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Decisione

52.2018.135

Permesso di dimora e cambiamento di Cantone

14 novembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 settembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento

delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 30 maggio 2016 dai

cittadini turchi RI 1 (1979) e RI 2 (1981) RI 2 e volta ad ottenere il rinnovo

del loro permesso di dimora annuale, di cui beneficiavano dal 2005, fissando

loro un termine fino al 9 novembre successivo per lasciare il territorio del

Canton Ticino.

Fondandosi sui loro interrogatori di polizia, l'autorità ha

ritenuto che il centro di vita e dei loro interessi non si trovasse in Ticino bensì

nel Canton Soletta, dove svolgevano un'attività lucrativa e risiedevano gran

parte del tempo. Ha soggiunto che il loro rientro saltuario a L__________ non era

sufficiente per mantenere il permesso. La

decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 64,

64d e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;

RS 142.20).

B. Con giudizio del 6 febbraio 2018 il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non prorogare la loro

autorizzazione di soggiorno in virtù

dei motivi addotti dal Dipartimento.

C. Contro la predetta pronunzia

governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso

di dimora.

Sostengono che, malgrado il soggiorno nel Canton Soletta per

motivi di lavoro, il centro dei loro interessi personali è rimasto in Ticino dove

si trova l'essenziale dei loro rapporti familiari, sociali e privati e

rientrano regolarmente. Affermano che la loro situazione è mutata dopo il loro

interrogatorio di polizia, in quanto nel frattempo RI 2 è tornata a risiedere

stabilmente nel nostro Cantone e suo marito vi rientra ogni fine settimana. Ritengono

che il provvedimento sia lesivo in ogni caso del principio della proporzionalità.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato senza formulare

particolari osservazioni al riguardo.

E. In fase di replica gli insorgenti

ribadiscono i propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma

nelle proprie posizioni mentre il Governo è rimasto silente.

F. Con decisione del 18 luglio 2018 comunicata

a questo Tribunale il medesimo giorno, l'Ufficio della migrazione del Canton

Soletta ha sospeso la domanda del 15 marzo 2018 di RI 1 e RI 2 volta ad

ottenere l'autorizzazione a cambiare Cantone allo scopo di risiedere nella

Svizzera interna, in attesa di una decisione cresciuta in giudicato sul ricorso

interposto dagli stessi interessati dinnanzi alle autorità ticinesi contro il

mancato rinnovo del loro permesso di dimora.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito

della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100) e il gravame in oggetto

tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

Per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), ci si può

invero chiedere se gli insorgenti abbiano ancora un interesse pratico e attuale

nella presente vertenza, ritenuto che pendente causa hanno richiesto alle autorità

solettesi il cambiamento di Cantone. Tale quesito può comunque rimanere qui

indeciso in quanto, come si vedrà in appresso, la loro impugnativa va in ogni

caso respinta nel merito.

Ricevibile in ordine entro questi limiti, il gravame può essere senz'altro deciso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il

permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno

(cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere

vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2).

L'art. 66 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e

l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) sancisce che uno

straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un

permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il

permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.

2.2

L'art. 37 LStr dispone che il titolare di un permesso di

soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria

residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo

Cantone. Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone, soggiunge il cpv.

4.

della medesima norma, non è necessario alcun permesso.

Secondo l'art. 67 OASA, il trasferimento del centro di propri

interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo

Cantone (cpv. 1). Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata

inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un

permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha

bisogno né di altri permessi né di notificarsi. La regolamentazione del

soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16 OASA (cpv. 2).

L'art. 16 cpv. 1 OASA prevede che il soggiornante settimanale

che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana

esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi

entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno

settimanale dura più di tre mesi per anno civile.

3.

3.1. Interrogata il 29 agosto 2016

dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno nel nostro Cantone, RI 2 ha dichiarato

tra le altre cose di svolgere circa una trentina di ore di lavoro al mese per

la __________ GmbH a __________ (SO), che da 2 o 3 anni suo marito lavorava come

autista per la __________ GmbH di __________ (SO), che la maggior parte del

tempo lo trascorrevano a __________ (SO) dove hanno preso in locazione un appartamento

con una pigione mensile di fr. 1'200.-, e di rientrare al loro domicilio coniugale

situato in via __________ a L______ all'incirca due fine settimana al mese.

A sua volta interrogato, RI 1 ha affermato di avere iniziato

a lavorare per la _________ GmbH nel marzo 2013 (dapprima a tempo parziale e da

4.

mesi a tempo pieno per fr. 3'500.- netti mensili) in quanto in Ticino non

trovava un impiego, soggiungendo di non aver fatto delle ricerche particolari

per trovarne uno sul nostro territorio. Ha poi dichiarato che sua moglie lavorava

da circa un anno a tempo parziale (2-3 giorni al mese) per la ditta ______ di __________

e che per problemi di salute essa era sotto controllo e in cura presso un

medico con studio a __________ (BE). Ha soggiunto di trascorrere la maggior

parte del tempo con sua moglie a __________ in un appartamento di 3½ locali a

lui intestato e con un affitto mensile di fr. 1'200.– tutto compreso, e di pagare

per quello di 4½ locali a L__________ fr. 650.- tutto compreso, precisando che era

suo fratello __________, il quale vi alloggiava, a versare la pigione. Ha inoltre

affermato di recarsi con la moglie saltuariamente in Ticino, all'incirca due

fine settimana al mese.

3.2

Alla luce di queste dichiarazioni bisogna pertanto convenire

con le autorità inferiori che il centro di vita e degli interessi dei ricorrenti non si trova in Ticino bensì nel Canton

Soletta, dove svolgono un'attività lucrativa e dispongono di un appartamento

nel quale risiedono regolarmente e durante la maggior parte del loro tempo,

mentre il recapito di Locarno è meramente di comodo.

RI 1 e RI 2 hanno cercato un lavoro non qualificato nella

Svizzera interna che potevano senz'altro reperire in Ticino, dove peraltro vivono

diversi loro parenti di cui essi si prevalgono per sostenere che il centro dei

loro interessi familiari sarebbe rimasto nel nostro Cantone. Del resto, essi non

negano di non avere fatto delle ricerche particolari per trovare un impiego sul

territorio ticinese. Inoltre la loro presenza nel Canton Soletta non è dettata

esclusivamente da motivi professionali. In effetti, i ricorrenti stessi hanno ammesso

di trascorrere la maggior parte del tempo nella Svizzera interna e di rientrare

saltuariamente in Ticino, all'incirca solo due fine settimana al mese. Tenuto

conto della loro lunga presenza sul territorio solettese, non si può quindi ritenere

che essi vi soggiornino temporaneamente senza avervi trasferito il centro dei

loro interessi (cfr. art. 16 OASA in relazione con l'art. 37 cpv. 4 LStr).

Non permette di giungere a conclusioni a loro più favorevoli l'argomento

secondo cui la loro situazione sarebbe mutata dopo il loro interrogatorio di polizia, laddove sostengono che RI 2 sarebbe

tornata a risiedere stabilmente nel nostro Cantone e RI 1 vi rientrerebbe ora ogni

fine settimana. Lo dimostra il fatto che il 15 marzo 2018 i ricorrenti hanno

formalmente richiesto alle autorità solettesi l'autorizzazione a cambiare

Cantone allo scopo di trasferirsi definitivamente sul loro territorio (cfr. la decisione

del 18 luglio 2018 Departement des Innern, Migrationsamt, des Kantons Solothurn,

trasmessa al Tribunale e perfettamente nota agli insorgenti).

3.3

Infine, visto che RI 1 e RI 2 hanno il centro dei loro

interessi nel Canton Soletta, non è nemmeno dato di vedere come essi possano ritenere

che il mancato rinnovo del loro permesso di dimora ottenuto per risiedere in

Ticino sia lesivo del principio della proporzionalità.

4.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto nella

misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata

e di quella dipartimentale da essa tutelata. In effetti, la decisione censurata non procede da un

esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità

di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura

adottata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste solidalmente a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

In quanto ricevibile, il ricorso è

respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia di

complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente

a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere