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Decisione

52.2018.148

Revoca della licenza di condurre. Capacità di condurre. Obbligo di superare nuovi esami

27 agosto 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il ricorrente è tuttavia risultato positivo (certificato del 15 marzo

2012) rispettivamente, nonostante sollecito, non ha prodotto quanto

richiesto (cfr. scritto del 7 novembre 2012).

Il 14 novembre 2012, l'autorità dipartimentale gli ha quindi revocato la

licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame

sarebbe avvenuto prima di 18 mesi. La riammissione alla guida è stata

subordinata alla condizione di presentare un certificato medico attestante,

sulla base di controlli tossicologici settimanali, l'astinenza dal consumo di

stupefacenti per un periodo di almeno 24 settimane.

C. a. Dopo aver subito

diverse condanne per violazioni alla legge federale sugli stupefacenti - a

seguito di reiterati consumi non autorizzati di eroina (in periodi compresi tra

marzo 2011 e aprile 2015; cfr. decreti di accusa del 16 giugno 2014, 4 marzo

2015 e 21 marzo 2016) - nel corso del 2017, per essere riammesso alla guida, l'insorgente

si è infine sottoposto ai controlli tossicologici richiesti.

b. Preso atto delle risultanze favorevoli di diverse analisi del capello e di

un certificato medico dell'8 agosto 2017 del dr. med. __________ (attestante l'avvenuta

affrancazione controllata dal consumo di sostanze stupefacenti), con decisione del

5 ottobre 2017 la Sezione della circolazione ha annullato con effetto immediato

la risoluzione del 14 novembre 2012. Rilevando che la lunga assenza di

esercizio alla guida comporta per giurisprudenza la ripetizione degli esami da

conducente, con la stessa decisione l'autorità ha però disposto, da un lato,

(1) che l'insorgente avrebbe potuto richiedere il rilascio di una licenza per allievo

conducente e sottoporsi agli esami teorici e pratici di guida; dall'altro, (2) che

avrebbe dovuto presentare, ogni due mesi e per un anno, un certificato medico

attestante (a seguito di 2-3 controlli tossicologici mensili) la mantenuta

astinenza e affrancazione dal consumo di stupefacenti. La risoluzione,

immediatamente esecutiva, è stata resa sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 17

cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01).

D. Con giudizio del 28

febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal

conducente avverso il suddetto provvedimento. Riepilogati i fatti e illustrata

la giurisprudenza in materia, il Governo ha anzitutto tutelato il contestato

obbligo di superare un nuovo esame di guida (pratico e teorico), ritenendolo

giustificato e rispettoso del principio di proporzionalità, alla luce del tempo

trascorso (6 anni e 8 mesi) senza che l'insorgente guidasse più un veicolo. Ha

poi tutelato anche l'altra condizione riferita all'astinenza controllata, visto

il lungo periodo contraddistinto dall'uso di stupefacenti, che avevano

durevolmente compromesso la sua idoneità alla guida, solo di recente ristabilita.

E. Avverso tale giudizio,

RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando

che sia annullato assieme alla decisione dell'autorità di prime cure e

chiedendo di essere riammesso alla guida. In via subordinata, sollecita un

rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previ ulteriori

accertamenti.

In sostanza, il ricorrente ribadisce sommariamente che il provvedimento

disposto nei suoi confronti sarebbe ingiustificato e sproporzionato. Rimprovera

al Governo di non aver considerato a sufficienza il certificato medico del dr.

med. __________, che ha attestato la sua idoneità, né esperito altri

accertamenti.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone l'Esecutivo cantonale, senza formulare particolari

osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

G. In sede di replica, il

ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. I

conducenti di veicoli a motore devono essere non soltanto idonei alla guida, ma anche capaci di condurre (cfr. art. 14 cpv. 1 LCStr). Tale capacità

comprende, da un lato, la conoscenza delle norme della circolazione, dei

segnali e delle demarcazioni; dall'altro, include anche la capacità di

guidare un veicolo a motore senza mettere in pericolo gli altri utenti della

strada e di saper interpretare correttamente e reagire in modo adeguato di

fronte alle condizioni del traffico (cfr. art. 14 cpv. 3 LCStr; Messaggio Via

sicura 2010, FF 2010 7508; STF 1C_135/2017 del 7 giugno 2017 consid. 4.2.1).

Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, l'autorità è

tenuta a ordinare gli accertamenti necessari (cfr. STF 1C_135/2017 citata

consid. 4.2.1). L'interessato può in particolare essere sottoposto a una corsa

di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro

provvedimento opportuno (cfr. art. 15d cpv. 5 LCStr).

2.2

Per giurisprudenza, un'astinenza dalla guida di lunga durata è idonea a

fondare dubbi sulla capacità di condurre. Al riguardo non è possibile procedere per schematismi, ma occorre valutare le

circostanze concrete (cfr. STF 1C_135/2017 citata consid. 4.2.2,

1C_464/2007 del 22 maggio 2008 consid. 3.3). Il Tribunale federale, nella

propria prassi, ha in particolare ritenuto legittima l'imposizione di nuovi

esami a conducenti che non avevano più guidato per una durata di circa 5 anni

(a seguito di una revoca di sicurezza rispettivamente per un problema di

alcol), a prescindere dalla loro precedente esperienza di autista (breve: DTF

108.

Ib 62 consid. 3b o lunga: STF 1A.146/1993

del 31 agosto 1994, riassunte in STF 1C_135/2017 citata consid. 4.2.2). Al

proposito la massima Corte ha infatti considerato che un simile lasso di

tempo può comportare la perdita degli automatismi necessari a una guida sicura;

tanto più se si considerano i parziali mutamenti delle norme della circolazione

e l'aumento del traffico intervenuti (cfr. DTF 108 Ib 62 consid. 3b; STF

1C_137/2017 citata consid. 4.2.2,1C_464/2007 citata consid. 3.3; cfr. inoltre RDAT

II-2002 n. 79 consid. 4.3 e rimandi).

2.3

In concreto, come visto in narrativa, il ricorrente è stato privato della

patente a seguito del grave episodio di guida sotto l'influsso di stupefacenti,

occorsogli il 10 giugno 2011. Da questa data e sulla scorta della revoca di

sicurezza a tempo indeterminato del 14 novembre 2012, l'insorgente non ha poi

più condotto un veicolo. Al momento della controversa decisione del 5 ottobre

2017.

- con cui la Sezione della circolazione gli ha in sostanza imposto di

superare un nuovo esame teorico e pratico di conducente

- erano dunque trascorsi 6 anni e 4 mesi, ovvero una durata ampiamente

superiore a quella ritenuta dalla citata giurisprudenza per dubitare seriamente

della sussistenza della capacità di condurre e prescrivere un simile onere (ciò

che peraltro anche la dottrina meno severa al riguardo sostiene: cfr. Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 111 ad art. 15d, che indica un'"asticella"

di 6 anni; cfr. STF 1C_137/2017 citata consid. 4.2.3).

A fronte di queste circostanze, con il Governo occorre pertanto concludere che

l'obbligo disposto nei confronti dell'insorgente di sottoporsi a nuovi esami -

al fine di assicurare che egli disponga ancora dei necessari automatismi per

condure in sicurezza un veicolo e abbia ancora dimestichezza con le norme della

circolazione (in parte nuove) - non procede in nessun caso da un esercizio

scorretto del potere d'apprezzamento riservato all'autorità decidente. E ciò

indipendentemente dalla precedente lunga esperienza del conducente.

Su questo punto, il provvedimento della Sezione della circolazione, tutelato

dal Consiglio di Stato, conforme alla prassi e rispettoso del principio di

proporzionalità, va pertanto confermato.

3.

3.1. Secondo l'art.

17.

cpv. 3 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre

revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate

condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto

e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida.

Tale norma disciplina, da un lato, le condizioni per la futura restituzione

della licenza, generalmente fissate al momento della revoca di sicurezza, volte

a comprovare la scomparsa dell'inidoneità; dall'altro, le condizioni dopo la

riammissione, che accompagnano di regola la

decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la guarigione e a

prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse della sicurezza della

circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b, 124 II

71.

consid. 2b; STA 52.2017.58 del 19 giugno 2017 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis

de conduire, Berna 2015, pag. 566 segg.).

3.2

In concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione

ha inoltre imposto al ricorrente di sottoporsi a ulteriori controlli

tossicologici per la durata di un anno (presentando un certificato medico, ogni

due mesi). Tale onere, contrariamente a quanto sembra credere l'insorgente, non

è finalizzato a dimostrare la sparizione della sua inattitudine. L'autorità

dipartimentale (sulla base della documentazione medica agli atti, tra cui il

certificato del dr. med. __________) lo ha in effetti ritenuto di nuovo idoneo

alla guida, e in particolare - allo stato attuale - libero da ogni forma di

dipendenza da stupefacenti che possa pregiudicare la guida sicura (cfr. art. 14

cpv. 2 lett. c LCStr). Tant'è che ha ritirato la revoca di sicurezza del 14

novembre 2012.

La controversa condizione mira invece chiaramente a consolidare la sua

guarigione e scongiurare il pericolo di ricadute, nell'interesse della

sicurezza della circolazione stradale. Stato, questo, che nel caso dell'insorgente

deve essere evidentemente garantito già ai fini del nuovo esame di conducente

(cfr. art. 7 cpv. 1 OAC e allegato I), che - come visto - non è stato disposto

a causa d'inidoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr), ma per seri

sospetti sulla sua capacità di condurre (art. 14 cpv. 3 LCStr; supra,

consid. 2). In queste circostanze, cade dunque nel vuoto il generico rimprovero

alle precedenti istanze di non aver adeguatamente considerato il certificato

del dr. med. __________.

Ne discende che la controversa condizione - ampiamente contenuta nel solco

della prassi in materia (cfr. al riguardo: Bruno Liniger, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen

Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 34 seg.; Mizel, op. cit., nota 2776 a pag. 569) e

rispettosa del principio di proporzionalità (visto oltretutto il suo lungo

passato di consumi di droghe pesanti, eroina) - non risulta lesiva del diritto.

Anche su questo punto, così come dedotto dal Governo, il provvedimento

dev'essere di conseguenza tutelato.

4.

Stante tutto

quanto precede, il ricorso è respinto.

5.

La tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, secondo

soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera