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Decisione

52.2017.74

Diniego della licenza per la formazione di due posteggi al servizio di un'abitazione fuori della zona edificabile

18 ottobre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1, qui

ricorrente, è proprietaria del mapp. __________ di Brusino Arsizio, ubicato in

località Sasselón. Sul fondo, situato al bordo del lago, lungo la strada

cantonale (via a la Poncia; mapp. 1) che conduce a Riva San Vitale, sorge una

casa (attualmente) adibita a residenza secondaria (61 m2), sul cui

lato est vi è un'area di parcheggio scoperta.

b. Secondo il piano

regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 10 dicembre 1981 (ris. gov. n.

7497), la part. __________ era assegnata alla zona residenziale a lago,

disciplinata dall'art. 42 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR

1981). Il 12 gennaio 2012 il Consiglio comunale di Brusino Arsizio ha adottato

la revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa, esso ha attribuito

il mapp. __________ alla zona residenziale speciale a lago (RSL), disciplinata

dall'art. 61 NAPR, cui si sovrappone quella di protezione della riva del lago

(art. 45 NAPR).

c. Con risoluzione del 11

dicembre 2013 (n. 6539) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del

piano regolatore. Esso ha tuttavia negato la sanzione alla zona RSL,

attribuendo i fondi ivi inseriti a un comparto non edificabile, cui si

sovrappone la zona di protezione della riva

del lago (cfr. ris. gov., pag. 18 e 32 segg.; piano delle zone e piano del

paesaggio). Di conseguenza, ha completato l'art. 45 NAPR con il cpv. 8, secondo

cui, laddove la zona di protezione della riva del lago non si sovrappone con la

zona edificabile, valgono, oltre alle prescrizioni di quest'ultima anche

quelle dell'art. 24 LPT (cfr. ris. gov., pag. 34 seg.).

d. Il 13 giugno 2014, RI 1 ha chiesto al Municipio

il permesso di eseguire lavori di

manutenzione presso la casa esistente sul mapp. __________.

Raccolto l'avviso

favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 89574), in

data 12 novembre 2014 l'Esecutivo comunale ha rilasciato la licenza richiesta.

e. Nel corso del mese

di ottobre 2015 RI 1 ha chiesto al Municipio il permesso di formare due

posteggi scoperti sul lato sinistro della casa (ca. 26 m2), longitudinali

alla strada, all'interno della linea di arretramento delle costruzioni dalle aree

di circolazione pubblica (art. 70 NAPR; cfr. piano del traffico).

f. Alla domanda, regolarmente pubblicata, si sono opposti i

Servizi generali del Dipartimento del territorio, i quali hanno ritenuto che facesse

difetto il requisito dell'ubicazione vincolata previsto dall'art. 24 lett. a

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

(LPT; RS 700), "in quanto la realizzazione di posteggi ed affini non si

giustifica fuori della zona edificabile".

Preso atto dell'avviso negativo

vincolante del Dipartimento del territorio, il 24 maggio 2016 il Municipio ha quindi

negato la licenza richiesta.

B. Con giudizio del

21 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI

1 avverso il provvedimento municipale.

Escluso che il

progetto potesse beneficiare di un permesso ordinario giusta l'art. 22 cpv. 2

lett. a LPT o di un permesso eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, il Governo

è giunto alla conclusione che non potesse essere approvato nemmeno in base all'art.

24c LPT, poiché "non contempla il semplice rinnovamento o la trasformazione parziale di qualcosa che già esiste

ma prevede la creazione ex novo di due stalli". In quanto tale, non

potrebbe dunque beneficiare della protezione delle situazioni acquisite. L'Esecutivo

cantonale ha negato anche l'applicazione alla fattispecie del principio della

parità di trattamento in una situazione d'illegalità, peraltro neppure

espressamente invocato dall'interessata.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e postulando che le venga

rilasciata la controversa licenza edilizia.

Secondo la ricorrente,

il progetto permetterebbe di eseguire con maggiore sicurezza le manovre di

parcheggio rispetto alla situazione attuale. Da questo profilo, rimprovera al

Governo il mancato esperimento di un sopralluogo, ciò che avrebbe comportato un

accertamento inesatto o, quantomeno, incompleto dei fatti. Ne sollecita dunque

l'effettuazione in questa sede, anche per prendere conoscenza delle molteplici

situazioni similari esistenti nelle vicinanze. Qualora la soluzione prospettata

fosse autorizzata si dichiara inoltre disposta a dismettere, se del caso sotto

forma di condizione di licenza, lo stallo preesistente. L'insorgente contesta

inoltre l'applicazione dell'art. 24c LPT fatta dal Governo, rilevando

come tale norma consenta anche la trasformazione parziale ed il moderato ampliamento degli edifici che, come quello in

discussione, sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione della zona

a seguito di un cambiamento della disciplina pianificatoria. Preservando

l'aumento di uno stallo rispetto alla situazione esistente i tratti essenziali

dell'edificio e dei suoi dintorni, l'art. 24c LPT sarebbe dunque

applicabile e la licenza non potrebbe essere negata.

D. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione perviene

l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), ribadendo l'inapplicabilità dell'art.

24c LPT. Il Municipio è invece rimasto silente.

b. In replica e duplica, la

ricorrente e l'UDC si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

(LE; RL 705.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza,

è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge sufficientemente

dalle carte processuali. Il sopralluogo sollecitato non appare dunque

atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti

per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia

soltanto previo conseguimento di un'autorizzazione attestante la conformità

dell'intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio

materialmente applicabile (art. 2 cpv. 1 LE).

Di principio, il permesso di

costruire o trasformare edifici o impianti può essere rilasciato soltanto se

essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di

utilizzazione (principio di conformità di zona, cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a

LPT).

2.2

In concreto, il fondo della

ricorrente è situato in un comparto fuori della zona edificabile al quale si

sovrappone la zona di protezione della riva del lago. Manifestamente, la

formazione di due parcheggi per autoveicoli configura un intervento che non ha

alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona. Neppure la ricorrente

pretende il contrario. Di conseguenza, non rispondendo alle finalità della zona

di situazione, il progetto in contestazione non può beneficiare di un permesso

ordinario.

3.

3.1. Giusta l'art. 24 LPT, in deroga al principio

della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente

rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di

destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la

zona di utilizzazione, a condizione che cumulativamente, la loro destinazione

esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si

oppongano interessi preponderanti (lett. b).

Il

requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua

realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia

necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio

edificabile per motivi di ordine tecnico, inerenti al suo esercizio o alla

natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256

consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8

segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè

dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa

delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone

edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di

tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).

L'adempimento del secondo

requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica

l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione

sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione

di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in

particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr.

art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT;

RS 700.1]; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 4.1).

3.2

Nel caso concreto, le precedenti

istanze hanno negato a giusta ragione che il previsto intervento soddisfi il

requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT. A prescindere dalla connessione

funzionale con l'edificio esistente, l'opera

non è infatti sorretta da motivi oggettivi,

d'ordine tecnico o inerenti al suo esercizio o alla natura dei terreni, che ne

impongano la realizzazione al di fuori della zona fabbricabile. Già per questo

motivo, non

essendo ad ubicazione vincolata, è dunque escluso che possa

beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Non occorre esaminare se vi si

oppongano pure interessi pubblici

preponderanti.

4.

4.1. Lex specialis per

rapporto all'art. 24 LPT, l'art. 24c LPT dispone che fuori

delle zone edificabili gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro

destinazione, ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per

principio protetti nella propria situazione di fatto (cosiddetta Besitzstandsgarantie).

Con l'autorizzazione dell'autorità

competente, prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere

rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti,

purché siano stati eretti o modificati legalmente (cosiddetta erweiterte

Besitzstandsgaran-tie). Lo stesso vale, in base al cpv. 3,

per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di

sfruttamento agricolo, eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in

questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale.

Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni

negative per l'agricoltura. L'aspetto esterno di un edificio, prevede inoltre il

disposto (cpv. 4), può essere modificato soltanto se ciò è necessario per

un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un

risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel

paesaggio. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti

esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 5).

4.2

L'art. 24c LPT è concretizzato dagli art. 41 e 42 OPT.

4.2.1

In particolare, l'art. 41

cpv. 1 OPT precisa che l'art. 24c LPT è applicabile

a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che

il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del

diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore). La garanzia

delle situazioni acquisite concerne dunque le

costruzioni realizzate a suo tempo in

conformità con il diritto materiale e che sono divenute non conformi

alla destinazione della zona in seguito a un cambiamento di regolamentazione, rispettivamente,

per quanto concerne gli edifici abitativi agricoli, che non lo sono più a

seguito della dismissione dell'attività (cfr. art. 24c cpv. 3 LPT; STF

1C_187/2011 del 15 marzo 2012 consid. 3.3, parz. pubbl. in: ZBl 113/2012 pag.

610.

segg.; cfr. pure ZBl 113/2012 pag. 307 segg. con nota redazionale alla STF

1C_382/2010 del 13 aprile 2011). Con la nozione "a suo tempo" s'intende, di regola, il 1° luglio 1972, data

che coincide con l'entrata in vigore della legge federale

contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LIA; RU 1972, 1120). Nel campo d'applicazione dell'art. 24c LPT sono

tuttavia inclusi pure edifici ed impianti eretti dopo tale data in una zona

edificabile (prevista da un piano regolatore o stabilita provvisoriamente dal

Dipartimento dell'ambiente in base all'art. 8 del Decreto esecutivo

sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29

gennaio 1980; DEPT; BU 1980, 21), allorquando,

a seguito ad una modifica pianificatoria o a causa della decorrenza infruttuosa

del termine del 1° gennaio 1988 previsto dall'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT per

adottare un piano regolatore conforme ai requisiti della LPT, sono venuti a

trovarsi in un'area non più edificabile (cfr.

Ufficio federale dello sviluppo

territoriale [USTE], Nuovo diritto

della pianificazione del territorio, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, Berna 2001, n. 2.1, pag.

5; Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 24c n. 4). In questo caso, fa stato la data di esclusione dal comparto edificabile

(eventualmente provvisorio; cfr. STA 52.2015 del 27 aprile 2016 consid. 2.2). Vi rientrano infine anche le costruzioni erette tra il 1° luglio 1972 e l'entrata in vigore della LPT (1°

gennaio 1980) in un comparto per

il quale non erano ancora state delimitate le zone edificabili, ma che si

situava all'interno del perimetro del progetto generale delle canalizzazioni

(PGC; DTF 129 II 396 consid. 4.2.1; ZBl 106/2005 pag. 384, con commento

redazionale a pag. 391 seg.).

4.2.2

Dal canto

suo, l'art. 42 cpv. 1 OPT sancisce che

una trasformazione è

considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l'identità

dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei

tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto

esterno. Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità,

precisa il cpv. 2, è quello in cui si trovava l'edificio o l'impianto al

momento dell'assegnazione a una zona non edificabile. Il quesito se l'identità

dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata, dispone ancora

il cpv. 3, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. Essa, in

ogni caso, non è più garantita se la superficie utilizzata in modo non conforme

alla destinazione della zona è ampliata oltre i limiti assoluti previsti dal

cpv. 3 lett. a e lett. b. La trasformazione parziale e l'ampliamento moderato

raggruppano i lavori che non equivalgono a un cambiamento completo di destinazione.

Di principio, ogni ampliamento della struttura deve essere collegato, da un

punto di vista architettonico, all'edificio esistente. Deve cioè sussistere una

relazione materiale concreta tra il progetto di ampliamento e l'edificio

esistente. Solamente in circostanze eccezionali, per esempio quando la

topografia del terreno o la forma del fondo non permettono di aggregare l'aggiunta

all'edificio principale, si potrà quindi autorizzarne la costruzione (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 281 e

segg.). È pertanto possibile derogare al principio di relazione materiale tra

edificio principale e progetto di ampliamento, in casi eccezionali, se non è

attuabile una connessione edilizia diretta tra l'edificio esistente e

l'ampliamento e se l'impianto accessorio è attribuito all'edificio principale

determinante per la domanda, in modo da risultare utilizzabile sensatamente

solo per tale edificio. In particolare, tali presupposti sono adempiuti qualora

la forte pendenza del terreno non consenta di annettere un'autorimessa alla

casa (cfr. USTE, op. cit., pag. 35; STA 52.2005.366 del 7 agosto 2006 consid. 4).

4.3

Il Consiglio

di Stato ha escluso l'applicazione dell'art. 24c LPT, poiché l'intervento

non concerne "il semplice rinnovamento o la trasformazione parziale di

qualcosa che già esiste ma prevede la creazione ex novo di due stalli". In

quanto tale, non potrebbe dunque beneficiare della tutela (allargata) delle

situazioni acquisite. Al riguardo, si osserva quanto segue.

In concreto, non è

contestato che l'edificio in rassegna sia stato edificato a suo tempo in conformità con il diritto materiale e che, in

quanto tale, possa ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 24c LPT.

Ferma questa premessa, è a torto che il Governo ha trattato i due

controversi posteggi alla stregua di una nuova costruzione che non potrebbe

essere autorizzata ai sensi di tale norma. Infatti, i due parcheggi,

configurabili come un ampliamento (limitato) della superficie utilizzata in

modo non conforme alla destinazione della zona, sono senz'altro attribuiti

all'abitazione presente sul fondo così da risultare utilizzabili sensatamente

soltanto da questa (cfr. STA 52.2005.366 del 7 agosto 2006 consid. 5). La

ridotta distanza dalla costruzione principale, motivata da questioni di

sicurezza, non farebbe venir meno il nesso costruttivo sufficiente con l'edificio

esistente. La situazione particolare, vicino al bordo del lago, in un comparto

dichiarato sito pittoresco (cfr. piano del paesaggio), renderebbe infatti di

gran lunga preferibile, semmai, la realizzazione di un'area scoperta di parcheggio,

situata a livello della strada, piuttosto che di un nuovo volume (autorimessa) annesso

a quello esistente. Di per sé, l'intervento in oggetto potrebbe quindi

rientrare nel novero di quelli autorizzabili in base all'art. 24c

LPT, sempreché siano rispettate anche tutte le (altre) condizioni imposte da

detta disposizione legale, segnatamente per quanto concerne l'identità - dal

punto di vista quantitativo e qualitativo - della costruzione esistente e dei

suoi dintorni, sulle quali le autorità inferiori non si sono tuttavia ancora espresse.

Da questo profilo, si tratta inoltre di valutare se il progetto sia compatibile

pure con le importanti esigenze della pianificazione territoriale

(art. 24c cpv. 5 LPT), tra le quali rientra anche l'interesse pubblico

alla protezione dello spazio riservato alle acque, nella misura in cui la casa

della ricorrente e l'opera prevista sono situate (cfr.

piani di progetto) all'interno dello spazio transitoriamente riservato alle

acque del lago (fascia di 20 m; cfr. cpv. 2 delle disposizioni

transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza

sulla protezione delle acque

del 28 ottobre 1998; OPAc; RS 814.201), tuttora applicabile posto che il vigente piano regolatore di Brusino

Arsizio non ha ancora definito gli spazi riservati alle acque del lago Ceresio

ai sensi degli art. 36a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc;

RS 814.20) e 41b OPAc, avendo il Governo, in sede

di approvazione, ritenuto a torto che fosse superfluo farlo laddove era

prevista la zona residenziale speciale a lago (non approvata) ed avendo per il

resto del territorio comunale (tranne che nei tratti di riva riportati

nell'Allegato 2a) sollecitato il Comune ad elaborare una variante rispondente

ai requisiti legali (cfr. ris. gov. n. 6539, pag. 18 seg.). Il Tribunale federale ha in effetti stabilito che l'art. 41c cpv. 2 OPAc, secondo cui all'interno di tale spazio gli impianti esistenti sono di massima protetti

nella propria situazione di fatto, sempreché siano stati realizzati in conformità

con le vigenti disposizioni e siano utilizzabili conformemente alla loro

destinazione, non ha portata propria rispetto

alla tutela (allargata) delle situazioni acquisite di cui all'art. 24c (cpv.

2) LPT e che la protezione dello spazio riservato alle acque va considerata nella ponderazione degli interessi

prevista dall'art. 24c (cpv. 5) LPT (STF 1C_345/2014 del 17 giugno 2015

consid. 4.1.3, pubblicata in: URP 2015, pag. 706 segg.; cfr. pure STF

1C_473/2016 del 22 marzo 2016 consid. 4.1).

Nell'evenienza concreta, non

spettando a questo Tribunale di esprimersi in prima battuta su tutti questi

aspetti (cfr. pure consid. 5 e 6), si giustifica dunque di rinviare gli atti

all'autorità comunale, affinché, completati se del caso gli atti con le informazioni

necessarie e raccolto un nuovo avviso cantonale, si pronunci di nuovo sulla domanda.

5.

Il fondo dedotto in edificazione è

inserito nella zona di protezione della riva del lago, disciplinata dall'art.

45.

NAPR. Come illustrato, preso atto dell'avviso dipartimentale negativo, il

Municipio ha negato il permesso richiesto. Non ha quindi esaminato l'intervento

dal profilo del diritto comunale. Se del caso, dovrà dunque pure esaminarne la

conformità con quest'ultimo (cfr., in particolare, art. 45 cpv. 2 e 3 NAPR).

6.

Come detto, i

controversi posteggi, longitudinali alla strada (di collegamento)

cantonale (mapp. 1), verrebbero ad essere ubicati all'interno della linea di arretramento delle

costruzioni dalle aree di circolazione pubblica, che, nel caso delle strade

principali, qual è quella su cui si affaccia il fondo della ricorrente, misura

4.00

m dal ciglio, compreso il marciapiede (cfr. piano del traffico e piano delle zone; cfr. pure art. 6a cpv. 1 della

legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL 725.100; art. 18 cpv.

2.

lett. a NAPR). Ora, giusta l'art. 70 cpv. 2 NAPR, in casi eccezionali

il Municipio può concedere deroghe all'obbligo dell'arretramento. Per le strade

cantonali, prosegue il disposto (cpv. 3), è necessario il parere vincolante dell'autorità

cantonale (cfr. pure art. 18 cpv. 3 NAPR). Ipotesi, quella della concessione di

una deroga (se del caso, sotto forma di precario; cfr. art. 6a cpv. 3 e

4.

Lstr; cfr., sul concetto di precario, RDAT

I-1991 n. 44; STA 52.2011.251 del 23 aprile 2012 consid. 2.2.3,

52.2004.413

del 10 febbraio 2005 consid. 3.6), che le autorità comunale e

cantonale hanno tuttavia omesso di verificare. Anche da questo punto di vista,

si giustifica dunque di rinviare gli atti per un nuovo giudizio.

7.

7.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto. Di

conseguenza, il diniego della licenza e il giudizio governativo che lo conferma

sono annullati. Gli atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda

conformemente a quanto indicato ai consid. 4.3, 5 e 6.

7.2

Dato l'esito, dovendo la ricorrente essere considerata

come vincente ai fini della ripartizione dei costi (cfr. STA 52.2017.178 del 9

agosto 2018 consid. 6.2 con rinvii), non si preleva la tassa di giustizia (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Posto che il diniego della licenza è essenzialmente

riconducibile all'avviso negativo del Dipartimento del territorio, lo Stato

rifonderà all'insorgente, assistita da un

legale, un'indennità per ripetibili di entrambe le istanze (art. 49 cpv.

1.

LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione del 21 dicembre 2016 (n.

5889) del Consiglio di Stato e la decisione del 24 maggio 2016 del Municipio di

Brusino Arsizio sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati al

Municipio di Brusino Arsizio affinché proceda come indicato ai consid. 4.3, 5 e

6.

2. Non

si preleva la tassa di giustizia. Alla ricorrente va restituita la somma di fr.

1'800.- versata quale anticipo spese. Lo Stato verserà all'insorgente

complessivamente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le

istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere