria di Stato
della migrazione SEM, n. 9.6, stato al gennaio del 2019).
5.2
Sebbene la procedura amministrativa sia retta dalla
massima inquisitoria (cfr. art. 25 LPAmm), secondo la quale spetta di
principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa, giova ricordare che soprattutto laddove una parte
abbia introdotto una domanda nel suo
interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è
tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie,
fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno
delle proprie allegazioni, segnatamente in materia di diritto degli stranieri
(cfr. art. 90 lett. b LStrI: obbligo di collaborare fornendo senza indugio i
mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;
cfr. anche STA 52.2005.142 del 24 maggio 2005 consid. 3.2.), ciò che non si è
verificato nella presente fattispecie. L'8 aprile 2019 il giudice preposto
all'istruzione della causa ha infatti chiesto a RI 1 di fornire un
aggiornamento e di documentare la propria situazione finanziaria, invito a cui
l'insorgente non ha tuttavia dato seguito, limitandosi a formulare una tardiva
richiesta di proroga del termine. Ne discende che a questo proposito i dati più
recenti a disposizione dello scrivente Tribunale risultano dalla documentazione
prodotta con il ricorso del 1° febbraio 2017 (cfr. in particolare la decisione
dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 27 dicembre 2016).
5.3
Dall'istruttoria
esperita in questa sede è comunque stato confermato l'argomento ricorsuale
secondo cui nel settembre del 2016 RI 1 ha rinunciato alle prestazioni di assistenza
pubblica e che da allora non le ha più richieste (cfr. scritto dell'USSI del 2
aprile 2019).
Ferma questa premessa,
dal conteggio del 22 dicembre 2016 allegato alla decisione dell'Istituto delle
assicurazioni sociali del 27 dicembre successivo, si evince che la famiglia di RI
1.
può contare dal 1° gennaio 2017 su prestazioni complementari mensili pari a
fr. 2'859.-, a cui vanno aggiunti fr. 477.- per il contributo relativo al
premio dell'assicurazione malattia di __________ e fr. 438.- per quello
dell'interessato (questi ultimi versati direttamente all'assicuratore LAMal),
oltre a fr. 250.- di assegni familiari e fr. 324.- provenienti da rendite
AVS/AI e LPP. Per quanto riguarda invece le uscite mensili, le stesse si
compongono in totale come segue: fr. 2'447.50 quale forfait globale per il
mantenimento di due persone, fr. 985.- per il canone di locazione (comprensivo
delle spese accessorie), fr. 40.75 quale contributo minimo AVS, fr. 477.- per
il premio forfettario dell'assicurazione malattia della madre e fr. 438.- per
quello di RI 1.
Da questi dati si
evince dunque che l'insorgente e la madre riescono a coprire il proprio
fabbisogno mensile. Ciò non sarebbe tuttavia possibile senza l'erogazione delle
prestazioni complementari poc'anzi menzionate, che contribuiscono in maniera
preponderante al sostentamento del nucleo familiare. Ora, tale fattore è
determinante per l'esito della vertenza. In effetti, secondo la giurisprudenza,
laddove nell'ambito dell'applicazione dell'ALC l'interessato deve richiedere
l'aiuto sociale o le prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non
sussiste più al punto che possono essere intraprese misure volte a mettere fine
al soggiorno (DTF 135 II 265 consid. 3.5-3.7). Non disponendo dei mezzi
finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante,
RI 1 non può quindi conservare il suo permesso di dimora UE/AELS sotto questo
profilo.
6.
A questo punto
occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione (art. 96 LStrI).
Il ricorrente è giunto
in Svizzera il 5 luglio 2006 per ricongiungersi con i genitori. La sua presenza
va quindi considerata di lunga durata, anche se bisogna prendere atto che dal
26.
luglio 2016, giorno in cui l'Autorità dipartimentale gli ha revocato il
permesso di dimora UE/AELS, la sua presenza è soltanto tollerata in attesa di
una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso.
Deve anche essere tenuto
conto del fatto che durante il suo soggiorno nel nostro Paese non risulta che RI
1.
- ormai 24enne - abbia mai svolto un'attività lucrativa, ma al contrario ha
beneficiato di contributi assistenziali dal febbraio al settembre del 2016 e da
allora vive grazie alle entrate percepite dalla madre. Va inoltre osservato che,
dall'estratto rilasciato dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio il 27 giugno
2016, a suo carico risulta una procedura esecutiva vertente su un importo di
fr. 491.75.
In merito al rientro e
al reinserimento in Italia dell'insorgente deve essere considerato che egli vi
ha vissuto i primi 11 anni della propria vita, ne conosce dunque gli usi e i
costumi. Si tratta inoltre di un Paese con tenore e stile di vita comparabili
al nostro, ragione per cui il rimpatrio di RI 1 non gli porrà insormontabili
problemi di reinserimento, ritenuta anche la sua ancora giovane età. Non
possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di
un alloggio o, eventualmente, di un posto di lavoro, che egli dovrà
forzatamente affrontare una volta giunto in Italia, trattandosi di aspetti del
tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a
rientrare nel proprio Paese d'origine anche dopo una prolungata assenza
all'estero. Va infine precisato che il ricorrente avrà la possibilità di
stabilirsi lungo la fascia di frontiera con la Svizzera al fine di mantenere e
facilitare i contatti con la madre, nonché di eventualmente continuare la
formazione a cui risultava iscritto il 2 settembre 2016 (cfr. certificato di
frequenza allegato al gravame).
7.
In siffatte circostanze il Dipartimento non ha
pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la
decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in
ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la
medesima deve essere confermata, risultando
rispettosa del principio della proporzionalità.
8.
8.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque
essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella
dipartimentale da essa tutelata.
8.2
La
tassa di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente in quanto
soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere