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Decisione

52.2018.151

Multa per inosservanza dei salari minimi prescritti dal CNL del commercio all'ingrosso

6 settembre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione

tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di

lavoro sui salari minimi ai sensi dell'art. 360a CO.

3. 3.1. Come accennato in

narrativa, nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni

lavorative e salariali nel settore del commercio all'ingrosso, il 15 marzo 2017

l'UIL ha richiesto alla ricorrente copia dei contratti di lavoro e delle buste

paga del mese di marzo 2017, come pure la distinta dei dipendenti debitamente

compilata. Acquisiti tali dati, l'autorità cantonale ha riscontrato che l'insorgente

non aveva rispettato il salario minimo prescritto dal CNL nei riguardi di

quattro collaboratori. In particolare, secondo gli accertamenti dell'UIL, i dipendenti,

impiegati a tempo pieno nella misura di 45 ore settimanali, sarebbero stati

retribuiti con fr. 12'290.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe

stato di fr. 13'483.64, con un ammanco pari a fr. 1'193.64 (- 8.85% in media),

così suddiviso:

- fr.

880.91 a scapito di __________, impiegata tuttofare non qualificata, retribuita

con fr. 2'490.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di

fr. 3'370.91 (- 26.13%);

- fr.

70.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito

con fr. 3'300.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di

fr. 3'370.91 (- 2.10%);

- fr.

170.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito

con fr. 3'200.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di

fr. 3'370.91 (- 5.07%);

- fr.

70.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito

con fr. 3'300.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di

fr. 3'370.91 (- 2.10%).

Sulla base di tali riscontri,

l'UIL ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 1'221.-. L'Esecutivo

cantonale - pur criticando i criteri schematici applicati dall'autorità

dipartimentale per commisurarne l'ammontare - ha tutelato tale provvedimento, ritenendolo

adeguato alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della

ricorrente.

3.2. L'insorgente contesta di avere disatteso i salari minimi prescritti dal

CNL. I quattro dipendenti in questione avrebbero infatti lavorato 40 ore

settimanali (meno ancora nel periodo invernale) e non 45, come invece accertato

dalle precedenti autorità sulla scorta dei contratti di lavoro prodotti davanti

all'UIL. Questi ultimi sarebbero invero stati erroneamente stilati sulla base

di un modello che riporta un totale di ore lavorative superiore alla realtà. L'insorgente

- che già ne aveva trasmesso una copia non firmata al Governo - produce in

questa sede i contratti "corretti" (indicanti un tempo di lavoro pari

a 40 ore alla settimana), retrodatati e sottoscritti dagli interessati.

La tesi ricorsuale è manifestamente smentita

dagli atti. Come correttamente rilevato dal Governo, la settimana

lavorativa di 45 ore non è infatti dimostrata soltanto dai contratti di lavoro conclusi originariamente tra le parti, bensì anche

dalla distinta dei dipendenti che la ricorrente stessa ha compilato all'attenzione

dell'autorità dipartimentale, che l'aveva richiesta proprio nell'ambito

di un controllo delle condizioni lavorative e salariali in seno alla ditta.

Malvenuta è quindi ora l'insorgente a pretendere che le ore di lavoro

settimanalmente prestate dai quattro collaboratori in questione fossero in

realtà soltanto 40. L'interessata non si avvede peraltro che, quand'anche si volesse dar credito alla sua tesi, il

salario lordo versato a __________ (fr. 2'490.-) risulterebbe in ogni caso

inferiore rispetto a quello minimo (fr. 2'996.40) sancito dal CNL. Nulla può inoltre

dedurre dall'affermazione secondo cui nel periodo invernale la durata

del lavoro sarebbe ancora inferiore, rimasta peraltro allo stadio del puro

parlato. Nessun effetto retroattivo può infine essere riconosciuto ai nuovi

contratti prodotti in questa sede, che, benché retrodatati, non sono stati sottoscritti

prima del 23 agosto 2017 (data alla quale sono stati trasmessi, non firmati, al

Governo), ovvero successivamente al controllo eseguito dall'UIL.

A prescindere dall'asserita difficile

situazione economica della ricorrente e dalla congiuntura del mercato, la

materialità dell'infrazione risulta quindi sicuramente

data.

4. Assodata la sussistenza

dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla

ricorrente.

4.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist (nella versione

vigente al momento dei fatti), l'autorità cantonale competente

può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto

normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di

lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una multa

amministrativa sino a fr. 5'000.-; è applicabile l'art. 7 della legge federale

sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0).

Secondo l'art. 9 cpv. 3 vLDist, l'autorità che pronuncia una sanzione

notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla

Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la quale tiene un elenco -

pubblico - delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione

passata in giudicato.

L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che, se la multa applicabile non supera

i fr. 5'000.- e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6

DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si

può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece,

condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome

collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

4.2. In concreto, l'UIL ha inflitto alla

ricorrente una multa di fr. 1'221.-. Tale importo è stato determinato

applicando una formula elaborata dalla stessa

autorità di prime cure e ratificata dalla Sezione delle finanze e dell'economia

con risoluzione 30 aprile 2014, la quale prende in considerazione

diversi parametri (cfr. n. 11 del modello), quali il salario lordo orario di

riferimento dovuto e quello effettivamente versato, per poi calcolare lo scarto

medio percentuale (8.85%) e giungere infine all'importo della sanzione tramite

la seguente formula: fr. 5'000.- (valore massimo della multa) x 8.85% x 1.38

(fattore NL corrispondente al numero di lavoratori occupati a tempo pieno con

salario inferiore al CNL) x 2 (fattore T pari al numero di mesi in infrazione

rilevati nel periodo controllato).

Tale modo di agire non può essere tutelato. La formula elaborata

dall'UIL è infatti già stata ripetutamente criticata da questo Tribunale, in

quanto lesiva dei principi fondamentali del diritto vigenti in questo ambito

(cfr., fra le tante, RtiD I-2015 n. 41 consid. 5.2; STA 52.2016.266 dell'11

ottobre 2017 consid. 4.2; 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2 e

riferimenti). Pur essendo comprensibile che sia stato concepito per motivi di

praticità, il tariffario in parola costituisce soltanto una sorta

di direttiva interna volta ad assicurare un'interpretazione ed

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato

amministrativo (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con

numerosi riferimenti) e non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o

per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b), nemmeno

qualora risultasse conforme all'ordinamento giuridico. Giova in effetti ricordare

per l'ennesima volta all'UIL (il quale incomprensibilmente persevera

nell'ignorare le indicazioni giurisprudenziali fornite da questa Corte) che dal

profilo strettamente giuridico la commisurazione dell'entità della sanzione

dipende dal caso specifico e deve debitamente tenere conto della gravità

oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati (cfr. sentenza Verwaltungsgericht

Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA

52.2016.337 citata consid. 5.2). L'attuazione

di questi principi impone quindi un'attenta presa in considerazione di tutte le

circostanze del caso e non può essere ridotta ad un semplice calcolo matematico.

Ma anche laddove, come nella presente fattispecie, l'autorità volesse far capo

a criteri schematici predefiniti, ciò non la esime dal verificare se il risultato

così ottenuto sia rispettoso dei disposti che governano questo specifico ambito

del diritto.

4.3. Ferme queste premesse di ordine generale, in concreto la multa di fr. 1'221.-

inflitta alla ricorrente appare tutto sommato correttamente commisurata alle

circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie e, pur

essendo stata calcolata mediante una formula che (come appena esposto) non può

essere condivisa, merita comunque tutela.

Da un lato, la violazione della legge da parte

dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda ben quattro

collaboratori, che nel periodo considerato sono stati retribuiti con uno

stipendio che presentava una differenza media - non certo trascurabile - dell'8.85% rispetto al minimo

previsto dal CNL, ritenuto che in un caso lo scarto individuale ha raggiunto il

26.13%. Non risulta peraltro che la differenza di salario sia stata

successivamente corrisposta ai dipendenti, i quali hanno dunque subito un danno

economico. Neppure giova alla ricorrente l'aver continuato a negare, ancora in

questa sede, gli addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non

avere preso coscienza del suo errore. D'altro canto, va tenuto conto del fatto

che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata

commessa sull'arco di un solo mese e che l'interessata risulta, quantomeno

dagli atti, incensurata.

Per tutti questi motivi, la multa di fr. 1'221.- va pertanto

confermata. Oltre che essere contenuta nei limiti concessi dalla legge,

tale sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene

debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata

all'insorgente, nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile.

5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, già anticipate dall'insorgente,

rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera