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Decisione

52.2018.143

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS

9 settembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di avere trascorso un periodo

d'inattività professionale a causa di problemi di salute che lo affliggevano, riprendendo

comunque a svolgere un'attività lucrativa dipendente nel Canton Zugo a partire

dal 12 marzo 2018, ciò che gli permetterà di iniziare ad estinguere i debiti

privati contratti;

che RI 1 segnala inoltre che, nel frattempo, le Autorità del

Canton Zugo lo hanno autorizzato a cambiare Cantone, rilasciandogli un permesso

di domicilio UE/AELS con termine di controllo fissato per il 31 ottobre 2022;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il

Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni al riguardo;

che in sede di replica l'insorgente ribadisce ed amplia i

propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie

posizioni mentre il Governo è rimasto silente;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a

statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.

65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che il permesso di domicilio, il quale non è regolato

nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea - nonché i

suoi Stati membri - sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999

(ALC; RS 0.142.112.681), viene concesso in base alla legge federale sugli

stranieri e la loro integrazione come pure in conformità degli

accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (art. 2 cpv. 2 LStrI; art.

5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del

22 maggio 2002 [OLCP; RS 142.203]; STF 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid.

2.2);

che la revoca di un permesso

di domicilio UE/AELS è regolata dall'articolo 63 LStrI (art. 23 cpv. 2

OLCP);

che in un simile contesto assume comunque rilievo l'art. 5 paragrafo

2 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'Accordo possono

essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico,

pubblica sicurezza e sanità;

che la misura di allontanamento o di respingimento ordinata

dalla competente autorità in virtù degli articoli 60-68 LStrI è valevole per

l’intera Svizzera (art. 24 OLCP);

che come accennato in narrativa, l'8 luglio 2016 il

Dipartimento ha revocato per motivi di ordine pubblico il permesso di domicilio

UE/AELS a RI 1;

che il provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio

di Stato il 6 febbraio 2018;

che il 10 novembre 2016, pendente causa, il ricorrente si è

trasferito nel Canton Zugo (notifica di partenza del 22 novembre 2016, agli

atti);

che dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è

competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento (art. 25

OLCP);

che le Autorità competenti in materia di polizia degli

stranieri del Cantone di Zugo hanno però rilasciato nel frattempo a RI 1 un

nuovo permesso di domicilio UE/AELS con termine di controllo fissato per il 31

ottobre 2022 (doc. E: copia dell'autorizzazione di domicilio UE/AELS);

che nel caso concreto il ricorrente, essendo stato posto al

beneficio di un nuovo permesso di domicilio UE/AELS da parte dell'Autorità

competente nel Cantone in cui risiede attualmente (cfr. art. 26 OLCP), l'interesse

pratico e attuale alla risoluzione della presente causa - ovvero la questione

della revoca del permesso di domicilio UE/AELS rilasciato dalle Autorità

ticinesi - è indubbiamente venuto meno nel corso della procedura;

che in siffatte circostanze, il gravame deve quindi essere

stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto;

che la presente vertenza deve pertanto limitarsi a statuire

sulla suddivisione delle spese e dell'eventuale attribuzione di ripetibili;

che nell'esame sommario del verosimile esito dell'impugnativa non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure

ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente a un

giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle

circostanze, una questione giuridica delicata: trattasi infatti di un

semplice giudizio di apparenza che non richiede approfonditi esami di fatto e

di diritto (DTF 118 Ia 488 consid. 4a; STF 9C_6/2009 del 7

agosto 2009; RDAT 1984 n. 54);

che nella presente fattispecie, senza l'intervento del motivo

che ha reso privo di oggetto il ricorso, l'esito della causa avrebbe richiesto

un'attenta disamina sull'esistenza di un motivo di revoca del permesso e

dell'eventuale proporzionalità della misura intrapresa;

che in siffatte circostanze, e per motivi di equità, appare

quindi giustificato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie

e all'attribuzione di ripetibili (cfr. art. 47 cpv. 1, rispettivamente, 49 cpv.

1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse di

giustizia né spese. Al ricorrente va retrocessa la somma di fr. 1'500.- versata

a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.

3.

Non si assegnano ripetibili.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere