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Decisione

52.2018.14

Sanzione pecuniaria per inosservanza del salario minimi prescritto dal CNL per il personale delle agenzie di viaggio

11 settembre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti impiegati negli uffici di Chiasso si occupavano, tra le altre

cose, della fatturazione, della gestione di incassi, pagamenti e rimborsi, come

pure della spedizione dei documenti (cfr. doc. B1/B2 e B6/B7), rispettivamente

dello sviluppo commerciale (in particolare nel settore delle agenzie di

viaggio), della supervisione e del controllo delle procedure operative e dei contratti

con clienti e fornitori (cfr. doc. B4), cioè di attività tipiche di un'agenzia

di viaggio. Del resto, le premesse dei sopramenzionati contratti danno atto che

l'allora __________ SA era una società "che svolge, tra le altre, funzioni

di promozione, sviluppo, gestione e supporto delle attività di società operanti

nel settore dei viaggi e turismo". Ciò che essenzialmente emerge peraltro anche

dalle iniziali dichiarazioni di alcune dipendenti (cfr., in particolare, verbale __________, osservazioni,

pag. 2), che a giusta ragione le precedenti autorità non hanno completamente ignorato,

ma che qui, alla luce di tutto quanto esposto, non sono comunque decisive.

Invano la ricorrente si dilunga quindi su tale aspetto.

Ne discende che l'allora __________ SA va senz'altro qualificata come agenzia di viaggio. Alla medesima conclusione

si perverrebbe peraltro quand'anche si volesse tener conto dei cambiamenti

apportati in corso di procedura a ragione, scopo e sede sociali, atteso che la

vocazione turistica della società rimane preponderante, come confermato

dalla pagina internet di RI 1, in cui la ricorrente, oltre a proporre svariate

offerte di vacanza, ancora oggi si definisce il punto di riferimento in Ticino

per l'organizzazione di viaggi d'affari o di piacere.

Dal momento che il CNL si applica a tutto il personale impiegato nelle agenzie

di viaggio (cfr. art. 1), a prescindere dalla funzione ricoperta e

dall'attività effettivamente svolta (cfr., per analogia, DTF 134 III 11 consid.

2.1; Christian Bruchez, op. cit., n.

72 ad art. 356), si deve concludere che esso era in ogni caso vincolante anche per

i 14 dipendenti attivi negli uffici di Chiasso. Tanto più che essi eseguivano,

come visto, attività ben rientranti in quelle di un'agenzia di viaggio.

Non avendo l'insorgente rispettato i minimi salariali prescritti dal CNL in

parola - ciò che nessuno contesta -, la materialità dell'infrazione risulta quindi sicuramente data.

4. Appurata la realizzazione

dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla

ricorrente.

4.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist (nella versione

vigente al momento dei fatti), l'autorità cantonale competente

può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto

normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di

lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una multa

amministrativa sino a fr. 5'000.-; è applicabile l'art. 7 della legge federale

sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0).

Secondo l'art. 9 cpv. 3 vLDist, l'autorità che pronuncia una sanzione

notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla

Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la quale tiene un elenco -

pubblico - delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione

passata in giudicato.

L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che, se la multa applicabile non supera

i fr. 5'000.- e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6

DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si

può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece,

condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome

collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

4.2. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle

circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve

in particolare tenere debitamente conto della gravità

della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che

del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in:

BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017

consid. 5.2).

4.3. In concreto, la multa di fr. 5'000.- inflitta alla ricorrente appare tutto

sommato correttamente commisurata alle circostanze oggettive e soggettive che

caratterizzano il caso di specie e merita dunque tutela.

Da un lato, come correttamente rilevato dal Governo, la

violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal

momento che riguarda ben 14 collaboratori, che nel periodo considerato sono

stati retribuiti con uno stipendio che presentava

una differenza media - considerevole - del 20.51% rispetto al minimo previsto

dal CNL, ritenuto che in cinque casi lo scarto individuale ha raggiunto il

33.15% e in altri cinque il 20.42%. Non risulta peraltro che la

differenza di salario sia stata successivamente corrisposta ai dipendenti, i

quali hanno dunque subito un danno economico. Neppure giova alla ricorrente

l'aver continuato a negare, ancora in questa sede, gli addebiti mossi nei suoi

confronti, dimostrando così di non avere preso coscienza del suo errore. D'altro

canto, va tenuto conto del fatto che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata commessa sull'arco di

un solo mese e che l'interessata risulta, quanto meno dagli atti, incensurata.

In queste circostanze, la multa di fr. 5'000.- inflitta alla ricorrente

va pertanto confermata. Oltre che essere contenuta nei limiti concessi dalla

legge, tale sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della

gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente, nonché del grado

di colpa ad essa ascrivibile.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazione che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate

dall'insorgente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera