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Decisione

52.2017.97

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario immobiliare - compatibilità con la libertà economica e la LMI

25 ottobre 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 223 consid. 4.2; 130 II 87 consid. 3; 130 I 26 consid. 4.5; 125 I 431 consid.

4b; 125 I 322 consid. 3a; 125 I 276 consid. 3a; STA 52.2009.324 del 16

settembre 2010 consid. 3.1; 52.2006.331 del 25 maggio 2007 consid. 3.1;

Andreas

Auer/Giorgio Malin-verni/Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2013, n. 981 e segg.;

Paul Richli, Grundriss des

schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Berna 2007, n. 287 e segg.).

3.3. In concreto, è

indubbio che esigere il rilascio di un'autorizzazione per poter esercitare una

determinata professione - come nel caso di specie quella di fiduciario

immobiliare - costituisca una importante restrizione della libertà economica

(DTF 123 I 212 consid. 3a; STF 2P.106/2002 del 10 dicembre 2002 consid. 4). Occorre

però altresì rammentare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società

ricorrente, il Tribunale federale ha già avuto più volte modo di ritenere

compatibile con l'art. 27 Cost. l'obbligo di

dover richiedere un'autorizzazione per poter esercitare nel cantone Ticino la

professione di fiduciario immobiliare (STF 2C_204/2010 del 24 novembre

2011 pubbl. in RTiD I-2012 n. 22, consid. 5;2A.97/2004 del

24 febbraio 2004 consid. 2.2, sentenza invero resa allorquando era ancora

vigente la vecchia legge sui fiduciari [vLfid], ma senz'altro ancora valida

anche sotto l'impero della vigente LFid). L'alta Corte ha al contempo sottolineato

come l'interesse pubblico perseguito dall'intera LFid, e quindi anche dal suo

contestato art. 4 lett. a, sia proprio quello di garantire, tramite lo

strumento dell'autorizzazione, la protezione degli investitori e degli utenti di questo genere di prestazioni, dando

maggiore trasparenza all'intero settore e creando esigenze uguali per tutti i

fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011

pubbl. in RTiD I-2012 n. 22, consid. 5.2 et 5.3;2P.106/2002 del 20

dicembre 2002 consid. 5.2.2;2P.142/1990 del 21 dicembre 1990 consid. 3b).

L'attività del fiduciario, per qualunque delle tre categorie disciplinate dalla

LFid, espone infatti quest'ultimo a stretto contatto con interessi patrimoniali

altrui che gli vengono affidati in cura, e per la cui gestione egli dev'essere

idoneo, formato, e aver maturato sufficienti anni di esperienza. L'interesse

pubblico del cittadino risiede proprio nel proteggerlo da un possibile danno,

salvaguardando la buona fede nei rapporti commerciali da pericoli derivanti

dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita tali delicate attività

senza essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali (STF

2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010

consid. 5.4; Mauro Bianchetti, Aspetti

giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33

e segg.; Mauro Mini, La

legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea 2002, pag. 42 e

segg.). Certo, l'intervento di un notaio - che comunque, a differenza del

fiduciario, è un pubblico ufficiale e come tale riveste una funzione del tutto

differente rispetto a un mandatario - comporta sicuramente una diminuzione di

rischi correlati con una transazione immobiliare, ma non li esclude del tutto.

I campi d'attività del fiduciario e del notaio infatti non si confondono, ma

coesistono e rafforzano la tutela della clientela. A prescindere da questo

aspetto però, il fiduciario immobiliare presta

la propria consulenza e i propri servizi professionali anche in situazioni in

cui il notaio non è necessariamente coinvolto, quali ad esempio la

locazione di stabili e appartamenti, l'amministrazione di immobili o la

consulenza e la promozione immobiliare. Anche per queste attività il

legislatore cantonale ha ritenuto fosse opportuno far dipendere il loro esercizio

dal rilascio di un'autorizzazione, estendendo il campo d'applicazione della

legge ad una serie di attività che, alla stessa stregua dell'intermediazione immobiliare,

non presuppongono necessariamente l'instaurazione con il cliente di un rapporto

fiduciario, nel senso stretto del termine. Analoghe considerazioni valgono

anche per quanto attiene agli istituti di credito, i quali non necessariamente

prestano i propri servizi finanziari in qualsiasi tipo di transazione o di

pratica in ambito immobiliare. Irrilevanti appaiono pertanto le disquisizioni della ricorrente attorno alla natura fiduciaria o

meno dell'attività di intermediazione immobiliare da essa esercitata a

titolo principale. Si tratta in effetti di questioni che attengono al diritto

privato, che nulla hanno a che vedere con l'intento voluto dal legislatore cantonale

che, come pocanzi sottolineato, tramite la LFid ha inteso vigilare

sull'attività dei fiduciari con l'obiettivo di tutelare la clientela da

possibili danni derivanti da un esercizio non corretto della loro attività

professionale. Anche sotto quest'aspetto, dunque, le censure formulate dalla

ricorrente non possono essere condivise.

4. 4.1. La ricorrente

invoca poi la violazione del principio della forza derogatoria del diritto

federale su quello cantonale. A suo avviso, la LFid si porrebbe infatti in

conflitto con la LMI. Ritiene inoltre di potersi avvalere dei principi contenuti

in questa legge federale, che la dispenserebbero dal richiedere

un'autorizzazione per esercitare la professione di fiduciario immobiliare in

Ticino.

4.2. La LMI garantisce

a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non

discriminato al mercato, al fine di esercitare su tutto il territorio della

Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). Essa si prefigge in

particolare di: facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici in

Svizzera (lett. a); sostenere gli sforzi dei cantoni intesi all'armonizzazione

delle condizioni di accesso al mercato (lett. b); rafforzare la competitività

dell'economia svizzera (lett. c) e la coesione economica della Svizzera (lett.

d). L'art. 2 cpv. 1 LMI enuncia poi uno dei principi cardine della legge,

conferendo a chi rientra nel campo d'applicazione della LMI un diritto

individuale al libero accesso al mercato in

base alle prescrizioni in vigore nel luogo di provenienza (DTF 135 II 12

consid. 2.1; STF 2C_57/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1;2C_607/2014 del 13

aprile 2015 consid. 4.1; Raccomandazione della COMCO del 19 dicembre 2016, in:

DPC 2017/1 pag. 252 e segg.; Nicolas

Diebold, Das Herkunftsprinzip im Binnenmarktgesetz zur Dienstleistungs-

und Niederlassungsfreiheit, ZBl 111/2010, pag. 129 e segg.). Questo disposto -

che recepisce il principio "Cassis de Dijon" sviluppato dalla

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e preso a modello dal legislatore svizzero (DTF 128 I 92

consid. 3; 125 I 276 consid. 4; 125 I 322 consid. 2b; 125 I 474 consid. 3; STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 7.1.1; Matteo Cassina, La legge federale sul

mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla

giurisprudenza del Tribunale federale, RDAT 2000-I, pag. 102 e segg.; Peter Hänni/Andreas Stöckli, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berna

2013, pag. 202 e segg.) - sancisce dunque il cosiddetto principio del

luogo d'origine, giusta il quale ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi

e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione a

condizione che l'esercizio è autorizzato nel suo cantone o comune di domicilio

o di sede. In questi casi, fanno stato le norme del cantone o del comune di

domicilio o della sede dell'offerente (art. 2 cpv. 3 LMI). Sebbene i concetti di

"domicilio" e di "sede" non siano specificati dalla legge,

la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire da tempo che con i medesimi

vanno intesi il domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid. 4b).

Inoltre, il predetto principio garantisce anche la libertà di stabilimento,

stante la quale chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto

di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio

di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la stessa secondo

le prescrizioni del luogo del primo domicilio (art. 2 cpv. 4 LMI). In tale

evenienza, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio

incombe alle autorità del luogo di destinazione (STF 2C_844/2008 del 15 maggio

2009 consid. 3.1 et 4.5). Il principio del libero accesso al mercato non

è tuttavia assoluto. Come sopra

accennato, l'art. 3 LMI prevede infatti la possibilità di eccezionalmente

limitare il medesimo (Manuel Bianchi

della Porta, in: Vincent Martenet/Christian Bovet/Pierre Tercier (ed.),

Droit de la concurrence, Basilea 2012, 2a ed., art. 3 LMI n. 2 e segg.). In questi casi agli offerenti

esterni non può comunque esser negato il diritto di accedere liberamente

al mercato. Eventuali limitazioni devono essere adottate sotto forma di

condizioni e oneri a patto che si applichino nella stessa misura anche agli offerenti locali, risultino

indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e siano conformi

al principio della proporzionalità (cpv. 1). Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2

dell'art. 3 LMI, è da ritenere violato se le prescrizioni del luogo

d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici

preponderanti (lett. a), se i certificati e gli attestati di sicurezza già

prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti (lett. b), se il

domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di

un'attività lucrativa nel luogo di destinazione (lett. c), oppure se la pratica

acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una

protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. d).

4.3.

4.3.1. Come indicato in narrativa, la RI 1 è una società attiva da diversi anni

nel settore dell'intermediazione e del commercio immobiliare. Dalle pagine del suo

sito internet si evince che la stessa promuove la compravendita di immobili e

appartamenti di prestigio situati essenzialmente in Ticino e ad A__________ . Ferme

queste premesse, occorre tenere presente che, per costante giurisprudenza, i

principi enunciati dalla LMI possono essere invocati con successo solamente in

presenza di una componente intercantonale, ma non nel caso di una fattispecie

esclusivamente interna a un cantone (DTF 135

I 106 consid. 2.2; 125 I 276 consid. 4; 125 I 267 consid. 3b; STF

2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; STA 52.2017.79 del 28 giugno 2017

consid. 3.4.1.; 52.2017.251 del 7 agosto 2017; 52.2009.324 del 16 settembre

2010 consid. 3.3; 52.2008.175 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2; 52.2008.32 del

18 agosto 2008 consid. 3.2; 52.2005.251 del 12 dicembre 2005 consid. 3.3; Cassina, op. cit.,

pag. 102; Thomas Cottier/Man-fred Wagner,

Das neue Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM), AJP 1995, pag. 1583 e

segg.; Matthias Oesch/Thomas Zwald, OFK-Wettbewerbsrecht

II, art. 1 LMI n. 6). Come rettamente osservato dall'autorità

di vigilanza (cfr. risposta, pag. 7 e segg.), questa legge federale, per trovare

applicazione, impone pertanto il concreto espletamento dell'attività

immobiliare in un contesto intercantonale, e non solamente quale offerente

locale (STA 52.2017.19 del 28 giugno 2017 consid. 3.4.1; 52.2017.251 del 7

agosto 2017).

Ora, nel caso di specie la ricorrente è iscritta nel registro di commercio del Canton Uri dal 13 agosto 2010 e da

allora ha sempre avuto la propria sede ad A__________, dapprima __________

e, a partire dal 4 marzo 2013, __________, dove attualmente esistono degli

uffici adibiti a punto vendita immobiliare, così come riportato anche nel sito

internet della società, sotto la rubrica "Kontakt" . È vero

che, secondo quanto risulta dall'immagine pubblicata sul sito, all'esterno di detti

locali non vi è alcuna insegna che riporta la ragione sociale della ricorrente,

ma è presente unicamente la scritta "First Class Immobilien".

La qual cosa potrebbe a prima vista dare adito a qualche dubbio circa il fatto

che si trattino veramente degli uffici della ricorrente. Sennonché, tale

scritta è riportata anche sulla home page del suddetto sito internet, in

accostamento alla sua ragione sociale. Pertanto l'indicazione "RI 1

- First Class Immobilien" costituisce una sorta di marchio aziendale,

dal quale si può dedurre con sufficiente verosimiglianza che ad A__________ la

ricorrente non ha soltanto la propria sede sociale, ma anche una vera e propria

sede operativa. Si deve pertanto considerare che sussistono indizi circa lo svolgimento da parte della ricorrente di

un'effettiva e concreta attività in ambito immobiliare nel Canton Uri. Il che

sembrerebbe trovare conferma anche nell'elenco degli immobili situati ad

A__________ e promossi per la loro compravendita sul suo sito internet (cfr.

doc. R) che l'insorgente si è premurata di produrre davanti a questo Tribunale.

Dal canto suo, R__________ è iscritto a registro di commercio quale amministratore

della società ricorrente con diritto di firma individuale dal 13 marzo 2014. Alla

luce di quanto sopra esposto e dato il suo ruolo in seno alla RI 1, non si può

escludere che egli disponga di un domicilio ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LMI nel

Canton Uri e che, per tale motivo, possa appellarsi ai disposti di questa legge

per operare attraverso la suddetta società quale fiduciario immobiliare (anche)

in Ticino. Diversamente da quanto rilevato in sede di risposta (pag. 8) dall'autorità

di vigilanza, nulla muta a questo proposito che la società insorgente abbia

degli uffici anche ad As__________, ritenuto che l'art. 2 cpv. 4 LMI, nella sua

attuale versione in vigore dal 1° luglio 2006, ha esteso anche al domicilio

professionale l'applicazione del principio del libero accesso al mercato

secondo le prescrizioni del luogo d'origine. In precedenza, in

base al testo originario della legge e all'interpretazione dedottane dalla

giurisprudenza del Tribunale federale, la libertà di accesso al mercato era

garantita soltanto a colui che a partire dalla sua sede voleva offrire merci o

servizi in altri cantoni, ma non a colui che voleva stabilirsi in un altro

cantone. Quest'ultimo era in effetti obbligato a conformarsi alle prescrizioni

in vigore nel cantone di destinazione (DTF 135 II 12 consid. 2.1; 134 II 329 consid. 5.2; 125 I 276 consid. 4;

Messaggio del 24 novembre 2004 concernente la modifica della LMI, FF 2005 409 segg.,

in part. 416 segg. e 425). Sennonché, come detto, ciò non vale più

dopo la revisione a cui è stata sottoposta la LMI attorno alla metà del decennio

scorso.

4.3.2. La questione di sapere se R__________, nella sua qualità di

amministratore della ricorrente, possa effettivamente prevalersi della LMI per

svolgere l'attività di fiduciario immobiliare in Ticino non deve essere necessariamente

risolta in questa sede, poiché, quand'anche ciò dovesse essere il caso, tale

circostanza non lo esimerebbe comunque dal dover chiedere un'autorizzazione

cantonale giusta la LFid, così come è stato preteso nei suoi confronti dall'autorità

di prime cure, per poter operare attraverso la società ricorrente nel settore

immobiliare. Come illustrato sopra (consid. 4.2), il diritto individuale al

libero accesso al mercato in base alle

prescrizioni in vigore nel luogo di provenienza, sancito dall'art. 2

cpv. 1, 3 e 4 LMI non è in effetti assoluto. Il Cantone Ticino può quindi

ugualmente imporre le sue condizioni di autorizzazione ad un fiduciario

proveniente da un altro cantone, a

condizione però che le stesse risultino compatibili con quanto stabilito dall'art. 3 LMI. Così come rilevato

anche dal segretariato della Comco in un parere reso il 10 settembre

2008 all'attenzione della Commissione della

legislazione del Gran Consiglio ticinese - parzialmente riprodotto nel rapporto

n. 5896R del 18 novembre 2009 sul

messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 concernente la

revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18

giugno 1984, alle pag. 4 e segg. -, si può ritenere che i requisiti d'autorizzazione

previsti dalle lett. a (esercizio dei diritti civili), lett. b (ottima

reputazione ed attività irreprensibile) e lett. c (assenza di una situazione di

insolvenza) dell'art. 8 cpv. 1 LMI siano tutto sommato rispettosi di quanto

disposto dall'art. 3 cpv. 1 LMI. La stessa cosa vale anche per la condizione

sancita dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid (copertura assicurativa RC). Quelli

appena esposti costituiscono in effetti una serie di requisiti che, oltre ad

essere applicabili anche nei confronti degli offerenti locali, non appaiono

sproporzionati e sono indispensabili in funzione degli importanti interessi

pubblici che la LFid si propone di tutelare (a quest'ultimo proposito si veda supra

consid. 3.3). Il loro adempimento può dunque essere

legittimamente preteso anche nei confronti di quegli offerenti esterni che

intendono offrire i loro servizi o trasferire la sede della loro attività in

Ticino. Più problematica, come d'altra parte rilevato anche dalla stessa Comco,

appare invece la condizione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid relativa al

possesso di un titolo di studio riconosciuto e all'assolvimento di un periodo

di pratica. Di massima, chi già esercita in un altro cantone svizzero la professione

di fiduciario, senza disporre di uno tra i vari titoli di studio contemplati

dall'art. 11 LFid, deve poter accedere al mercato ticinese già solo dimostrando

di possedere nel settore specifico una certa esperienza professionale acquisita

nel luogo d'origine, così come disposto dall'art. 3 cpv. 2 lett. d LMI. Secondo

il segretariato della Comco, le cui considerazioni sono del tutto condivisibili,

per i fiduciari provenienti da fuori cantone che non dispongono di una

formazione riconosciuta, sono sufficienti tre anni di pratica. Da coloro che

invece sono in possesso di un titolo di studio previsto dall'art. 11 LFid non

può essere preteso, in aggiunta a ciò, anche l'assolvimento di un periodo di

pratica biennale, trattandosi questo di un onere che per ragioni di proporzionalità

si rivelerebbe lesivo dell'art. 3 LMI (cfr. in proposito: rapporto citato, pag.

5). In tutti i casi per il rilascio ad un offerente esterno dell'autorizzazione

quale fiduciario non può essere prelevata alcuna tassa ex art. 12 cpv. 1

LFid, stante la gratuità, sancita dall'art. 3 cpv. 4 LMI, di questa procedura.

Ne discende pertanto

che sia nella misura in cui è rivolto verso R__________ (obbligo di ottenere l'autorizzazione

cantonale quale fiduciario), sia in quanto rivolto nei confronti della RI 1 (obbligo

di dimostrare l'assunzione di un fiduciario

autorizzato), il querelato ordine pronunciato dall'autorità di vigilanza deve

essere confermato, siccome rispettoso tanto della LFid che della LMI. In particolare

non è ravvisabile nel provvedimento impugnato nessun conflitto con la

legislazione federale, per cui deve essere respinta la censura sollevata

dall'insorgente relativa all'asserita violazione del principio della forza derogatoria

del diritto di rango superiore, sancito dall'art. 49 Cost.

Accertata la legittimità dell'avversato provvedimento, spetterà se del caso

alla ricorrente e al suo amministratore R__________ dimostrare, in sede di presentazione

dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'effettiva

applicabilità alla fattispecie della LMI in modo tale da poter beneficiare

delle agevolazioni di cui si è detto sopra per quanto attiene in particolare all'adempimento

del requisito previsto dalla lett. d dell'art. 8 cpv. 1 LFid e alla gratuità di

tale procedura.

5. 5.1. Stante tutto quanto

precede, bisogna pertanto concludere che la decisione impugnata, per quanto non

sia parzialmente divenuta priva d'oggetto (cfr. consid. 1.2), sfugge a

qualsiasi critica e, non comportando nessuna violazione del diritto

applicabile, deve essere confermata con conseguente reiezione del ricorso

inoltrato dalla società insorgente. Con l'emanazione del presente giudizio, la

richiesta di concedere l'effetto sospensivo alla querelata decisione diviene

priva d'oggetto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla società ricorrente nella misura

di fr. 1'500.-, è posta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere