52.2018.152
Sanzione disciplinare
20 giugno 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.152
Lugano
20 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Sarah
Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso del 26 marzo 2018 dell'
avv.
RI 1
contro
la
decisione del 27 febbraio 2018 (n. 155) con cui la Commissione di disciplina
degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 500.- a titolo di sanzione
disciplinare;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con e-mail dell'11 giugno, 17
giugno e 7 ottobre 2016, ________ ha segnalato al presidente dell'Ordine degli
avvocati del Cantone Ticino (OATI) la condotta tenuta dall'avv. RI 1, che
l'aveva patrocinata nell'ambito di un procedimento civile a tutela dell'unione
coniugale. Nella segnalazione - che il presidente dell'OATI ha successivamente
trasmesso per competenza alla Commissione di disciplina degli avvocati
(Commissione) - la denunciante ha in particolare rimproverato all'avv. RI 1 di
non avere restituito l'incarto al termine del mandato né a lei né al suo nuovo
patrocinatore, di non averla compiutamente informata sui principi della fatturazione
e sui costi della causa (che si sarebbero peraltro in seguito rivelati
esorbitanti), di non avere adeguatamente curato i suoi interessi e di non avere
osservato il segreto professionale.
b. Preso atto di tale
segnalazione, il 12 ottobre 2016 la Commissione ha aperto nei confronti
dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione dell'obbligo
di restituzione atti, di rendiconto, di cura, diligenza e fedeltà nonché del
segreto professionale.
c. Chiamata a pronunciarsi in
merito, l'interessata ha contestato ogni addebito mosso contro di lei. In
particolare, per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di restituzione degli
atti, ha affermato di avere già reso all'allora sua cliente le carte di cui le veniva
rimproverata la mancata riconsegna - cioè la documentazione relativa alla
situazione finanziaria del marito - in occasione di una riunione svoltasi nel
suo ufficio il 28 aprile 2016.
B. Tenuto conto dell'ulteriore scambio
di allegati, con decisione del 27 febbraio 2018 la Commissione ha condannato
l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-, ritenendo i fatti
oggetto della segnalazione solo in parte costitutivi di una violazione delle
regole professionali.
La precedente istanza ha in
particolare concluso che la denunciata fosse incorsa in una violazione dell'obbligo
di restituzione degli atti, non essendo stata in grado di dimostrare - segnatamente
mediante una ricevuta - di avere riconsegnato l'incarto alla segnalante. Restituzione
- ha soggiunto la Commissione - cui sarebbe peraltro stato prematuro procedere
già il 28 aprile 2016, non essendo il mandato ancora stato revocato e dovendo la
denunciata poter disporre degli atti in questione per preparare l'udienza pretorile
prevista per il 10 maggio successivo. Per il resto l'autorità inferiore ha invece
disatteso - siccome infondati o esorbitanti la propria competenza - tutti gli
altri addebiti avanzati dalla denunciante. La sanzione è stata commisurata
tenendo conto della gravità media dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione,
l'avvRI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento. L'insorgente lamenta che la Commissione, in dispregio del principio
della presunzione d'innocenza, abbia fondato la condanna sulla mancata
dimostrazione da parte sua dell'avvenuta riconsegna degli atti alla segnalante,
ribaltando così l'onere della prova. Contesta che la denunciante avesse chiesto
la restituzione dell'intero incarto, spiegando che aveva invece preteso e ottenuto
unicamente la riconsegna dei documenti concernenti le finanze del marito. Precisa
che, essendo il mandato ancora in essere, non vi era motivo per formalizzare mediante
una ricevuta l'effettiva restituzione di tali carte, peraltro inutili ai fini
della citata udienza in Pretura. In ogni caso, ritiene eccessiva la sanzione inflittale,
che andrebbe semmai ricondotta a un avvertimento rispettivamente a un ammonimento.
D. In sede di risposta, la Commissione
ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento
impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura
del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1). Certa è la legittimazione attiva della
ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di
cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. La legge federale sulla
libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) garantisce la libera circolazione degli avvocati e
stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e
disciplina in modo esaustivo a
livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare
le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr.
Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e
5007, n. 172.2).
2.2
Giusta l'art. 12 lett. a
LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art.
400.
cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220),
l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha
ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo
quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da
terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 12, n. 33; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berna 2009, n. 1222 e 2842). Per
dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra
anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere
di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 33 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e
2842.
e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti
riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la
corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti ecc., a eccezione di documenti
puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro
materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del
mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann,
op. cit., ad art. 12, n. 33; Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti
alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa
regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può
pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con
l'argomento che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non
deve fare affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e
quello del precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti
aver consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia
o aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza
(compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann,
op. cit., ad art. 12, n. 35a, che rinvia alla decisione della Commissione di vigilanza
sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D
47] consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine
ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 33).
L'avvocato non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal
pagamento di un onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione
sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; RtiD II-2017 n. 62
consid. 5.1; Fellmann, op. cit.,
ad art. 12, n. 34). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che
gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla
prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario.
3.
Nella fattispecie, la ricorrente
stessa ammette pacificamente di non aver mai restituito alla segnalante
l'incarto completo riferito alla vertenza civile che la opponeva al marito, ma
solo la documentazione relativa alle finanze del coniuge (cfr. ricorso, pag. 3
e 4). Ancorché la Commissione abbia apparentemente confuso quest'ultima
documentazione (che l'insorgente ha affermato di avere riconsegnato il 28
aprile 2016, siccome inutile ai fini della causa) con il fascicolo completo, è
dunque certo che l'incarto in quanto tale non è mai stato restituito. Invano l'insorgente
pretende invece di non aver mai ricevuto una richiesta in tal senso. Le tavole
processuali dimostrano infatti che la denunciante ha domandato, già per il
tramite del suo nuovo patrocinatore, la restituzione di tutto il fascicolo che
la concerneva e non soltanto dei documenti inerenti alla situazione finanziaria
del marito (cfr. e-mail 16 maggio 2016 dell'avv. __________). Richiesta alla quale
la ricorrente non ha tuttavia dato seguito, limitandosi a rispondere al nuovo
patrocinatore che la cliente aveva già l'incarto, ("ossia la mia istanza
con l'elenco documenti e le due convocazioni") rispettivamente la "scansione
di tutto", invitando il collega a "farsela mandare" (cfr. e-mail
17.
maggio 2017). Così facendo la ricorrente ha quindi in sostanza rifiutato la
riconsegna dell'incarto, rimandando il collega - che doveva allestire un atto
d'appello - alle copie che aveva già trasmesso alla segnalante. Ciò che è
inammissibile, posto che l'avvocato è, come detto, sempre tenuto a restituire l'intero
incarto al nuovo patrocinatore, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia
già ricevuto di volta in volta una copia degli atti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione
della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna
citata, consid. 6 seg.). Ne discende che, a prescindere dalla questione di
sapere se l'insorgente abbia o non abbia restituito (almeno) i citati documenti
inerenti alla situazione finanziaria del marito della denunciante il 28 aprile
2016, la conclusione cui è giunta la Commissione, seppur per motivi in parte
differenti, merita conferma. Non avendo consegnato alla cliente rispettivamente
al suo nuovo patrocinatore, a prima richiesta ed entro un termine ragionevole,
il controverso incarto, l'insorgente è innegabilmente incorsa in una violazione
dell'obbligo di restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.
4.
Ferme queste premesse, resta da
verificare l'entità della sanzione da infliggere alla ricorrente.
4.1
In caso di
violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari
seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere
cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto
definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre
poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale
fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar
modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante
la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:
Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
4.2
In
concreto, la violazione commessa dalla ricorrente dev'essere considerata di
media gravità, a maggior ragione se si pon mente al fatto che è stata
perpetrata in pendenza di una procedura contenziosa e meglio nel momento in cui
il nuovo legale della segnalante si trovava confrontato all'urgenza di rispettare
il termine per allestire e inoltrare l'atto di appello. Se non giova
all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento,
depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce
di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr.
500.
- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La
sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla
norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del
caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene
adeguatamente conto dell'incensuratezza della ricorrente e appare sufficiente a
richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar
seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo un avvertimento o un ammonimento;
misure, queste, che sono di principio riservate alle sole violazioni
deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia
dei casi di media gravità (cfr. Poledna,
op. cit, ad art. 17, n. 30 e 32).
5.
5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,
secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a
suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera