Lexipedia

Decisione

52.2018.13

Attinenza comunale

24 maggio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 19 agosto 2015 il

cittadino tedesco RI 1 (1970), titolare di un permesso di domicilio e residente

a __________ dal 1° novembre 2006 al 30 novembre 2010 e ininterrottamente dal 9

settembre 2011, ha depositato presso la locale cancelleria comunale una

domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e

l'attinenza comunale per stranieri, per sé e in favore dei figli __________

__________ (__________ 2006) e __________ (__________ 2009), allegando la documentazione

richiesta.

RI 1 è professore ordinario presso la Facoltà di scienze

economiche e direttore del Master __________ dell'Università della Svizzera

italiana (USI).

La moglie connazionale __________ (1977), con la quale ha

avuto __________ e __________, risiede in Germania.

b. Il 25 ottobre 2016 l'Ufficio controllo abitanti (UCA) di __________

ha convocato RI 1 allo scopo di regolare la residenza dei figli in quanto

questi ultimi non vivevano a quel momento nel Comune, ritenendo pertanto che

non potessero essere compresi nella domanda di cittadinanza. Con scritto del 4

novembre 2016 RI 1 ha tuttavia ribadito che la sua procedura di

naturalizzazione doveva includere anche i figli, con i quali viveva dal

2012/2013 e sui quali aveva l'autorità parentale, poiché il centro dei loro

interessi si trovava sempre nel nostro Cantone, sebbene dal settembre 2015 soggiornassero

temporaneamente in Germania presso la madre per motivi medici e scolastici.

c. Il 14 febbraio 2017 l'Ufficio della migrazione ha

comunicato all'UCA che __________ e __________ risultavano partiti per l'estero

a decorrere dal 30 settembre 2015.

Il giorno successivo, l'UCA ha quindi informato RI 1 di avere

registrato la partenza dei figli dal Comune, di modo che non potevano essere

inclusi nella domanda di cittadinanza.

d. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità dell'istante, il 21

marzo 2017 il Municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 2384 proponendo

la concessione dell'attinenza a RI 1, successivamente demandato per esame alla

Commissione delle petizioni, che il 4 aprile

2017 ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.

Nel frattempo, il 23 marzo 2017, il Municipio ha comunicato a

RI 1 che la sua pratica di attinenza comunale proseguiva il suo corso e che

sarebbe stata decisa dal Legislativo già in occasione della seduta prevista nel

corso del mese di aprile 2017.

e. Il 24 aprile 2017, alla presenza di 27 membri su 30, il

Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il messaggio

municipale n. 2384 relativo all'attinenza comunale di RI 1. La risoluzione è

stata pubblicata all'albo comunale il 26 aprile

2017.

Il 19 giugno 2017 il

Municipio di CO 1 ha comunicato a RI 1 che il 24 aprile 2017 il

Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale con 27 voti

favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

B. Con giudizio del 15 novembre

2017 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'impugnativa interposta da RI 1 il 21

agosto 2017 contro la decisione del 24

aprile 2017 del Consiglio comunale di __________ e lo scritto del 19 giugno 2017 del suo Municipio.

C. Contro il predetto giudicato

governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che venga riformata affinché nella decisione del Consiglio comunale di concessione

della sua attinenza comunale vengano inclusi anche i figli __________ e __________.

Il ricorrente afferma di essere stato informato tardivamente della

decisione del Legislativo comunale, giunta soltanto con la comunicazione del

Municipio del 19 giugno 2017. Ritiene pertanto che quest'ultima vada

considerata quale decisione impugnabile e il suo ricorso al Consiglio di Stato

dichiarato tempestivo.

Rileva poi che i suoi figli sono stati inspiegabilmente

esclusi dalla pratica. Secondo l'insorgente, non essendo stati menzionati né nella

pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale del 26 aprile 2017 né nella

comunicazione del Municipio del 19 giugno 2017, le Autorità comunali non si

sarebbero ancora pronunciate sulla domanda che li concerne, di modo che il

termine di ricorso non avrebbe ancora iniziato a decorrere. Nel caso in cui si

volesse ritenere invece che queste ultime abbiano implicitamente negato

l'attinenza comunale ai suoi figli senza menzionarli, esse avrebbero contravvenuto

al loro obbligo di motivazione.

In seguito ritiene che __________ e __________, benché

soggiornino attualmente in Germania con la madre per ragioni scolastiche e

mediche, adempino tutte le condizioni per la concessione dell'attinenza

comunale in quanto il centro dei loro interessi si colloca sempre a __________.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono il

Consiglio di Stato come pure il Municipio di

CO 1 e il Presidente del Consiglio comunale, questi ultimi con argomenti

di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.

E. In sede di replica il ricorrente ribadisce e amplia i propri argomenti,

nella duplica le Autorità comunali si sono rimesse al giudizio del Tribunale, mentre

l'Esecutivo cantonale è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

sulla presente causa discende dagli art. 208 cpv. 1 della legge organica

comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e 41a cpv. 2 della legge sulla

cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL

141.100). La legittimazione del ricorrente è data dagli art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e 209 lett. b LOC. Il gravame, tempestivo

giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine. Ritenuto

che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica, esso può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Come accennato in

narrativa, il 24 aprile 2017 il Consiglio comunale di __________ ha concesso

l'attinenza comunale a RI 1 dopo avere approvato il relativo messaggio

municipale, con 27 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

Il 15 novembre 2017 il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'impugnativa

inoltrata dall'interessato il 21 agosto 2017. L'Esecutivo cantonale ha indicato

che la risoluzione del Legislativo

comunale era stata pubblicata all'albo

comunale il 26 aprile 2017, munita dell'indicazione dei mezzi e dei

termini di ricorso, conformemente all'art. 74

cpv. 1 LOC (doc. C), di modo che il termine di 30 giorni per impugnarla al

Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 1 LPAmm giusta il rinvio di cui all'art. 213

cpv. 3 LOC) aveva iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 13 cpv. 1

LPAmm) ed era giunto quindi a scadenza il 26 maggio 2017.

2.2

2.2.1

Sapere se il gravame inoltrato dinnanzi al Consiglio di Stato da RI 1 fosse

tardivo o meno per rapporto al momento della notifica della decisione con cui

il Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale è una questione

che può rimanere qui indecisa. In effetti, nella misura in cui tale risoluzione

lo concerneva il suo ricorso sarebbe in ogni caso stato da dichiarare

irricevibile, visto che non poteva far valere l'esistenza di un interesse degno di protezione

all'annullamento di un provvedimento che, essendo a lui favorevole, non gli

procurava alcun aggravio e, di conseguenza, non gli conferiva la legittimazione

ad agire in giudizio.

2.2.2

Al di là di ciò, occorre comunque considerare che le doglianze sollevate

da RI 1 davanti alla precedente istanza di ricorso concernevano sostanzialmente

la mancata inclusione di __________ e __________ nella decisione con la quale

il Consiglio comunale gli ha concesso l'attinenza comunale, considerato che

giusta l'art. 33 della legge federale sulla cittadinanza del 29

settembre 1952 (vLCit) - nella sua

versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi applicabile alla presente

fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 (RS 141.0) - i figli

minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione

e che, come risulta dall'inserto di causa, nella sua domanda depositata il 19

agosto 2015 presso il Comune il ricorrente aveva chiaramente indicato che la

stessa includeva anche i suoi due figli.

Sempre dagli atti, tuttavia, emerge che il 25 ottobre 2016 l'UCA aveva

convocato RI 1 al fine di chiarire la situazione della sua prole siccome

quest'ultima non viveva a quel tempo nel Comune, ritenendo pertanto che i figli

non potessero essere compresi nella domanda. Il 4 novembre successivo il

ricorrente aveva però ribadito che la procedura di naturalizzazione riguardava

anche __________ e __________.

Il 15 febbraio 2017 l'UCA ha quindi comunicato all'insorgente

di avere proceduto a registrare la partenza dei figli dal Comune, di modo che

essi non potevano essere inclusi nella domanda di cittadinanza. La procedura ha

poi seguito il suo corso ed è sfociata nella decisione del 24 aprile 2017 con

la quale il Consiglio comunale ha concesso l'attinenza comunale al solo ricorrente.

In effetti, sia la risoluzione del Legislativo comunale sia la comunicazione

del 19 giugno 2017 dell'Esecutivo, come pure il messaggio municipale del 21

marzo 2017 e il preavviso favorevole della Commissione

delle petizioni del 4 aprile 2017, non menzionano i figli del ricorrente.

Alla luce di quanto precede occorre dunque convenire con quest'ultimo sul fatto

che la domanda di naturalizzazione a favore di __________ e __________ non è in realtà mai stata evasa poiché se non avesse

voluto concedere loro l'attinenza comunale, il Consiglio comunale avrebbe comunque

dovuto statuire formalmente sulla loro richiesta, spiegando in maniera

esaustiva i motivi alla base del rifiuto. Circostanza, questa, che però non si è

sino ad ora avverata. Non è infatti certo lo scritto del 15 febbraio 2017 con

cui l'UCA aveva comunicato all'insorgente che i suoi figli non potevano

essere inclusi nella sua richiesta di cittadinanza che permette di sovvertire quanto precede, tale Ufficio non essendo nemmeno

competente a decidere le domande di naturalizzazione a livello comunale. Tanto

più che lo scritto in questione, trasmesso peraltro unicamente per posta

elettronica, aveva valore di semplice comunicazione e non costituiva certo una

decisione impugnabile.

2.2.3

Ora, l'art.

29.

cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il

diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole nei

procedimenti dinnanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. L'art.

67.

LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o

ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Ricorso,

questo, che non è legato all'osservanza di alcun termine, potendo essere interposto

in ogni momento (art. 68 cpv. 4 LPAmm).

Nella misura in cui lamentava l'emanazione di una formale decisione in merito

alla concessione o meno dell'attinenza comunale a favore dei figli, l'impugnativa

inoltrata dal ricorrente dinnanzi al Consiglio di Stato aveva pertanto tutte le

caratteristiche di un ricorso per ritardata giustizia contro l'operato

dell'Autorità comunale, la quale dal canto suo aveva manifestato in modo alquanto

esplicito l'intenzione di non volersi più chinare sulla questione, ritenendola

ormai superata dagli eventi. Sotto questo profilo il gravame inoltrato dal

ricorrente andava dunque trattato a tale stregua, senza che si ponesse il

problema della sua tempestività. Considerato dunque che la domanda di

naturalizzazione a suo tempo presentata congiuntamente al padre da __________ e

__________ risultava - e risulta tuttora - formalmente pendente, si giustifica allo

stato attuale delle cose rinviare gli atti alle Autorità comunali affinché, una

volta riattivata la relativa procedura, provvedano con la dovuta sollecitudine

a evadere la medesima tramite l'adozione da parte del Legislativo di __________

di una risoluzione che conceda o neghi loro (in forma debitamente motivata) la

concessione dell'attinenza comunale.

3.

3.1. Stante quanto precede,

il ricorso va dunque parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

3.2

La tassa di giustizia e le spese seguono la parziale soccombenza

di RI 1 (supra, consid. 2.2.1), conformemente all'art. 47 LPAmm.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, patrocinato,

un'indennità, seppur ridotta, a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione del 15

novembre 2017 (n. 5114) del Consiglio di Stato sono riformati nel seguente

modo:

1.

1.1. iI ricorso è irricevibile nella misura in

cui la risoluzione del Consiglio comunale di

__________ del 26 aprile 2017 concede l'attinenza comunale a RI 1;

1.2

per

il resto, il ricorso è parzialmente accolto:

§. gli atti sono trasmessi alle

Autorità del Comune di __________, affinché si pronuncino senza indugio sulla

domanda introdotta da RI 1 il 19 agosto 2015 in favore dei figli __________ e __________

e volta ad ottenere la cittadinanza

svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a

carico del ricorrente.

2.

La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico dell'insorgente e vanno

dedotte dall'importo di fr. 1'200.- già versato a titolo d'anticipo. Al

ricorrente va quindi restituita la somma di fr. 600.-.

3.

Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'200.-

a titolo di ripetibili ridotte per entrambe le sedi ricorsuali.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere