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Decisione

52.2018.138

Licenza edilizia per uno stabile di appartamenti

13 novembre 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i locali tecnici (-1), nonché le lavanderie e le cantine (-2). L'intera

struttura era orientata parallelamente a via G__________, alla quale era

collegata da accessi veicolari e pedonali. L'entrata del garage era situata

all'estremità sud-est.

b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si sono opposti alcuni

vicini, lamentando l'incompletezza degli atti della domanda, la lesione delle

distanze tra edifici e da confine e delle altezze, il superamento dell'indice

di sfruttamento (i.s.) e l'invasione della fascia di arretramento dalla strada.

c. Per rispondere ad alcune eccezioni sollevate contro il progetto, l'istante in

licenza ha presentato una variante riduttiva - pure avversata - datata del 19

settembre 2016, che ha apportato diverse modifiche al progetto originale

(rettifica dello scavo lungo l'autorimessa, correzione della facciata nord,

aggiunta di un rifugio di protezione civile, nuova disposizione dei posteggi, ecc.).

d. Raccolto l'avviso favorevole (n. 97591) del 29 settembre 2016 dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio, il 26 ottobre 2016 l'Esecutivo

comunale ha rilasciato la licenza edilizia per il progetto modificato come da

variante, fatta eccezione per i balconi sporgenti dalla facciata sud, approvando

a titolo precario la rampa pedonale d'accesso allo stabile situata oltre la

linea di arretramento.

C. a. Contro la licenza di

costruzione gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato.

b. In corso di procedura, e meglio il 31 gennaio 2017, la RI 1 ha presentato una

seconda variante (riduttiva) che nei tratti essenziali riprende il progetto

precedente, ma prevede 17 appartamenti (anziché 18), la formazione di un locale

fitness e SPA e la riconfigurazione dei balconi della facciata sud.

c. Nel termine di pubblicazione, contro questa variante si sono aggravati i

precedenti opponenti e due dei comproprietari della part. __________, ribadendo

nella sostanza le contestazioni opposte al primo progetto.

d. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 100339) del 17 marzo 2017, il 4

aprile 2017 il Municipio ha concesso la licenza edilizia richiesta, approvando di

nuovo la rampa pedonale soltanto a titolo precario.

e. Anche contro questa risoluzione gli opponenti soccombenti hanno presentato

ricorso al Governo.

D. Con un unico giudizio,

il 6 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha accolto i gravami inoltrati contro

le due suddette licenze edilizie, che sono state di conseguenza annullate.

Dopo aver ripercorso la procedura pianificatoria che ha interessato il mapp. __________,

il Governo ha anzitutto determinato la superficie edificabile alla luce dell'art.

38 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Rilevato come

l'incremento massimo (15%) della quantità edificatoria andasse calcolato a

partire dalla superficie edificabile rimanente dopo la cessione gratuita di 243

m2 al Comune, esso ha stabilito in 1546.75 m2 la

superficie edificabile (1345 m2 [= 1588 m2 - 243 m2]

+ 201.75 m2 [= 15% di 1345 m2]) e, di riflesso, la

superficie utile lorda (SUL) realizzabile (indice di sfruttamento [i.s] = 1;

cfr. art. 30 cpv. 3 NAPR). Ferma questa premessa, ha reputato che solo il secondo

progetto rispettasse l'i.s. prescritto. Ha invece considerato che entrambe le

domande fossero ossequiose dell'indice di occupazione (i.o.), e ciò nonostante

che la parte non interrata dell'autorimessa, sporgente oltre il perimetro dello

stabile sovrastante, sarebbe (stata) da computare nella superficie edificata. Escluso

un conflitto tra la linea di arretramento da via __________ e l'accesso

veicolare, l'Esecutivo cantonale ha di seguito negato che il garage configurasse

una costruzione sotterranea, sporgendo oltre 1.50 m dal livello del terreno

sistemato sul fondo adiacente (part. __________), o accessoria, posto che sotto

il profilo strutturale così come nell'espressione architettonica globale [sarebbe]

inequivocabilmente integrato in modo inscindibile nella costruzione. Sul

lato sud, l'opera violerebbe quindi la distanza minima (4.00 m) dal

confine con il contermine mapp. __________. Secondo il Consiglio di Stato neppure

l'autorimessa del complesso immobiliare realizzato al mapp. __________ dalla

medesima istante in licenza sarebbe assimilabile ad una costruzione accessoria

o sotterranea. Da un lato, non si tratterebbe infatti di una costruzione

indipendente; dall'altro, la sua parete perimetrale, eretta sul confine, sporgerebbe

per un buon tratto, segnatamente verso nord (in direzione di via dei Bonoli),

oltre 1.50 m dal terreno. Laddove alta più di 3.00 m, supererebbe pure il

limite di altezza per le opere di cinta, chiamando distanza anche da questo

profilo. Per entrambi i motivi, su questo lato (ovest/nord-ovest), l'edificio

in contestazione dovrebbe dunque rispettare la distanza minima tra edifici principali

(8.00 m), ciò che in concreto non avverrebbe. Constatato poi come (pure) i

balconi della facciata sud invadono la fascia inedificabile da confine, il

Governo ha rinunciato ad imporre una condizione di licenza, dovendosi comunque

negare il permesso per i motivi citati. Infine, ha ritenuto superato il limite

d'altezza massima prescritta (17.00 m) nell'angolo sud-est dello stabile, in

corrispondenza dell'inizio della prevista trincea di accesso all'autorimessa (…),

indipendentemente [dunque] dalla sua formazione.

E. Contro il predetto

giudizio governativo, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato nella misura in cui è riferito alla

licenza edilizia del 4 aprile 2017, di cui domanda contestualmente il

ripristino. Sussidiariamente, postula che il permesso per la variante del 31

gennaio 2017 sia subordinato a condizioni/emendamenti, rispettivamente che gli

atti siano retrocessi al Municipio affinché proceda in tal senso.

Chiarito preliminarmente che il gravame è unicamente rivolto contro l'annullamento

della licenza del 4 aprile 2017, la ricorrente censura dapprima la misurazione

dell'altezza dello stabile effettuata dall'Esecutivo cantonale, che a suo

avviso lederebbe l'autonomia comunale, posto che considerare lo spiazzo

d'accesso all'autorimessa quale trincea rientrerebbe nella latitudine di

giudizio del Municipio. Anche qualora fosse confermata la tesi del Governo, al

difetto potrebbe comunque essere posto rimedio modificando la sistemazione

esterna nel senso che la porzione di terreno in corrispondenza dello spiazzo

non venga escavato (…) ma semplicemente mantenuto alla quota di campagna

originaria (…). Di seguito, sostiene che, come rettamente ritenuto dal Municipio,

sia la rimessa al mapp. __________, sia quella al mapp. __________, andrebbero

considerate delle costruzioni accessorie. La prima, configurabile anche come un'opera

sotterranea, potrebbe dunque sorgere sul confine con il mapp. __________. Quanto

alla seconda, la sua presenza a confine con il mapp. __________, non imporrebbe

alla prevista nuova edificazione di rispettare la distanza tra edifici

principali, ma soltanto quella da confine, ossequiata dal controverso progetto.

Da ultimo, la ricorrente contesta che, nella misura in cui sporge dalla

soprastante costruzione (lato sud), la superficie dell'autorimessa debba essere

computata nell'i.o. Anche la circostanza che i balconi della facciata sud sporgano

leggermente nella fascia inedificabile da confine non osterebbe al rilascio del

permesso, posto che il difetto potrebbe essere agevolmente corretto, imponendo un'apposita

condizione di licenza.

F. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione giungono gli opponenti, qui resistenti, con

argomentazioni che saranno riprese, in quanto necessario, in seguito.

b. Col successivo

scambio di allegati, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle

rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.

Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle

contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Le

prove sollecitate (edizioni documentali, sopralluogo) non appaiono suscettibili

di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi determinanti per l'esito

della vertenza; le eccezioni sollevate attengono perlopiù a questioni di natura

prettamente giuridica.

1.3. La ricorrente contesta il giudizio governativo unicamente nella misura in

cui ha annullato il permesso di costruzione (in variante) del 4 aprile 2017.

Per quanto concerne la licenza del 26 ottobre 2016, la decisione qui impugnata

è pertanto passata in giudicato. Nel corso dell'evasione delle censure

ricorsuali si farà pertanto riferimento ai piani della variante presentata il

31 gennaio 2017.

Considerandi

2.

Altezze -

trincea

2.1

Le prescrizioni sull'altezza degli edifici servono, in concorso con quelle

sulle distanze, ad assicurare in primo luogo un'adeguata illuminazione naturale

dei fondi e degli edifici circostanti. Indirettamente tutelano inoltre il

quadro del paesaggio, preservandolo da edificazioni di mole sproporzionata (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 40/41 LE n. 1221).

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata

dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di

gronda o del parapetto. Determinante è infatti lo sviluppo verticale

delle facciate, ossia l'ingombro della costruzione fuori terra, rilevato in

corrispondenza del perimetro esterno dell'edificio a partire dal terreno

sistemato. Per quest'ultimo s'intende il livello del terreno

aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un

tappeto verde o un cortile (cfr. Scolari,

op. cit., ad art. 40/41 LE n. 1229). L'altezza va misurata a partire dal

livello del terreno sistemato anche nel caso in cui la sistemazione consista in

un abbassamento del terreno naturale, attuato mediante escavazione. L'altezza delle trincee è tuttavia computata soltanto nella misura in

cui si ripercuote sugli ingombri verticali effettivamente apparenti. Se le trincee non determinano ingombri

percepibili come tali, l'altezza è misurata a partire dal cosiddetto piano di

campagna, facendo astrazione delle parti infossate (cfr. STA 52.2005.426 del 15

febbraio 2006 consid. 4.1, confermata da: STF 1P.173/2006 del 26 ottobre

2006.

consid. 2.2). Una trincea, che occupa soltanto una frazione della

facciata, scavata nel terreno per formare un'area di disimpegno, come l'accesso

ad un'autorimessa o a locali sotterranei, non è da considerare quale livello

del terreno sistemato almeno fintanto che le sue dimensioni non determinano un

aumento dell'impatto risultante dagli ingombri verticali sul paesaggio

circostante (cfr. STA 52.2005.39 del 20 aprile 2005 consid. 2.1; Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE n.

1229).

2.2

Secondo l'art. 15 della norme di attuazione del piano regolatore (NAPR),

la costruzione di trincee d'accesso ad autorimesse o a locali sotterranei non è

computata nell'altezza dell'edificio della facciata corrispondente, purché la

larghezza non superi il 50% della lunghezza della facciata.

Giusta l'art. 30 NAPR, che regola l'edificazione all'interno della zona

residenziale intensiva, l'altezza massima delle costruzioni è di 17.00 m.

2.3

Premesso che, anche qualora si fosse in presenza di una trincea, l'altezza

massima dovrebbe essere rispettata in corrispondenza del terreno sistemato che

attornia la trincea, il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso concreto

ciò non fosse il caso in corrispondenza dell'inizio della prevista trincea

di accesso all'autorimessa (m. 17.50; m. 17.56 a 3.00 m. dalla facciata; cfr.

piano n. 5). Ha pertanto ritenuto che l'altezza massima prescritta (17.00

m) per la zona di situazione fosse superata nell'angolo sud-est dello stabile. A

ragione.

Da respingere è infatti

la tesi sostenuta dal Municipio e dalla ricorrente secondo cui la sistemazione

del terreno all'estremità sud-est del mapp. __________ sia da assimilare ad una

trincea non computabile nell'altezza dello stabile (facciate est e sud del blocco

meridionale). Il progetto prevede infatti l'abbassamento del terreno naturale

lungo una parte del blocco sud e del corpo sporgente che ingloba il garage,

fino al confine col mapp. __________, così da formare uno spiazzo largo circa

8.00

m e sostanzialmente pianeggiante tra via G__________ e l'edificio. In

quest'area, il dislivello tra la strada e la facciata dell'edificio è

inesistente, rispettivamente contenuto in pochi centimetri, in quanto la

superficie che funge da area d'ingresso al garage presenta una pendenza modesta

del 2% su una lunghezza di 5.43 m (cfr. piano n. 5: facciata sud e sezione

trasversale rampa garage). In tali circostanze, non si può parlare di una

trincea scavata nel piano di campagna per formare un'area di disimpegno ad un

livello inferiore rispetto a quello del terreno circostante (cfr. pure piano n.

4: facciata est; cfr. STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 consid. 3.2.2, in: RtiD

II-2014 n. 20; Scolari, op. cit.,

ad art. 40/41 LE n. 1229). Lo spiazzo in questione va pertanto considerato a

tutti gli effetti quale terreno sistemato, dal quale misurare l'altezza dell'edificio.

Lo conferma anche l'impatto visivo delle costruzioni, desumibile dai piani di

progetto e dalla relazione tecnica. L'ingombro percepibile è in effetti costituito

dalla struttura nel suo complesso, dalla base dell'edificio a filo di facciata fino

al cornicione di gronda (cfr. piani di facciata sud e est; rendering annesso ai

vari piani di progetto). Tutto ciò ha come conseguenza che il maggior sviluppo

verticale dato dall'escavazione deve essere preso in considerazione nel computo

dell'altezza dell'edificio (cfr. STA 52.2016.149 del 15 settembre 2017 consid.

2.

, 52.2014.204 del 27 marzo 2015 consid. 2.1, 52.2005.426 citata consid.

4.

). Contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, giungendo a tale conclusione,

del tutto condivisibile e, comunque, non insostenibile, il Consiglio di Stato non

ha leso l'autonomia del Municipio nell'ambito dell'applicazione del suo diritto

autonomo, che, peraltro, non contempla una definizione della nozione di trincea

che si discosta da quella fissata dalla citata giurisprudenza. Ferma questa

premessa, misurata sull'angolo sud-est del blocco meridionale, l'altezza oltrepassa

quella massima ammissibile (cfr. piano n. 5: facciata est e sezione trasversale

rampa garage; piano n. 4: facciata est; cfr. pure doc. 3 allegato al ricorso).

Neppure la ricorrente, prescindendo dell'infondata tesi di cui sopra, sostiene

invero il contrario.

2.4

Per sanare il

difetto, la ricorrente propone sussidiariamente di modificare la sistemazione

esterna nel senso che la porzione di terreno in corrispondenza dello spiazzo

non venga escavato (…) ma semplicemente mantenuto alla quota di campagna

originaria (cfr. ricorso, pag. 13 seg., n. 37). Sennonché, a prescindere

dal fatto che l'intervento proposto richiede - nella misura in cui è formulato

in modo piuttosto generico (cfr. rendering di cui al doc. 7 allegato al

ricorso) ed influisce su altri parti dell'opera [come il rifugio al secondo

livello interrato ed il relativo cunicolo di evasione (che attualmente sbuca

proprio sullo spiazzo) nonché i necessari muri laterali di contenimento della

scarpata (cfr. piano terra con sistemazione esterna, piano -1

autorimessa e piano -2 cantine; doc. 6 allegato al ricorso)] - un

certo grado di riprogettazione, ciò che di principio impedisce di rilasciare il

permesso subordinandolo ad una vaga condizione (quest'ultima dovendo essere, secondo

la giurisprudenza, di portata riduttiva, chiara e di facile applicazione), in

concreto il rimedio postulato non appare suscettibile di porre l'edificio in

conformità con il diritto sotto il profilo dell'altezza. L'intervento suggerito

concerne in effetti unicamente una porzione minore, larga circa 2.50 m, dello

spiazzo pianeggiante in discussione, dal quale va misurata l'altezza della

costruzione. La questione non va ulteriormente approfondita, poiché

l'annullamento del permesso va comunque tutelato anche per altri motivi.

3.

Distanze da

confine e tra edifici

3.1

3.1.1

L'art. 5 NAPR prevede,

per quanto qui interessa, che nella zona residenziale intensiva la distanza

minima dei fabbricati (principali) dai limiti dei fondi è di 4.00 m. Destinata

a suddividere la distanza tra edifici fra i proprietari di fondi confinanti,

questa distanza corrisponde alla metà di quella prescritta dall'art. 4 NAPR tra

edifici (8.00 m) per la medesima zona di situazione.

Giusta l'art. 7 cpv. 1

NAPR, i proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione delle

distanze dai confini rispettando la distanza tra edifici. Secondo il cpv. 2,

riservata l'approvazione del Municipio, i proprietari possono tuttavia

accordarsi anche per ridurre la distanza tra gli edifici quando si ottenga una

migliore disposizione delle costruzioni o una più confacente utilizzazione del

suolo. In base al cpv. 3, verso un fondo aperto o semplicemente cinto possono

essere costruiti fabbricati senza aperture anche a confine con il consenso del

vicino, il quale può costruire sin contro il muro dell'altro. Il cpv. 5 prevede

dal canto suo che gli accordi tra i proprietari si ritengono conclusi con l'iscrizione

della relativa servitù a registro fondiario.

3.1.2

Come molti altri ordinamenti

comunali, l'art. 7 cpv. 1 NAPR sancisce che i proprietari possono accordarsi

per una ripartizione delle distanze dai confini diversa da quella prescritta

dalla legge, purché sia rispetta la distanza tra edifici. Quest'ultima,

destinata ad assicurare l'igiene (insolazione, aerazione) e la sicurezza

(pericolo d'incendio) delle costruzioni, è infatti di principio inderogabile.

Il cpv. 2 della norma consente tuttavia ai proprietari, riservata l'approvazione

del Municipio, di accordarsi anche per ridurre la distanza tra gli edifici,

alla condizione che si ottenga una migliore disposizione delle costruzioni o una

più confacente utilizzazione del suolo. Si tratta di una facoltà non comune,

che in linea di principio dovrebbe essere applicata restrittivamente, viste le

finalità delle distanze tra edifici, che sono di regola imperative e sottratte

alla libera disposizione delle parti. L'art. 7 cpv. 3 NAPR permette dal canto

suo ai proprietari di fondi contermini di accordarsi per edificare in

contiguità, sopprimendo qualsiasi spazio intermedio. In tutti i casi, l'art. 7

cpv. 5 esige, come condizione di validità, che gli accordi tra i proprietari siano

iscritti come servitù a registro fondiario.

3.2

3.2.1

In virtù

dell'art. 12 cpv. 4 NAPR, le costruzioni accessorie possono sorgere a confine,

se non hanno aperture, sempre che sia rispettata la distanza di 3.00 m dagli

edifici principali sui fondi adiacenti. Per accessorie vanno intese le costruzioni

al servizio di un edificio principale e non utilizzate o utilizzabili per

l'abitazione o il lavoro (cpv. 1). Esse non possono eccedere quanto è

oggettivamente necessario per l'edificio cui sono annesse (cpv. 2) e la loro

altezza non può superare 3.00 m (cpv. 3).

A confine possono pure sorgere le costruzioni sotterranee, qualora non siano

indicate linee di allineamento o di arretramento (cfr. art. 13 cpv. 2 NAPR).

3.2.2

L'art. 12 NAPR riprende in sostanza la nozione generalmente attribuita

alle costruzioni accessorie (non utilizzate/utiliz-zabili per l'abitazione o il

lavoro; rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione

principale; cfr. RDAT I-2003 n. 24 consid. 2.1 con rif.). Dal profilo

costruttivo le sottopone inoltre ad un limite d'ingombro: le dimensioni non

devono essere eccessive rispetto a quanto necessario all'edificio servito e

l'altezza non può in ogni caso superare 3.00 m.

Le NAPR non forniscono invece una definizione della nozione di costruzione

sotterranea. Fa dunque stato il diritto cantonale, ovvero l'art. 42 cpv. 1 del

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL

705.

), giusta il quale sono considerate sotterranee le opere che sporgono

dal terreno meno di 1.50 m. L'art. 42 cpv. 1 RLE non precisa invero se la

soglia di 1.50 m vada misurata a partire dal terreno naturale oppure da quello

sistemato. Considerato che la LE ritiene per principio determinante, ai fini

della misurazione dell'altezza, l'ingombro verticale della costruzione che

sporge dal terreno sistemato mediante escavazione o mediante innalzamento (cfr.

art. 40 cpv. 1 LE), appare logico, dal profilo della sistematica legislativa,

riferirsi al terreno sistemato e non a quello naturale (cfr. STA 52.2013.96 citata

consid. 3.1.3, 52.2014.213 del 15 dicembre 2014 consid. 2.2).

3.3

3.3.1

Dal canto suo,

l'art. 17 cpv. 2 NAPR stabilisce che i muri di sostegno a confine non possono

avere un'altezza superiore a 2.50 m. Possono essere sormontati da parapetti

leggeri, ma la loro altezza complessiva non deve superare 3.00 m, posto che

muri di altezza superiore sono considerati corpi di fabbrica e devono

rispettare le distanze da confine.

3.3.2

Per principio, muri destinati a contenere terrapieni possono dunque sorgere a

confine o all'interno della fascia (inedificabile) definita dalla distanza da

confine prescritta per le costruzioni principali soltanto se rispettano

l'altezza massima di 2.50 m dal terreno sistemato al loro piede (rispettivamente

di 2.00 m qualora siano sormontati da parapetti di tipo leggero). Se il loro

sviluppo verticale supera questi limiti, sono considerati corpi di fabbrica,

ovvero edifici e sono tenuti a rispettare la distanza minima di 3.00 o 4.00 m dal

confine, prescritta - a seconda del tipo di zona - dall'art. 4 NAPR per i

fabbricati principali.

3.4

Distanza dal mapp.

__________

3.4.1

Come detto, il progetto prevede di realizzare, parallelamente a via __________,

un complesso residenziale composto da due blocchi principali di cinque piani

ciascuno, collegati tra loro da un corpo più basso di due piani (con

sovrastante terrazza). I piani abitativi poggiano su un piano comprendente l'autorimessa

comune ed i locali tecnici, il quale è a sua volta sovrapposto ad un piano più

piccolo adibito a cantine e lavanderie.

In concreto, secondo il

Governo l'autorimessa, il cui ingombro fuoriesce dal perimetro dell'edificio

soprastante, spingendosi fin sul confine con il mapp. __________, violerebbe la

distanza minima (4.00 m) dal confine sud del fondo. Non potendo essere

considerata una costruzione sotterranea né accessoria, non potrebbe infatti

sorgere a confine, come invece previsto dal progetto. La ricorrente contesta

entrambe le deduzioni. A suo avviso, la rimessa non sporgerebbe dal terreno per

più di 1.50 m, eccezion fatta per l'accesso in trincea, che non andrebbe però

considerato. Si tratterebbe dunque di un'opera sotterranea. Tanto dal profilo

della destinazione, quanto da quello delle dimensioni, sarebbe comunque

configurabile come costruzione accessoria. In entrambi i casi, non sarebbe

dunque tenuta a rispettare la distanza dal confine prescritta per gli edifici

principali. A torto.

Intanto, come già

considerato sotto il profilo dell'altezza (cfr. consid. 2.3), sul fronte

est/sud-est l'autorimessa sporge dal terreno sistemato per circa 3.00 m (senza

contare l'altezza del parapetto della terrazza ricavata sopra la soletta di

copertura del garage; cfr. piano n. 5: facciata est; piano n. 4: facciata est).

Già per questo motivo, non può dunque essere considerata una costruzione

(interamente) sotterranea. Neppure in questo caso il rimedio suggerito dall'insorgente

è peraltro suscettibile di portare ad altra conclusione (cfr., mutatis mutandis,

consid. 2.4). Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, facendo

riferimento a giurisprudenza inconferente, l'autorimessa in discussione non può

nemmeno essere considerata una costruzione accessoria. Come giustamente

rilevato dall'Esecutivo cantonale, si tratta infatti di un corpo di fabbrica

che è parte integrante - sia dal profilo funzionale, sia da quello

architettonico - del complesso residenziale in discussione, con cui forma un'unica

costruzione (cfr. piani n. 4 e 5; rendering annesso ai piani di progetto; cfr. STA 52.2003.125 del 5 settembre 2003

consid. 3; Scolari, op. cit., ad

art. 11 LE n. 851). Il fatto che, verso meridione, il blocco dell'autorimessa

sporga di qualche metro dal perimetro (facciata) dell'edificio soprastante non

porta ad altro risultato. Del resto, evadendo le censure degli opponenti, lo

stesso Municipio ha - seppur a torto - qualificato l'opera come manufatto

sotterraneo (cfr. ad 4), non come costruzione accessoria (cfr. pure

osservazioni del 22 dicembre 2016 di cui all'inc. EDI.2016.470, ad 4.2.3). Cade

quindi nel vuoto anche la censura concernente la pretesa lesione dell'autonomia

comunale. Ferme queste premesse, dovendo essere considerata quale parte

integrante di una costruzione principale, è escluso che l'autorimessa possa

sorgere a confine. Pure da questo profilo il progetto non è dunque conforme al

diritto.

3.4.2

Sul mapp. __________, a confine con il fondo dedotto

in edificazione, sorge un'opera seminterrata, destinata ad autorimessa e

sormontata da una struttura/copertura ad arco (cfr. piani n. 4 e 6; cfr.

immagini reperibili su Google Maps e Google Street View; cfr. in proposito: STF

1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5), le cui dimensioni complessive la

fanno invero apparire come una costruzione principale. Ci si può pertanto chiedere

se il nuovo complesso immobiliare non debba addirittura assumere a suo carico la

maggior distanza da confine, affinché anche la distanza (8.00 m) tra edifici

principali sia rispettata. La questione, sulla quale nessuno si è soffermato,

può restare aperta in questa sede, posto che il diniego del permesso va comunque

confermato per altre ragioni.

3.5

Distanza dal mapp.

__________

Sulla base di una licenza rilasciatale nel 2010, la ricorrente ha edificato al

mapp. __________, situato a monte (ovest) della part. __________, un complesso

immobiliare, composto da due blocchi (residenze A e B). La parte abitativa di

ciascun edificio, suddivisa in 5 rispettivamente 4 livelli, appoggia su un

piano destinato segnatamente ad autorimessa, che sporge verso est dal perimetro

degli edifici soprastanti. I due piani adibiti a garage si sovrappongono

parzialmente tra loro nello spazio centrale situato tra i due stabili

abitativi, ove trova pure posto un corpo di fabbrica, per buona parte fuori

terra, che ospita, tra le altre cose, le rampe d'accesso ai garage. Verso est

(mapp. __________), i piani adibiti ad autorimessa sono in parte contenuti da

un muro eretto sul confine, che parzialmente funge anche da muro di sostegno

dello strato di terra vegetale che ricopre la soletta di copertura dell'autorimessa.

Senza contare il parapetto (1.00 m), il muro è alto verso sud (in

corrispondenza della residenza B) fino a 1.80 m e verso nord (in corrispondenza

della residenza A) fino a 2.05 m (cfr. piani 4a e 8a concernenti il progetto al

mapp. __________, di cui ai doc. 12, 14 e 15 allegati al ricorso; cfr. pure

piano n. 5: facciata nord).

Secondo il Governo, neppure

l'autorimessa al mapp. ________ sarebbe configurabile come una costruzione

sotterranea o accessoria. Esigerebbe pertanto, anche perché la sua parete

perimetrale oltrepassa in parte il limite di altezza prescritto per le opere di

cinta (3.00 m), il rispetto della distanza minima tra edifici (8.00 m) verso il

nuovo, controverso complesso edilizio, che in concreto non sarebbe ossequiata. La

ricorrente è di altro avviso. Non pretende invero che l'autorimessa,

segnatamente quella su cui poggia la residenza A, configuri una costruzione

sotterranea. Sostiene invece che costituirebbe una costruzione accessoria, dato

che ne rispetta i limiti d'altezza (3.00 m). Premesso che l'andamento del

terreno naturale lungo il confine non potrebbe più essere accertato in maniera

precisa e che, quindi, quale livello del terreno naturale farebbe stato quello

della corona del vecchio muro di sostegno, nel frattempo demolito e sostituito

dal nuovo muro di sostegno che funge da spalla (perimetrale) dell'autorimessa, essa

rileva come quest'ultimo sporgerebbe dal livello del terreno naturale così

definito soltanto di 2.75 m (2.00 m, senza parapetto; cfr. ricorso, pag. 24 e doc.

14.

allegato al gravame). Di modo che anche i limiti di altezza per i muri a

confine sarebbero rispettati. La tesi non è condivisibile.

Come già accennato al consid. 3.4.1, la natura accessoria di una costruzione

non dipende di per sé soltanto dal rispetto dell'altezza prescritta per questo

genere di opere. Vi sono infatti altri criteri che devono essere presi in

considerazione. Anche in questo caso, determinante è la circostanza che l'autorimessa

costituisce un corpo di fabbrica inscindibilmente connesso con l'edificio

soprastante, con il quale forma un'unica costruzione. Ciò esclude che possa

essere considerato una costruzione accessoria ai sensi dell'art. 12 NAPR. Lo strato

di terra vegetale posato sulla soletta di copertura, laddove sporge dal

perimetro dell'edificio soprastante, non permette di giungere ad una diversa

conclusione. In particolare, non consente neppure di assimilare il manufatto

alla stregua di un terrapieno conglobante una costruzione sotterranea. L'opera

si configura piuttosto come un gradone soltanto parzialmente interrato dell'edificio

principale, il cui ingombro, a ben vedere - facendo astrazione dell'artificio

messo in atto per mantenere ai suoi piedi uno strato di terreno "naturale"

largo meno di 50 cm sorretto da dei "micropali" - di fatto, non farà

che aumentare a ben più di 3.00 m con lo sbancamento del terreno previsto a

valle, sulla part. __________ (cfr. piano n. 5: facciata nord; piano n. 2:

pianta pianterreno). Eretta fin a ridosso del confine sulla base di una licenza

passata in giudicato, chiama dunque il rispetto della distanza minima tra

edifici principali, come giustamente ritenuto dal Governo. Parametro, questo,

che non è manifestamente rispettato dal controverso progetto (cfr. piano n. 5: facciata

nord). Anche da questo profilo il giudizio impugnato merita dunque di essere

confermato.

4.

In conclusione,

è dunque certo che il progetto, così come concepito, non può essere autorizzato

poiché lesivo delle norme sulle altezze e sulle distanze. Il giudizio

governativo che annulla la licenza edilizia non può quindi che essere tutelato.

Non mette pertanto conto di esaminare gli ulteriori aspetti progettuali

censurati e riproposti dagli opponenti in questa sede.

5.

5.1. Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima rifonderà ai

resistenti - ad eccezione di CO 1, non patrocinato - una congrua indennità a

titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata nella misura di fr. 1'800.-, è posta a

carico della ricorrente. Quest'ultima rifonderà a CO 2e CO 3, da una parte, e a

CO 4, CO 5, CO 6e CO 7, dall'altra, identici importi (fr. 2'000.-) a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere