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Decisione

52.2018.11

Commessa pubblica. Ripresa sentenza TF. (Anche) l'offerta della delibertaria andava esclusa per mancanza di risorse umane e tencniche necessarie al corretto svolgimento della commessa. False indicazio

29 maggio 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti erano tenuti a specificare il numero di dipendenti (personale proprio)

a disposizione, nonché eventuali indicazioni e documentazione relativamente al

prestito di manodopera nel caso in cui l'offerente intendesse farvi capo, così

come diversi dati concernenti i veicoli impiegati per ogni tratto di sgombero.

Queste informazioni andavano comunicate completando degli appositi formulari

predisposti dalla committenza (cfr. pag. 2-6 allegato B specifiche tecniche;

pag. 2 e 4 allegato D indicazioni della ditta offerente).

Le prescrizioni di gara segnalavano peraltro agli interessati che il

concorrente avrebbe dovuto essere pronto ad erogare le proprie prestazioni a

partire dal mese di ottobre 2016 e che (cfr. allegato B, pag. 7):

(…) la ditta deve dimostrare di essere

in grado di poter mettere a disposizione i veicoli ed il personale necessario

al momento giusto. In particolare la ditta deve essere in grado di eseguire

contemporaneamente i servizi di spazzaneve, fresa da neve e spandimento sale.

Per principio ogni singola prestazione indicata nell'elenco prezzi deve poter

essere eseguita in contemporanea per garantire uno sgombero ottimale ed un

servizio equivalente a tutta la popolazione (tutti i veicoli offerti in

servizio contemporaneamente).

Il bando (cifra 4) preannunciava i seguenti

criteri e fattori di ponderazione:

1. prezzo 50%

Considerandi

2.

caratteristiche tecniche 35%

3.

referenze 10%

4.

formazione apprendisti

5%

Le disposizioni particolari del concorso (pag.

5) indicavano chiaramente quali documenti avrebbero dovuti essere allegati

all'offerta debitamente firmati e timbrati, tra cui:

- modulo d'offerta

- allegati B, C e D

- copia di tutti i documenti richiesti

nelle specifiche tecniche

- dichiarazioni previste dall'art. 39 del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6)

- certificato dell'Ufficio esecuzioni e

fallimenti

e sottolineavano che:

I documenti necessari per valutare l'offerta

secondo i criteri di aggiudicazione enunciati devono essere allegati

all'offerta. Nel caso di assenza o palese allestimento incompleto di uno o più

documenti richiesti, l'offerta sarà direttamente estromessa dalla procedura di

aggiudicazione.

In caso di necessità, il Committente si riserva di chiedere ulteriori documenti

agli offerenti assegnando un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La

mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta

dalla procedura di aggiudicazione (vedi

pag. 5 dell'allegato A, disposizioni particolari).

Nell'avviso di gara pubblicato sul Foglio

ufficiale (cifra 9) e nei documenti di concorso (pag. 2 dell'allegato A) era peraltro

segnalato chiaramente che contro gli stessi era data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti.

Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B.

Nel termine prestabilito sono

pervenute al committente due offerte, quella della RI 1 di __________ (in

seguito: RI 1), di fr. 599'999.99 e quella della ditta individuale CO 1 di __________

(in seguito: CO 1), di fr. 896'400.-.

In sede di valutazione delle offerte, l'ente banditore

si è rivolto alle due concorrenti, sollecitando la trasmissione di ulteriori

documenti (cfr. richieste del 31 agosto 2016). In particolare, ha chiesto alla RI

1.

di fornirgli quanto segue:

- numero totale dei dipendenti della

ditta per il calcolo del criterio apprendisti (vedi Allegato D cap. 4 del

capitolato). Deve essere inoltrata la pag. 2 dell'allegato D con indicato il

numero totale dei dipendenti (riga "Dipendenti" nella tabella al cap.

4);

- documento con l'indicazione dei

termini di fornitura dei nuovi veicoli e aggregati offerti (tutti i veicoli

spazzaneve e gli aggregati nuovi per le tratte da 1 a 5, la fresa neve per la

tratta 5 e il veicolo con spargitore spandimento sale). I termini di fornitura

devono essere chiari e vincolanti;

- lista del

personale della ditta previsto per l'esecuzione del servizio invernale,

completa di nome, cognome, anno di nascita e domicilio delle persone impiegate

e la dimostrazione che esse sono alle dipendenze della ditta.

Il 27

settembre 2016, l'ente banditore ha sollecitato alle due concorrenti la

trasmissione di altra documentazione, segnatamente dei contratti di lavoro

di almeno 9 dipendenti previsti per il servizio invernale, nonché la busta

paga del mese di settembre dei

dipendenti di cui viene inviato il contratto di lavoro.

Tutte le informazioni e la documentazione

richieste sono state fornite entro i termini posti.

Esperite le necessarie verifiche formali e tecniche in applicazione delle

prescrizioni di gara, il 3 ottobre 2016 il municipio ha risolto di escludere

l'offerta della RI 1, rea di non rispettare il criterio di idoneità riferito

alla disponibilità di personale e attrezzature sufficienti, e di assegnare la

commessa alla ditta CO 1, unica concorrente rimasta in gara. Gli interessati

sono stati informati di questa determinazione il 14 ottobre seguente.

C.

Contro la predetta decisione la RI

1.

è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo - previo

annullamento dell'esclusione e della delibera - il rinvio degli atti al

committente affinché valuti la sua offerta e le aggiudichi la commessa. In via

cautelare, ha domandato di concedere effetto sospensivo al gravame.

Narrati i fatti, l'insorgente ha eccepito innanzi

tutto una duplice violazione del suo diritto di essere sentita, sostenendo che la decisione

impugnata risulta carente nella motivazione e che il committente non le ha

consentito di accedere a tutti gli atti del concorso, segnatamente ad un

parere legale commissionato dal municipio ad un avvocato cognito della materia.

Nel merito, la RI 1 ha contestato

il provvedimento di esclusione pronunciato nei suoi confronti, rilevando che al

momento dell'inoltro

dell'offerta aveva 18 dipendenti e quindi personale in abbondanza per l'esecuzione della commessa. Questa

circostanza è stata ampiamente comprovata tramite la vasta documentazione

prodotta a richiesta del municipio. Lo stesso dicasi per i veicoli, in

particolare le due frese da neve, atteso che il mezzo targato TI __________

impegnato nel lotto E24 del Cantone può essere sostituito presentando una

richiesta in tal senso alla committenza che in concreto è stata insinuata il 28

settembre. D'altra parte, gli atti di gara prevedevano chiaramente che l'offerente

avrebbe dovuto dimostrare di avere a

disposizione i veicoli entro il giorno della firma del contratto di appalto,

non prima.

L'insorgente va pertanto reintegrata in gara e deve

ottenere la commessa, dal momento che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

D. a.

In sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento del

gravame, negando di aver violato il diritto di essere sentito della ricorrente.

Riguardo al personale, la stazione appaltante ha

ribadito che la RI 1 ha sempre avuto 3 soli dipendenti e non dispone di risorse

umane proprie sufficienti per lo svolgimento

della commessa, come peraltro constatato anche dal Tribunale cantonale

amministrativo in una recente sentenza concernente lo sgombero neve nel lotto

E34 delle strade cantonali (STA 52.2015.452 del 26 febbraio 2016). Gli altri 15

impiegati della RI 1 sono stati ingaggiati il 29 agosto 2016, ovvero il

giorno prima della scadenza del concorso, e hanno altre attività lavorative, in

particolare agricole, che impediscono loro di essere sicuramente disponibili in

caso di necessità. Una parte di essi è già stata d'altronde assegnata a un altro

incarico analogo. Considerato poi che la ricorrente ha offerto un veicolo già

destinato alle strade cantonali, non v'è dubbio che essa non possiede le risorse

tecniche ed umane necessarie per svolgere puntualmente la commessa. La sua

esclusione dall'aggiudicazione non presta dunque il fianco a critiche.

b. Ad identica conclusione è pervenuta

l'aggiudicataria, che al pari del committente ha sottolineato come la

ricorrente non disponga di personale sufficiente per eseguire la commessa in

proprio, circostanza - questa - confermata dalla documentazione prodotta a

richiesta del municipio di CO 2 posteriormente all'apertura delle offerte.

Passando in rassegna i dipendenti previsti per il servizio a concorso (lista 6

settembre 2016, doc. G), risulta infatti che una parte di essi è già occupata

in servizi invernali per conto di altri enti (da cui una falsa indicazione data

alla stazione appaltante), una parte è costituita da agricoltori che devono prioritariamente

occuparsi delle loro aziende e una parte è al servizio di altre ditte di vario

genere, potendo rientrare tutt'al più in un prestito di mano d'opera.

L'assunzione di tutte queste persone il giorno prima della scadenza della gara

è volta evidentemente ad eludere il motivo di inidoneità che aveva sancito

l'esclusione della RI 1 dalla gara per il lotto cantonale E34. Senza esito,

poiché l'insorgente va estromessa anche in questo caso, avendo oltretutto offerto un veicolo (quello targato TI __________)

che è già stato messo a disposizione del Cantone (__________, lotto E24) e non

è quindi adoperabile per il comune di CO 2. Quand'anche dovesse essere

riammessa in gara, l'offerta della RI 1 - assai inferiore al preventivo del

committente - va comunque analizzata con cura per verificarne l'attendibilità dal profilo economico. Sotto questo aspetto

è assai improbabile che la ricorrente sia in grado di fornire prestazioni

qualitativamente ineccepibili al prezzo offerto e non sia incorsa in

un'operazione assimilabile a concorrenza sleale.

c. Dal canto suo, l'Ufficio dei lavori sussidiati e

degli appalti (ULSA) ha rinunciato a presentare osservazioni.

E. Con la replica e la

duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni,

puntualizzandole con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario

- nei considerandi seguenti.

F. Il 3 aprile 2017 il

Tribunale ha comunicato alle parti di aver acquisito agli atti l'offerta che la

RI 1 aveva presentato nel concorso indetto dallo Stato per lo sgombero neve del

lotto E24 delle strade cantonali relativamente agli anni 2015-2020.

Nessuno si è espresso in

merito al contenuto di tale documento, trasmesso in copia a tutti i comparenti.

G. Con

giudizio 18 maggio 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame della RI 1, rilevando che la ditta

non aveva tutti i mezzi tecnici necessari per l'esecuzione della commessa.

Quanto

alla richiesta di esclusione della deliberataria, il Tribunale l'ha rigettata

ritenendo che in base alle tavole processuali la ditta possedesse le risorse

umane e i veicoli richiesti dal comune per lo svolgimento del servizio

invernale messo a concorso.

H. Il 26 giugno 2017 la RI 1 ha

impugnato la predetta pronunzia, inoltrando

al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia

costituzionale nell'ambito dei quali ha contestato sia l'esclusione

della sua offerta, sia la mancata estromissione dalla procedura dell'aggiudicataria.

I. Con sentenza 18 dicembre 2017 (2C_583/2017) il

Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto

pubblico e accolto il ricorso sussidiario in materia costituzionale, annullando

la decisione impugnata e ritornando la causa

al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio.

L'Alta

Corte ha rimproverato a quest'ultimo di aver violato il diritto di essere

sentita della ricorrente per aver ammesso senza approfondimenti sufficienti la

controversa idoneità a concorrere della deliberataria, la quale potrebbe non

disporre di autisti e veicoli in numero sufficiente per svolgere il servizio

comunale in aggiunta a tutte le altre commesse simili ottenute negli ultimi

anni da vari enti pubblici.

L. Tornato in possesso degli atti, il Tribunale cantonale amministrativo ha

chiesto alla RI 1 di indicargli esattamente i mezzi di prova che avrebbe voluto

veder assunti.

Alla

luce della risposta pervenuta il giudice delegato ha richiamato:

· dal cantone le offerte presentate dalla CO 1 nei

lotti E34, E35, UT-SISN 2013-2018 settore 4.0, SSIC-SC 2014-2025 __________ D2,

SSCI-SC 2014-2025 __________ E2 con relativi incarti, nonché ogni altro

fascicolo relativo a commesse di servizio invernali assegnate alla stessa ditta

da eseguirsi nel periodo ottobre 2016 - aprile 2021;

·

dalla RI 1 la documentazione

attestante la disponibilità della fresa neve Rolba R 400 E indicata in offerta

per l'esecuzione della tratta 5;

·

dall'Istituto delle

assicurazioni sociali, l'elenco dei dipendenti della CO 1 per i quali sono

stati pagati contributi paritetici nel 2016.

M. Alle

parti è stata data facoltà di compulsare gli atti raccolti e di determinarsi in

merito nel contesto di un memoriale di conclusioni.

Delle

argomentazioni addotte si dirà - ove occorresse - in appresso.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare

l'aggiudicazione della commessa alla ditta CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà

esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto

contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).

Con questa

precisazione il gravame, tempestivo (art.

36.

cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

delle tavole processuali, integrate dai documenti raccolti nella fase

istruttoria di cui si è accennato nel consid. L di narrativa (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A questo proposito metto

conto di osservare subito che non tutte le

prove invocate dalla RI 1 sono state acquisite. In base ad un apprezzamento

anticipato dei mezzi di prova offerti, il Tribunale ha assunto solo

quelli suscettibili di apportare un

chiarimento rilevante per il giudizio che occorre pronunciare quo alla

controversa idoneità a concorrere della deliberataria (DTF 134 I 140 consid.

5.

, 130 II 425 consid. 2.5).

2.

2.1.

Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti

che:

a) non adempiono ai criteri di idoneità;

b) hanno dato al committente indicazioni

false;

c) non rispettano i

principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d) hanno

comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da

ostacolarla in modo rilevante;

e) sono oggetto di una procedura di

concordato o di fallimento;

f) hanno i

medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono

controllati dalle stesse persone;

g) hanno i medesimi

titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle

stesse persone.

2.2

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente

la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art.

10.

cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le

prove e i criteri di idoneità. Queste norme

impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti

devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione,

quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono

essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il

concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante

delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di

carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria

appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o

dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i

criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e

delle imposte. Sono invece da annoverare fra

i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione,

che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal

committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche

esigenze.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai

criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i

concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la

prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate.

Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al

committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto

all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e

che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei

concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito

della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella

procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo

di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti

sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo

da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi

criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5

gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno

2010.

e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr.

invece STA 52.2012.426 dell'11 gennaio 2013 e

52.2010.267

del 23 agosto 2010).

3.

La

materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno al quesito di

sapere se la CO 1 debba esser esclusa dall'aggiudicazione per il mancato

soddisfacimento dei criteri di idoneità fissati dal committente. Non occorre

infatti esporre nuovamente nel dettaglio le ragioni per le quali l'offerta

della ricorrente è stata a giusto titolo scartata, dato che la legittimità del

provvedimento è stata confermata da questo Tribunale con sentenza 18 maggio

2017, che su questo aspetto è stata tutelata appieno dall'Alta Corte federale

(vedi STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017, consid. 4).

Resta pertanto da

esaminare se l'offerta della CO 1 era conforme

alle esigenze del capitolato, secondo cui ogni concorrente doveva dimostrare di avere i mezzi necessari per

eseguire la commessa (ovvero sei

veicoli spazzaneve, due frese e una macchina spandi sale o ghiaia),

perlomeno entro il giorno della firma del contratto (cfr. p.to 2 pag. 2

allegato A). Lo stesso dicasi per le risorse umane (nove autisti), condizione -

questa - che in mancanza di disposizioni di segno opposto contenute nella lex

specialis della gara doveva essere soddisfatta già al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle

offerte (cfr. pro multis, STA 52.2015.203 del 20 luglio 2015).

3.1

Nella sua offerta del 30 agosto 2016 la CO 1 ha genericamente

dichiarato di avere 9 dipendenti propri da mettere a disposizione per

l'esecuzione della commessa, senza dover far capo ad alcun prestito di mano

d'opera (pag. 4 allegato D). Quanto ai veicoli, ha indicato voler offrire:

- uno

spazzaneve UNIMOG U 900 targato TI __________ con lama Boschung MF 2.4;

- uno spazzaneve Ok L6-4 targato TI __________

con lama Boschung MF 1.3 disponibile

entro il giorno della firma del contratto (contratto allegato all'offerta);

- uno spazzaneve Reform Muli 600

targato TI __________ con lama Zaugg G 22;

- uno spazzaneve Reform Muli 600

targato TI 7398 con lama Zaugg G 22;

- uno spazzaneve Unimog U 900 (recte:

406) targato TI __________ con lama Boschung MF 2.4;

- uno spazzaneve Toyota Landcruiser

targato TI __________ con lama Boschung BSL 22;

- una fresa Rolba R 600 S targata TI __________;

- una fresa Rolba R 400 (già targata VS

911.

dal detentore Garage Nufenen & Hotel Astoria 3988 Ulrichen; licenza

annullata allegata all'offerta);

- un veicolo spandisale Unimog U 900

targato TI __________ con spargitore Boschung HD.

In coda alla sua offerta la CO 1 ha fornito un elenco dei suoi

23.

dipendenti (impiegati al 100%) nel quale figurano:

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________;

- __________ (apprendista).

Il 31 agosto 2016 il municipio ha chiesto ad entrambi i concorrenti

diverse informazioni, tra cui la lista del personale della ditta previsto

per l'esecuzione del servizio invernale, completa di nome, cognome, anno di

nascita e domicilio delle persone impiegate e la dimostrazione che esse sono

alle dipendenze della ditta.

In risposta la CO 1 ha fornito i seguenti nominativi,

accompagnati dalle prove richieste:

1.

__________

2.

__________

3.

__________

4.

__________

5.

__________

6.

__________

7.

__________

8.

__________

9.

__________

Il 27 settembre 2016, l'ente

banditore ha sollecitato alle due concorrenti la trasmissione di altra

documentazione, segnatamente dei contratti di lavoro di almeno 9 dipendenti

previsti per il servizio invernale, nonché la busta paga del mese di

settembre dei dipendenti di cui

viene inviato il contratto di lavoro.

Dando riscontro a questa ulteriore richiesta di informazioni, la CO 1 ha fatto

avere al committente i contratti di lavoro e il conteggio di salario del

settembre 2016 di tutti i suoi dipendenti, ad eccezione del titolare __________

e dell'apprendista __________ __________.

3.2

Durante l'istruttoria di causa intervenuta

posteriormente alla sentenza 18 dicembre 2017 del Tribunale federale, il

giudice delegato cantonale ha richiamato:

·

dal cantone le offerte

presentate dalla CO 1 nei lotti E34, E35, UT-SISN 2013-2018 settore 4.0,

SSIC-SC 2014-2025 __________ D2, SSCI-SC 2014-2025 __________ E2 con relativi

incarti, nonché ogni altro fascicolo relativo a commesse di servizio invernali

assegnate alla stessa ditta da eseguirsi nel periodo ottobre 2016 - aprile

2021;

·

dalla RI 1 la documentazione

attestante la disponibilità della fresa neve Rolba R 400 E indicata in offerta

per l'esecuzione della tratta 5;

·

dall'Istituto delle

assicurazioni sociali, l'elenco dei dipendenti della CO 1 per i quali sono

stati pagati contributi paritetici al 30 agosto 2016.

3.2.1

La Divisione delle costruzioni ha fatto avere al

Tribunale dieci incarti concernenti commesse di servizio invernale aggiudicate

alla CO 1 (o a consorzi di cui la ditta è parte), di cui otto interessano anche

lavori da svolgere durante la stagione 2016 oggetto del presente contendere.

Per ogni commessa saranno esposti qui di seguito i veicoli e

gli autisti preposti all'esecuzione degli incarichi ottenuti:

SISN-UT 2013-2018 settore 4.0 (SN __________)

3.

autocarri + 6 autisti della CO 1

- Volvo TI __________

- Volvo TI __________

- Volvo SO __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

SISN-SC 2014-2028 lotto D2 (SC __________)

lotto aggiudicato al Consorzio __________ formato per ¼ dalla

ditta CO 1

3.

veicoli + 6 autisti

Stando all'offerta inoltrata, la CO 1 mette a disposizione 2

veicoli (Terberg targato TI __________ e Volvo targato TI __________) oltre a 5

persone di ignota identità (3 impiegate al 100%, 1 impiegata a tempo parziale +

1.

apprendista)

SISN-SC 2014-2028 lotto E2 (SC __________)

lotto aggiudicato al Consorzio __________ formato per ¼ dalla

ditta CO 1

2.

veicoli + 4 autisti

La CO 1 mette a disposizione 1 veicolo (Volvo targato TI __________)

oltre a 5 persone di ignota identità (3 impiegate al 100%, 1 impiegata a tempo

parziale + 1 apprendista)

SISN-SC 2015-2020 LOTTO E34 (SC __________)

2.

veicoli + 4 autisti della CO 1

- Unimog TI __________

- Unimog TI __________

- __________

- __________

- __________

- __________

SISN-SC 2015-2020 LOTTO E35 (SC __________)

3.

veicoli + 6 autisti della CO 1

- Mercedes TI __________

- Volvo TI __________

- Unimog TI __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

UT-SISN 2015-2016 LOTTO EP04 - 02 (__________)

supplemento di prestazioni per incarico diretto, 1 veicolo +

2.

autisti della CO 1

- Man TI __________

- __________

- __________

UT-SISN 2015-2016 LOTTO EP04 - 01 (__________)

supplemento di prestazioni per incarico diretto, 1 veicolo +

2.

autisti della CO 1

- Mercedes TI __________

- __________

- __________

SN settore 3.0-01 2016-2017 (__________)

incarico diretto, messa a disposizione di personale di

picchetto (2 autisti) della CO 1

- __________

- __________

3.2.2

L'Istituto delle assicurazioni sociali ha trasmesso al

Tribunale la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari ricevuta dalla CO

1, quale datore di lavoro, relativamente all'anno 2016. In essa sono

contemplati i nominativi di:

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

- __________

3.2.3

Così richiesta, la CO 1 ha dal canto suo recapitato al

Tribunale la conferma d'ordine 17/18 agosto 2016 relativa alla fresa neve Rolba

R400E (già targata VS __________) indicata nell'offerta del 30 agosto seguente.

3.3

Dalle predette

risultanze istruttorie emerge con la forza dell'evidenza che a

prescindere dalle persone non meglio identificabili della CO 1 messe a

disposizione dei Consorzi __________ e __________ (lotto D2 e lotto E2) almeno

un veicolo e tre autisti asseritamente destinati al servizio invernale del comune

di CO 2 erano già occupati in altre mansioni.

Trattasi in particolare dell'automezzo targato TI __________,

offerto al cantone per lo sgombero neve del lotto E34. Il fatto che al comune

sia stato proposto come veicolo spandisale ed allo Stato come spazzaneve nulla

muta all'impossibilità di utilizzarlo in contemporanea con mansioni diverse su

strade di categoria e proprietà differenti.

Quanto agli autisti, __________ e __________ sono stati

annunciati come impiegati anche nel lotto E35 (sgombero neve SC __________), mentre __________ figura addirittura come

operativo sia nel lotto E34 (SC __________) che nel settore 4.0 (SN __________).

In simili evenienze, l'offerta della CO 1 va scartata in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38

cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP per le stesse ragioni che hanno portato all'esclusione

della ricorrente, ovvero per mancanza delle risorse umane e tecniche necessarie

al corretto svolgimento della commessa. Le vicissitudini che hanno

contraddistinto l'assegnazione del lotto E34, esposte nelle conclusioni della CO

1, non permettono di dedurre alcunché a suo favore, vuoi perché la ditta in

discussione si è comunque occupata di quella commessa durante la stagione

invernale 2016-2017, vuoi perché autisti dichiarati come disponibili per il

comune di CO 2 erano comunque già occupati nel lotto E35 delle SC e nel settore

4.0

delle SN. Riguardo a quest'ultimi, all'ente banditore sono state fornite

false indicazioni, ulteriore motivo atto a

giustificare l'esclusione dalla gara della CO 1 (vedi art. 25 lett. b LCPubb e 38 cpv. 1 lett. f

RLCPubb/CIAP; sul concetto di false indicazioni

cfr. STA 52.2016.538 del 18 maggio 2017 consid. 4 in fine).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto,

avverandosi fondato laddove invoca l'esclusione dell'aggiudicataria. Va invece respinto

come già deciso in passato da questa Corte e dal Tribunale federale nella

misura in cui impugna la decisione di estromissione dalla gara disposta nei

confronti dell'insorgente.

5.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6.

La

tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed agli

ingenti valori in discussione, è suddivisa tra le parti secondo soccombenza (47

cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili sono invece date per compensate (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza

la decisione 3/14 ottobre 2016 con la quale

il municipio di CO 2 ha aggiudicato alla ditta CO 1 il servizio invernale per

le strade ed i piazzali comunali relativamente al periodo ottobre 2016 - maggio

2021.

è annullata.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico della ricorrente, della

resistente CO 1 e del committente in ragione di 1/3 (fr. 2'000.-) ciascuno.

All'insorgente

va restituita la somma di fr. 3'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali.

Le ripetibili sono compensate.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f

LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera