52.2017.74
Diniego della licenza per la formazione di due posteggi al servizio di un'abitazione fuori della zona edificabile
18 ottobre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.74
Lugano
18 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
risoluzione del 21 dicembre 2016 (n. 5889) del Consiglio di Stato che
respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione del
24 maggio 2016 con cui il Municipio di Brusino Arsizio le ha negato la
licenza edilizia per la formazione di due posteggi al mapp. __________ di
quel Comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1, qui
ricorrente, è proprietaria del mapp. __________ di Brusino Arsizio, ubicato in
località Sasselón. Sul fondo, situato al bordo del lago, lungo la strada
cantonale (via a la Poncia; mapp. 1) che conduce a Riva San Vitale, sorge una
casa (attualmente) adibita a residenza secondaria (61 m2), sul cui
lato est vi è un'area di parcheggio scoperta.
b. Secondo il piano
regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 10 dicembre 1981 (ris. gov. n.
7497), la part. __________ era assegnata alla zona residenziale a lago,
disciplinata dall'art. 42 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR
1981). Il 12 gennaio 2012 il Consiglio comunale di Brusino Arsizio ha adottato
la revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa, esso ha attribuito
il mapp. __________ alla zona residenziale speciale a lago (RSL), disciplinata
dall'art. 61 NAPR, cui si sovrappone quella di protezione della riva del lago
(art. 45 NAPR).
c. Con risoluzione del 11
dicembre 2013 (n. 6539) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del
piano regolatore. Esso ha tuttavia negato la sanzione alla zona RSL,
attribuendo i fondi ivi inseriti a un comparto non edificabile, cui si
sovrappone la zona di protezione della riva
del lago (cfr. ris. gov., pag. 18 e 32 segg.; piano delle zone e piano del
paesaggio). Di conseguenza, ha completato l'art. 45 NAPR con il cpv. 8, secondo
cui, laddove la zona di protezione della riva del lago non si sovrappone con la
zona edificabile, valgono, oltre alle prescrizioni di quest'ultima anche
quelle dell'art. 24 LPT (cfr. ris. gov., pag. 34 seg.).
d. Il 13 giugno 2014, RI 1 ha chiesto al Municipio
il permesso di eseguire lavori di
manutenzione presso la casa esistente sul mapp. __________.
Raccolto l'avviso
favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 89574), in
data 12 novembre 2014 l'Esecutivo comunale ha rilasciato la licenza richiesta.
e. Nel corso del mese
di ottobre 2015 RI 1 ha chiesto al Municipio il permesso di formare due
posteggi scoperti sul lato sinistro della casa (ca. 26 m2), longitudinali
alla strada, all'interno della linea di arretramento delle costruzioni dalle aree
di circolazione pubblica (art. 70 NAPR; cfr. piano del traffico).
f. Alla domanda, regolarmente pubblicata, si sono opposti i
Servizi generali del Dipartimento del territorio, i quali hanno ritenuto che facesse
difetto il requisito dell'ubicazione vincolata previsto dall'art. 24 lett. a
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979
(LPT; RS 700), "in quanto la realizzazione di posteggi ed affini non si
giustifica fuori della zona edificabile".
Preso atto dell'avviso negativo
vincolante del Dipartimento del territorio, il 24 maggio 2016 il Municipio ha quindi
negato la licenza richiesta.
B. Con giudizio del
21 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI
1 avverso il provvedimento municipale.
Escluso che il
progetto potesse beneficiare di un permesso ordinario giusta l'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT o di un permesso eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, il Governo
è giunto alla conclusione che non potesse essere approvato nemmeno in base all'art.
24c LPT, poiché "non contempla il semplice rinnovamento o la trasformazione parziale di qualcosa che già esiste
ma prevede la creazione ex novo di due stalli". In quanto tale, non
potrebbe dunque beneficiare della protezione delle situazioni acquisite. L'Esecutivo
cantonale ha negato anche l'applicazione alla fattispecie del principio della
parità di trattamento in una situazione d'illegalità, peraltro neppure
espressamente invocato dall'interessata.
C. Contro il predetto
giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e postulando che le venga
rilasciata la controversa licenza edilizia.
Secondo la ricorrente,
il progetto permetterebbe di eseguire con maggiore sicurezza le manovre di
parcheggio rispetto alla situazione attuale. Da questo profilo, rimprovera al
Governo il mancato esperimento di un sopralluogo, ciò che avrebbe comportato un
accertamento inesatto o, quantomeno, incompleto dei fatti. Ne sollecita dunque
l'effettuazione in questa sede, anche per prendere conoscenza delle molteplici
situazioni similari esistenti nelle vicinanze. Qualora la soluzione prospettata
fosse autorizzata si dichiara inoltre disposta a dismettere, se del caso sotto
forma di condizione di licenza, lo stallo preesistente. L'insorgente contesta
inoltre l'applicazione dell'art. 24c LPT fatta dal Governo, rilevando
come tale norma consenta anche la trasformazione parziale ed il moderato ampliamento degli edifici che, come quello in
discussione, sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione della zona
a seguito di un cambiamento della disciplina pianificatoria. Preservando
l'aumento di uno stallo rispetto alla situazione esistente i tratti essenziali
dell'edificio e dei suoi dintorni, l'art. 24c LPT sarebbe dunque
applicabile e la licenza non potrebbe essere negata.
D. a. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), ribadendo l'inapplicabilità dell'art.
24c LPT. Il Municipio è invece rimasto silente.
b. In replica e duplica, la
ricorrente e l'UDC si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e
domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(LE; RL 705.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza,
è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge sufficientemente
dalle carte processuali. Il sopralluogo sollecitato non appare dunque
atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia
soltanto previo conseguimento di un'autorizzazione attestante la conformità
dell'intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio
materialmente applicabile (art. 2 cpv. 1 LE).
Di principio, il permesso di
costruire o trasformare edifici o impianti può essere rilasciato soltanto se
essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio di conformità di zona, cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT).
2.2
In concreto, il fondo della
ricorrente è situato in un comparto fuori della zona edificabile al quale si
sovrappone la zona di protezione della riva del lago. Manifestamente, la
formazione di due parcheggi per autoveicoli configura un intervento che non ha
alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona. Neppure la ricorrente
pretende il contrario. Di conseguenza, non rispondendo alle finalità della zona
di situazione, il progetto in contestazione non può beneficiare di un permesso
ordinario.
3.
3.1. Giusta l'art. 24 LPT, in deroga al principio
della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente
rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di
destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione, a condizione che cumulativamente, la loro destinazione
esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si
oppongano interessi preponderanti (lett. b).
Il
requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua
realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia
necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio
edificabile per motivi di ordine tecnico, inerenti al suo esercizio o alla
natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256
consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8
segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè
dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa
delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone
edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di
tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/Hänni,
op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).
L'adempimento del secondo
requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica
l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione
sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione
di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in
particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr.
art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT;
RS 700.1]; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 4.1).
3.2
Nel caso concreto, le precedenti
istanze hanno negato a giusta ragione che il previsto intervento soddisfi il
requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT. A prescindere dalla connessione
funzionale con l'edificio esistente, l'opera
non è infatti sorretta da motivi oggettivi,
d'ordine tecnico o inerenti al suo esercizio o alla natura dei terreni, che ne
impongano la realizzazione al di fuori della zona fabbricabile. Già per questo
motivo, non
essendo ad ubicazione vincolata, è dunque escluso che possa
beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Non occorre esaminare se vi si
oppongano pure interessi pubblici
preponderanti.
4.
4.1. Lex specialis per
rapporto all'art. 24 LPT, l'art. 24c LPT dispone che fuori
delle zone edificabili gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro
destinazione, ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per
principio protetti nella propria situazione di fatto (cosiddetta Besitzstandsgarantie).
Con l'autorizzazione dell'autorità
competente, prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere
rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti,
purché siano stati eretti o modificati legalmente (cosiddetta erweiterte
Besitzstandsgaran-tie). Lo stesso vale, in base al cpv. 3,
per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di
sfruttamento agricolo, eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in
questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale.
Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni
negative per l'agricoltura. L'aspetto esterno di un edificio, prevede inoltre il
disposto (cpv. 4), può essere modificato soltanto se ciò è necessario per
un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un
risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel
paesaggio. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti
esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 5).
4.2
L'art. 24c LPT è concretizzato dagli art. 41 e 42 OPT.
4.2.1
In particolare, l'art. 41
cpv. 1 OPT precisa che l'art. 24c LPT è applicabile
a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che
il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del
diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore). La garanzia
delle situazioni acquisite concerne dunque le
costruzioni realizzate a suo tempo in
conformità con il diritto materiale e che sono divenute non conformi
alla destinazione della zona in seguito a un cambiamento di regolamentazione, rispettivamente,
per quanto concerne gli edifici abitativi agricoli, che non lo sono più a
seguito della dismissione dell'attività (cfr. art. 24c cpv. 3 LPT; STF
1C_187/2011 del 15 marzo 2012 consid. 3.3, parz. pubbl. in: ZBl 113/2012 pag.
610.
segg.; cfr. pure ZBl 113/2012 pag. 307 segg. con nota redazionale alla STF
1C_382/2010 del 13 aprile 2011). Con la nozione "a suo tempo" s'intende, di regola, il 1° luglio 1972, data
che coincide con l'entrata in vigore della legge federale
contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LIA; RU 1972, 1120). Nel campo d'applicazione dell'art. 24c LPT sono
tuttavia inclusi pure edifici ed impianti eretti dopo tale data in una zona
edificabile (prevista da un piano regolatore o stabilita provvisoriamente dal
Dipartimento dell'ambiente in base all'art. 8 del Decreto esecutivo
sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29
gennaio 1980; DEPT; BU 1980, 21), allorquando,
a seguito ad una modifica pianificatoria o a causa della decorrenza infruttuosa
del termine del 1° gennaio 1988 previsto dall'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT per
adottare un piano regolatore conforme ai requisiti della LPT, sono venuti a
trovarsi in un'area non più edificabile (cfr.
Ufficio federale dello sviluppo
territoriale [USTE], Nuovo diritto
della pianificazione del territorio, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, Berna 2001, n. 2.1, pag.
5; Waldmann/Hänni,
op. cit., ad art. 24c n. 4). In questo caso, fa stato la data di esclusione dal comparto edificabile
(eventualmente provvisorio; cfr. STA 52.2015 del 27 aprile 2016 consid. 2.2). Vi rientrano infine anche le costruzioni erette tra il 1° luglio 1972 e l'entrata in vigore della LPT (1°
gennaio 1980) in un comparto per
il quale non erano ancora state delimitate le zone edificabili, ma che si
situava all'interno del perimetro del progetto generale delle canalizzazioni
(PGC; DTF 129 II 396 consid. 4.2.1; ZBl 106/2005 pag. 384, con commento
redazionale a pag. 391 seg.).
4.2.2
Dal canto
suo, l'art. 42 cpv. 1 OPT sancisce che
una trasformazione è
considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l'identità
dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei
tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto
esterno. Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità,
precisa il cpv. 2, è quello in cui si trovava l'edificio o l'impianto al
momento dell'assegnazione a una zona non edificabile. Il quesito se l'identità
dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata, dispone ancora
il cpv. 3, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. Essa, in
ogni caso, non è più garantita se la superficie utilizzata in modo non conforme
alla destinazione della zona è ampliata oltre i limiti assoluti previsti dal
cpv. 3 lett. a e lett. b. La trasformazione parziale e l'ampliamento moderato
raggruppano i lavori che non equivalgono a un cambiamento completo di destinazione.
Di principio, ogni ampliamento della struttura deve essere collegato, da un
punto di vista architettonico, all'edificio esistente. Deve cioè sussistere una
relazione materiale concreta tra il progetto di ampliamento e l'edificio
esistente. Solamente in circostanze eccezionali, per esempio quando la
topografia del terreno o la forma del fondo non permettono di aggregare l'aggiunta
all'edificio principale, si potrà quindi autorizzarne la costruzione (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 281 e
segg.). È pertanto possibile derogare al principio di relazione materiale tra
edificio principale e progetto di ampliamento, in casi eccezionali, se non è
attuabile una connessione edilizia diretta tra l'edificio esistente e
l'ampliamento e se l'impianto accessorio è attribuito all'edificio principale
determinante per la domanda, in modo da risultare utilizzabile sensatamente
solo per tale edificio. In particolare, tali presupposti sono adempiuti qualora
la forte pendenza del terreno non consenta di annettere un'autorimessa alla
casa (cfr. USTE, op. cit., pag. 35; STA 52.2005.366 del 7 agosto 2006 consid. 4).
4.3
Il Consiglio
di Stato ha escluso l'applicazione dell'art. 24c LPT, poiché l'intervento
non concerne "il semplice rinnovamento o la trasformazione parziale di
qualcosa che già esiste ma prevede la creazione ex novo di due stalli". In
quanto tale, non potrebbe dunque beneficiare della tutela (allargata) delle
situazioni acquisite. Al riguardo, si osserva quanto segue.
In concreto, non è
contestato che l'edificio in rassegna sia stato edificato a suo tempo in conformità con il diritto materiale e che, in
quanto tale, possa ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 24c LPT.
Ferma questa premessa, è a torto che il Governo ha trattato i due
controversi posteggi alla stregua di una nuova costruzione che non potrebbe
essere autorizzata ai sensi di tale norma. Infatti, i due parcheggi,
configurabili come un ampliamento (limitato) della superficie utilizzata in
modo non conforme alla destinazione della zona, sono senz'altro attribuiti
all'abitazione presente sul fondo così da risultare utilizzabili sensatamente
soltanto da questa (cfr. STA 52.2005.366 del 7 agosto 2006 consid. 5). La
ridotta distanza dalla costruzione principale, motivata da questioni di
sicurezza, non farebbe venir meno il nesso costruttivo sufficiente con l'edificio
esistente. La situazione particolare, vicino al bordo del lago, in un comparto
dichiarato sito pittoresco (cfr. piano del paesaggio), renderebbe infatti di
gran lunga preferibile, semmai, la realizzazione di un'area scoperta di parcheggio,
situata a livello della strada, piuttosto che di un nuovo volume (autorimessa) annesso
a quello esistente. Di per sé, l'intervento in oggetto potrebbe quindi
rientrare nel novero di quelli autorizzabili in base all'art. 24c
LPT, sempreché siano rispettate anche tutte le (altre) condizioni imposte da
detta disposizione legale, segnatamente per quanto concerne l'identità - dal
punto di vista quantitativo e qualitativo - della costruzione esistente e dei
suoi dintorni, sulle quali le autorità inferiori non si sono tuttavia ancora espresse.
Da questo profilo, si tratta inoltre di valutare se il progetto sia compatibile
pure con le importanti esigenze della pianificazione territoriale
(art. 24c cpv. 5 LPT), tra le quali rientra anche l'interesse pubblico
alla protezione dello spazio riservato alle acque, nella misura in cui la casa
della ricorrente e l'opera prevista sono situate (cfr.
piani di progetto) all'interno dello spazio transitoriamente riservato alle
acque del lago (fascia di 20 m; cfr. cpv. 2 delle disposizioni
transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza
sulla protezione delle acque
del 28 ottobre 1998; OPAc; RS 814.201), tuttora applicabile posto che il vigente piano regolatore di Brusino
Arsizio non ha ancora definito gli spazi riservati alle acque del lago Ceresio
ai sensi degli art. 36a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc;
RS 814.20) e 41b OPAc, avendo il Governo, in sede
di approvazione, ritenuto a torto che fosse superfluo farlo laddove era
prevista la zona residenziale speciale a lago (non approvata) ed avendo per il
resto del territorio comunale (tranne che nei tratti di riva riportati
nell'Allegato 2a) sollecitato il Comune ad elaborare una variante rispondente
ai requisiti legali (cfr. ris. gov. n. 6539, pag. 18 seg.). Il Tribunale federale ha in effetti stabilito che l'art. 41c cpv. 2 OPAc, secondo cui all'interno di tale spazio gli impianti esistenti sono di massima protetti
nella propria situazione di fatto, sempreché siano stati realizzati in conformità
con le vigenti disposizioni e siano utilizzabili conformemente alla loro
destinazione, non ha portata propria rispetto
alla tutela (allargata) delle situazioni acquisite di cui all'art. 24c (cpv.
2) LPT e che la protezione dello spazio riservato alle acque va considerata nella ponderazione degli interessi
prevista dall'art. 24c (cpv. 5) LPT (STF 1C_345/2014 del 17 giugno 2015
consid. 4.1.3, pubblicata in: URP 2015, pag. 706 segg.; cfr. pure STF
1C_473/2016 del 22 marzo 2016 consid. 4.1).
Nell'evenienza concreta, non
spettando a questo Tribunale di esprimersi in prima battuta su tutti questi
aspetti (cfr. pure consid. 5 e 6), si giustifica dunque di rinviare gli atti
all'autorità comunale, affinché, completati se del caso gli atti con le informazioni
necessarie e raccolto un nuovo avviso cantonale, si pronunci di nuovo sulla domanda.
5.
Il fondo dedotto in edificazione è
inserito nella zona di protezione della riva del lago, disciplinata dall'art.
45.
NAPR. Come illustrato, preso atto dell'avviso dipartimentale negativo, il
Municipio ha negato il permesso richiesto. Non ha quindi esaminato l'intervento
dal profilo del diritto comunale. Se del caso, dovrà dunque pure esaminarne la
conformità con quest'ultimo (cfr., in particolare, art. 45 cpv. 2 e 3 NAPR).
6.
Come detto, i
controversi posteggi, longitudinali alla strada (di collegamento)
cantonale (mapp. 1), verrebbero ad essere ubicati all'interno della linea di arretramento delle
costruzioni dalle aree di circolazione pubblica, che, nel caso delle strade
principali, qual è quella su cui si affaccia il fondo della ricorrente, misura
4.00
m dal ciglio, compreso il marciapiede (cfr. piano del traffico e piano delle zone; cfr. pure art. 6a cpv. 1 della
legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL 725.100; art. 18 cpv.
2.
lett. a NAPR). Ora, giusta l'art. 70 cpv. 2 NAPR, in casi eccezionali
il Municipio può concedere deroghe all'obbligo dell'arretramento. Per le strade
cantonali, prosegue il disposto (cpv. 3), è necessario il parere vincolante dell'autorità
cantonale (cfr. pure art. 18 cpv. 3 NAPR). Ipotesi, quella della concessione di
una deroga (se del caso, sotto forma di precario; cfr. art. 6a cpv. 3 e
4.
Lstr; cfr., sul concetto di precario, RDAT
I-1991 n. 44; STA 52.2011.251 del 23 aprile 2012 consid. 2.2.3,
52.2004.413
del 10 febbraio 2005 consid. 3.6), che le autorità comunale e
cantonale hanno tuttavia omesso di verificare. Anche da questo punto di vista,
si giustifica dunque di rinviare gli atti per un nuovo giudizio.
7.
7.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto. Di
conseguenza, il diniego della licenza e il giudizio governativo che lo conferma
sono annullati. Gli atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda
conformemente a quanto indicato ai consid. 4.3, 5 e 6.
7.2
Dato l'esito, dovendo la ricorrente essere considerata
come vincente ai fini della ripartizione dei costi (cfr. STA 52.2017.178 del 9
agosto 2018 consid. 6.2 con rinvii), non si preleva la tassa di giustizia (art.
47.
cpv. 1 LPAmm). Posto che il diniego della licenza è essenzialmente
riconducibile all'avviso negativo del Dipartimento del territorio, lo Stato
rifonderà all'insorgente, assistita da un
legale, un'indennità per ripetibili di entrambe le istanze (art. 49 cpv.
1.
LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 21 dicembre 2016 (n.
5889) del Consiglio di Stato e la decisione del 24 maggio 2016 del Municipio di
Brusino Arsizio sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al
Municipio di Brusino Arsizio affinché proceda come indicato ai consid. 4.3, 5 e
6.
2. Non
si preleva la tassa di giustizia. Alla ricorrente va restituita la somma di fr.
1'800.- versata quale anticipo spese. Lo Stato verserà all'insorgente
complessivamente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere