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Decisione

52.2018.111

Opere da impresario costruttore. Lacuna nei documenti (dichiarazioni relative al pagamento degli oneri sociali e delle imposte dei subappaltatori - art. 39 RLCPubb/CIAP) sanata in questa sede. Valutaz

25 giugno 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

Preso atto dell'esito della valutazione, il 12

febbraio 2018 l'ente banditore ha risolto di assegnare la commessa alla CO 1 di

__________ (CO 1), prima classificata con 595 punti.

D. Contro la

predetta decisione la RI 1 di __________ (RI 1), seconda in graduatoria con 589.05

punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in

via principale l'annullamento dell'aggiudicazione e l'attribuzione a proprio

favore della commessa previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. In

via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti al CO 2 per nuova decisione

ai sensi dei considerandi.

La ricorrente ha sostenuto in pratica che l'aggiudicataria avrebbe dovuto

essere esclusa per non aver presentato un'offerta completa e conforme alle

condizioni di gara, segnatamente per quanto attiene alle dichiarazioni

comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte rilasciate ad

alcuni subappaltatori (la maggior parte delle quali non rispettava le scadenze

fissate nelle disposizioni particolari del concorso), rispettivamente alla documentazione

concernente i tre collaboratori annunciati in perfezionamento professionale. Assegnare

un termine suppletorio per rimediare alle molteplici carenze insite nella sua

offerta, ha soggiunto la RI 1, lederebbe indubbiamente la parità di trattamento

tra concorrenti. A mente dell'insorgente, le note nel criterio del

perfezionamento professionale sono peraltro state assegnate in maniera

sbagliata. Mal si comprende infatti come l'ente banditore, ai fini della

valutazione di questo criterio, abbia ritenuto validi 6 dipendenti in

perfezionamento per la CO 1 e 3 per la RI 1, quando queste ultime, nelle loro

offerte, ne hanno dichiarati 2, rispettivamente 3. Nella denegata ipotesi in

cui il Tribunale non dovesse escludere la CO 1, ha concluso la ricorrente, il punteggio

del criterio di aggiudicazione 5 deve perlomeno essere ricalcolato senza

prendere in considerazione i due collaboratori della deliberataria (A__________

e M__________ per i quali non è stata allegata tutta la documentazione

richiesta dalle regole di gara, e quindi, dopo ponderazione, assegnando alla CO

1 6 punti in luogo dei 18 attribuitile (per un solo collaboratore valido a

fronte di 92 dipendenti), ciò che consentirebbe alla RI 1, con i suoi 589.05

punti, di superare l'aggiudicataria nella graduatoria finale e di vedersi

attribuire la commessa.

E. a. In sede di

risposta il CO 2 si è rimesso al giudizio del Tribunale, osservando che, come

rilevato dalla ricorrente, le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli

oneri sociali e delle imposte concernenti più subappaltatori notificati dalla CO

1 non ossequiavano effettivamente le scadenze di pagamento fissate negli atti

di gara ed annotando che la società deliberataria non aveva inoltre prodotto i

contratti di tirocinio ed il nuovo contratto di lavoro di due dei dipendenti

annunciati in perfezionamento professionale. Ciò non significa tuttavia che la

sua offerta sia da estromettere. Stante il chiaro contenuto del documento "Note

integrative alla documentazione di gara" (cfr. in particolare il commento

alla pos. 252.191 CPN 102), la CO 1 deve infatti poter essere ancora ammessa,

spontaneamente o dietro richiesta del Tribunale (a seguito dell'effetto

devolutivo del ricorso), a completare la propria offerta mediante la produzione

dei documenti mancanti. L'ente banditore ha fatto notare che, a ben vedere, anche

le attestazioni di un subappaltatore presentato dalla RI 1 (la C__________) non

rispettavano i termini di pagamento fissati dalla pos. 252.120, sottolineando

con ciò la sua correttezza nel voler trattare tutti i concorrenti allo stesso

modo. Il CO 2 ha infine difeso la valutazione del criterio del perfezionamento

professionale, che ha dettagliato nel doc. 4 allegato alla sua risposta, sostenendo

essere avvenuta secondo le modalità indicate nella scheda informativa "Criterio

di aggiudicazione perfezionamento professionale, versione 20 ottobre 2016"

edita dal Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli

appalti (scaricabile dal sito internet www.ti.ch/commesse) e sulla base della Tabella

per l'assegnazione della nota nel criterio "Contributo al perfezionamento

professionale in Ticino", annessa alle Disposizioni particolari CPN 102

(ALLEGATO 2).

b. All'accoglimento dell'impugnativa si è invece opposta la deliberataria, rilevando

anch'essa che la facoltà di completare le offerte mediante la produzione della

documentazione mancante è espressamente prevista dalla pos. 252.191 del capitolato

di appalto. In questa sede, ha quindi provveduto ad esibire tutte le dichiarazioni

aggiornate richieste dalla pos. 252.120 a comprova dell'avvenuto pagamento dei

contributi di legge dei subappaltatori indicati nella sua offerta (doc. 4 e 5).

La CO 1 ha poi giustificato l'omessa trasmissione dei contratti (di tirocinio e

di lavoro attuali) riguardanti A__________ e M__________ - dichiarati quali

collaboratori in perfezionamento professionale - sostenendo, da un lato, che i

due dipendenti avevano conseguito l'AFC mediante una formazione professionale

non formalizzata in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge

federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10)

e, dall'altro, che gli stessi avevano poi continuato ad esercitare la loro attività

presso la società deliberataria sulla base del medesimo contratto di lavoro

(già) stipulato a tempo indeterminato, cui era stato semplicemente adeguato lo

stipendio a seguito dell'ottenimento del titolo di studio (doc. 6 e 7).

L'aggiudicataria ha infine difeso l'operato della committenza anche per quanto

riguarda l'assegnazione delle note nel criterio del perfezionamento professionale,

avvenuta correttamente secondo le modalità di calcolo indicate negli atti di

gara.

c. Dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è rimasto

silente.

F. Dopo aver

consultato l'incarto, con la replica la RI 1 ha ribadito l'assenza dei contratti

di lavoro attuali e di tirocinio di M__________ e A__________ e riscontrato anche

la mancanza dell'AFC di G__________, terza dipendente annunciata quale

collaboratrice in perfezionamento dalla deliberataria. La valutazione dello

specifico criterio, ha precisato l'insorgente, è quindi frutto di dati non

comprovati. Le giustificazioni fornite dalla deliberataria all'appoggio dei doc.

6 e 7 non possono evidentemente supplire la mancata produzione dei contratti

obbligatoriamente richiesti dalle regole del concorso. L'offerta della CO 1,

gravemente lacunosa, doveva dunque essere estromessa dalla gara;

subordinatamente, per il criterio in parola, essa non doveva ottenere alcun

punto. Per il resto la RI 1, che ha dal canto suo prodotto le dichiarazioni

aggiornate della subappaltatrice C__________ (cfr. doc. M), ha ribadito le

proprie argomentazioni e domande di giudizio.

G. a. In duplica

il committente si è limitato a confermare che la documentazione concernente i

subappaltatori spontaneamente versata agli atti dalla CO 1 è conforme alle

condizioni di gara. La circostanza per cui talune delle dichiarazioni esibite

in sede di risposta siano state rilasciate posteriormente alla data di scadenza

di presentazione delle offerte è irrilevante; essenziale appare infatti che le

stesse ossequino le scadenze di pagamento fissate alla pos. 252.120 CPN 102.

Quanto alla documentazione concernente i dipendenti in perfezionamento, l'ente

banditore non ha potuto fare a meno di rilevare l'assenza dell'AFC di G__________,

sostenendo che spetterà alla CO 1 rimediarvi attraverso l'allegato di

duplica.

b. La deliberataria ha sostanzialmente ribadito la propria posizione, specificando

di non essere stata in grado di ottenere un duplicato del titolo di studio

conseguito nel 2013 da G__________, pur avendolo richiesto, senza successo, dall'autorità

e dalla diretta interessata. Quanto agli altri due dipendenti in perfezionamento

professionale, la CO 1 ha riaffermato che avendo gli stessi conseguito l'AFC

mediante una formazione professionale non formalizzata, conclusasi con una

procedura di qualificazione in applicazione dell'art. 17 cpv. 5 LFPr, il

contratto di lavoro sostituisce il contratto di tirocinio come previsto dalla

pos. 224.610 CPN 102. Con il conseguimento dell'AFC, ha concluso, ai dipendenti

è stato poi riconosciuto l'adeguamento del salario ed il contratto si è

protratto per atti concludenti, mantenendo la sua validità, non essendo

intervenuto alcun cambiamento nella figura del datore di lavoro.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro

concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

istruttoria. Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre

in particolare procedere al richiamo dell'AFC di G__________, come postulato

dalla ricorrente (art. 25 cpv. 1 LPAmm; cfr. consid. 4.3).

2. 2.1. Notoriamente, soltanto

offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.

Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero

ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per

quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere

i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve

soddisfare le prescrizioni di gara.

2.2. Gli art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevedono che

l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal

concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,

delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta. Le

offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere

direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente

a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata

(Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/

Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pagg. 108-109). Al

momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette,

nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso

e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere

al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte

ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità

dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un

presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni

caso riservato il principio della proporzionalità, in particolare nell'ottica

del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate

(cfr. RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA

52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2; STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid.

5.1,2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3. 3.1.

Giusta l'art. 5 lett. c LCPubb il committente può aggiudicare la commessa oggetto

del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli

obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle

imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle

disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi

di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere

generale, volto a garantire le conquiste

sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28

ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento

ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare

la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti

vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/

Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che

non rispettano i principi sanciti

dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb,

precisato ulteriormente dall'art. 38 cpv. 1 lett. a, c e d RLCPubb/CIAP).

3.2. Riallacciandosi all'art. 5

lett. c LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta

le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;

- Assicurazione perdita di guadagno in

caso di malattia;

- SUVA o istituto analogo;

- Cassa pensione (LPP);

- Pensionamento anticipato (PEAN), per

le categorie assoggettate;

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Imposte cantonali e comunali

cresciute in giudicato.

All'offerta deve essere inoltre allegata

(art. 39 cpv. 2 RLCPubb/

CIAP) la dichiarazione della

Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti

collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri

alle quali si riferisce la commessa. Con

queste disposizioni, riprese nella fattispecie dalla pos. 252.120 delle

disposizioni particolari CPN 102 del capitolato d'appalto, si è in sostanza

inteso permettere al committente di verificare immediatamente se il concorrente

rispetta il criterio d'idoneità generale sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb. Quanto al limite temporale delle attestazioni

richieste, il cpv. 3 della medesima norma stabilisce che le

dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro

rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono essere state

rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore

esatto dal committente nel bando o nella richiesta di offerta.

3.3. Per principio, le offerte

inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP o munite di documenti

privi di validità non sono da considerare incomplete. Queste dichiarazioni,

attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale,

ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione

sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la

presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una

modifica dell'offerta, atto - quest'ultimo - notoriamente inammissibile. Non per nulla, l'art. 39 cpv. 3

RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore sino al 25 agosto 2016 istituiva infatti

l'obbligo per il committente di richiedere immediatamente, assegnando un

termine di almeno 5 giorni per produrle, le dichiarazioni eventualmente

mancanti, pena l'esclusione dell'offerta in caso di omessa esibizione dei

documenti richiesti entro il termine impartito. La possibilità di sanatoria di cui all'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP andava

concessa non solo in caso di offerte sprovviste delle certificazioni richieste,

ma anche in presenza di offerte munite di documenti privi di validità siccome

incompleti o non aggiornati (STA 52.2016.570 del 24 febbraio 2017

consid. 2.3). La facoltà per il committente di chiedere la produzione dei

documenti esatti dall'art. 39 fissando un termine perentorio è stata prevista anche

al nuovo art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP, attualmente in vigore, con la

precisazione che l'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano la

nullità dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza delegata,

senza necessità di comminatoria di tali conseguenze.

3.3.1. Il capitolato d'appalto

(pos. 252.120 CPN 102) chiedeva in buona sostanza ai concorrenti di allegare le

usuali dichiarazioni previste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP. Per essere

conformi alle regole di gara, esse dovevano attestare la prova del pagamento

dei contributi fino al 30 giugno 2017. Stando a quanto previsto dall'ente

banditore, la data di emissione delle attestazioni comprovanti l'avvenuto

pagamento delle imposte cantonali e comunali non doveva inoltre essere

antecedente a 3 mesi rispetto alla scadenza del concorso (in concreto: 20 agosto

2017).

Il concorrente che intendeva

avvalersi di subappalti, doveva presentare le suddette attestazioni anche per

ognuno dei subappaltatori annunciati (cfr. pos. 229.240 CPN 102). Allineandosi

all'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP, le prescrizioni di gara (cfr. nota

integrativa alla pos. 252.191 CPN 102 dell'11 ottobre 2017) precisavano infine

che in caso di mancanza di uno o più documenti richiesti alle posizioni

252.120 e 252.140, il committente può assegnare un termine perentorio per

produrli e che la mancata presentazione nei termini indicati comporta

l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione (cfr. inoltre, nello

stesso senso, anche la nota integrativa al numero 3.8 del bando).

3.3.2. Nella sua

offerta la CO 1 ha indicato che avrebbe fatto capo a cinque subappaltatori (la __________,

la __________, la __________, la __________ e la __________; cfr. fascicolo Dichiarazioni

dell'offerente, pag. 10). Alla stessa ha poi allegato le dichiarazioni

comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, inserendole nel

fascicolo Dichiarazioni pagamenti CO 1.

Come eccepisce a giusta ragione la ricorrente, buona parte delle dichiarazioni esibite

dall'aggiudicataria non sono conformi alle regole di gara che, per concorsi da

inoltrare - come in concreto - dal 1° ottobre al 31 dicembre, richiedono, come

detto, la prova del pagamento dei contributi fino al 30 giugno (2017). La data

di emissione degli attestati relativi agli obblighi fiscali (fatta eccezione

per quelli della __________) è inoltre antecedente di 3 mesi rispetto alla

scadenza del concorso e disattende le disposizioni del capitolato. Le predette

lacune, diversamente da quanto pretende però la RI 1, non imponevano al

committente di escludere l'offerta della CO 1 (anche perché in quel caso

avrebbe dovuto estromettere anche la sua offerta, carente per quanto riguarda

la documentazione di un suo subappaltatore; cfr. risposta CO 2, ad 3.4), bensì,

conformemente alle prescrizioni di gara, di eventualmente assegnare un termine

perentorio per produrre le dichiarazioni aggiornate, così come richieste dalla

pos. 252.120.

In effetti, come sopra ricordato

(cfr. consid. 3.3), l'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP e le prescrizioni

regolanti il concorso oggetto del contendere (cfr. pos. 252.191 e documento Note

integrative alla documentazione di gara dell'11 ottobre 2017) conferivano

al committente la facoltà di assegnare ai concorrenti, inadempienti su questo

punto, un termine perentorio per completare le rispettive offerte con l'inoltro

della documentazione mancante. Solo scaduto infruttuoso questo termine le

offerte potevano essere escluse. Per quanto riguarda il caso concreto, va

rilevato che in questa sede la CO 1 ha spontaneamente trasmesso le dichiarazioni

aggiornate del pagamento degli oneri sociali e delle imposte dei subappaltatori

(cfr. plico attestazioni di cui ai doc. 4 e 5 prodotti con la risposta) - ritenute

dall'ente banditore conformi alle condizioni di gara (cfr. duplica, ad 3-6 pag.

3 e doc. 6) e sul cui contenuto la ricorrente, che ha potuto visionare

l'incarto presso questo Tribunale il 29 marzo 2018, non ha eccepito alcunché - per

cui alle sue manchevolezze è stato nel frattempo posto rimedio. Il ricorso su

questo punto deve quindi essere respinto.

4. 4.1. Nella fattispecie il committente ha inserito tra i vari

criteri di aggiudicazione quello relativo al perfezionamento professionale

secondo cui erano attribuiti punti supplementari alle aziende formatrici di

apprendisti che hanno assunto e avuto alle loro dipendenze per almeno 24 mesi

del personale con un AFC ottenuto nel 2014 o 2015, rispettivamente, che negli

ultimi due anni hanno assunto, con un contratto valido per almeno 24 mesi, del

personale con un AFC conseguito nel 2014, 2015 o 2016. (pos. 224.610 CPN 102). Come

ricordato in narrativa, secondo le condizioni di gara, a dimostrazione della

validità dei casi indicati, gli offerenti dovevano allegare il contratto di

tirocinio (salvo nei casi previsti dall'art. 17 LFPr atteso che in

quell'eventualità la copia del contratto di lavoro precedente sostituisce il

contratto di tirocinio), il contratto di lavoro attuale e copia dell'AFC (o

titolo equivalente), oltre alla documentazione comprovante che l'offerente è

un'azienda formatrice di apprendisti.

4.2. La deliberataria ha annunciato quali collaboratori in perfezionamento tre

persone: A__________, M__________ e G__________. Per le prime due ha allegato

le copie dei contratti di lavoro (a tempo indeterminato) e degli attestati di

capacità, non invece quelle dei contratti di tirocinio adducendo che i dipendenti

in discussione avevano seguito una formazione professionale non formalizzata ai

sensi dell'art. 17 LFPr. Per la terza, ha prodotto i contratti (di tirocinio e

di lavoro) come da richiesta del committente, salvo l'AFC, sostenendo di essere

stata impossibilitata a fornirlo, nonostante le richieste di trasmissione, rimaste

inevase, formulate in tal senso sia alla Divisione della formazione

professionale, sia alla diretta interessata. La ricorrente ha dal canto suo

annunciato quali collaboratori in perfezionamento professionale due persone (D__________

e F__________), allegando alla sua offerta tutta la documentazione esatta dalla

stazione appaltante. Dagli atti di gara risulta che l'ente banditore, per la

valutazione dello specifico criterio, li ha ritenuti tutti validi, conteggiandone

in totale 6 per la CO 1 e 3 per la RI 1. Confrontato con i puntuali dubbi

espressi nel ricorso dalla RI 1 su questo punto, in sede di risposta il CO 2 ha

chiarito le modalità di assegnazione dei punteggi (18 alla CO 1, 12 alla RI 1),

in particolare spiegando di avere calcolato le unità di personale in perfezionamento

sommandole anno per anno (per la CO 1: 2 nel 2014, 2 nel 2015, 1 nel 2016 e 1

nel 2017, per un totale di 6, rispettivamente, per la RI 1: 1 nel 2014,

1 nel 2015, 0 nel 2016 e 1 nel 2017, per un totale di 3; cfr. doc. 4 allegato

in risposta dal CO 2) ed assegnando quindi alla CO 1 18 punti (nota 6 ponderata

per 3) e alla RI 1 12 (nota 4 ponderata per 3). La ricorrente, che nulla ha più

eccepito riguardo alle modalità di calcolo fornite dal committente (con

sommatoria per ogni singolo anno), sostiene che la documentazione inoltrata

dalla CO 1 (con l'offerta e ancora in questa sede) a dimostrazione della

validità dei casi indicati sarebbe incompleta al punto da meritare l'esclusione

dalla gara o, subordinatamente, l'assegnazione di 0 punti nel criterio in parola.

Donde la necessità di aggiudicarle la commessa, dato che la correzione da

apportare (589.05 punti totali contro i 577.00 della CO 1) è tale da sovvertire

la graduatoria, permettendole di scavalcare la rivale. Le conclusioni alle

quali giunge la RI 1 non possono essere seguite.

4.3. Preliminarmente si osserva che A__________ e G__________ non potevano

entrare in considerazione quali collaboratori in perfezionamento perché hanno

ottenuto l'AFC già nel 2013. Poco importa quindi che ai fini della valutazione

del relativo criterio, per gli stessi la deliberataria abbia omesso di produrre

tutta la documentazione richiesta dall'ente banditore (in concreto: contratto

di lavoro attuale e di tirocinio di A__________, AFC di G__________). Il

criterio concorsuale specificava in modo chiaro che sarebbero stati considerati

solo coloro che avevano terminato l'apprendistato nel 2014, 2015 o 2016. Non vi

è dunque motivo di richiamare in questa sede tali documenti. Medesimo

ragionamento va fatto per D__________, collaboratore in perfezionamento

annunciato dalla ricorrente, poiché anch'egli ha conseguito l'AFC già nel 2013.

Per quanto riguarda invece l'altro collaboratore dichiarato dalla CO 1, M__________,

egli ha ottenuto l'AFC il 13 luglio 2015 seguendo una formazione professionale

non formalizzata ai sensi dell'art. 17 cpv. 5 LFPr. Successivamente, ha

continuato a lavorare presso la CO 1, sulla base dello stesso contratto di

lavoro concluso a tempo indeterminato il 1° agosto 2012, di cui è stato

adeguato lo stipendio. La ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro e

l'attestato AFC, che ha esibito ancora in questa sede unitamente allo scritto

25 novembre 2016 con cui la CO 1 comunica al collaboratore __________ che in

seguito al conseguimento dell'Attestato Federale di Capacità in data 13 luglio

2015, abbiamo provveduto ad inquadrarla nella classe salariale Q con decorrenza

dal 01 agosto 2015 e conseguente adeguamento il suo salario orario a CH 31.15.

Nella busta paga allegata (quella del mese di novembre 2016, NdR) trova

pertanto la liquidazione degli arretrati da agosto 2015 a ottobre 2016, nonché

il salario orario aggiornato alla nuova qualifica (cfr. doc. 7 allegato

alla risposta della CO 1). A torto la ricorrente ritiene tuttavia che ciò non

sia sufficiente, dato che mancherebbe il contratto di lavoro attuale e quello

di tirocinio. Non solo perché il collaboratore annunciato ha seguito una

formazione professionale non formalizzata conclusasi con una procedura di

qualificazione ex art. 17 LFPr, per cui la produzione del contratto di

tirocinio non era in concreto necessaria (vedi al proposito pos. 224.610, pag.

8: "[…] Solo nei casi previsti dall'art. 17 LFPr: la copia del

contratto di lavoro precedente sostituisce il contratto di tirocinio").

Ma anche perché gli atti dimostrano il modo inconfutabile che, dopo il

conseguimento dell'AFC, egli ha continuato ad espletare la propria attività, nella

medesima funzione e per il medesimo datore di lavoro, sulla base dello stesso

contratto stipulato nell'agosto 2012, con l'adeguamento salariale di cui si è

detto.

La conseguenza di tutto ciò per la fattispecie, risiede nella (sola) ammissione

di M__________ per la CO 1 e di F__________ per la RI 1, per la valutazione dello

specifico criterio.

4.4. Alla luce delle predette considerazioni, le note ottenute dalle parti nel

criterio perfezionamento professionale devono essere corrette in 3 (invece di 6)

per la CO 1, rispettivamente in 2 (invece di 4) per la RI 1, stante quanto

risulta dalla tabella dell'allegato 2 delle disposizioni particolari CPN 102 e

secondo le modalità di calcolo fornite in sede di risposta dal committente (con

sommatoria delle singole unità di personale in perfezionamento per ogni anno considerato)

e non più rimesse in discussione. Dopo ponderazione, alla CO 1 spettavano 9

punti (in luogo dei 18 attribuitile), mentre alla RI 1 6 punti (invece dei 12

che le erano stati assegnati). La correzione da apportare non sovverte tuttavia

la graduatoria allestita dal committente. La classifica finale, debitamente

corretta, è dunque la seguente:

RI 1

CO 1

Offerta econ.

265.05

270.00

Attendibilità

102

102

Referenze

180

180

Formaz. apprendisti

30

25

Perfez. professionale

6

9

Tot. punti

583.05

586.00

Classifica

Considerandi

II

I

5.

In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.

6.

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto

sospensivo all'impugnativa.

7.

La tassa di giustizia,

commisurata al dispendio lavorativo ed al valore della commessa, è posta a

carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa

rifonderà pure alla deliberataria, patrocinata da un legale, un'indennità per

ripetibili. Al committente, che si è invece rimesso al giudizio del Tribunale, non

si assegnano indennità di patrocinio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 6'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico. Essa verserà alla CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera