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Decisione

52.2018.103

Licenza edilizia per una terrazza esterna al servizio di un esercizio pubblico

15 ottobre 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con la

replica e le dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle

proprie conclusioni e domande di giudizio, l'insorgente e l'istante in licenza

sviluppando ulteriormente le rispettive tesi contrapposte.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente,

vicina opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio di cui è

destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata, le prove sollecitate dall'insorgente

(perizia, sopralluogo, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi

rilevanti ai fini della presente decisione. Non occorre in particolare esperire

una perizia giudiziaria: gli studi fonici della __________ SA e le relative

valutazioni della __________ agli atti si fondano essenzialmente sulle medesime

premesse (ricettori sensibili e valutazione del rumore secondo la citata

direttiva Cercle Bruit). Per pronunciarsi sui punti su cui divergono in merito

all'applicazione dei valori di riferimento della direttiva (per zona con GdS II

o III) e del citato correttivo +6 dB(A) non occorre interpellare un ulteriore

specialista. Per il resto, ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere

posto rimedio rinviando gli atti all'istanza

inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

Per le medesime

ragioni, resiste tutto sommato alle critiche della ricorrente il rifiuto del

Governo, ancorché solo implicito, di non assumere tale prova (perizia). La

garanzia del diritto di essere sentito sancita dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) non impedisce in effetti

all'autorità - che fruisce di un vasto margine di apprezzamento in tale ambito

- di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di

rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il

suo giudizio (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii).

3.

3.1. In base

alla legislazione ambientale, le emissioni foniche di un impianto

fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità

esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e

dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (principio di

prevenzione, art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF). Inoltre, la

costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da

essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione (VP) nelle

vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 cpv. 1 lett. b OIF).

L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione

preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite

d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati,

determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF). L'autorità

esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate,

sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 segg.

(art. 40 cpv. 1 OIF). In mancanza di questi

valori, le valuta in base all'articolo 15 LPAmb, tenendo pure conto degli art.

19.

e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF).

3.2

Per il rumore quotidiano e quello

provocato dagli esercizi pubblici (ristoranti, bar e locali d'intrattenimento) gli allegati dell'OIF

non fissano dei valori limite d'esposizione al rumore; in questi casi, l'autorità

esecutiva valuta quindi le immissioni foniche direttamente in base ai predetti

criteri stabiliti dall'art. 15, unitamente agli art. 19 e 23 LPAmb.

Secondo l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore

sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non

molestino considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori

di pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori

ai valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il

rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca

importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid.

3.

, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_293/2017 del 9 marzo 2018 consid. 3.1.2, in:

URP 2018 pag. 323 segg.).

Secondo il Tribunale federale, nella valutazione caso per caso va

essenzialmente tenuto conto della natura e intensità del rumore, degli orari e

della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e

dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul

modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere ad una valutazione

oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di

persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292

consid. 3.3 e rinvii). Elementi utili per il giudizio possono essere dedotti da

direttive private di professionisti, quali la direttiva per la determinazione e

valutazione dell'inquinamento fonico legato all'esercizio degli edifici

pubblici dell'associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione del

rumore (Cercle Bruit, direttiva del 10 marzo 1999, rielaborata

completamente il 22 dicembre 2017; cfr. DTF

137.

II 30 consid. 3.4; STF 1C_293/2017 del 9 marzo 2018 consid. 3.1.2,

1C_161-164/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.3; UFAM, Aiuto all'esecuzione

per la valutazione dei rumori quotidiani, Berna 2014, pag. 14). Questa

direttiva, che mira a promuovere una prassi unitaria, non si applica solo a locali

d'intrattenimento musicale, ma a tutte le fonti di rumore causato da un simile

impianto (cfr. STF 1C_293/2017 citata consid. 3.1.2, 1C_161-164/2013 citata

consid. 3.3; UFAM, op. cit., pag. 14).

3.3

La citata direttiva Cercle Bruit fissa dei valori limite per il rumore

trasmesso per via aerea in dB(A) per la musica (all'interno e sulla terrazza) e

per il comportamento della clientela (all'interno; S1, S2 e S5). In

particolare, per nuovi impianti all'interno di una zona con GdS III, raccomanda il rispetto di valori di riferimento

di pianificazione di 50 dB(A) tra le 7.00 e le 19.00 (periodo d'attività), di

45.

dB(A) nella fascia serale tra le 19.00 e le 22.00 (periodo di tranquillità)

e di 40 dB(A) tra le 22.00 e le 7.00 (periodo di riposo). Questi valori di

riferimento sono tutti ridotti di 5 dB(A) in zone con GdS II. Per la

valutazione della fonte di rumore S6

(comportamento della clientela e servizio sulla terrazza), la direttiva

prospettava finora (nella versione del 10 marzo 1999, con modifiche del 30

marzo 2007) una stima del disturbo sul posto, in base a criteri di udibilità e

frequenza. Il 22 dicembre 2017, mentre la procedura era pendente dinnanzi al

Governo, l'associazione dei responsabili cantonali per la

prevenzione del rumore ha emanato una versione completamente rielaborata

della direttiva. Quale metodo per la valutazione del rumore delle terrazze all'aperto

(S6) - fondandosi sull'esperienza delle autorità esecutive - la direttiva

propone ora una determinazione sulla base dei seguenti criteri: orario di

esercizio, numero di posti e grandezza della terrazza, posizione del punto di

ricezione rispetto alla terrazza, comportamento della clientela, propagazione

del rumore in funzione delle condizioni locali, eventuali effetti dovuti a ostacoli

tra la terrazza e il punto di ricezione, grado di sensibilità nel luogo di

ricezione, rumore di fondo, utilizzo del locale, caratteristiche stagionali e

orari di apertura. La direttiva definisce poi diverse categorie di disturbo per

valutare l'ammissibilità dell'utilizzazione della terrazza (disturbo lieve,

medio, alto, molto alto; cfr. al riguardo, il relativo allegato 3; cfr. STF

1C_293/2017 citata consid. 3.1.3).

4.

In concreto,

oggetto del contendere è la nuova area esterna (terrazza) al servizio del Ristorante

__________, costituita da 11 tavoli e 34 posti, che il Municipio ha autorizzato

con licenza edilizia del 14 marzo 2016. Certo è che tale terrazza, ricavata all'interno

del cortile dell'edificio cinquecentesco che trasforma in modo importante,

debba essere assimilata a un nuovo impianto. Sono infatti considerati tali non

solo gli impianti approvati dopo il 1° gennaio 1985 (data di entrata in vigore della LPAmb, cfr. art. 47 cpv. 1 OIF), ma

anche quelli esistenti di cui viene cambiata completamente l'utilizzazione

(cfr. art. 2 cpv. 2 OIF) rispettivamente che subiscono una trasformazione

importante (sog. übergewichtige Erweiterung), segnatamente perché dal

profilo costruttivo o dell'esercizio vengono modificati a tal punto che la

parte esistente - da un punto di vista fonico - assume un'importanza secondaria

(cfr. DTF 141 II 483 consid. 3.3.3, 133 II 181 consid. 7.2; STF

1C_138/2017 del 7 luglio 2017 consid. 2.4).

5.

5.1. Controverso

è l'impatto fonico derivante da questo nuovo impianto, in particolare il rumore

causato dalla clientela e dal servizio esterno. In sede di avviso cantonale, l'UPR,

fondandosi sulla perizia della __________ SA allegata alla domanda (studio dell'ottobre

2013.

con terzo complemento del giugno 2015), ha ritenuto che l'area di

ristorazione, nella soluzione riduttiva (34 posti anziché ca. 50), non

determinasse alcun superamento dei valori limite d'esposizione (per il resto,

si è limitato a imporre, a titolo di condizione, il rispetto nel periodo

notturno degli orari dichiarati [19.00-23.30]

e il divieto di riproduzioni sonore).

A identica conclusione è essenzialmente pervenuto il Governo, avallando a sua

volta la perizia della __________ SA e negando che occorresse applicare i

valori rispettivamente i correttivi

[+5 dB(A) e +6 dB(A)] indicati dalla __________ (con valutazione del 20

aprile 2016), ritenendoli applicabili al solo caso di riproduzione di musica

(fonte di rumore S1). Ha inoltre precisato che la finestra più esposta dell'edificio

dell'insorgente (punto 3) non dovrebbe neppure essere considerata, non essendo autorizzata.

Tali conclusioni non possono essere condivise.

5.2

La predetta perizia della __________ SA ha determinato il rumore provocato

dalla clientela sulla nuova terrazza orientandosi alla citata direttiva Cercle

Bruit (nella versione del 10 marzo 1999, con modifiche del 30 marzo 2007).

Partendo da un tasso di occupazione della terrazza differenziato (70% tra le

19.00

e le 22.00; 50% nella fascia 22.00-23.30) e considerando il livello di potenza

sonora emesso da una persona che parla a voce normale 65 dB(A) (e ammettendo

che il 50% parli contemporaneamente), ha in sostanza stabilito - senza

applicare ulteriori correttivi - che i livelli di valutazione fissati dalla

direttiva (per zone con GdS III) sarebbero rispettati presso tutti i ricettori

considerati (edifici abitati part. __________ sub. A e part. __________ sub.

A):

Punti di calcolo

Valori limite dB(A)

Livelli valutazione Lr,m dB(A)

19-22

22-07

19-22

22-07

1.

(= part. __________)

45.

40.

30.3

25.8

2.

(= part. __________)

45.

40.

38.9

34.4

3.

(= part. __________)

45.

40.

44.1

39.6

5.3

5.3.1

Ora, per quanto attiene ai ricettori, a ragione il referto in questione

ha anzitutto considerato (anche) l'apertura formata dalla finestra rivolta sul

cortile (S-O) dell'edificio della ricorrente (punto

3, cfr. doc. M in particolare foto 1 e 5). Quest'ultima, a dispetto di quanto

indicato dal Governo, non risulta di per sé sprovvista di

autorizzazione, diversamente da quanto appare per l'altra apertura più piccola

(situata in posizione più arretrata e elevata, doc. M foto 6), oggetto di un

recente procedimento sfociato in un diniego del permesso a posteriori (tuttora

pendente). È ben vero che, come annota il resistente, la finestra in questione

era stata approvata a condizione che per gli schermi vitrei fosse utilizzato un

vetro unico opaco (cfr. licenza edilizia del 16 dicembre 1997) e che in

sede di permesso di abitabilità il Municipio aveva imposto che la finestra a

filo della scala rimanesse chiusa con il dispositivo di bloccaggio

(cfr. permesso abitabilità del 28 agosto 2000). Questa sola circostanza non

permette tuttavia di negarle la qualifica di finestra ai sensi dell'art. 39

cpv. 1 OIF. Secondo tale norma, per gli edifici le immissioni foniche devono infatti

essere determinate al centro delle finestre aperte dei locali sensibili al

rumore, e ciò - come ha avuto modo di stabilire il Tribunale federale - indipendentemente

dal fatto che la finestra possa essere aperta o meno (cfr. DTF 142 II 100 consid.

3.

, 122 II 33 consid. 3b; Urs

Walker, Schallschutz bei bestehenden Gebäude, in: URP 1996 pag. 852

segg., pag. 854). Di rilievo resta la posizione più fragile, dal punto

di vista dell'insonorizzazione, di questa parte dell'involucro dello stabile rispettivamente

la sua funzione di apertura a luce (cfr. Walker,

op. cit., pag. 854). In questo modo si garantisce peraltro anche,

indirettamente, una certa tutela per gli spazi situati nelle immediate

vicinanze destinati al soggiorno delle

persone (balconi, ecc.; cfr. Robert Wolf,

Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, n. 8 ad art. 22). Ne discende

che, di principio, sono da considerare tutte le finestre con meccanismo di

apertura rispettivamente quelle con telaio e battente, anche se fissati o avvitati

(cfr. Walker, op. cit.,

pag. 854; inoltre, Cercle Bruit, direttiva "Anforderungen an Bauzonen und

Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten" del 22 dicembre 2017, ad 4.2

pag. 7, che fa una distinzione con le facciate in vetro, adeguatamente insonorizzate).

Altrettanto innegabile è che la finestra in questione è riconducibile a un

locale sensibile al rumore ai sensi dell'art. 2 cpv. 6 OIF. Come ben si può

dedurre dalle foto agli atti (cfr. doc. M, foto 5 e 6), l'ampia apertura,

insieme alle scale, collega il primo piano al soggiorno al secondo livello, con

cui forma uno spazio abitabile unico. Non è dunque assimilabile all'apertura di

un vano non sensibile al rumore, segnatamente di un ripostiglio, servizio o

cucina senza tinello, separato dal resto dell'abitazione (cfr. art. 2 cpv. 6

lett. a OIF; Wolf, op. cit., n. 12

ad art. 22).

5.3.2

Dal profilo dei ricettori considerati, non si può invece fare a meno di

notare come sfuggano i motivi dell'esclusione delle finestre rivolte sul

cortile della __________, ancora più vicine alla nuova area di ristorazione

esterna (cfr. doc. M, foto 1 e 2). Il referto della __________ SA non spiega

per quale ragione queste aperture debbano essere ignorate. Neppure le

precedenti istanze lo hanno indicato. La questione può qui rimanere aperta, ritenuto

che, come si vedrà più avanti, gli atti devono comunque essere retrocessi all'istanza

inferiore per nuovi accertamenti e una revisione della perizia fonica, che

dovrà quindi esprimersi anche su questo

aspetto. A titolo generale, va comunque ricordato che i valori di

pianificazione di un nuovo impianto devono essere rispettati in

corrispondenza di tutte le finestre dei locali sensibili al rumore, anche se si trovano sul medesimo fondo

(cfr. Wolf, op. cit., n. 59 ad

art. 25; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2011.00422 del 7

marzo 2012, in: BEZ 2012 n. 23). Devono inoltre esserlo anche in corrispondenza

di locali di appartamenti temporaneamente inabitati (cfr. STF 1C_510/2011

del 18 aprile 2012 consid. 4.4).

5.4

Per quanto attiene ai valori di pianificazione di riferimento, a torto gli studi della __________ SA si sono basati

sui valori applicabili alle aree con GdS III. Gli edifici in questione, come a

ragione sottolinea la "controperizia" __________, si trovano infatti

tutti all'interno della zona del piano particolareggiato del centro storico,

a cui è assegnato il grado di sensibilità II (cfr. piano dei gradi di

sensibilità). Non può invece essere seguito l'UPR laddove considera che il "supplemento"

di 5 dB(A) [per la zona GdS II] si annullerebbe con l'agevolazione prevista per

le modifiche degli impianti esistenti (autorizzati prima del 1° gennaio 1985,

cfr. osservazioni del 17 aprile 2018). La terrazza in questione, come già

detto, non è infatti un impianto esistente, ma all'evidenza uno nuovo (cfr. supra,

consid. 4).

5.5

Poco plausibile risulta poi la mancata considerazione del correttivo [+ 6 dB(A)]

per voci distintamente udibili, che la perizia della __________ SA ha escluso

poiché l'ambiente del ristorante sarebbe particolarmente silenzioso.

Contrariamente a quanto indicato dal Governo,

nessuna delle perizie e neppure l'UPR ha anzitutto messo in discussione che

questo correttivo, ancorché generalmente riferito alle componenti tonali o ritmiche della riproduzione della musica,

sia applicabile anche alle voci distintamente udibili (cfr. citata direttiva

Cercle Bruit, nella versione del 10

marzo 1999, con modifiche del 30 marzo 2007; cfr. per esempi in cui è stato

applicato: DTF 137 II 30 consid. 3.5; STF 1C_293/2017 citata consid.

3.

). Ciò detto, nel caso concreto, avuto riguardo all'occupazione apprezzabile

della terrazza (34 posti), alla prossimità dei ricettori (da 6-7 m a ca. 20 m in linea d'aria) e, soprattutto, alla

configurazione dei luoghi (con innegabili effetti di riflessioni multiple del

rumore all'interno della corte), così come indica lo specialista incaricato

dalla ricorrente, non convincente risulta l'accantonamento di questo fattore

(cfr. anche osservazioni aggiuntive della __________ del 4 maggio 2018). Tanto

più che sia gli studi della __________ SA, sia l'UPR hanno passato sotto

silenzio questi aspetti rilevanti.

5.6

Ne discende che, già solo applicando i valori di riferimento di

pianificazione per la zona con GdS II e il correttivo di cui si è appena detto,

i livelli di valutazione della perizia __________ SA dovrebbero pertanto essere

(perlomeno) così rivisti:

Punti di calcolo

Valori limite dB(A)

Livelli valutazione Lr,m dB(A)

19-22

22-07

19-22

22-07

1.

(= part. __________)

40.

35.

36.3

31.8

2.

(= part. __________)

40.

35.

44.9

40.4

3.

(= part. __________)

40.

35.

50.1

45.6

Vi è quindi un importante superamento dei valori di riferimento secondo la

direttiva Cercle Bruit (nella versione del 10 marzo 1999, con modifiche del 30

marzo 2007), segnatamente nella fascia serale e notturna, in corrispondenza di due

finestre considerate (punti 2 e 3).

Ciò posto, tenuto conto della natura e intensità del rumore, degli

orari (anche serali e notturni: 19-23.30) e della frequenza con cui si manifesterà

(apparentemente tutti i giorni della settimana, nel non meglio specificato periodo

estivo), del carattere presumibilmente tranquillo del cortile interno dell'edificio

cinquecentesco nel centro storico e della prossimità dei predetti ricettori,

non è ben dato di vedere come il disturbo generato dal nuovo spazio di

ristorazione possa essere considerato tutt'al più esiguo ai sensi della

giurisprudenza (cfr. in senso analogo, DTF 137 II 30 consid. 3.5; STF

1C_293/2017 citata consid. 3.5.2 e 3.6). E ciò anche senza

considerare le finestre dei locali (ancor più vicini) della __________,

affacciati sul cortile (supra, consid. 5.3.2).

5.7

A torto il resistente si appella al

numero di posti già ridotti (da ca. 50 a 34) rispettivamente alla condizione

che gli impone di attenersi agli orari di esercizio dichiarati nel periodo di

tranquillità e di riposo (ore 19-23.30), che sarebbero stati disposti per contenere le emissioni. Quand'anche

rispondessero al principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb, 7 cpv.

1.

lett. a OIF), questi provvedimenti non permettono di prescindere dal disturbo

concretamente derivante dal nuovo impianto, che, come detto, per poter essere ritenuto

conforme ai valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), può tutt'al più essere

esiguo - ciò che qui non è. Il principio di prevenzione e i valori di

pianificazione, infatti, sono cumulativi (cfr. STF 1C_293/2017 citata

consid. 3.6).

6.

Nella sua

giurisprudenza riferita agli stabilimenti e esercizi pubblici, il Tribunale

federale ha invero già avuto modo di accennare alla possibilità, data dagli art. 25 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 2 OIF, di

concedere facilitazioni. In particolare, ai sensi di queste norme l'autorità

esecutiva accorda facilitazioni se l'impianto è d'interesse pubblico

preponderante, segnatamente anche dal profilo della pianificazione del

territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere

sproporzionato per la realizzazione del progetto. I valori limite d'immissione non

possono tuttavia essere superati (cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.7, 130 II 32

consid. 2.2; STF 1C_293/2017 citata consid. 3.6). In concreto, appare perlomeno

dubbio che possa sussistere un tale interesse pubblico alla realizzazione - all'interno

di un cortile di un bene culturale protetto - di una nuova terrazza al servizio

di un ristorante privato, situato sul lato opposto, lungo via __________. E ciò

in un agglomerato tutelato da un piano particolareggiato che, se da un lato si

prefigge il promovimento del commercio e delle strutture per il ristoro e lo

svago, dall'altro intende salvaguardare e promuovere l'abitazione quale

elemento essenziale e qualitativo dei contenuti sociali del centro storico,

oltre che la protezione e la rivalorizzazione degli oggetti culturali (cfr.

art. 2 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del Centro

storico).

Il progetto non è tuttavia mai stato

valutato da questo punto di vista. Poiché non spetta a questo Tribunale

procedervi in prima battuta, non si può quindi che retrocedere gli atti al

Municipio affinché, sentita l'autorità dipartimentale e le parti, si pronunci

anche su questo aspetto (cfr. nello stesso senso: STF 1C_293/2017 citata

consid. 3.6; cfr. inoltre, DTF 137 II 30 consid. 3.7). Va da sé che, a fronte

di quanto emerso, tale esame dovrà anzitutto essere preceduto da un chiarimento

di tutti i ricettori sensibili interessati (cfr. anche supra, consid.

5.3

), come pure da una rivalutazione - mediante nuovo studio fonico da

richiedere all'istante in licenza (art. 46 cpv. 1 LPAmb e 36 cpv. 1 OIF) - del

disturbo derivante dalla terrazza tenendo conto della versione rielaborata

della direttiva Cercle Bruit del 22 dicembre 2017 (cfr. supra, consid.

3.

; nello stesso senso: STF 1C_293/2017 citata consid. 3.6).

7.

A dipendenza delle

risultanze, l'autorità di prime cure stabilirà infine, se del caso, se un'autorizzazione

per la nuova terrazza (con o senza facilitazioni) possa eventualmente essere

concessa a ulteriori condizioni, segnatamente con una sensibile limitazione del

numero massimo di clienti, dei giorni d'apertura e/o degli orari di esercizio

(ponendo specialmente attenzione al periodo di riposo tra le 22.00 e le 23.00,

che per giurisprudenza è particolarmente degno di protezione, poiché

costituisce la fase sensibile dell'addormentarsi, cfr. STF 1A.282/2000 del 15

maggio 2001 consid. 4c; STF del 24 giugno 1997 in URP 1997 pag.

495.

segg., consid. 6d; Urs Walker,

Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm, in: URP 2009, pag.

64.

segg., pag. 82).

Una simile analisi delle misure per limitare le emissioni s'impone

generalmente in sede di applicazione del principio di prevenzione (art. 11 cpv.

2.

LPAmb, cfr. al riguardo: DTF 127 II 306 consid. 8, 126 II 399 consid. 4c;

cfr. anche direttiva Cercle Bruit del 22 dicembre

2017, pag. 5). Risulta comunque imprescindibile anche nel contesto di un'eventuale

applicazione dell'art. 25 cpv. 2 LPAmb (in cui va chiarita la proporzionalità

delle misure necessarie per ridurre le emissioni, nell'ambito di un'ampia

ponderazione degli interessi, cfr. al riguardo: Wolf, op. cit., ad art. 25 n. 72).

8.

8.1. Visto tutto

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente

annullamento della decisione impugnata e di quella municipale. Gli atti sono

rinviati al Municipio affinché proceda ai sensi dei considerandi (6 e 7).

8.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per

procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre

venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_559/2015

del 31 gennaio 2017 consid. 6.1,1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA

52.2017.178

del 9 agosto 2018 e rinvii). La tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm) è dunque posta a carico del

resistente, soccombente. Egli dovrà inoltre rifondere all'insorgente, assistita

da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede

(cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il

Comune non deve contribuire al pagamento di tali oneri processuali, essendo

comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi

pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico

antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 31 n. 2b).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 17 gennaio 2018 (n.

175) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 14 marzo 2016 del Municipio di

Locarno sono annullate;

1.2

gli

atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda ai sensi dei consid. 6

e 7.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuto a

rifondere alla ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili per questa

sede.

All'insorgente va retrocessa la somma (fr. 1'800.-) versata a titolo di

anticipo spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera