52.2018.135
Permesso di dimora e cambiamento di Cantone
14 novembre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
PA 1
Incarto n.
52.2018.135
Lugano
14 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 12 marzo 2018 di
RI
e RI 2
patrocinati
da PA 1
contro
la
risoluzione del 6 febbraio 2018 (n. 600) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione con la quale il 9 settembre 2016 la Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni ha negato loro il rinnovo del permesso di
dimora;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 9 settembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 30 maggio 2016 dai
cittadini turchi RI 1 (1979) e RI 2 (1981) RI 2 e volta ad ottenere il rinnovo
del loro permesso di dimora annuale, di cui beneficiavano dal 2005, fissando
loro un termine fino al 9 novembre successivo per lasciare il territorio del
Canton Ticino.
Fondandosi sui loro interrogatori di polizia, l'autorità ha
ritenuto che il centro di vita e dei loro interessi non si trovasse in Ticino bensì
nel Canton Soletta, dove svolgevano un'attività lucrativa e risiedevano gran
parte del tempo. Ha soggiunto che il loro rientro saltuario a L__________ non era
sufficiente per mantenere il permesso. La
decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 64,
64d e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;
RS 142.20).
B. Con giudizio del 6 febbraio 2018 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non prorogare la loro
autorizzazione di soggiorno in virtù
dei motivi addotti dal Dipartimento.
C. Contro la predetta pronunzia
governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora.
Sostengono che, malgrado il soggiorno nel Canton Soletta per
motivi di lavoro, il centro dei loro interessi personali è rimasto in Ticino dove
si trova l'essenziale dei loro rapporti familiari, sociali e privati e
rientrano regolarmente. Affermano che la loro situazione è mutata dopo il loro
interrogatorio di polizia, in quanto nel frattempo RI 2 è tornata a risiedere
stabilmente nel nostro Cantone e suo marito vi rientra ogni fine settimana. Ritengono
che il provvedimento sia lesivo in ogni caso del principio della proporzionalità.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato senza formulare
particolari osservazioni al riguardo.
E. In fase di replica gli insorgenti
ribadiscono i propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma
nelle proprie posizioni mentre il Governo è rimasto silente.
F. Con decisione del 18 luglio 2018 comunicata
a questo Tribunale il medesimo giorno, l'Ufficio della migrazione del Canton
Soletta ha sospeso la domanda del 15 marzo 2018 di RI 1 e RI 2 volta ad
ottenere l'autorizzazione a cambiare Cantone allo scopo di risiedere nella
Svizzera interna, in attesa di una decisione cresciuta in giudicato sul ricorso
interposto dagli stessi interessati dinnanzi alle autorità ticinesi contro il
mancato rinnovo del loro permesso di dimora.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100) e il gravame in oggetto
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).
Per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), ci si può
invero chiedere se gli insorgenti abbiano ancora un interesse pratico e attuale
nella presente vertenza, ritenuto che pendente causa hanno richiesto alle autorità
solettesi il cambiamento di Cantone. Tale quesito può comunque rimanere qui
indeciso in quanto, come si vedrà in appresso, la loro impugnativa va in ogni
caso respinta nel merito.
Ricevibile in ordine entro questi limiti, il gravame può essere senz'altro deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il
permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno
(cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere
vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2).
L'art. 66 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) sancisce che uno
straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un
permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il
permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.
2.2
L'art. 37 LStr dispone che il titolare di un permesso di
soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria
residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo
Cantone. Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone, soggiunge il cpv.
4.
della medesima norma, non è necessario alcun permesso.
Secondo l'art. 67 OASA, il trasferimento del centro di propri
interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo
Cantone (cpv. 1). Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata
inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un
permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha
bisogno né di altri permessi né di notificarsi. La regolamentazione del
soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16 OASA (cpv. 2).
L'art. 16 cpv. 1 OASA prevede che il soggiornante settimanale
che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana
esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi
entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno
settimanale dura più di tre mesi per anno civile.
3.
3.1. Interrogata il 29 agosto 2016
dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno nel nostro Cantone, RI 2 ha dichiarato
tra le altre cose di svolgere circa una trentina di ore di lavoro al mese per
la __________ GmbH a __________ (SO), che da 2 o 3 anni suo marito lavorava come
autista per la __________ GmbH di __________ (SO), che la maggior parte del
tempo lo trascorrevano a __________ (SO) dove hanno preso in locazione un appartamento
con una pigione mensile di fr. 1'200.-, e di rientrare al loro domicilio coniugale
situato in via __________ a L______ all'incirca due fine settimana al mese.
A sua volta interrogato, RI 1 ha affermato di avere iniziato
a lavorare per la _________ GmbH nel marzo 2013 (dapprima a tempo parziale e da
4.
mesi a tempo pieno per fr. 3'500.- netti mensili) in quanto in Ticino non
trovava un impiego, soggiungendo di non aver fatto delle ricerche particolari
per trovarne uno sul nostro territorio. Ha poi dichiarato che sua moglie lavorava
da circa un anno a tempo parziale (2-3 giorni al mese) per la ditta ______ di __________
e che per problemi di salute essa era sotto controllo e in cura presso un
medico con studio a __________ (BE). Ha soggiunto di trascorrere la maggior
parte del tempo con sua moglie a __________ in un appartamento di 3½ locali a
lui intestato e con un affitto mensile di fr. 1'200.– tutto compreso, e di pagare
per quello di 4½ locali a L__________ fr. 650.- tutto compreso, precisando che era
suo fratello __________, il quale vi alloggiava, a versare la pigione. Ha inoltre
affermato di recarsi con la moglie saltuariamente in Ticino, all'incirca due
fine settimana al mese.
3.2
Alla luce di queste dichiarazioni bisogna pertanto convenire
con le autorità inferiori che il centro di vita e degli interessi dei ricorrenti non si trova in Ticino bensì nel Canton
Soletta, dove svolgono un'attività lucrativa e dispongono di un appartamento
nel quale risiedono regolarmente e durante la maggior parte del loro tempo,
mentre il recapito di Locarno è meramente di comodo.
RI 1 e RI 2 hanno cercato un lavoro non qualificato nella
Svizzera interna che potevano senz'altro reperire in Ticino, dove peraltro vivono
diversi loro parenti di cui essi si prevalgono per sostenere che il centro dei
loro interessi familiari sarebbe rimasto nel nostro Cantone. Del resto, essi non
negano di non avere fatto delle ricerche particolari per trovare un impiego sul
territorio ticinese. Inoltre la loro presenza nel Canton Soletta non è dettata
esclusivamente da motivi professionali. In effetti, i ricorrenti stessi hanno ammesso
di trascorrere la maggior parte del tempo nella Svizzera interna e di rientrare
saltuariamente in Ticino, all'incirca solo due fine settimana al mese. Tenuto
conto della loro lunga presenza sul territorio solettese, non si può quindi ritenere
che essi vi soggiornino temporaneamente senza avervi trasferito il centro dei
loro interessi (cfr. art. 16 OASA in relazione con l'art. 37 cpv. 4 LStr).
Non permette di giungere a conclusioni a loro più favorevoli l'argomento
secondo cui la loro situazione sarebbe mutata dopo il loro interrogatorio di polizia, laddove sostengono che RI 2 sarebbe
tornata a risiedere stabilmente nel nostro Cantone e RI 1 vi rientrerebbe ora ogni
fine settimana. Lo dimostra il fatto che il 15 marzo 2018 i ricorrenti hanno
formalmente richiesto alle autorità solettesi l'autorizzazione a cambiare
Cantone allo scopo di trasferirsi definitivamente sul loro territorio (cfr. la decisione
del 18 luglio 2018 Departement des Innern, Migrationsamt, des Kantons Solothurn,
trasmessa al Tribunale e perfettamente nota agli insorgenti).
3.3
Infine, visto che RI 1 e RI 2 hanno il centro dei loro
interessi nel Canton Soletta, non è nemmeno dato di vedere come essi possano ritenere
che il mancato rinnovo del loro permesso di dimora ottenuto per risiedere in
Ticino sia lesivo del principio della proporzionalità.
4.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto nella
misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata
e di quella dipartimentale da essa tutelata. In effetti, la decisione censurata non procede da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura
adottata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste solidalmente a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso è
respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia di
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente
a loro carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere