52.2018.13
Attinenza comunale
24 maggio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.13
Lugano
24 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 5 gennaio 2018 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione del 15 novembre 2017 (n. 5114) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa
inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 26 aprile 2017 del
Consiglio comunale di __________ in materia di concessione dell'attinenza comunale;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 19 agosto 2015 il
cittadino tedesco RI 1 (1970), titolare di un permesso di domicilio e residente
a __________ dal 1° novembre 2006 al 30 novembre 2010 e ininterrottamente dal 9
settembre 2011, ha depositato presso la locale cancelleria comunale una
domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e
l'attinenza comunale per stranieri, per sé e in favore dei figli __________
__________ (__________ 2006) e __________ (__________ 2009), allegando la documentazione
richiesta.
RI 1 è professore ordinario presso la Facoltà di scienze
economiche e direttore del Master __________ dell'Università della Svizzera
italiana (USI).
La moglie connazionale __________ (1977), con la quale ha
avuto __________ e __________, risiede in Germania.
b. Il 25 ottobre 2016 l'Ufficio controllo abitanti (UCA) di __________
ha convocato RI 1 allo scopo di regolare la residenza dei figli in quanto
questi ultimi non vivevano a quel momento nel Comune, ritenendo pertanto che
non potessero essere compresi nella domanda di cittadinanza. Con scritto del 4
novembre 2016 RI 1 ha tuttavia ribadito che la sua procedura di
naturalizzazione doveva includere anche i figli, con i quali viveva dal
2012/2013 e sui quali aveva l'autorità parentale, poiché il centro dei loro
interessi si trovava sempre nel nostro Cantone, sebbene dal settembre 2015 soggiornassero
temporaneamente in Germania presso la madre per motivi medici e scolastici.
c. Il 14 febbraio 2017 l'Ufficio della migrazione ha
comunicato all'UCA che __________ e __________ risultavano partiti per l'estero
a decorrere dal 30 settembre 2015.
Il giorno successivo, l'UCA ha quindi informato RI 1 di avere
registrato la partenza dei figli dal Comune, di modo che non potevano essere
inclusi nella domanda di cittadinanza.
d. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità dell'istante, il 21
marzo 2017 il Municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 2384 proponendo
la concessione dell'attinenza a RI 1, successivamente demandato per esame alla
Commissione delle petizioni, che il 4 aprile
2017 ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.
Nel frattempo, il 23 marzo 2017, il Municipio ha comunicato a
RI 1 che la sua pratica di attinenza comunale proseguiva il suo corso e che
sarebbe stata decisa dal Legislativo già in occasione della seduta prevista nel
corso del mese di aprile 2017.
e. Il 24 aprile 2017, alla presenza di 27 membri su 30, il
Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il messaggio
municipale n. 2384 relativo all'attinenza comunale di RI 1. La risoluzione è
stata pubblicata all'albo comunale il 26 aprile
2017.
Il 19 giugno 2017 il
Municipio di CO 1 ha comunicato a RI 1 che il 24 aprile 2017 il
Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale con 27 voti
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.
B. Con giudizio del 15 novembre
2017 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'impugnativa interposta da RI 1 il 21
agosto 2017 contro la decisione del 24
aprile 2017 del Consiglio comunale di __________ e lo scritto del 19 giugno 2017 del suo Municipio.
C. Contro il predetto giudicato
governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che venga riformata affinché nella decisione del Consiglio comunale di concessione
della sua attinenza comunale vengano inclusi anche i figli __________ e __________.
Il ricorrente afferma di essere stato informato tardivamente della
decisione del Legislativo comunale, giunta soltanto con la comunicazione del
Municipio del 19 giugno 2017. Ritiene pertanto che quest'ultima vada
considerata quale decisione impugnabile e il suo ricorso al Consiglio di Stato
dichiarato tempestivo.
Rileva poi che i suoi figli sono stati inspiegabilmente
esclusi dalla pratica. Secondo l'insorgente, non essendo stati menzionati né nella
pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale del 26 aprile 2017 né nella
comunicazione del Municipio del 19 giugno 2017, le Autorità comunali non si
sarebbero ancora pronunciate sulla domanda che li concerne, di modo che il
termine di ricorso non avrebbe ancora iniziato a decorrere. Nel caso in cui si
volesse ritenere invece che queste ultime abbiano implicitamente negato
l'attinenza comunale ai suoi figli senza menzionarli, esse avrebbero contravvenuto
al loro obbligo di motivazione.
In seguito ritiene che __________ e __________, benché
soggiornino attualmente in Germania con la madre per ragioni scolastiche e
mediche, adempino tutte le condizioni per la concessione dell'attinenza
comunale in quanto il centro dei loro interessi si colloca sempre a __________.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il
Consiglio di Stato come pure il Municipio di
CO 1 e il Presidente del Consiglio comunale, questi ultimi con argomenti
di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.
E. In sede di replica il ricorrente ribadisce e amplia i propri argomenti,
nella duplica le Autorità comunali si sono rimesse al giudizio del Tribunale, mentre
l'Esecutivo cantonale è rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
sulla presente causa discende dagli art. 208 cpv. 1 della legge organica
comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e 41a cpv. 2 della legge sulla
cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL
141.100). La legittimazione del ricorrente è data dagli art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e 209 lett. b LOC. Il gravame, tempestivo
giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine. Ritenuto
che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica, esso può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Come accennato in
narrativa, il 24 aprile 2017 il Consiglio comunale di __________ ha concesso
l'attinenza comunale a RI 1 dopo avere approvato il relativo messaggio
municipale, con 27 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.
Il 15 novembre 2017 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'impugnativa
inoltrata dall'interessato il 21 agosto 2017. L'Esecutivo cantonale ha indicato
che la risoluzione del Legislativo
comunale era stata pubblicata all'albo
comunale il 26 aprile 2017, munita dell'indicazione dei mezzi e dei
termini di ricorso, conformemente all'art. 74
cpv. 1 LOC (doc. C), di modo che il termine di 30 giorni per impugnarla al
Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 1 LPAmm giusta il rinvio di cui all'art. 213
cpv. 3 LOC) aveva iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 13 cpv. 1
LPAmm) ed era giunto quindi a scadenza il 26 maggio 2017.
2.2
2.2.1
Sapere se il gravame inoltrato dinnanzi al Consiglio di Stato da RI 1 fosse
tardivo o meno per rapporto al momento della notifica della decisione con cui
il Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale è una questione
che può rimanere qui indecisa. In effetti, nella misura in cui tale risoluzione
lo concerneva il suo ricorso sarebbe in ogni caso stato da dichiarare
irricevibile, visto che non poteva far valere l'esistenza di un interesse degno di protezione
all'annullamento di un provvedimento che, essendo a lui favorevole, non gli
procurava alcun aggravio e, di conseguenza, non gli conferiva la legittimazione
ad agire in giudizio.
2.2.2
Al di là di ciò, occorre comunque considerare che le doglianze sollevate
da RI 1 davanti alla precedente istanza di ricorso concernevano sostanzialmente
la mancata inclusione di __________ e __________ nella decisione con la quale
il Consiglio comunale gli ha concesso l'attinenza comunale, considerato che
giusta l'art. 33 della legge federale sulla cittadinanza del 29
settembre 1952 (vLCit) - nella sua
versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi applicabile alla presente
fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 (RS 141.0) - i figli
minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione
e che, come risulta dall'inserto di causa, nella sua domanda depositata il 19
agosto 2015 presso il Comune il ricorrente aveva chiaramente indicato che la
stessa includeva anche i suoi due figli.
Sempre dagli atti, tuttavia, emerge che il 25 ottobre 2016 l'UCA aveva
convocato RI 1 al fine di chiarire la situazione della sua prole siccome
quest'ultima non viveva a quel tempo nel Comune, ritenendo pertanto che i figli
non potessero essere compresi nella domanda. Il 4 novembre successivo il
ricorrente aveva però ribadito che la procedura di naturalizzazione riguardava
anche __________ e __________.
Il 15 febbraio 2017 l'UCA ha quindi comunicato all'insorgente
di avere proceduto a registrare la partenza dei figli dal Comune, di modo che
essi non potevano essere inclusi nella domanda di cittadinanza. La procedura ha
poi seguito il suo corso ed è sfociata nella decisione del 24 aprile 2017 con
la quale il Consiglio comunale ha concesso l'attinenza comunale al solo ricorrente.
In effetti, sia la risoluzione del Legislativo comunale sia la comunicazione
del 19 giugno 2017 dell'Esecutivo, come pure il messaggio municipale del 21
marzo 2017 e il preavviso favorevole della Commissione
delle petizioni del 4 aprile 2017, non menzionano i figli del ricorrente.
Alla luce di quanto precede occorre dunque convenire con quest'ultimo sul fatto
che la domanda di naturalizzazione a favore di __________ e __________ non è in realtà mai stata evasa poiché se non avesse
voluto concedere loro l'attinenza comunale, il Consiglio comunale avrebbe comunque
dovuto statuire formalmente sulla loro richiesta, spiegando in maniera
esaustiva i motivi alla base del rifiuto. Circostanza, questa, che però non si è
sino ad ora avverata. Non è infatti certo lo scritto del 15 febbraio 2017 con
cui l'UCA aveva comunicato all'insorgente che i suoi figli non potevano
essere inclusi nella sua richiesta di cittadinanza che permette di sovvertire quanto precede, tale Ufficio non essendo nemmeno
competente a decidere le domande di naturalizzazione a livello comunale. Tanto
più che lo scritto in questione, trasmesso peraltro unicamente per posta
elettronica, aveva valore di semplice comunicazione e non costituiva certo una
decisione impugnabile.
2.2.3
Ora, l'art.
29.
cpv. 1 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il
diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole nei
procedimenti dinnanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. L'art.
67.
LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o
ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Ricorso,
questo, che non è legato all'osservanza di alcun termine, potendo essere interposto
in ogni momento (art. 68 cpv. 4 LPAmm).
Nella misura in cui lamentava l'emanazione di una formale decisione in merito
alla concessione o meno dell'attinenza comunale a favore dei figli, l'impugnativa
inoltrata dal ricorrente dinnanzi al Consiglio di Stato aveva pertanto tutte le
caratteristiche di un ricorso per ritardata giustizia contro l'operato
dell'Autorità comunale, la quale dal canto suo aveva manifestato in modo alquanto
esplicito l'intenzione di non volersi più chinare sulla questione, ritenendola
ormai superata dagli eventi. Sotto questo profilo il gravame inoltrato dal
ricorrente andava dunque trattato a tale stregua, senza che si ponesse il
problema della sua tempestività. Considerato dunque che la domanda di
naturalizzazione a suo tempo presentata congiuntamente al padre da __________ e
__________ risultava - e risulta tuttora - formalmente pendente, si giustifica allo
stato attuale delle cose rinviare gli atti alle Autorità comunali affinché, una
volta riattivata la relativa procedura, provvedano con la dovuta sollecitudine
a evadere la medesima tramite l'adozione da parte del Legislativo di __________
di una risoluzione che conceda o neghi loro (in forma debitamente motivata) la
concessione dell'attinenza comunale.
3.
3.1. Stante quanto precede,
il ricorso va dunque parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
3.2
La tassa di giustizia e le spese seguono la parziale soccombenza
di RI 1 (supra, consid. 2.2.1), conformemente all'art. 47 LPAmm.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'insorgente, patrocinato,
un'indennità, seppur ridotta, a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione del 15
novembre 2017 (n. 5114) del Consiglio di Stato sono riformati nel seguente
modo:
1.
1.1. iI ricorso è irricevibile nella misura in
cui la risoluzione del Consiglio comunale di
__________ del 26 aprile 2017 concede l'attinenza comunale a RI 1;
1.2
per
il resto, il ricorso è parzialmente accolto:
§. gli atti sono trasmessi alle
Autorità del Comune di __________, affinché si pronuncino senza indugio sulla
domanda introdotta da RI 1 il 19 agosto 2015 in favore dei figli __________ e __________
e volta ad ottenere la cittadinanza
svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri.
2.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a
carico del ricorrente.
2.
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico dell'insorgente e vanno
dedotte dall'importo di fr. 1'200.- già versato a titolo d'anticipo. Al
ricorrente va quindi restituita la somma di fr. 600.-.
3.
Lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'200.-
a titolo di ripetibili ridotte per entrambe le sedi ricorsuali.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere