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Decisione

52.2018.130

Commessa pubblica. La ditta che ha partecipato al pubblico concorso in consorzio con un'altra non è legittimata a impugnare, da sola, la decisione di aggiudicazione pronunciata dal committente

8 giugno 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti che la precedono; annota infine il committente che essa non

rivendica nemmeno l'aggiudicazione in suo favore;

che nel merito, il committente dà atto alla ricorrente dell'errore da essa

denunciato in relazione alla valutazione del criterio del prezzo; tuttavia, la

correzione auspicata non porterebbe alla modifica della posizione

dell'insorgente, che rimarrebbe confinata al terzo posto;

che la deliberataria è rimasta silente, così come l'Ufficio di vigilanza sulle

commesse pubbliche;

che in replica la

ricorrente ha ribadito di aver agito anche per conto della sua consorziata, in

forza di una procura rilasciatale per l'inoltro del ricorso; per il rimanente,

essa annota che la committente ha ammesso l'errore nella calcolazione del minor

rendimento dell'impianto (e per finire nell'assegnazione dei punti al criterio

del prezzo), solo grazie all'inoltro del suo gravame;

che in duplica il

Consorzio Depurazione si è confermato nelle sue precedenti allegazioni e

domande;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che alla ricorrente va invece negata la legittimazione attiva (art. 65 cpv. 1

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1)

a contestare l'esito del concorso, come peraltro postulato dal committente;

che, in effetti, alla gara ha partecipato il consorzio T__________, composto

delle ditte RI 1 e X 1;

che il consorzio è una

società semplice ai sensi dell'art. 530 della legge federale di complemento del

codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo

1911 (CO; RS 220) che non ha capacità giuridica, né processuale; solo i singoli

membri della società, riuniti in un litisconsorzio necessario, fruiscono della

legittimazione attiva (DTF 131 I 153 consid. 5), anche se per prassi questo

Tribunale è solito riconoscere la potestà ricorsuale anche al consorzio in

quanto tale, partendo dall'assunto che comparenti siano i suoi soci (RDAT

II-2002 n. 47); evenienza, quest'ultima, che non si verifica in concreto;

che difatti, l'atto ricorsuale è stato inoltrato solo in nome e per conto della

RI 1, senza alcun minimo accenno all'esistenza né del consorzio T__________, né

della ditta consorziata, né di un potere di rappresentanza in favore della

ricorrente, circostanze da cui eventualmente dedurre che il gravame fosse stato

presentato legittimamente anche a nome e nell'interesse della consorziata X 1;

che la circostanza che in corso di causa la X 1 ha inoltrato uno scritto in cui

delega e ratifica gli atti della ricorrente nella procedura ricorsuale che il

consorzio T__________ avrebbe intentato contro la decisione del committente non

viene in soccorso alla ricorrente: essendo già ampiamente trascorsi i termini

ricorsuali, sanabile era semmai solo il difetto del potere di rappresentanza,

non invece il difetto di legittimazione attiva a ricorrere;

che, ad ogni modo, indipendentemente dal fatto che la ricorrente nemmeno ha

rivendicato la commessa in suo favore, quand'an-che fosse stato ricevibile, il

ricorso sarebbe stato infondato nel merito;

che, in effetti, dopo correzione dell'errore giustamente denunciato dalla

ricorrente nel calcolo del minor rendimento dell'impianto offerto e riprese le

valutazioni delle offerte dei concorrenti, il consorzio T__________ di cui fa

parte la ricorrente sarebbe comunque rimasto al terzo posto in classifica,

conclusione, questa, del resto nemmeno contestata dalla ricorrente;

che pertanto essa non avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazio-ne;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere dichiarato

irricevibile;

che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di

concedere al ricorso effetto sospensivo;

che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio di lavoro occasionato al Tribunale,

è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà al

committente, patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della RI 1. L'importo di fr. 2'000.-

versato in eccesso a titolo di anticipo delle spese processuali le viene

restituito. Essa rifonderà al committente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

termini e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera