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Decisione

52.2018.152

Sanzione disciplinare

20 giugno 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con e-mail dell'11 giugno, 17

giugno e 7 ottobre 2016, ________ ha segnalato al presidente dell'Ordine degli

avvocati del Cantone Ticino (OATI) la condotta tenuta dall'avv. RI 1, che

l'aveva patrocinata nell'ambito di un procedimento civile a tutela dell'unione

coniugale. Nella segnalazione - che il presidente dell'OATI ha successivamente

trasmesso per competenza alla Commissione di disciplina degli avvocati

(Commissione) - la denunciante ha in particolare rimproverato all'avv. RI 1 di

non avere restituito l'incarto al termine del mandato né a lei né al suo nuovo

patrocinatore, di non averla compiutamente informata sui principi della fatturazione

e sui costi della causa (che si sarebbero peraltro in seguito rivelati

esorbitanti), di non avere adeguatamente curato i suoi interessi e di non avere

osservato il segreto professionale.

b. Preso atto di tale

segnalazione, il 12 ottobre 2016 la Commissione ha aperto nei confronti

dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione dell'obbligo

di restituzione atti, di rendiconto, di cura, diligenza e fedeltà nonché del

segreto professionale.

c. Chiamata a pronunciarsi in

merito, l'interessata ha contestato ogni addebito mosso contro di lei. In

particolare, per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di restituzione degli

atti, ha affermato di avere già reso all'allora sua cliente le carte di cui le veniva

rimproverata la mancata riconsegna - cioè la documentazione relativa alla

situazione finanziaria del marito - in occasione di una riunione svoltasi nel

suo ufficio il 28 aprile 2016.

B. Tenuto conto dell'ulteriore scambio

di allegati, con decisione del 27 febbraio 2018 la Commissione ha condannato

l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-, ritenendo i fatti

oggetto della segnalazione solo in parte costitutivi di una violazione delle

regole professionali.

La precedente istanza ha in

particolare concluso che la denunciata fosse incorsa in una violazione dell'obbligo

di restituzione degli atti, non essendo stata in grado di dimostrare - segnatamente

mediante una ricevuta - di avere riconsegnato l'incarto alla segnalante. Restituzione

- ha soggiunto la Commissione - cui sarebbe peraltro stato prematuro procedere

già il 28 aprile 2016, non essendo il mandato ancora stato revocato e dovendo la

denunciata poter disporre degli atti in questione per preparare l'udienza pretorile

prevista per il 10 maggio successivo. Per il resto l'autorità inferiore ha invece

disatteso - siccome infondati o esorbitanti la propria competenza - tutti gli

altri addebiti avanzati dalla denunciante. La sanzione è stata commisurata

tenendo conto della gravità media dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta decisione,

l'avvRI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento. L'insorgente lamenta che la Commissione, in dispregio del principio

della presunzione d'innocenza, abbia fondato la condanna sulla mancata

dimostrazione da parte sua dell'avvenuta riconsegna degli atti alla segnalante,

ribaltando così l'onere della prova. Contesta che la denunciante avesse chiesto

la restituzione dell'intero incarto, spiegando che aveva invece preteso e ottenuto

unicamente la riconsegna dei documenti concernenti le finanze del marito. Precisa

che, essendo il mandato ancora in essere, non vi era motivo per formalizzare mediante

una ricevuta l'effettiva restituzione di tali carte, peraltro inutili ai fini

della citata udienza in Pretura. In ogni caso, ritiene eccessiva la sanzione inflittale,

che andrebbe semmai ricondotta a un avvertimento rispettivamente a un ammonimento.

D. In sede di risposta, la Commissione

ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento

impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1). Certa è la legittimazione attiva della

ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di

cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. La legge federale sulla

libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) garantisce la libera circolazione degli avvocati e

stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e

disciplina in modo esaustivo a

livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare

le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr.

Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e

5007, n. 172.2).

2.2

Giusta l'art. 12 lett. a

LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art.

400.

cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220),

l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha

ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo

quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da

terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 12, n. 33; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la

profession d'avocat, Berna 2009, n. 1222 e 2842). Per

dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra

anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere

di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 33 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e

2842.

e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti

riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la

corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti ecc., a eccezione di documenti

puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro

materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del

mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann,

op. cit., ad art. 12, n. 33; Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti

alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa

regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può

pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con

l'argomento che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non

deve fare affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e

quello del precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti

aver consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia

o aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza

(compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann,

op. cit., ad art. 12, n. 35a, che rinvia alla decisione della Commissione di vigilanza

sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D

47] consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine

ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 33).

L'avvocato non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal

pagamento di un onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione

sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; RtiD II-2017 n. 62

consid. 5.1; Fellmann, op. cit.,

ad art. 12, n. 34). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che

gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla

prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario.

3.

Nella fattispecie, la ricorrente

stessa ammette pacificamente di non aver mai restituito alla segnalante

l'incarto completo riferito alla vertenza civile che la opponeva al marito, ma

solo la documentazione relativa alle finanze del coniuge (cfr. ricorso, pag. 3

e 4). Ancorché la Commissione abbia apparentemente confuso quest'ultima

documentazione (che l'insorgente ha affermato di avere riconsegnato il 28

aprile 2016, siccome inutile ai fini della causa) con il fascicolo completo, è

dunque certo che l'incarto in quanto tale non è mai stato restituito. Invano l'insorgente

pretende invece di non aver mai ricevuto una richiesta in tal senso. Le tavole

processuali dimostrano infatti che la denunciante ha domandato, già per il

tramite del suo nuovo patrocinatore, la restituzione di tutto il fascicolo che

la concerneva e non soltanto dei documenti inerenti alla situazione finanziaria

del marito (cfr. e-mail 16 maggio 2016 dell'avv. __________). Richiesta alla quale

la ricorrente non ha tuttavia dato seguito, limitandosi a rispondere al nuovo

patrocinatore che la cliente aveva già l'incarto, ("ossia la mia istanza

con l'elenco documenti e le due convocazioni") rispettivamente la "scansione

di tutto", invitando il collega a "farsela mandare" (cfr. e-mail

17.

maggio 2017). Così facendo la ricorrente ha quindi in sostanza rifiutato la

riconsegna dell'incarto, rimandando il collega - che doveva allestire un atto

d'appello - alle copie che aveva già trasmesso alla segnalante. Ciò che è

inammissibile, posto che l'avvocato è, come detto, sempre tenuto a restituire l'intero

incarto al nuovo patrocinatore, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia

già ricevuto di volta in volta una copia degli atti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione

della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna

citata, consid. 6 seg.). Ne discende che, a prescindere dalla questione di

sapere se l'insorgente abbia o non abbia restituito (almeno) i citati documenti

inerenti alla situazione finanziaria del marito della denunciante il 28 aprile

2016, la conclusione cui è giunta la Commissione, seppur per motivi in parte

differenti, merita conferma. Non avendo consegnato alla cliente rispettivamente

al suo nuovo patrocinatore, a prima richiesta ed entro un termine ragionevole,

il controverso incarto, l'insorgente è innegabilmente incorsa in una violazione

dell'obbligo di restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.

4.

Ferme queste premesse, resta da

verificare l'entità della sanzione da infliggere alla ricorrente.

4.1

In caso di

violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari

seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere

cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto

definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre

poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso

concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale

fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar

modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante

la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

4.2

In

concreto, la violazione commessa dalla ricorrente dev'essere considerata di

media gravità, a maggior ragione se si pon mente al fatto che è stata

perpetrata in pendenza di una procedura contenziosa e meglio nel momento in cui

il nuovo legale della segnalante si trovava confrontato all'urgenza di rispettare

il termine per allestire e inoltrare l'atto di appello. Se non giova

all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento,

depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce

di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr.

500.

- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La

sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla

norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del

caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene

adeguatamente conto dell'incensuratezza della ricorrente e appare sufficiente a

richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar

seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo un avvertimento o un ammonimento;

misure, queste, che sono di principio riservate alle sole violazioni

deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia

dei casi di media gravità (cfr. Poledna,

op. cit, ad art. 17, n. 30 e 32).

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera